TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 10951/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.6.2025, promossa da
, con gli avv.ti Andrea Greco e Romina Fedele;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: licenziamento e crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.1.2023, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal novembre 2013 al novembre 2018 e dal 22.6.2021 al
23.5.2023 quale parrucchiera alle dipendenze di , titolare Controparte_1
di omonima impresa individuale, chiedeva dichiararsi illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatole il 23.5.2023, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria, nonché al pagamento di euro 90.713,00 a titolo di
1 differenze retributive e t.f.r. maturati in relazione al primo rapporto di lavoro e di euro 34.098,00 a titolo di differenze retributive e t.f.r. maturati in relazione al secondo.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa di licenziamento è fondata.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, avendo pacificamente il convenuto occupato sempre meno di sedici dipendenti ed essendo stata assunta l'istante, in relazione al secondo rapporto di lavoro, in data successiva al 7.3.2015, data di entrata in vigore del d.l.vo 4.3.2015 n. 23, a norma dell'art. 1 co.1 del medesimo d.l.vo si applica la disciplina ivi prevista.
Il recesso è stato intimato – come si legge nella contestazione di addebito del 26.4.2023 – perché la ricorrente, in data 20.4.2023 non si presentava sul posto di lavoro fornendo come motivazione lo stato di malattia, ma non forniva al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato medico più volte richiesto, e in data 22.4.2023 alle ore 12,20, durante il periodo di malattia, veniva vista pranzare nel Mc Donald sito presso il centro commerciale di Brindisi da tale . Persona_1
L'istante eccepisce, sotto un assorbente profilo, la illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa.
2 La censura è fondata.
La effettiva sussistenza dello stato di malattia da cui era affetta l'istante è
infatti documentalmente attestata dal certificato medico telematico in atti
(allegato alle controdeduzioni alla contestazione disciplinare, documento n. 18 del fascicolo di parte ricorrente), recante la prognosi dal 20.4.2023 al
24.4.2023, sicché l'assenza dell'istante dal posto di lavoro deve ritenersi giustificata.
Inoltre il convenuto, su cui, a norma dell'art. 5 l. 15.7.1966 n. 604, gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che l'istante, durante il periodo di malattia, si trovava nel Mc Donald sito presso il centro commerciale di Brindisi;
egli, infatti, ha omesso di escutere, su tale punto,
il teste , pur avendolo indicato, nella contestazione di Persona_1
addebito, come unica fonte di informazione a tale riguardo, e pur avendolo addotto a deporre su altre circostanze;
inidonea allo scopo si rivela poi la messaggistica whatsapp, prodotta dal convenuto, ma contestata ex adverso, atteso che dal relativo screen shot non è dato evincere né la data dei messaggi, né l'identità dei loro autori, comparendo solo il nominativo di tale evidentemente non riferibile a Per_2
; in ogni caso, per consolidato orientamento della S.C., Persona_1
“in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di
altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia
del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in
questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente
idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio”: cfr. Cass. 6.5.2024
3 n. 12152 e in senso conforme Cass. 13980/2020, Cass. 21667/2017, Cass.
24812/2016, Cass. 17625/2014, Cass. 21253/2012, Cass. 9474/2009;
ebbene, il convenuto non ha dedotto, né tantomeno provato, la simulazione della malattia, né la idoneità della pretesa attività
extralavorativa a pregiudicare o a ritardare la guarigione e il rientro in servizio dell'istante.
E' invece pacifica tra le parti l'omessa comunicazione al datore di lavoro,
da parte dell'istante, del numero di protocollo del certificato medico;
e tuttavia, tale omissione non integra di per sé violazione dei doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175-1375 c.c., atteso che,
come attestato dalla documentazione in atti, lo studio del medico che aveva rilasciato il certificato di malattia era chiuso, sicché l'istante non poteva richiederlo;
in ogni caso, tale omissione potrebbe al più integrare l'ipotesi di tardiva o irregolare giustificazione, punibile ex art. 42 del ccnl acconciatura ed estetica applicato dal convenuto, con sanzioni conservative, e non le più gravi ipotesi di assenza ingiustificata per oltre tre giorni o di assenza per simulata malattia, punite dalla citata norma collettiva con la sanzione espulsiva.
Trova allora applicazione nel caso in esame la tutela indennitaria apprestata dall'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 23, il quale (nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 co. 1 d.l. 12.7.2018 n. 87
conv. in l.
9.8.2018 n. 96 e dalla dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale emessa da Corte cost.
8.11.29018 n. 194), così dispone:
“salvo quanto disposto dal co. 2, nei casi in cui risulta accertato che non
4 ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o
per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto
il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a
trentasei mensilità”.
Inoltre, avendo il convenuto sempre occupato, come detto, meno di sedici lavoratori, trova nella specie applicazione anche l'art. 9 co. 1 d.l. 4.3.2015
n. 23, il quale dispone che “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18 co.
8-9 l. 300/1970, non si applica l'art. 3 co.
2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art. 3 co. 1,
dall'art. 4 co. 1 e dall'art. 6 co. 1 è dimezzato e non può in ogni caso
superare il limite di sei mensilità”.
Detta indennità, tenuto conto dei criteri indicati dalla già citata Corte cost.
194/2018 (anzianità di servizio, numero di dipendenti occupati,
dimensioni dell'impresa, comportamento e condizioni delle parti), può
essere in concreto commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (23.5.2023), nonché condannarsi il convenuto a pagare all'istante una indennità di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) con decorrenza ex
art. 429 co. 3 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto.
5 Pure fondata è la domanda di condanna al pagamento di crediti di lavoro.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, di avere lavorato alle dipendenze del convenuto non solo nel periodo dal 21.12.2021 al 23.5.2023 nel quale risultava formalmente assunta, ma anche nel periodo dal novembre 2013
al novembre 2018 e nel periodo dal 22.6.2021 al 20.12.2021.
Detta circostanza ha trovato sufficiente riscontro nella espletata prova testimoniale, avendola univocamente confermata le testi Tes_1
, e , le cui deposizioni si Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
rivelano maggiormente precise e puntuali rispetto a quelle dei testi addotti dal convenuto, ovvero (secondo cui la Persona_1
ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze del convenuto dal 2018 al
2023, mentre è pacifico tra le parti che ella non ha lavorato dal dicembre
2018 al maggio 2021), , e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
(le quali hanno riferito che la ricorrente avrebbe lavorato per il convenuto negli anni 2013 e 2014 quale stagista, precisando però di avere appreso di tale qualità dallo stesso convenuto) e (secondo cui la CP_2
ricorrente avrebbe invece svolto lo stage nell'anno 2015).
Sotto un secondo profilo, l'istante deduce di avere sempre espletato mansioni corrispondenti al 2° (o in subordine al 3°) livello del ccnl di categoria, pur essendo stata formalmente inquadrata, nel periodo di lavoro regolarizzato, nel quarto livello quale aiuto parrucchiera.
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da
6 tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”: cfr. Cass. 27.9.2010 n. 20272, Cass. 30.10.2008 n. 26234, Cass.
22.8.2007 n. 17896, Cass. 12.5.2006 n. 11037, Cass. 16.2.2005 n. 3069.
Ebbene, i testi escussi hanno riferito che, già nel primo periodo di lavoro,
l'istante eseguiva lo shampoo (testi e ), la Testimone_5 Testimone_6
stiratura dei capelli con il phon (teste ), ma anche le pieghe, il Testimone_7
colore, le permanenti, le tinture, la decolorazione, le ondulazioni a ferro,
le meches, la piega fissa, la messa in piega, le pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, le acconciature a phon (testi Tes_1 [...]
, , ); quanto al secondo Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
periodo di lavoro, la stessa teste , addotta dal Testimone_5
convenuto, ha riferito che l'istante, contrariamente a quanto dedotto in memoria, “non svolgeva mansioni di aiuto parrucchiera perché aveva
acquisito esperienza professionale”.
Passando alle declaratorie collettive, l'art.13 del ccnl di categoria riserva l'inquadramento nel 2° livello ai “lavoratori che sappiano eseguire
permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi in uso, applicazione
di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e
corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa,
messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei
capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione”; riserva, invece,
l'inquadramento nel 4° livello per non oltre 24 mesi ai “lavoratori che non
hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età
7 o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso provi di attestato
professionale”, nonché, in via permanente, ai “lavoratori adibiti alle sole
mansioni di pulizia dei locali e degli arredi”.
Ebbene, le mansioni espletate di fatto dalla ricorrente, come sopra ricostruite, coincidono perfettamente con quelle previste dal 2° livello,
come emerge in maniera evidente dal raffronto con la relativa declaratoria professionale: tale conclusione trova altresì conferma nel fatto che, come attestato dalla documentazione in atti, l'istante aveva acquisito già in data
25.6.2013 un attestato di qualifica professionale come acconciatore per signora e in data 25.6.2014 un attestato di specializzazione professionale come acconciatore.
L'istante deduce, sotto un terzo profilo, di avere osservato nel primo periodo di lavoro l'orario dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,30 dal martedì al venerdì e dalle 8,30 alle 20,30 il sabato, e nel secondo periodo di lavoro l'orario dalle 8,30 alle 18,30 dal martedì al sabato, pur avendo sottoscritto un contratto a tempo parziale per 20 ore settimanali.
Anche sotto tale profilo, l'espletata prova testimoniale ha confermato l'assunto attoreo: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi , , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
maggiormente attendibili rispetto alle altre, non sempre tra loro coincidenti.
Viceversa, non è stato provato dall'istante, che ne era onerato, il mancato godimento di ferie, ex festività e permessi, sicché nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva degli stessi.
8 Deve infine evidenziarsi che il convenuto non ha provato di avere versato somme ulteriori rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Sulla base dei conteggi analitici allegati al ricorso, correttamente elaborati sulla base delle tariffe previste dal ccnl di categoria per i lavoratori da inquadrarsi, come l'istante, nel 2° livello retributivo, e non specificamente contestati ex adverso, spettano allora, in relazione al primo periodo di lavoro, euro 75.677,00 a titolo di differenze retributive ed euro 8.403,00 a titolo di trattamento di fine rapporto e, in relazione al secondo periodo di lavoro, euro 30.350,00 a titolo di differenze retributive ed euro 2.190,00 a titolo di trattamento di fine rapporto;
dal complessivo importo di euro
116.620,00 così ottenuto deve poi detrarsi quello di euro 1.116,00 del cui pagamento in data 16.10.2023 si dà atto negli stessi conteggi attorei.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto a pagare in favore dell'istante la residua somma di euro 115.104,00 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429
co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P. q. m.
9 dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il resistente a pagare all'istante una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a n. tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione del diritto;
condanna il resistente a pagare all'istante, a titolo di crediti di lavoro, la somma di euro 115.104,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 6.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Andrea Greco e
Romina Fedele.
Taranto, 3.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
10
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 10951/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.6.2025, promossa da
, con gli avv.ti Andrea Greco e Romina Fedele;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: licenziamento e crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.1.2023, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal novembre 2013 al novembre 2018 e dal 22.6.2021 al
23.5.2023 quale parrucchiera alle dipendenze di , titolare Controparte_1
di omonima impresa individuale, chiedeva dichiararsi illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatole il 23.5.2023, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria, nonché al pagamento di euro 90.713,00 a titolo di
1 differenze retributive e t.f.r. maturati in relazione al primo rapporto di lavoro e di euro 34.098,00 a titolo di differenze retributive e t.f.r. maturati in relazione al secondo.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa di licenziamento è fondata.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, avendo pacificamente il convenuto occupato sempre meno di sedici dipendenti ed essendo stata assunta l'istante, in relazione al secondo rapporto di lavoro, in data successiva al 7.3.2015, data di entrata in vigore del d.l.vo 4.3.2015 n. 23, a norma dell'art. 1 co.1 del medesimo d.l.vo si applica la disciplina ivi prevista.
Il recesso è stato intimato – come si legge nella contestazione di addebito del 26.4.2023 – perché la ricorrente, in data 20.4.2023 non si presentava sul posto di lavoro fornendo come motivazione lo stato di malattia, ma non forniva al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato medico più volte richiesto, e in data 22.4.2023 alle ore 12,20, durante il periodo di malattia, veniva vista pranzare nel Mc Donald sito presso il centro commerciale di Brindisi da tale . Persona_1
L'istante eccepisce, sotto un assorbente profilo, la illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa.
2 La censura è fondata.
La effettiva sussistenza dello stato di malattia da cui era affetta l'istante è
infatti documentalmente attestata dal certificato medico telematico in atti
(allegato alle controdeduzioni alla contestazione disciplinare, documento n. 18 del fascicolo di parte ricorrente), recante la prognosi dal 20.4.2023 al
24.4.2023, sicché l'assenza dell'istante dal posto di lavoro deve ritenersi giustificata.
Inoltre il convenuto, su cui, a norma dell'art. 5 l. 15.7.1966 n. 604, gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che l'istante, durante il periodo di malattia, si trovava nel Mc Donald sito presso il centro commerciale di Brindisi;
egli, infatti, ha omesso di escutere, su tale punto,
il teste , pur avendolo indicato, nella contestazione di Persona_1
addebito, come unica fonte di informazione a tale riguardo, e pur avendolo addotto a deporre su altre circostanze;
inidonea allo scopo si rivela poi la messaggistica whatsapp, prodotta dal convenuto, ma contestata ex adverso, atteso che dal relativo screen shot non è dato evincere né la data dei messaggi, né l'identità dei loro autori, comparendo solo il nominativo di tale evidentemente non riferibile a Per_2
; in ogni caso, per consolidato orientamento della S.C., Persona_1
“in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di
altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia
del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in
questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente
idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio”: cfr. Cass. 6.5.2024
3 n. 12152 e in senso conforme Cass. 13980/2020, Cass. 21667/2017, Cass.
24812/2016, Cass. 17625/2014, Cass. 21253/2012, Cass. 9474/2009;
ebbene, il convenuto non ha dedotto, né tantomeno provato, la simulazione della malattia, né la idoneità della pretesa attività
extralavorativa a pregiudicare o a ritardare la guarigione e il rientro in servizio dell'istante.
E' invece pacifica tra le parti l'omessa comunicazione al datore di lavoro,
da parte dell'istante, del numero di protocollo del certificato medico;
e tuttavia, tale omissione non integra di per sé violazione dei doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175-1375 c.c., atteso che,
come attestato dalla documentazione in atti, lo studio del medico che aveva rilasciato il certificato di malattia era chiuso, sicché l'istante non poteva richiederlo;
in ogni caso, tale omissione potrebbe al più integrare l'ipotesi di tardiva o irregolare giustificazione, punibile ex art. 42 del ccnl acconciatura ed estetica applicato dal convenuto, con sanzioni conservative, e non le più gravi ipotesi di assenza ingiustificata per oltre tre giorni o di assenza per simulata malattia, punite dalla citata norma collettiva con la sanzione espulsiva.
Trova allora applicazione nel caso in esame la tutela indennitaria apprestata dall'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 23, il quale (nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 co. 1 d.l. 12.7.2018 n. 87
conv. in l.
9.8.2018 n. 96 e dalla dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale emessa da Corte cost.
8.11.29018 n. 194), così dispone:
“salvo quanto disposto dal co. 2, nei casi in cui risulta accertato che non
4 ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o
per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto
il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a
trentasei mensilità”.
Inoltre, avendo il convenuto sempre occupato, come detto, meno di sedici lavoratori, trova nella specie applicazione anche l'art. 9 co. 1 d.l. 4.3.2015
n. 23, il quale dispone che “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18 co.
8-9 l. 300/1970, non si applica l'art. 3 co.
2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art. 3 co. 1,
dall'art. 4 co. 1 e dall'art. 6 co. 1 è dimezzato e non può in ogni caso
superare il limite di sei mensilità”.
Detta indennità, tenuto conto dei criteri indicati dalla già citata Corte cost.
194/2018 (anzianità di servizio, numero di dipendenti occupati,
dimensioni dell'impresa, comportamento e condizioni delle parti), può
essere in concreto commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (23.5.2023), nonché condannarsi il convenuto a pagare all'istante una indennità di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) con decorrenza ex
art. 429 co. 3 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto.
5 Pure fondata è la domanda di condanna al pagamento di crediti di lavoro.
L'istante deduce, sotto un primo profilo, di avere lavorato alle dipendenze del convenuto non solo nel periodo dal 21.12.2021 al 23.5.2023 nel quale risultava formalmente assunta, ma anche nel periodo dal novembre 2013
al novembre 2018 e nel periodo dal 22.6.2021 al 20.12.2021.
Detta circostanza ha trovato sufficiente riscontro nella espletata prova testimoniale, avendola univocamente confermata le testi Tes_1
, e , le cui deposizioni si Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
rivelano maggiormente precise e puntuali rispetto a quelle dei testi addotti dal convenuto, ovvero (secondo cui la Persona_1
ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze del convenuto dal 2018 al
2023, mentre è pacifico tra le parti che ella non ha lavorato dal dicembre
2018 al maggio 2021), , e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
(le quali hanno riferito che la ricorrente avrebbe lavorato per il convenuto negli anni 2013 e 2014 quale stagista, precisando però di avere appreso di tale qualità dallo stesso convenuto) e (secondo cui la CP_2
ricorrente avrebbe invece svolto lo stage nell'anno 2015).
Sotto un secondo profilo, l'istante deduce di avere sempre espletato mansioni corrispondenti al 2° (o in subordine al 3°) livello del ccnl di categoria, pur essendo stata formalmente inquadrata, nel periodo di lavoro regolarizzato, nel quarto livello quale aiuto parrucchiera.
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da
6 tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”: cfr. Cass. 27.9.2010 n. 20272, Cass. 30.10.2008 n. 26234, Cass.
22.8.2007 n. 17896, Cass. 12.5.2006 n. 11037, Cass. 16.2.2005 n. 3069.
Ebbene, i testi escussi hanno riferito che, già nel primo periodo di lavoro,
l'istante eseguiva lo shampoo (testi e ), la Testimone_5 Testimone_6
stiratura dei capelli con il phon (teste ), ma anche le pieghe, il Testimone_7
colore, le permanenti, le tinture, la decolorazione, le ondulazioni a ferro,
le meches, la piega fissa, la messa in piega, le pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, le acconciature a phon (testi Tes_1 [...]
, , ); quanto al secondo Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
periodo di lavoro, la stessa teste , addotta dal Testimone_5
convenuto, ha riferito che l'istante, contrariamente a quanto dedotto in memoria, “non svolgeva mansioni di aiuto parrucchiera perché aveva
acquisito esperienza professionale”.
Passando alle declaratorie collettive, l'art.13 del ccnl di categoria riserva l'inquadramento nel 2° livello ai “lavoratori che sappiano eseguire
permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi in uso, applicazione
di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e
corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa,
messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei
capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione”; riserva, invece,
l'inquadramento nel 4° livello per non oltre 24 mesi ai “lavoratori che non
hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età
7 o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso provi di attestato
professionale”, nonché, in via permanente, ai “lavoratori adibiti alle sole
mansioni di pulizia dei locali e degli arredi”.
Ebbene, le mansioni espletate di fatto dalla ricorrente, come sopra ricostruite, coincidono perfettamente con quelle previste dal 2° livello,
come emerge in maniera evidente dal raffronto con la relativa declaratoria professionale: tale conclusione trova altresì conferma nel fatto che, come attestato dalla documentazione in atti, l'istante aveva acquisito già in data
25.6.2013 un attestato di qualifica professionale come acconciatore per signora e in data 25.6.2014 un attestato di specializzazione professionale come acconciatore.
L'istante deduce, sotto un terzo profilo, di avere osservato nel primo periodo di lavoro l'orario dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,30 dal martedì al venerdì e dalle 8,30 alle 20,30 il sabato, e nel secondo periodo di lavoro l'orario dalle 8,30 alle 18,30 dal martedì al sabato, pur avendo sottoscritto un contratto a tempo parziale per 20 ore settimanali.
Anche sotto tale profilo, l'espletata prova testimoniale ha confermato l'assunto attoreo: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi , , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
maggiormente attendibili rispetto alle altre, non sempre tra loro coincidenti.
Viceversa, non è stato provato dall'istante, che ne era onerato, il mancato godimento di ferie, ex festività e permessi, sicché nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva degli stessi.
8 Deve infine evidenziarsi che il convenuto non ha provato di avere versato somme ulteriori rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Sulla base dei conteggi analitici allegati al ricorso, correttamente elaborati sulla base delle tariffe previste dal ccnl di categoria per i lavoratori da inquadrarsi, come l'istante, nel 2° livello retributivo, e non specificamente contestati ex adverso, spettano allora, in relazione al primo periodo di lavoro, euro 75.677,00 a titolo di differenze retributive ed euro 8.403,00 a titolo di trattamento di fine rapporto e, in relazione al secondo periodo di lavoro, euro 30.350,00 a titolo di differenze retributive ed euro 2.190,00 a titolo di trattamento di fine rapporto;
dal complessivo importo di euro
116.620,00 così ottenuto deve poi detrarsi quello di euro 1.116,00 del cui pagamento in data 16.10.2023 si dà atto negli stessi conteggi attorei.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto a pagare in favore dell'istante la residua somma di euro 115.104,00 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429
co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P. q. m.
9 dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il resistente a pagare all'istante una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a n. tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione del diritto;
condanna il resistente a pagare all'istante, a titolo di crediti di lavoro, la somma di euro 115.104,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 6.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Andrea Greco e
Romina Fedele.
Taranto, 3.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
10