Sentenza 9 ottobre 1974
Massime • 3
La finalita del regolamento di giurisdizione e quella di far individuare, in via preventiva, il giudice al quale spetta la Competenza giurisdizionale su una determinata domanda o quella di far accertare che della domanda non puo conoscere nessun giudice, a causa dei poteri riservati dalla legge alla pa ovvero a causa dell'inesistenza di una norma che tuteli la situazione soggettiva attiva dedotta a fondamento della domanda stessa.*
Le questioni relative alla regolare composizione dell'organo giudicante, anche se attengono alla giurisdizione, non sono deducibili in via di regolamento preventivo di giurisdizione. ( V 2753'74, mass n 371209).*
Legittimato a proporre il ricorso per Cassazione e solo colui che, secondo le risultanze della sentenza impugnata, sia stato parte del giudizio nel quale e stata pronunciata la sentenza stessa. ( Conf 1156'72, mass n 357602).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/10/1974, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1974 |
Testo completo
Legittimato a proporre il ricorso per AZ e solo colui che, secondo le risultanze della sentenza impugnata, sia stato parte del giudizio nel quale e stata pronunciata la sentenza stessa. ( Conf 1156'72, mass n 357602).*