TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N . 1 1 3 7 / 2 0 1 8 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1137 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. Gennaro Gennarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mercogliano (AV), al Viale S. Modestino, n.6
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 26.07.2018, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la al fine di far Controparte_1 accertare l'inadempimento della società convenuta e di far dichiarare il suo diritto alla corresponsione di € 10.810,00 a titolo di compenso professionale per la prestazione d'opera eseguita in favore della suddetta società.
L'attore dopo aver premesso di essere professionista serio e con esperienza, iscritto al
Collegio dei Geometri di Avellino, esponeva che nel mese di luglio 2017 aveva ricevuto specifico incarico dalla per la redazione di un progetto per la Controparte_1
costruzione di un impianto di distribuzione carburanti da realizzarsi nel Comune di Cuccaro
Vetere (SA), Via S.P. 430 Cilentana km 145+690 lato destro;
che nel mese di gennaio 2018 aveva consegnato alla società la relazione tecnica con annessi elaborati grafici;
che nel mese di aprile 2018 , incaricato e delegato della gli aveva Persona_1 Controparte_1 inviato una mail, allegando il parere espresso dalla Provincia di Salerno- Settore Viabilità ed
Infrastrutture- Servizio Gestione del Demanio Stradale, in cui venivano evidenziate alcune integrazioni per l'attuazione del progetto redatto;
che, espletato l'incarico conferito, aveva emesso la fattura n. 17 del 21.06.2018 per l'importo di € 10.810,00; che tale fattura era rimasta insoluta, risultando vani gli intercorsi contatti telefonici e solleciti.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “A) in via principale, accertato l'inadempimento della Società convenuta, dichiarare il diritto del
Geom. a ricevere il pagamento della prestazione d'opera eseguita e, Parte_1
così, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 corresponsione dell'importo pari ad euro 10.810,00, così come da fattura emessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta per le motivazioni rassegnate in premessa, o di quella diversa somma che il Giudice riterrà congrua in applicazione dei parametri professionali applicabili;
B) in subordine, accertato il diritto di credito dell'attore, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c, della somma che l'On. le Giudicante riterrà opportuna e congrua secondo equità oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C)Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Benché regolarmente citata in giudizio, la non si costituiva e il Controparte_1
Giudice in udienza ne dichiarava la contumacia.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
Dopo una serie di rinvii dettati da esigenze di carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.3.2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Passando al merito della vicenda, la domanda attorea non merita accoglimento, in quanto infondata e sprovvista di prova.
In primo luogo, l'attore ha agito in giudizio allegando l'inadempimento della Controparte_1
del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il professionista avente
[...]
ad oggetto la redazione di un progetto per la costruzione di un impianto di distribuzione carburanti da realizzarsi nel Comune di Cuccaro Vetere (SA).
Come noto, la parte che agisce in giudizio chiedendo l'adempimento deve dimostrare la fonte
(negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533). Nello specifico il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve fornire la prova del conferimento dell'incarico, dell'espletamento dell'attività professionale e del quantum dovuto;
una volta fornita detta prova, il compenso, qualora non vi sia accordo, dovrà essere determinato facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 2233 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (Cass. Civ. n. 21522 del
20.08.2019). Ancora, “Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e
l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass. n.
23893/2016). Per quanto riguarda più nello specifico l'oggetto della prova in questione la
S.C. ha affermato che “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore
l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati
pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” (Cass. n. 1792 del 24.01.2017).
Alla luce dei principi sopra richiamati il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata e vada rigettata non essendo emersa in giudizio la prova del conferimento dell'incarico da parte della società convenuta in favore del professionista attore. Premesso invero che il conferimento dell'incarico, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, può essere provato con qualunque mezzo di prova il Tribunale osserva che nessuna prova di tipo orale è stata richiesta dall'attore. Per quanto attiene la prova documentale il Tribunale osserva che le due mail prodotte dall'attore, una del 7.11.2017 e una del 13.11.2017, con allegato un disegno, risultano entrambe scritte dall'attore, hanno un contenuto altamente generico (“ciao cordialità MI ) e non contengono elementi in forza dei quali poter ricavare Parte_1 anche in via presuntiva l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte della Controparte_1
L'attore non ha invero prodotto né le eventuali risposte ricevute a tali mail né altre
[...] comunicazioni trasmesse per conto della società convenuta e/o altre scritture dalla stessa provenienti. Gli unici altri documenti prodotti in giudizio sono la fattura n. 17 del
21.06.2018, anch'essa di formazione unilaterale o comunque non idonea a raggiungere la prova del rapporto, e il progetto redatto. Tale documento, in assenza di altri elementi di prova in forza dei quali poter ritenere provato il conferimento dell'incarico, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda considerato anche che non essendosi costituita la società convenuta non può chiamarsi in causa il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).
In ossequio ai principi sopra enunciati, ne consegue che l'attore non ha fornito la prova del titolo di credito in forza del quale agisce, pertanto la domanda va rigettata.
3. Parimenti non può essere accolta la domanda, proposta in via subordinata, volta ad ottenere un indennizzo a fronte dell'asserito ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
La domanda è generica ed è rimasta sfornita di prova. In particolare non è emersa la prova dell'arricchimento della società convenuta che, come noto, deve essere effettivo (cfr. Cass. II,
n. 17860/2003) e deve, pertanto, essere accertato sulla base di un riferimento all'incremento dei valori economici che si è prodotto nel patrimonio dell'arricchito complessivamente considerato. Il solo progetto redatto dal professionista di per sè non rappresenta un fatto produttivo di arricchimento per la società convenuta.
Ogni altra questione risulta assorbita.
4. Stante la contumacia di parte convenuta, nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro in data 26.03.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara