Decreto presidenziale 12 maggio 2021
Ordinanza collegiale 18 giugno 2021
Ordinanza collegiale 15 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 15/07/2021, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00435/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2021, proposto da
MA EL OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Clara Vacirca, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del D.D.G. n. 5572 del 24 marzo 2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il TO ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A010” – Discipline Grafico - Pubblicitarie, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
- dell'elenco allegato al decreto di cui al n. 1), nella parte lesiva per la ricorrente;
- del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D.lgs. n. 165 del 2001, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- del D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510 del 2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
- del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione di 49,5/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 0/5 per il quesito in lingua inglese;
- della griglia di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 49,5/80 quale totale della prova scritta;
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
- Del D.D. n. 510 del 2020 e del D.D. n. 783 del 2020 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
- con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso straordinario in relazione alla classe di concorso della ricorrente, ancora non pubblicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe viene impugnato, quale atto presupposto, il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- che la ricorrente lamenta l’illegittimità di tale atto nella parte in cui all’art. 13, comma 8, prevede che il superamento delle prove avvenga solo al conseguimento di un punteggio non inferiore a 56/80 (sette decimi) e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di una separata prova di informatica;
- che con ordinanza collegiale n. 822 del 16 giugno 2021, su richiesta della parte ricorrente, è stata rinviata la trattazione della domanda cautelare per consentire di proporre eventuali repliche alla questione dell’incompetenza territoriale prospettata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
- che la parte ricorrente non ha presentato memorie e in vista dell’odierna camera di consiglio del 14 luglio 2021 si è richiamata agli scritti senza chiedere la trattazione orale della causa;
- che pertanto deve essere rilevata l’incompetenza territoriale del T.A.R. TO in quanto la cognizione della controversia spetta al T.A.R. Lazio, Roma;
- che infatti l’art. 13, comma 4 bis, cod. proc. amm., prevede che “ la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ”;
- che il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 costituisce un atto generale statale presupposto, con efficacia sull’intero territorio nazionale;
- che pertanto la cognizione di tale atto, impugnato unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, spetta necessariamente al T.A.R. Lazio, sede di Roma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520);
- che in ragione della peculiarità della controversia e del carattere in rito della pronuncia le spese della presente fase di giudizio vengono integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il TO (prima Sezione), dichiara il proprio difetto di competenza territoriale ed indica nel T.A.R. Lazio, Roma, il giudice competente.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO