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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. MA LU RI TE all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ET IT,
, PEC: e presso il cui studio in Messina, via L. C.F._2 Email_1
Manara n. 82, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 domiciliata presso la Sede Centrale in Messina, via La Farina n. 263, C.F. e p.Iva sede locale P.IVA_1
Distretto in Sant'Agata di EL, via Catania n. 14 P C.F. e p.Iva come in atti;
CP_2 P.IVA_1
Resistente
Oggetto: disabilità gravissima L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con
D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2018.
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso R.G. n° 351/2025 depositato in Cancelleria in data 01.02.2025 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31
Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26
Maggio 2018, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere l'accesso al suddetto beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla suddetta legge, a far data dalla presentazione dell'istanza.
Par Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso.
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva disposta CTU con il Prof. , che Persona_1 effettuava visita domiciliare.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, la L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del
10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2018, prevede che: per persone con disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma … o stato vegetativo … o minima coscienza …; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica … omissis …; c) persone con grave o gravissimo stato di demenza … omissis…; d) persone con lesione spinale … ; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare …omissis …; f) persone con deprivazione sensoriale complessa … (cecità totale o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhi migliore)… omissis… o ipoacusia… pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 hertz nell'occhio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo mentale grave o profondo …; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psichiche.
Pertanto, per poter usufruire della suddetta indennità è necessario che il disabile sia già titolare dell'indennità di accompagno e che si trovi, altresì, in una delle condizioni patologiche sopra descritte, in quanto l'assegno di cura per l'assistenza domiciliare è considerata una prestazione non sostitutiva ma aggiuntiva e complementare che va, pertanto, a sommarsi all'indennità di accompagnamento ed agli altri eventuali benefici previsti dalla Legge 104/1992.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Prof. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello Persona_1 stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, nella ricorrente, essendo già in possesso dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3, sussistono le condizioni per usufruire dell'indennità di cui alla L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P.
532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. Par n. 22 del 26 Maggio 2018, e, pertanto, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata alla corresponsione in favore della stessa della suddetta indennità dal gennaio 2025, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di cui alla L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31
Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2018, con decorrenza dal gennaio 2025, così come in parte motiva;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a corrispondere la suddetta indennità, con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, altresì, l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive
€. 2.337,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
ET IT. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 12.11.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. MA LU RI TE
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. MA LU RI TE all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ET IT,
, PEC: e presso il cui studio in Messina, via L. C.F._2 Email_1
Manara n. 82, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 domiciliata presso la Sede Centrale in Messina, via La Farina n. 263, C.F. e p.Iva sede locale P.IVA_1
Distretto in Sant'Agata di EL, via Catania n. 14 P C.F. e p.Iva come in atti;
CP_2 P.IVA_1
Resistente
Oggetto: disabilità gravissima L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con
D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2018.
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso R.G. n° 351/2025 depositato in Cancelleria in data 01.02.2025 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31
Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26
Maggio 2018, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere l'accesso al suddetto beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla suddetta legge, a far data dalla presentazione dell'istanza.
Par Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso.
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva disposta CTU con il Prof. , che Persona_1 effettuava visita domiciliare.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, la L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del
10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2018, prevede che: per persone con disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma … o stato vegetativo … o minima coscienza …; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica … omissis …; c) persone con grave o gravissimo stato di demenza … omissis…; d) persone con lesione spinale … ; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare …omissis …; f) persone con deprivazione sensoriale complessa … (cecità totale o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhi migliore)… omissis… o ipoacusia… pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 hertz nell'occhio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo mentale grave o profondo …; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psichiche.
Pertanto, per poter usufruire della suddetta indennità è necessario che il disabile sia già titolare dell'indennità di accompagno e che si trovi, altresì, in una delle condizioni patologiche sopra descritte, in quanto l'assegno di cura per l'assistenza domiciliare è considerata una prestazione non sostitutiva ma aggiuntiva e complementare che va, pertanto, a sommarsi all'indennità di accompagnamento ed agli altri eventuali benefici previsti dalla Legge 104/1992.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Prof. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello Persona_1 stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, nella ricorrente, essendo già in possesso dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3, sussistono le condizioni per usufruire dell'indennità di cui alla L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P.
532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. Par n. 22 del 26 Maggio 2018, e, pertanto, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata alla corresponsione in favore della stessa della suddetta indennità dal gennaio 2025, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di cui alla L.R. n. 4 del 1 Marzo 2017 e al D.P. 532 del 31
Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. n. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2018, con decorrenza dal gennaio 2025, così come in parte motiva;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a corrispondere la suddetta indennità, con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, altresì, l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive
€. 2.337,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
ET IT. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 12.11.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. MA LU RI TE