Ordinanza cautelare 31 maggio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/06/2025, n. 11763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11763 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04297/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4297 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Le Rose, Giorgio Guzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza n. k10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 E’ necessario premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
1.2 Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
1.3 Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
1.4 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si rileva che l’amministrazione ha legittimamente fondato il proprio giudizio sulla situazione rappresentata poiché il provvedimento di rigetto appare correttamente e congruamente motivato con il richiamo ai precedenti penali del ricorrente (notizia di reato del 2000 per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico in concorso esitata con sentenza di non doversi procedere per intervenuto esito positivo della prova)
Si consideri, inoltre, che un costante orientamento ha sancito che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” ed in tale ottica si è ricordato che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, n. 4684/2023, con richiamo, tra l’altro, alle precedenti snetenze Cons. St., sez. III, n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 3121 del 2019, n. 1390 del 2019 e n. 802 del 2019).
In tale prospettiva non assume valore dirimente il fatto che alcune notizie di reato non sarebbero giunte a processo oppure che il procedimento penale si sia concluso con sentenze di sentenza di non doversi procedere, in quanto “le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” per cui il fatto storico addebitato, inquadrato nel complesso quadro di elementi (gravi e diversificati comportamenti illeciti), anche a prescindere dell’accertamento in sede penale, può essere ragionevolmente posto a fondamento del diniego della cittadinanza, ove assunto nel suo valore indicativo di “tendenza a ignorare sistematicamente le leggi e le istituzioni in generale indice di una persistente inaffidabilità del medesimo e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza” (Cons. St., sez. III, n. 2745/2023; cfr. di recente, Cons. St., sez. III, n. 8379/2023).
Non costituirebbe, poi, elemento dirimente ai fini di una valutazione di illegittimità della decisione gravata la circostanza che alcune condotte erano risalenti, anche all’anno 2007, atteso che questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che anche fatti antecedenti al decennio di osservazione possano essere considerati nell’ambito del giudizio complessivo svolto dalla p.a. resistente (cfr. ex multis Tar Lazio, V-bis, 1 settembre 2023, n. 13523).
2.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.