TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9269 del ruolo generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Alcini e Pino Parte_1
G. Cagnazzo;
- attrice - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vinci;
Controparte_1
- convenuta-
***
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da nei confronti dell' per avere Parte_1 Controparte_2
ristoro dei danni subiti in occasione della caduta del 17.10.2015 alle ore 14.00 circa, allorquando l'attrice, uscendo dal Pronto Soccorso dell'ospedale S. Giuseppe da
Copertino, in prossimità delle scale, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di materiale edile, procurandosi gravi lesioni.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato in Controparte_2
fatto ed in diritto la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
Istruita la controversia a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
È utile ricordare che, per l'interpretazione oramai consolidata dei giudici di legittimità, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 27724/2018), ribadendo “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. n. 999/2014).
In altre parole, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018). Ancora, sebbene enunciandolo in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito il principio per il quale “i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno” (Cass. n. 12449/2008).
Poste tali coordinate ermeneutiche, da un lato, l'istruttoria orale ha permesso di accertare la veridicità della ricostruzione fattuale operata dall'attrice, la quale risulta effettivamente caduta nel discendere le scale del reparto di Pronto
Soccorso dell'ospedale S. Giovanni da Copertino, a causa della sporcizia accumulatasi ai piedi di esse e ritratta nei rilievi fotografici agli atti.
In particolare, i testimoni escussi hanno confermato che suoi luoghi teatro dell'incidente vi fossero i residui di lavori edili, e che l'attrice, nel discendere le scale, vi scivolasse, nonostante la perfetta visibilità degli stessi, resa più agevole per via dell'orario diurno in cui l'incedente è accaduto.
Ebbene, quanto ai profili di responsabilità emersi, appare di tutta evidenza Part che la convenuta, custode della res ove è avvenuto l'occorso, non ha dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da censure, in quanto non ha provveduto né ad individuare preventivamente il pericolo provocato dall'accumulo di sporcizia, segnalandolo e provvedendo a rimuovere i detriti, peraltro posti in corrispondenza delle scale di accesso del P.S. del nosocomio. Dal canto suo, neanche la condotta della appare immune da Pt_1
censure, ben potendo la pedone, nel discendere le scale, prestare più attenzione al proprio incedere, reso insidioso per via della evidente presenza di residui edili, in ossequio al principio di autoresponsabilità che caratterizza l'agere di ciascun consociato.
Si ritiene dunque sussistente il concorso di colpa pari al 50% in capo all'attrice.
Si devono a questo punto quantificare i danni occorsi all'attore in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.
Il c.t.u. dott. con argomentazioni logiche e scevre da vizi o Per_1
censure che il tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attore, diagnosticate come “esiti di frattura – lussazione gomito destro trattata chirurgicamente mediante osteosintesi con fili di K ed innesto di osso sintetico”.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva, l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 14% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla Pt_1
(che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 40 la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale, nonché in giorni 40 l'incapacità temporanea parziale al 75%, in 60 giorni quella al 50%, in 60 giorni al 25%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attrice aveva cinquanta anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno per le sofferenze patite, per
ITT ed ITP al 75%, al 50% e al 25% è pari ad €55.703,00.
Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dall'attrice in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nel citato decreto.
Così come non può essere riconosciuto all'attrice alcun risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in base alle attuali attitudini della stessa, né ulteriori riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento di attività extra lavorative o nella vita di relazione in riferimento al quadro clinico riscontrato dall'ausiliare.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata).
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda ed in ragione del concorso di colpa della danneggiata, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, determinata in moneta attuale, pari ad euro € 27.851,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo.
Le spese di lite sono poste a carico della struttura convenuta, così come le spese di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della somma CP_3
pari a 27.851,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate in € 518,00 per spese vive ed € 3.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Alcini e Pino G.
Cagnazzo, dichiaratisi antistatari;
Part
- pone a carico della convenuta le spese di c.t.u. liquidate con decreto emesso nel corso di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 30 maggio 2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9269 del ruolo generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Alcini e Pino Parte_1
G. Cagnazzo;
- attrice - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vinci;
Controparte_1
- convenuta-
***
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da nei confronti dell' per avere Parte_1 Controparte_2
ristoro dei danni subiti in occasione della caduta del 17.10.2015 alle ore 14.00 circa, allorquando l'attrice, uscendo dal Pronto Soccorso dell'ospedale S. Giuseppe da
Copertino, in prossimità delle scale, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di materiale edile, procurandosi gravi lesioni.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato in Controparte_2
fatto ed in diritto la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
Istruita la controversia a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
È utile ricordare che, per l'interpretazione oramai consolidata dei giudici di legittimità, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 27724/2018), ribadendo “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. n. 999/2014).
In altre parole, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018). Ancora, sebbene enunciandolo in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito il principio per il quale “i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno” (Cass. n. 12449/2008).
Poste tali coordinate ermeneutiche, da un lato, l'istruttoria orale ha permesso di accertare la veridicità della ricostruzione fattuale operata dall'attrice, la quale risulta effettivamente caduta nel discendere le scale del reparto di Pronto
Soccorso dell'ospedale S. Giovanni da Copertino, a causa della sporcizia accumulatasi ai piedi di esse e ritratta nei rilievi fotografici agli atti.
In particolare, i testimoni escussi hanno confermato che suoi luoghi teatro dell'incidente vi fossero i residui di lavori edili, e che l'attrice, nel discendere le scale, vi scivolasse, nonostante la perfetta visibilità degli stessi, resa più agevole per via dell'orario diurno in cui l'incedente è accaduto.
Ebbene, quanto ai profili di responsabilità emersi, appare di tutta evidenza Part che la convenuta, custode della res ove è avvenuto l'occorso, non ha dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da censure, in quanto non ha provveduto né ad individuare preventivamente il pericolo provocato dall'accumulo di sporcizia, segnalandolo e provvedendo a rimuovere i detriti, peraltro posti in corrispondenza delle scale di accesso del P.S. del nosocomio. Dal canto suo, neanche la condotta della appare immune da Pt_1
censure, ben potendo la pedone, nel discendere le scale, prestare più attenzione al proprio incedere, reso insidioso per via della evidente presenza di residui edili, in ossequio al principio di autoresponsabilità che caratterizza l'agere di ciascun consociato.
Si ritiene dunque sussistente il concorso di colpa pari al 50% in capo all'attrice.
Si devono a questo punto quantificare i danni occorsi all'attore in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.
Il c.t.u. dott. con argomentazioni logiche e scevre da vizi o Per_1
censure che il tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attore, diagnosticate come “esiti di frattura – lussazione gomito destro trattata chirurgicamente mediante osteosintesi con fili di K ed innesto di osso sintetico”.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva, l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 14% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla Pt_1
(che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 40 la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale, nonché in giorni 40 l'incapacità temporanea parziale al 75%, in 60 giorni quella al 50%, in 60 giorni al 25%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attrice aveva cinquanta anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno per le sofferenze patite, per
ITT ed ITP al 75%, al 50% e al 25% è pari ad €55.703,00.
Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dall'attrice in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nel citato decreto.
Così come non può essere riconosciuto all'attrice alcun risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in base alle attuali attitudini della stessa, né ulteriori riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento di attività extra lavorative o nella vita di relazione in riferimento al quadro clinico riscontrato dall'ausiliare.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste
(ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata).
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda ed in ragione del concorso di colpa della danneggiata, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, determinata in moneta attuale, pari ad euro € 27.851,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo.
Le spese di lite sono poste a carico della struttura convenuta, così come le spese di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della somma CP_3
pari a 27.851,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate in € 518,00 per spese vive ed € 3.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Alcini e Pino G.
Cagnazzo, dichiaratisi antistatari;
Part
- pone a carico della convenuta le spese di c.t.u. liquidate con decreto emesso nel corso di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 30 maggio 2025
La giudice
Caterina Stasi