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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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- 1. Separazione: al marito spetta una parte della casa familiare?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 novembre 2024
- 2. Sì alla divisione della casa familiare, agevolmente divisibile, se eccede le esigenze della famigliaAccesso limitatoBruno De Filippis · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2024, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2332/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Battipaglia (SA) alla Via R studio dell'avv. Maria Gabriella Gallevi dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 mente domiciliata in Salerno alla Piazza Portarot
[...] io dell'avv. Giuseppe Celia dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in 1992 nel Comune CP_1 di Salerno e che dalla loro unio due figli: (20.08.1993) e Per_1
(12.04.1997), chiedeva pronunciarsi lo scio el matrimonio, Per_2 do che, con sentenza n. 1325/2020, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione della revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del primo figlio, diventato economicamente indipendente, confermandolo invece per , Per_2 ancora studentessa universitaria;
chiedeva inoltre la ratifica del pr divisione della casa familiare allegato in atti o, in subordine, l'autorizzazione alla vendita del suddetto immobile, nonche l'assegnazione del box sito nel medesimo stabile. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che aderiva CP_1 alla domanda di divorzio e contestava quanto dedotto e corrente;
in particolare, eccepiva l'inammissibilita delle domande di divisione e di autorizzazione alla vendita dell'immobile adibito a casa familiare, opponendosi in ogni caso ad un'assegnazione parziale, nonche il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda relativa alla revoca del mantenimento per il figlio e chiedeva una maggiorazione della misura del mantenimento per la figlia, almeno per l'adeguamento agli indici ISTAT.
2. In data 17 settembre 2024, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiere.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento dei figli maggiorenni In primo luogo, deve disattendersi l'accezione di legittimazione passiva avanzata dalla resistente in merito alla domanda con cui il ricorrente ha richiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio atteso che, in virtu della sentenza di separazione, il ricorrente e obbligato a versare il suddetto importo alla moglie in favore della quale, dunque, sussiste l'obbligazione di pagamento. Tanto premesso, e incontestato tra le parti che e diventato Per_1 economicamente indipendente, che vive a Reggio Emilia e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 – 1.700,00 e che , studentessa Per_2 universitaria, necessita ancora di un sostegno economico ori per il suo mantenimento;
pertanto, occorre disporre la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento del figlio
, dovendosi unicamente decidere sulla misura del mantenimento per Per_1 ovendosi precisare che il ricorrente ha richiesto la conferma di quanto Per_2 lito e la resistente ha chiesto una maggiorazione sebbene unicamente nel corpo della comparsa di costituzione. Al riguardo, all'udienza del 17 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire la somma mensile di circa € 1.600,00 e di dovere corrispondere la somma mensile di € 450,00 a titolo di canone di locazione, mentre la resistente ha dichiarato di lavorare e di percepire una retribuzione di circa € 1.600,00 – 1.700,00 mensili (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito lordo di circa € 26.500,00 negli anni 2020 e 2021 e di circa € 26.800,00 nell'anno 2022, ha contratto tre finanziamenti con rate di € 148,00 con scadenza luglio 2026, di € 133,34 con scadenza ottobre 2024 e di € 150,00 rispetto al quale non e documentata la scadenza e corrisponde la rata di circa € 194,00 a titolo di mutuo per l'acquisto della casa familiare, mentre la resistente ha percepito un reddito lordo di circa € 35.300,00 nell'anno 2021, di circa € 28.300,00 nell'anno 2022 e di circa € 30.700,00 nell'anno 2023(cfr. documentazione in atti) Pertanto, tenuto conto della descritta situazione economica-reddituale e delle richieste delle parti, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di Parte_1 di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
280,00 a titolo di o della figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente, con decorrenza sente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, universitarie, sportive, ricreative etc..) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Assegnazione casa familiare In merito a tale aspetto, devono dichiararsi inammissibili le domande avanzate dal ricorrente di divisione della casa familiare e di autorizzazione alla vendita della stessa in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio, considerata la diversita dei riti applicabili per le relative domande. In particolare, occorre precisare che il giudice della separazione o del divorzio puo al piu disporre un'assegnazione parziale della casa familiare “se questa eccede per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile, o composta da unità suscettibili di utilizzazione autonoma, anche attraverso minimi accorgimenti
o piccoli lavori” (recentemente Cass. Civ. n. 22266/2020 e Cass. Civ. n. 11294/2023, Cass. Civ. ord. n. 24106/2023) e soprattutto in mancanza di conflittualità tra gli ex coniugi. Nel caso di specie, si osserva che, oltre alla contestazione da parte della resistente dell'assenza di problematiche tecniche per una divisione dell'immobile, è stata riscontrata la mancanza di rapporti sereni tra gli ex coniugi che impediscono la pronuncia di un'assegnazione parziale in conformità al progetto divisionale allegato dal ricorrente, così come riscontrato in sede di udienza di prima comparizione e della contrapposta documentazione depositata dalle parti in relazione alla richiesta divisione. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Salerno alla via Achille Napoli n. 9, in favore di per ivi convivere con la figlia , maggiorenne ma CP_1 Per_2 non auto omicamente. Deve infine rigettarsi la domanda avanzata dal ricorrente di assegnazione del box ubicato del medesimo edificio dell'abitazione familiare, considerato che la disposta assegnazione della casa riguarda altresì tutte le pertinenze della stessa, come si ritiene essere il box in questione, avendo dovuto il ricorrente, su cui ricade il relativo onere, fornire la prova della cessazione del vincolo pertinenziale in modo da impedire l'applicazione dell'automatismo previsto dall'art. 818, co. 1, c.c. (Corte Cass. ord. n. 510/2020). In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 ottobre 1992 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, e RE TA (NA) il 19.03.1 C.F._1 CP_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2
o n. 105, parte I;
B) dispone l'obbligo di di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, l 80,00 a titolo di ma lla figlia
, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche e sportive, che si dovessero rendere necessarie per la figlia, che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
D) revoca l'obbligo di di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, 250,00 a titolo di el figlio;
Per_1
e l'assegnazione della casa coniugale, sita in Salerno alla via Achille Napoli n. 9, in favore di per ivi convivere con la figlia , CP_1 Per_2 maggiorenne ma non aut nomicamente;
F) rigetta la domanda di assegnazione del box avanzata dal ricorrente;
G) dichiara inammissibili le domande di divisione e di autorizzazione alla vendita della casa familiare avanzate dal ricorrente;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; I) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 settembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2332/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Battipaglia (SA) alla Via R studio dell'avv. Maria Gabriella Gallevi dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 mente domiciliata in Salerno alla Piazza Portarot
[...] io dell'avv. Giuseppe Celia dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in 1992 nel Comune CP_1 di Salerno e che dalla loro unio due figli: (20.08.1993) e Per_1
(12.04.1997), chiedeva pronunciarsi lo scio el matrimonio, Per_2 do che, con sentenza n. 1325/2020, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione della revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del primo figlio, diventato economicamente indipendente, confermandolo invece per , Per_2 ancora studentessa universitaria;
chiedeva inoltre la ratifica del pr divisione della casa familiare allegato in atti o, in subordine, l'autorizzazione alla vendita del suddetto immobile, nonche l'assegnazione del box sito nel medesimo stabile. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che aderiva CP_1 alla domanda di divorzio e contestava quanto dedotto e corrente;
in particolare, eccepiva l'inammissibilita delle domande di divisione e di autorizzazione alla vendita dell'immobile adibito a casa familiare, opponendosi in ogni caso ad un'assegnazione parziale, nonche il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda relativa alla revoca del mantenimento per il figlio e chiedeva una maggiorazione della misura del mantenimento per la figlia, almeno per l'adeguamento agli indici ISTAT.
2. In data 17 settembre 2024, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiere.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Mantenimento dei figli maggiorenni In primo luogo, deve disattendersi l'accezione di legittimazione passiva avanzata dalla resistente in merito alla domanda con cui il ricorrente ha richiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio atteso che, in virtu della sentenza di separazione, il ricorrente e obbligato a versare il suddetto importo alla moglie in favore della quale, dunque, sussiste l'obbligazione di pagamento. Tanto premesso, e incontestato tra le parti che e diventato Per_1 economicamente indipendente, che vive a Reggio Emilia e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 – 1.700,00 e che , studentessa Per_2 universitaria, necessita ancora di un sostegno economico ori per il suo mantenimento;
pertanto, occorre disporre la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma di € 250,00 per il mantenimento del figlio
, dovendosi unicamente decidere sulla misura del mantenimento per Per_1 ovendosi precisare che il ricorrente ha richiesto la conferma di quanto Per_2 lito e la resistente ha chiesto una maggiorazione sebbene unicamente nel corpo della comparsa di costituzione. Al riguardo, all'udienza del 17 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di essere pensionato e di percepire la somma mensile di circa € 1.600,00 e di dovere corrispondere la somma mensile di € 450,00 a titolo di canone di locazione, mentre la resistente ha dichiarato di lavorare e di percepire una retribuzione di circa € 1.600,00 – 1.700,00 mensili (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito lordo di circa € 26.500,00 negli anni 2020 e 2021 e di circa € 26.800,00 nell'anno 2022, ha contratto tre finanziamenti con rate di € 148,00 con scadenza luglio 2026, di € 133,34 con scadenza ottobre 2024 e di € 150,00 rispetto al quale non e documentata la scadenza e corrisponde la rata di circa € 194,00 a titolo di mutuo per l'acquisto della casa familiare, mentre la resistente ha percepito un reddito lordo di circa € 35.300,00 nell'anno 2021, di circa € 28.300,00 nell'anno 2022 e di circa € 30.700,00 nell'anno 2023(cfr. documentazione in atti) Pertanto, tenuto conto della descritta situazione economica-reddituale e delle richieste delle parti, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di Parte_1 di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
280,00 a titolo di o della figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente, con decorrenza sente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, universitarie, sportive, ricreative etc..) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Assegnazione casa familiare In merito a tale aspetto, devono dichiararsi inammissibili le domande avanzate dal ricorrente di divisione della casa familiare e di autorizzazione alla vendita della stessa in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio, considerata la diversita dei riti applicabili per le relative domande. In particolare, occorre precisare che il giudice della separazione o del divorzio puo al piu disporre un'assegnazione parziale della casa familiare “se questa eccede per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile, o composta da unità suscettibili di utilizzazione autonoma, anche attraverso minimi accorgimenti
o piccoli lavori” (recentemente Cass. Civ. n. 22266/2020 e Cass. Civ. n. 11294/2023, Cass. Civ. ord. n. 24106/2023) e soprattutto in mancanza di conflittualità tra gli ex coniugi. Nel caso di specie, si osserva che, oltre alla contestazione da parte della resistente dell'assenza di problematiche tecniche per una divisione dell'immobile, è stata riscontrata la mancanza di rapporti sereni tra gli ex coniugi che impediscono la pronuncia di un'assegnazione parziale in conformità al progetto divisionale allegato dal ricorrente, così come riscontrato in sede di udienza di prima comparizione e della contrapposta documentazione depositata dalle parti in relazione alla richiesta divisione. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Salerno alla via Achille Napoli n. 9, in favore di per ivi convivere con la figlia , maggiorenne ma CP_1 Per_2 non auto omicamente. Deve infine rigettarsi la domanda avanzata dal ricorrente di assegnazione del box ubicato del medesimo edificio dell'abitazione familiare, considerato che la disposta assegnazione della casa riguarda altresì tutte le pertinenze della stessa, come si ritiene essere il box in questione, avendo dovuto il ricorrente, su cui ricade il relativo onere, fornire la prova della cessazione del vincolo pertinenziale in modo da impedire l'applicazione dell'automatismo previsto dall'art. 818, co. 1, c.c. (Corte Cass. ord. n. 510/2020). In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3 ottobre 1992 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, e RE TA (NA) il 19.03.1 C.F._1 CP_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2
o n. 105, parte I;
B) dispone l'obbligo di di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, l 80,00 a titolo di ma lla figlia
, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche e sportive, che si dovessero rendere necessarie per la figlia, che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
D) revoca l'obbligo di di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, 250,00 a titolo di el figlio;
Per_1
e l'assegnazione della casa coniugale, sita in Salerno alla via Achille Napoli n. 9, in favore di per ivi convivere con la figlia , CP_1 Per_2 maggiorenne ma non aut nomicamente;
F) rigetta la domanda di assegnazione del box avanzata dal ricorrente;
G) dichiara inammissibili le domande di divisione e di autorizzazione alla vendita della casa familiare avanzate dal ricorrente;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; I) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 settembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi