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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6832/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, dall'avvocato Parte_1
AS AF, come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
Filippo Doni, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
'Avv. Giovanni Midiocestomarco, come in atti
- resistente -
NONCHE'
Società crediti Controparte_3 Controparte_4
.IVA l legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,
resistente contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 novembre 2023 parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300029620000, notificatagli in data 16.10.2023 relativa all'avviso di addebito n. 37120190010324707000 di importo pari ad € 2.836,46, per crediti relativi ad omesso versamento di contributi per per l'anno 2015. CP_1
Ha eccepito la decorren el termine di prescrizione quinquennale non essendo stato notificato alcun atto interruttivo, deducendo il difetto di notifica dell'avviso di addebito n. 37120190010324707000 del 31/07/2019. In particolare ha dedotto la nullità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo PEC ad indirizzo di posta elettronica della società cancellata dal registro delle imprese e, per tanto, ha convenuto in giudizio l' l e la Società CP_1 Controparte_5 di cartolarizzazione dei crediti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare sospendere l'atto impugnato;
b) accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300029620000 di importo pari ad euro 2.898,44 e di conseguenza di tutti gli atti prodromici e successi alla stessa, e per l'effetto dichiarare l'estinzione del debito in ordine alla parte impugnata per i motivi su esposti. c) condannare le controparti alle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudizio l e l' CP_1 Controparte_2 eccependo, con varie ed articolate argomentazioni, l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta, e concludendo per il rigetto delle stesse.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_3 che benchè intimata non si è costituita;
sul punto rilevato il difetto di legittimazione passiva essendo oggetto di
2 giudizio crediti maturati ed accertati successivamente al 31 dicembre 2005.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale premettere che, nella materia che ci occupa, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali consente al contribuente di proporre un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del d. lgs. n. 46 del 1999 nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, dal 1° gennaio 2011 per i crediti di natura previdenziale, dell'avviso di addebito;
un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma intimata) ed, infine, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (relativi alla notifica e alla motivazione) ossia della cartella di pagamento o avviso di addebito. Giova altresì precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Calando tali premesse al caso concreto, parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. nel rispetto dei termini di legge come sopra specificati;
sul punto va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalle parti resistenti in quanto l'opposizione è stata proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo e dunque anche nel rispetto del termine di quaranta giorni per l'opposizione all'avviso di addebito ex art 615 cpc – termine decorrente dalla medesima data in considerazione della dedotta nullità della notifica tramite PEC del 31 luglio 2019.
3 Oggetto del presente giudizio è l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300029620000 di importo pari ad euro 2.898,44 per decorrenza del termine di prescrizione, atteso alla data della notifica - 16.10.2023 - era decorso il termine di prescrizione quinquennale per crediti relativi ad omesso versamento di contributi per per l'anno 2015, in CP_1 assenza di valido atto interruttivo. Il ricorrente ha asserito di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di addebito sotteso, contestando la debenza dei contributi per intervenuta prescrizione;
in particolare ha dedotto il difetto di notifica dell'avviso di addebito - all'evidente fine di far valere fatti estintivi del credito - in quanto effettuata a mezzo pec al domicilio fiscale ad impresa cancellata alla data del 31.10.17, deducendo la totale mancanza di prova che il ricorrente ne fosse venuto a conoscenza;
a sostegno ha richiamato la visura camerale della ditta - versata in atti dall' – da cui risulta che era cessata il 31 CP_1 ottobre 2017 con conseguente nullità delle notifiche trasmesse in data successiva all'indirizzo digitale.
Sull'eccezione del difetto di notifica questo Giudice osserva che l ha provato la regolarità della notifica CP_1 dell'avviso di addebito versando in atti documentazione a riscontro (cfr. allegati comparsa di costituzione). La notifica dell'avviso di addebito è stata effettuata in data 31.07.19 all'indirizzo PEC risultante dalla Email_1 visura della Camera di Commercio relativa all'impresa individuale di cui il ricorrente era titolare. Tale notifica, ad avviso di questo Giudice, deve ritenersi valida ed efficace. Invero le notifiche all'impresa cancellata vanno considerate valide se effettuate all'indirizzo PEC ancora regolarmente risultante dal registro imprese, malgrado l'intervenuta cancellazione;
se l'indirizzo PEC era ancora attivo al momento della notifica – circostanza su cui non vi è contestazione alcuna - si deve ritenere che la casella PEC abbia mantenuto la valenza di domicilio elettronico malgrado l'intervenuta cancellazione dell'impresa. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla loro sede legale, sicché, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato
4 funzionamento, per qualunque causa, o la mancata attivazione dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile” (cfr, ex pluribus, Cass. n. 16365/2018). Nel caso di specie, non risulta che tale indirizzo PEC sia stato successivamente disattivato. A nulla rileva, pertanto, l'avvenuta cancellazione dell'impresa predetta dal Registro delle Imprese, posto che la legale domiciliazione presso l'indirizzo pec sopra richiamato ha continuato a produrre i propri effetti, non essendo stata revocata né disattivata la casella di posta. In tal senso, si richiama il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo (cfr, Cass. n. 9368 del 2018; Cass. n. 26773 del 2016). In particolare, secondo il Supremo Collegio deve “ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all'indirizzo PEC della società, rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella sfera di conoscibilità del medesimo. Né può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale l'indirizzo telematico risulterebbe
“obliterato” dall'estinzione della società cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal R.I., ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC. Nel caso di specie, l ha versato in atti la ricevuta di consegna CP_1 rilasciata dal gestore di posta elettronica che certifica la consegna al destinatario alle ore 11.22.39 del 31 luglio 2019 del messaggio
“Avviso di addebito n. 37120190010324707000 - Gestione Commercianti sede di CASTELLAMMARE - Nome cognome/ denominazione: fiscale: Controparte_6
" proveniente da C.F._1
t", indirizzato a Email_2
5 APUZZOLUCIANO@PEC.IT" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: 302E9446-2123-DE82- 1C15-8DF64E7A1D25@telecompost.it. Il messaggio contiene peraltro l'avviso.
A ciò aggiungasi che l'indirizzo di posta elettronica corrisponde al nominativo della persona fisica dell'odierno ricorrente atteso che l'impresa di cui era titolare era impresa individuale né il, ricorrente ha superato la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. – applicabile al domicilio digitale. La parte ricorrente ha infine eccepito la invalidità della notifica in quanto l'avviso sarebbe stato notificato in “formato non consentito” per “omessa produzione dei file “ eml” o “ msg”; si osserva che parte ricorrente nulla ha dedotto sul punto nel ricorso avendo sollevato l'eccezione solo in corso di causa;
in ogni caso vale richiamare il principio di equivalenza (Cass. Sez. U Sentenza n. 10266 del 27/04/2018) che è stato applicato da giurisprudenza di merito anche a fattispecie analoghe al caso in esame ( v. anche Trib. Torino, sentenza n. 862 del 11.6.2018 la quale ha ritenuto, con considerazioni condivisibili, che l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, non prevede alcuna estensione particolare del “file” con cui notificare l'avviso di addebito tramite PEC, per cui anche l'uso del formato
“PDF” anziché “p7m”, se raggiunge lo scopo della notifica, ossia la conoscenza o conoscibilità del contenuto dell'atto da parte del destinatario, è valido. Ritenuta la regolarità della notifica, non essendo stata proposta opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, i motivi di opposizione dedotti in questa sede non sono più esaminabili, stante la cristallizzazione del credito portato nell'atto presupposto. Né alcuna prescrizione è maturata successivamente atteso che dopo la notifica dell'avviso di addebito in data 31 luglio 2019 è intervenuta la notifica del preavviso di fermo, impugnata nella presente sede. Il ricorso va dunque rigettato Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa
6 Paola Galdo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese. Si comunichi. Cosi deciso in Torre Annunziata il 10 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6832/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, dall'avvocato Parte_1
AS AF, come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
Filippo Doni, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
'Avv. Giovanni Midiocestomarco, come in atti
- resistente -
NONCHE'
Società crediti Controparte_3 Controparte_4
.IVA l legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,
resistente contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 novembre 2023 parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300029620000, notificatagli in data 16.10.2023 relativa all'avviso di addebito n. 37120190010324707000 di importo pari ad € 2.836,46, per crediti relativi ad omesso versamento di contributi per per l'anno 2015. CP_1
Ha eccepito la decorren el termine di prescrizione quinquennale non essendo stato notificato alcun atto interruttivo, deducendo il difetto di notifica dell'avviso di addebito n. 37120190010324707000 del 31/07/2019. In particolare ha dedotto la nullità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo PEC ad indirizzo di posta elettronica della società cancellata dal registro delle imprese e, per tanto, ha convenuto in giudizio l' l e la Società CP_1 Controparte_5 di cartolarizzazione dei crediti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare sospendere l'atto impugnato;
b) accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300029620000 di importo pari ad euro 2.898,44 e di conseguenza di tutti gli atti prodromici e successi alla stessa, e per l'effetto dichiarare l'estinzione del debito in ordine alla parte impugnata per i motivi su esposti. c) condannare le controparti alle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudizio l e l' CP_1 Controparte_2 eccependo, con varie ed articolate argomentazioni, l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta, e concludendo per il rigetto delle stesse.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_3 che benchè intimata non si è costituita;
sul punto rilevato il difetto di legittimazione passiva essendo oggetto di
2 giudizio crediti maturati ed accertati successivamente al 31 dicembre 2005.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale premettere che, nella materia che ci occupa, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali consente al contribuente di proporre un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del d. lgs. n. 46 del 1999 nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, dal 1° gennaio 2011 per i crediti di natura previdenziale, dell'avviso di addebito;
un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma intimata) ed, infine, un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (relativi alla notifica e alla motivazione) ossia della cartella di pagamento o avviso di addebito. Giova altresì precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Calando tali premesse al caso concreto, parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. nel rispetto dei termini di legge come sopra specificati;
sul punto va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalle parti resistenti in quanto l'opposizione è stata proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo e dunque anche nel rispetto del termine di quaranta giorni per l'opposizione all'avviso di addebito ex art 615 cpc – termine decorrente dalla medesima data in considerazione della dedotta nullità della notifica tramite PEC del 31 luglio 2019.
3 Oggetto del presente giudizio è l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300029620000 di importo pari ad euro 2.898,44 per decorrenza del termine di prescrizione, atteso alla data della notifica - 16.10.2023 - era decorso il termine di prescrizione quinquennale per crediti relativi ad omesso versamento di contributi per per l'anno 2015, in CP_1 assenza di valido atto interruttivo. Il ricorrente ha asserito di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di addebito sotteso, contestando la debenza dei contributi per intervenuta prescrizione;
in particolare ha dedotto il difetto di notifica dell'avviso di addebito - all'evidente fine di far valere fatti estintivi del credito - in quanto effettuata a mezzo pec al domicilio fiscale ad impresa cancellata alla data del 31.10.17, deducendo la totale mancanza di prova che il ricorrente ne fosse venuto a conoscenza;
a sostegno ha richiamato la visura camerale della ditta - versata in atti dall' – da cui risulta che era cessata il 31 CP_1 ottobre 2017 con conseguente nullità delle notifiche trasmesse in data successiva all'indirizzo digitale.
Sull'eccezione del difetto di notifica questo Giudice osserva che l ha provato la regolarità della notifica CP_1 dell'avviso di addebito versando in atti documentazione a riscontro (cfr. allegati comparsa di costituzione). La notifica dell'avviso di addebito è stata effettuata in data 31.07.19 all'indirizzo PEC risultante dalla Email_1 visura della Camera di Commercio relativa all'impresa individuale di cui il ricorrente era titolare. Tale notifica, ad avviso di questo Giudice, deve ritenersi valida ed efficace. Invero le notifiche all'impresa cancellata vanno considerate valide se effettuate all'indirizzo PEC ancora regolarmente risultante dal registro imprese, malgrado l'intervenuta cancellazione;
se l'indirizzo PEC era ancora attivo al momento della notifica – circostanza su cui non vi è contestazione alcuna - si deve ritenere che la casella PEC abbia mantenuto la valenza di domicilio elettronico malgrado l'intervenuta cancellazione dell'impresa. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla loro sede legale, sicché, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato
4 funzionamento, per qualunque causa, o la mancata attivazione dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile” (cfr, ex pluribus, Cass. n. 16365/2018). Nel caso di specie, non risulta che tale indirizzo PEC sia stato successivamente disattivato. A nulla rileva, pertanto, l'avvenuta cancellazione dell'impresa predetta dal Registro delle Imprese, posto che la legale domiciliazione presso l'indirizzo pec sopra richiamato ha continuato a produrre i propri effetti, non essendo stata revocata né disattivata la casella di posta. In tal senso, si richiama il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo (cfr, Cass. n. 9368 del 2018; Cass. n. 26773 del 2016). In particolare, secondo il Supremo Collegio deve “ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all'indirizzo PEC della società, rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella sfera di conoscibilità del medesimo. Né può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale l'indirizzo telematico risulterebbe
“obliterato” dall'estinzione della società cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal R.I., ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC. Nel caso di specie, l ha versato in atti la ricevuta di consegna CP_1 rilasciata dal gestore di posta elettronica che certifica la consegna al destinatario alle ore 11.22.39 del 31 luglio 2019 del messaggio
“Avviso di addebito n. 37120190010324707000 - Gestione Commercianti sede di CASTELLAMMARE - Nome cognome/ denominazione: fiscale: Controparte_6
" proveniente da C.F._1
t", indirizzato a Email_2
5 APUZZOLUCIANO@PEC.IT" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: 302E9446-2123-DE82- 1C15-8DF64E7A1D25@telecompost.it. Il messaggio contiene peraltro l'avviso.
A ciò aggiungasi che l'indirizzo di posta elettronica corrisponde al nominativo della persona fisica dell'odierno ricorrente atteso che l'impresa di cui era titolare era impresa individuale né il, ricorrente ha superato la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. – applicabile al domicilio digitale. La parte ricorrente ha infine eccepito la invalidità della notifica in quanto l'avviso sarebbe stato notificato in “formato non consentito” per “omessa produzione dei file “ eml” o “ msg”; si osserva che parte ricorrente nulla ha dedotto sul punto nel ricorso avendo sollevato l'eccezione solo in corso di causa;
in ogni caso vale richiamare il principio di equivalenza (Cass. Sez. U Sentenza n. 10266 del 27/04/2018) che è stato applicato da giurisprudenza di merito anche a fattispecie analoghe al caso in esame ( v. anche Trib. Torino, sentenza n. 862 del 11.6.2018 la quale ha ritenuto, con considerazioni condivisibili, che l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, non prevede alcuna estensione particolare del “file” con cui notificare l'avviso di addebito tramite PEC, per cui anche l'uso del formato
“PDF” anziché “p7m”, se raggiunge lo scopo della notifica, ossia la conoscenza o conoscibilità del contenuto dell'atto da parte del destinatario, è valido. Ritenuta la regolarità della notifica, non essendo stata proposta opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, i motivi di opposizione dedotti in questa sede non sono più esaminabili, stante la cristallizzazione del credito portato nell'atto presupposto. Né alcuna prescrizione è maturata successivamente atteso che dopo la notifica dell'avviso di addebito in data 31 luglio 2019 è intervenuta la notifica del preavviso di fermo, impugnata nella presente sede. Il ricorso va dunque rigettato Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa
6 Paola Galdo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese. Si comunichi. Cosi deciso in Torre Annunziata il 10 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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