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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 910/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 910/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MARINI MAILA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. SUMMA ANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 31/05/2014 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario/civile, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
223/2024 pubbl. il 10/06/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta dal Collegio la congruità dell'importo dell'assegno divorzile una tantum riconosciuto dal Sig. alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
FRANCAVILLA AL MARE il 31/05/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA AL MARE, nell'anno 2014 atto numero 4 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1 Mantenimento personale coniugi.
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale, di non aver conti correnti cointestati e di rinunciare ad ogni reciproca richiesta, con ciò escludendosi in capo all'uno o all'altro l'obbligo al mantenimento.
2 Una Tantum in favore della IG.ra . Parte_1
La IG.ra , per accordi reciproci, rinuncia ad eventuale assegno Parte_1
divorzile periodico. Di converso il IG. si obbliga, ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui all'art.5, comma 8, L. 01.12.1970 n. 898, alla corresponsione in favore della IG.ra della somma omnicomprensiva di euro Parte_1
6.500,00 (seimilacinquecento/00) a titolo di Una Tantum che viene espressamente accettata dalla e, per i detti motivi, dovrà essere ritenuta equa Parte_1
dal Tribunale di Pescara. La somma verrà corrisposta a mezzo di assegno circolare intestato alla IG.ra che sarà consegnato in sede di firma delle Parte_1
note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, per la fase successiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Rinuncia deposito documentazione fiscale.
Le parti espressamente e reciprocamente rinunciano al deposito della documentazione specificamente indicata all'art. 473 bis, n. 12, terzo comma (a,b,c,)
c.p.c. per averla già tra loro condivisa attestando di averne avuta visione e perché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non contiene domande di contributo economico.
4 Rinuncia Appello Sentenza di Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Rinuncia all'appello della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con reciproco impegno delle parti ad effettuare acquiescenza, presso la competente cancelleria del Tribunale di Pescara, nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della sentenza.
5 Compensazione integrale delle spese di giudizio.
Le parti dichiarano di compensare reciprocamente le spese del presente ricorso relative sia alla fase della separazione che alla fase del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 910/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MARINI MAILA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. SUMMA ANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 31/05/2014 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario/civile, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
223/2024 pubbl. il 10/06/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta dal Collegio la congruità dell'importo dell'assegno divorzile una tantum riconosciuto dal Sig. alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
FRANCAVILLA AL MARE il 31/05/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA AL MARE, nell'anno 2014 atto numero 4 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1 Mantenimento personale coniugi.
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale, di non aver conti correnti cointestati e di rinunciare ad ogni reciproca richiesta, con ciò escludendosi in capo all'uno o all'altro l'obbligo al mantenimento.
2 Una Tantum in favore della IG.ra . Parte_1
La IG.ra , per accordi reciproci, rinuncia ad eventuale assegno Parte_1
divorzile periodico. Di converso il IG. si obbliga, ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui all'art.5, comma 8, L. 01.12.1970 n. 898, alla corresponsione in favore della IG.ra della somma omnicomprensiva di euro Parte_1
6.500,00 (seimilacinquecento/00) a titolo di Una Tantum che viene espressamente accettata dalla e, per i detti motivi, dovrà essere ritenuta equa Parte_1
dal Tribunale di Pescara. La somma verrà corrisposta a mezzo di assegno circolare intestato alla IG.ra che sarà consegnato in sede di firma delle Parte_1
note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, per la fase successiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Rinuncia deposito documentazione fiscale.
Le parti espressamente e reciprocamente rinunciano al deposito della documentazione specificamente indicata all'art. 473 bis, n. 12, terzo comma (a,b,c,)
c.p.c. per averla già tra loro condivisa attestando di averne avuta visione e perché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non contiene domande di contributo economico.
4 Rinuncia Appello Sentenza di Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Rinuncia all'appello della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con reciproco impegno delle parti ad effettuare acquiescenza, presso la competente cancelleria del Tribunale di Pescara, nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della sentenza.
5 Compensazione integrale delle spese di giudizio.
Le parti dichiarano di compensare reciprocamente le spese del presente ricorso relative sia alla fase della separazione che alla fase del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4