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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1906/2022 promossa da:
in proprio e quale erede di;
Parte_1 Per_1
; C.F._1
tutti ammessi al pss con Delibera del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Parte_2
BOLOGNA 8/8/22, con il patrocinio dell'avv. FARNETI MORENA elettivamente domiciliati in via
A. FORTIS 7 FORLì presso il difensore
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CANCRO ANNALISA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AMATO FRANCESCO elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 16 FORLì presso il difensore avv. CANCRO ANNALISA
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE, elettivamente Controparte_2 domiciliato in via MARCONI 9 BOLOGNA presso il difensore
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 517 del 2022 emessa dal Tribunale di Forlì
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
Voglia la Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: Riformare, in accoglimento dell'appello, integralmente la sentenza n. 517/2022 ( R.G. 1776/2017) emessa il 16/5/2022 dal Tribunale di Forlì e pubblicata il 23/5/2022 ed agli effetti: In accoglimento delle difese qui esposte e dell'appello proposto, In via principale: Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare in tutti i suoi capi la sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 23/5/2022, e mai notificata e, quindi, In via principale Accertare che al momento e nel luogo nel quale sono avvenuti i fatti esposti in atti non esisteva pagina 1 di 10 alcun servizio di soccorso e non risultava collocata alcuna segnaletica né orizzontale né verticale che avvisasse gli eventuali bagnanti del pericolo continuo o momentaneo della balneazione. Dichiarare che a mente della normativa vigente in materia, invece, sia il servizio di salvamento sia la segnaletica descritta in precedenza dovevano essere regolarmente predisposti.
Dichiarare che responsabile della mancanza del servizio di salvamento e della segnalazione prevista dalla legge erano e sono le parti convenute entrambe o l'una o l'altra. Condannare di conseguenza il responsabile tenuto a risarcire il danno subito da e da e, per esso, dai Sigg.ri sia quale erede del Sig. nonchè Parte_1 Per_1 Parte_1 Per_1 quale esercente la potestà sul figlio minore e quali eredi del Sig. Per_2 Per_3 Parte_2 Per_1 per gli importi di cui alla lettera dell'11/10/2016 di questa difesa (v. doc. 10 fascicolo di primo grado) o per l'importo determinato sulla base della CTU effettuata in giudizio. Ciò ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. Rigettare tutte le domande avanzate dalle parti appellate, tanto in via preliminare quanto nel merito. In via istruttoria Ammettersi prova per testi sui capitoli già ammessi con provvedimento del Giudice in data 17/1/2019, con i testi già indicati, ammessi e non comparsi, Sigg.ri e In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di giudizio di primo e Persona_4 Persona_5 secondo grado. Spese generali, IVA e CPA tutte rifuse come per legge. Con ogni e più ampia riserva. Ai fini del presente scritto, sostitutivo delle deduzioni d'udienza, infine, la difesa degli appellanti chiede concedersi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc (“vecchio” rito applicabile ratione temporis).
Dichiara infine, ove occorrer debba, di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove che dovessero, eventualmente, essere sollevate da controparte.
Il Comune appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare: - dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
- dichiarare le domande formulate dagli appellanti iure hereditatis inammissibili e/o improcedibili, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare il difetto di legittimazione attiva della domanda formulata dalla sig.ra nell'interesse del minore e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Per_2 l'improcedibilità della domanda ex adverso azionata;
in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare, rigettare integralmente l'impugnazione avversa e, per l'effetto, confermare nel merito la sentenza n. 517/2022 resa dal Tribunale di Forlì; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza oggi impugnata, - ridurre l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto per tutte le ragioni esposte all'effettivo danno cagionato, nonché accertare e dichiarare che i sig.ri ex art. 1227 comma 1 Pt_1 c.c., hanno concorso, con la propria condotta, alla causazione del sinistro verificatosi il 21 giugno 2014 e, per l'effetto, diminuire il quantum risarcitorio eventualmente dovuto dal agli attori in ragione della gravità della Controparte_2 colpa e delle conseguenze che ne sono derivate;
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità facente capo a ciascuno dei convenuti in giudizio per le ragioni di rispettiva competenza e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il quantum di risarcimento in tal senso eventualmente dovuto dal in favore degli attori così come risultante all'esito Controparte_2 dell'istruttoria del giudizio;
- accertare che in primo grado la si è costituita oltre i termini di cui all'art. Controparte_1 167 c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare quest'ultima irrimediabilmente decaduta dal diritto di proporre domande riconvenzionali trasversali nei confronti del e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda Controparte_2 di condanna che la provvederà eventualmente a reiterare nel presente grado di giudizio a carico dell'Ente; - Controparte_1 accertare che la nella sua qualità di esclusiva proprietaria della spiaggia compresa tra la foce dei Controparte_1 Fiumi Uniti e l'abitato di Lido di Dante, è tenuta (anche per il tramite della propria compagnia assicuratrice) a tenere indenne, a manlevare, a garantire e/o comunque a rimborsare al medesimo di tutte le somme che l'Ente fosse CP_2 chiamato a corrispondere all'attore per i fatti di causa. Con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria, ci si oppone all'istanza di escussione testimoniale dei sig.ri e Persona_4 [...] ex adverso richiesta nell'atto di citazione in appello, per le ragioni spiegate in narrativa. Con osservanza. Per_5
La società ha così concluso: Controparte_1 La società come innanzi rappresentata, domiciliata e difesa CHIEDE che l'Onorevole Corte d'Appello Controparte_1 voglia emettere i seguenti provvedimenti: 1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopraesposte. 2) Confermare, di conseguenza, in toto la sentenza n.517/2022. 3) Condannare, infine, gli appellanti al pagamento integrale delle competenze professionali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. Si deposita: fascicolo di parte 1° grado.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Per_1 Parte_1 avanti al Tribunale di Forlì il e la quest'ultima in qualità di Controparte_2 Controparte_1 proprietaria della spiaggia privata sita tra la foce dei Fiumi Uniti e l'abitato di Lido di Dante, domandando il risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro occorso in data 21.06.2014.
Esponevano nel merito che, quel giorno, si trovavano con i tre figli , Per_3 Pt_2 Per_2 rispettivamente di anni 14, 12 e 6, presso la spiaggia sopracitata, all'epoca frequentata da famiglie e bagnanti e priva di qualsivoglia segnalazione del divieto di balneazione.
che non sapeva nuotare, venne trascinata in mare, mentre si trovava seduta sulla battigia, poi Pt_2 al largo da un'altra onda sino a non avere più presa sul terreno. Per_ Accortisi della situazione, la madre e successivamente il padre soccorsero la figlia Pt_1 gettandosi in acqua, senza però riuscire a trascinarla a riva e perdendo entrambi conoscenza in mare. L'operazione di salvataggio fu eseguita da alcune persone che avevano assistito ai fatti e riuscirono a trascinare i tre a riva, secondo quanto riportato dagli attori, nell'assoluta assenza di personale addetto al salvataggio o al controllo della zona e nell'assoluta mancanza di segnalazioni che precisassero il divieto di balneazione od il grado di pericolo, nell'occasione, nella balneazione medesima (pag. 2 atto di citazione).
Trasportati presso il nosocomio di entrambi i genitori riportavano danni di carattere CP_2 temporaneo e permanente accertati dal perito nominato, Dott. e rispettivamente Persona_6 quantificati, per in un danno biologico permanente dell'86- 87% e in 11 mesi di invalidità Per_1 temporanea totale, con conseguente inidoneità al compimento di qualsiasi attività produttiva di reddito e necessaria assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vita. riportava invece un danno biologico alla sfera psichica quantificato nell' 7-8% e Parte_3 un'invalidità temporanea totale di 15 giorni, parziale al 50% di 15 giorni e parziale al 25% di altrettanti giorni 15.
Costituitisi in giudizio, le parti attrici domandavano il risarcimento dei danni patiti, ritenendo ascrivibile a responsabilità delle convenute il contegno omissivo sopradescritto e consistito nel non aver garantito la custodia della spiaggia libera da parte di personale specializzato ed aver mancato di apporre segnalazioni che avvisassero i bagnanti del pericolo di balneazione.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, il contestando l'applicabilità Controparte_2 dell'art. 2051 c.c., non risultando custode né della spiaggia né del tratto di mare antistante. Contestualmente negava una responsabilità per il sinistro verificatosi, atteso che, pur in presenza di condizioni meteomarine avverse e in violazione della cartellonistica apposta dalla Controparte_1
– che riportava il divieto di stazionamento per gli utenti e l'assenza di un servizio di sorveglianza -
[...] gli attori occuparono abusivamente una spiaggia privata, peraltro stazionando in una zona in cui vigeva un divieto assoluto di balneazione debitamente segnalato dall'amministrazione comunale. Il sinistro andava pertanto esclusivamente imputato al contegno colposo della famiglia Pt_1
Per quanto qui ancora rileva, costituitosi, precisava di aver sempre segnalato, Controparte_1 tramite apposita cartellonistica, la proprietà privata e il divieto di stazionamento – sosta nel tratto di spiaggia sito in tra Bagno Passatore e Foce Fiumi Uniti;
di non aver mai esercitato su Controparte_1 detta area alcun tipo di attività balneare;
di aver ripetutamente segnalato alle competenti autorità l'intrusione di terzi in detta area, chiedendo di recintarla;
di aver concesso al già Controparte_2 dall'anno 2013, l'utilizzo, a titolo gratuito, di circa 100 mt di detta spiaggia da destinare ai bagnanti con cani durante la stagione balneare (1/06 al 30/06) e, a tale scopo, di essere stata manlevata dal CP_2 per qualsiasi responsabilità derivante dal suddetto utilizzo;
che, dunque, l'unico tenuto a provvedere alla predisposizione di misure di salvataggio per l'area destinata a bagnanti con cani era il Comune di pagina 3 di 10 come dimostrato sia dalla richiesta da quest'ultimo formulata di autorizzare l'affissione in CP_2 detta area di cartelli con dicitura “spiaggia priva del servizio di salvataggio”, sia dalla corrispondenza intercorsa con la Capitaneria di porto, che confermò l'obbligo, in capo al di segnalare e CP_2 mettere l'area in sicurezza. Ancora, la società convenuta negava l'applicabilità della previsione di cui all'art. 2051 c.c., non avendo essa alcun controllo della battigia e del mare ove si verificarono i fatti e la cui gestione, poiché appartenenti al demanio marittimo, doveva ritenersi di competenza della Regione o degli enti da questa delegati.
Parimenti escludeva fosse ad essa ascrivibile una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., considerato che gli attori si erano volontariamente esposti ad una situazione di pericolo, stazionando sulla battigia con vento forte e mare mosso. Così, secondo la convenuta, risultava eziologicamente irrilevante la contestata omissione di apposizione di cartelli segnalanti il divieto di balneazione o il grado di pericolo, o l'assoluta assenza di personale addetto al salvataggio o al controllo della zona, in quanto la loro condotta aveva costituito la “causa prossima rilevante” dell'evento denunciato, e, comunque, pure in presenza dei cartelli non era possibile stabilire come si sarebbero comportati (pag.
11 comparsa di costituzione e risposta).
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e consulenza medico – legale è stata decisa con sentenza n. 517/2022, che ha rigettato la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: ha escluso in primis che l'eventuale responsabilità delle convenute potesse ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., in applicazione del principio di diritto, secondo il quale un danno può ritenersi causato “dalla cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., soltanto quando quest'ultima abbia avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento, e non già quando abbia costituito la mera occasione di esso. Ne consegue che, nel caso di morte per annegamento di un bagnante, in nessun caso può ritenersi che il conseguente danno sia stato causato dalla spiaggia di provenienza della vittima, ai fini dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c., nei confronti dell'ente gestore del lido marino (Cass. 11532/2014). Così, inquadrata la responsabilità imputata alle parti convenute entro i limiti della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado ha precisato che la dinamica dell'incidente era stata accertata solo in linea generale, non avendo nessuno dei testimoni escussi indicato l'esatto punto della battigia in cui si trovava la figlia degli attori nel momento in cui venne trascinata in mare.
Ancora, sebbene fosse incontestato e documentato in atti che gli attori avessero subito un danno alla salute in ragione dell'evento lesivo verificatosi il 21.06.2014, ha parimenti escluso che i danni patiti fossero ascrivibili ad una condotta illecita delle parti convenute, atteso che gli attori non avevano fornito adeguata prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta alle convenute e l'annegamento dei congiunti. Alla luce delle testimonianze assunte nel corso del giudizio, il Tribunale ha ritenuto che il CP_2 avesse adempiuto all'onere di apporre i cartelli che avvertivano del divieto permanente di
[...] balneazione e della mancanza in loco del servizio di salvataggio nella zona in cui avvenne il sinistro. Ad ogni modo ha escluso che l'istruttoria svolta avesse accertato l'incidenza dell'inadempimento in tesi ascritto alle convenute sul decorso causale degli eventi. Secondo il giudicante, infatti, la responsabilità di affrontare un elemento come il mare, che può essere insidioso anche se calmo per notorie ragioni e che rappresenta un oggettiva situazione di rischio, va ricondotta alla libera scelta della persona e non è possibile stabilire se tale libera scelta sarebbe stata condizionata dal contenuto degli avvisi, consistente solo, è opportuno rimarcarlo, nell'avvertire della mancanza del servizio di salvataggio e delle segnalazioni del limite delle acque sicure e di quelle interdette alla balneazione
(pag. 12 sentenza). In definitiva, secondo la statuizione del Tribunale, doveva attribuirsi esclusiva rilevanza causale al comportamento colposo dei danneggiati, i quali, pur nella consapevolezza dell'incapacità della figlia di pagina 4 di 10 nuotare, in presenza di mare agitato ed in prossimità della foce dei Fiumi Uniti, con la propria condotta si esposero ad un rischio grave, consentendo alla minore di stazionare sulla battigia;
sì che doveva ritenersi che le parti avevano rischiato di affogare in mare non perché mancassero gli avvisi sul tratto di spiaggia, ma perché non sono riusciti ad affrontare i flutti del mare agitato in presenza di correnti pericolose alle quali essi si sono colpevolmente esposti (pag. 12 sentenza).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello in proprio e in qualità di erede di Parte_1
nonchè quale esercente la potestà sul figlio minore e Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
anch'essi quali eredi di formulando quattro motivi di gravame.
[...] Per_1
In giudizio si sono costituiti e il entrambi insistendo per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del gravame e la conferma della prima decisione. Il Comune, in via preliminare, pure insiste per l'inammissibilità delle domande, iure hereditatis, formulate dagli appellanti, in mancanza di prova della qualità di eredi di Ancora insiste Per_1 per l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata da nell'interesse del figlio Parte_1 minore stante il difetto di legittimazione attiva. Per_2 Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 22.05.2024.
***
In primis, sono infondate le eccezioni preliminari formulate dal CP_2
Seppur è vero, infatti, che per chi assume di essere erede di una delle parti originarie di un giudizio e intenda proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti di queste ultime, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., e non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede, tuttavia, ove la stessa sia prodotta, spetta al giudice adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art.
45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (cfr., tra le altre, Cass. 9482/2024).
Nel caso di specie, il Comune appellato lamenta la mancanza di prova circa la riferita qualità di eredi di degli appellanti, e solo Per_1 Parte_1 Per_2 Per_3 Parte_2 rilevando che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prodotta non può assumere efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (pag. 12 comparsa di costituzione in appello).
A tale doglianza deve replicarsi precisando come sia incontestato in atti che Parte_1 Per_2
e fossero rispettivamente moglie e figli di che, ai
[...] Per_3 Parte_2 Per_1 sensi dell'art. 565 c.c. nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato;
che, pertanto, consentendo questo ordinamento l'accettazione anche tacita dell'eredità, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie con cui questi rivendichi la difesa della proprietà o il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, e che, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporre ma, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass. 10519/2024).
Pertanto, ferma la qualità di coniuge e figli di delle parti appellanti e l'assenza di Per_1 disposizioni testamentarie da parte di quest'ultimo, risulta positivamente dimostrato il rapporto di parentela con il de cuius, idoneo a legittimare la successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. Contestualmente, l'esercizio della presente azione risarcitoria esplicita l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati.
pagina 5 di 10 Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità dell'azione formulata dal CP_2
Sostiene quest'ultimo che la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, mancante nel
[...] caso di specie, costituisce condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria esercitata dall'appellante nell'interesse del figlio minore, in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione. In Parte_1 merito, basti precisare che, per principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se un atto è di ordinaria o straordinaria amministrazione bisogna guardare non solo e non tanto al suo contenuto e alla sua natura, quanto piuttosto alla sua funzione e alla sua effettiva e concreta incidenza sul patrimonio del minore, per cui eccedono l'ordinaria amministrazione tutti e soltanto gli atti che vanno ad intaccare il patrimonio riducendone le dimensioni o alterandone la struttura e la consistenza, non invece quelli rivolti alla conservazione, al miglioramento o all'incremento del patrimonio. D'altra parte, un atto, diverso da quelli specificamente inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dalla legge, viene considerato di ordinaria amministrazione quando presenta i seguenti requisiti: 1) essere oggettivamente funzionale e idoneo alla conservazione del valore e delle caratteristiche oggettive essenziali del patrimonio del minore, a prescindere dagli intendimenti soggettivi di chi agisce 2) avere un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione all'entità complessiva del patrimonio medesimo e, 3) comportare un margine di rischio modesto in relazione alla consistenza di detto patrimonio. Nel caso di specie non eccede, dunque, l'ordinaria amministrazione un'azione risarcitoria inizialmente intentata dai genitori, quali diretti danneggiati, e poi proseguita, a seguito del decesso di uno dei due, per iniziativa dell'altro genitore, in proprio, quale erede e quale esercente la responsabilità del figlio minore.
La suddetta azione, oltre ad essere pacificamente finalizzata alla conservazione del patrimonio del minore, in quanto deputata a ristorare il danno patito dal genitore e trasmesso iure hereditatis agli eredi legittimi, può al più comportare un'alterazione modesta della consistenza di detto patrimonio, costituita dalla condanna al pagamento delle spese di lite nel caso di rigetto della domanda, che, nel caso di specie, verrebbe comunque ripartita tra gli ulteriori eredi appellanti.
*** Passando al merito del gravame formulato, con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneo inquadramento della fattispecie giuridica in un'ipotesi di responsabilità da fatto illecito anziché di responsabilità da cosa in custodia, riferibile, secondo gli appellanti, al lido e alla battigia, su cui le parti appellate per i rispettivi titoli avevano il dovere di vigilanza e di custodia, dovere disatteso.
Oltre alla mancanza di segnaletica che indicasse il divieto di balneazione o il pericolo, secondo gli appellanti, neppure erano presenti in loco impedimenti fisici (recinzioni, staccionate etc) atti ad impedire l'accesso del pubblico alla spiaggia ed alla battigia. Né, era stato predisposto un servizio di vigilanza e controllo, a mezzo di agenti di polizia locale o altro, atto ad impedire detto accesso (pag. 10 atto di appello).
Con il secondo motivo si dolgono del mancato esame delle prove documentali fornite dalla difesa delle parti appellanti, nella specie le fotografie prodotte dal ritraenti l'area in questione Controparte_2 priva di qualsiasi segnaletica, e della mancata considerazione della normativa vigente in materia di balneazione, che impone, in capo all'amministrazione comunale, un dovere di custodire le spiagge libere e di apporre segnaletica verticale.
Ancora, lamentano che il Tribunale di Forlì abbia omesso di esaminare sia le testimonianze rese dai diretti destinatari dell'obbligo di collocare la cartellonistica - che prevalentemente avevano confermato la versione attorea - sia la dichiarazione resa da uno dei testi, , presente al momento Persona_4 degli accadimenti e regolarmente depositata in giudizio. Con il terzo motivo insistono nel ritenere positivamente dimostrata l'esistenza di un nesso eziologico tra il comportamento omissivo dell'autorità e della società e l'incidente verificatosi, Controparte_1 sostenendo che se le parti convenute avessero predisposto tutta la necessaria e idonea cartellonistica, avessero provveduto a predisporre recinzioni, pareti, o altro a delimitazione della zona vietata,
pagina 6 di 10 avessero provveduto a sanzionare i bagnanti-avventori abusivi, per il principio dell'”id quod plerumque accidit” il sinistro, con grande probabilità, non si sarebbe verificato. Negano invece abbia avuto rilevanza il contegno tenuto dai danneggiati, che si erano gettati in acqua al solo scopo di mettere in salvo la figlia.
Con il quarto motivo di gravame, infine, impugnano il regolamento delle spese di lite, nella specie l'immotivata attribuzione a loro carico delle spese di consulenza tecnica.
L'appello è infondato. I primi tre motivi, strettamente connessi, perché ciascuno e tutti comportano il riesame dei complessivi dati probatori acquisiti, meritano una trattazione unitaria.
Va dapprima affrontato il tema della qualificazione della fattispecie concreta, posto che gli appellanti insistono nell'ascrivere alle appellate una responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. In ordine alla responsabilità in capo all'amministrazione comunale per il danno derivante dall'annegamento di una persona, già si espresse la Corte di Cassazione con sentenza n.11532/2014, decisione cui anche il primo giudice ha aderito nel precedente grado. Con tale pronuncia la Corte di legittimità non solo ha escluso che il mare antistante il territorio di un possa costituire un bene CP_2 suscettibile di “custodia” ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma ha altresì smentito che l'amministrazione comunale possa ritenersi “custode” di una spiaggia, con l'effetto di divenire responsabile a tale titolo quando un soggetto muovendo dalla spiaggia sia annegato in mare. Ha chiarito in merito che un danno può ritenersi arrecato “da” una cosa quando quest'ultima abbia avuto un ruolo causale determinate nella produzione dell'evento, non già quando la cosa in custodia abbia giocato un ruolo di mera occasione nella sua produzione. Pertanto, in presenza di un soggetto deceduto a causa delle correnti marine che gli impedirono, una volta in acqua, di riguadagnare la battigia, la Corte ritenne che un valido nesso causale avrebbe potuto riscontrarsi solamente tra lo specchio d'acqua e il danno, non invece tra quest'ultimo e la spiaggia, giacché la stessa non può costituire “causa” in senso giuridico di un annegamento. In altre parole, difformemente dalle prospettazioni delle parti appellanti, la spiaggia non può qualificarsi “cosa in custodia” al fine di ascrivere all'amministrazione convenuta una responsabilità ex art. 2051 c.c non perché rappresenti un bene “sconfinato” similmente al mare, bensì perché non costituisce causa del danno.
Pacificamente inquadrata, quindi, la responsabilità imputabile alle appellate esclusivamente come responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., si esaminano le doglianze formulate dalle parti appellanti, le quali insistono nell'ascrivere all'amministrazione comunale e al Controparte_1 una condotta colposamente omissiva, per la mancata predisposizione di un sistema di salvataggio ovvero di idonea segnaletica che avvertisse della balneazione non sicura nell'ipotesi di mancanza di tale servizio. Ora, le ordinanze regionali e comunali prodotte dagli appellanti e riportate anche nell'atto di appello, nelle parti che qui interessano, espressamente stabiliscono: “I Comuni devono provvedere dandone comunicazione al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione ad individuare le aree libere, nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento… nelle aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni, devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese, tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO” (ordinanza balneare n. 1 /2014 emessa dalla Regione Emilia – Romagna).
“I servizi di salvamento sono assicurati dal 24 maggio al 14 settembre 2014, dalle ore 9.30 alle ore 18.30. La disattivazione totale del servizio di salvataggio è ammessa per la consumazione del pasto e per il recupero psico – fisico degli addetti al salvamento dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (…). Le aree
pagina 7 di 10 libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento sono segnalate con specifica tabellazione del redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca (art. 3 Controparte_2 ordinanza balneare integrativa n. TL 687/2014 emessa dal . Controparte_2
“I titolari delle strutture balneari per le aree in concessione ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, di cui al corrispondente articolo dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia-Romagna, nei periodi e con le indicazioni fornite dalla medesima Regione (…) Nel caso in cui la Civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 3.1., contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) con la dicitura
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO” dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità marittima (art. 3 Ordinanza n. 36/2014 Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera Ravenna).
La normativa così richiamata non prevede, quindi, in capo all'amministrazione un generico obbligo di predisporre un servizio di salvamento per tutte le aree libere del litorale. L'alternativa, prospettata nelle ordinanze riportate, tra la prestazione di un servizio di salvataggio e l'apposizione di cartellonistica che avverte della balneazione non sicura, per assenza del relativo servizio, dimostra al contrario che alla amministrazione comunale è conferito uno spazio di discrezionalità, nella gestione e organizzazione delle spiagge destinate alla libera fruizione. Nel caso di specie, per il tratto compreso tra la foce dei Fiumi Uniti e il bagno denominato “Passatore”
– che, va rimarcato, rientra tra le spiagge destinate alla libera fruizione - la scelta fu di non predisporre un servizio di salvataggio. Dapprima va precisato infatti che non è condivisibile la tesi prospettata dal appellato, che CP_2 vorrebbe addossare al la responsabilità di gestione della spiaggia in Controparte_1 contestazione.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ammesso che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo;
pertanto, qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Sez. 1, Sentenza n. 6619 del 01/04/2015; Sez. Unite,
Sentenza n. 848 del 02/05/1962).
Ferma, dunque, l'appartenenza al demanio della spiaggia in questione e la conseguente competenza in capo all'amministrazione comunale della sua gestione, fu lo stesso ad indicare che l'area, dove CP_2 verosimilmente avvenne il sinistro, era priva del servizio di salvataggio (cfr. Ordinanza TL 667 del 20 maggio 2014 laddove dispone che l'area non è dotata di ombreggio, acqua, e servizio di salvataggio). Nell'area localizzata a sud della Foce dei Fiumi Uniti, ad una distanza di 50,00 ml. dalla stessa, il aveva infatti predisposto una zona destinata a spiaggia libera con accesso consentito ai cani, in CP_2 cui la balneazione era autorizzata, seppur in assenza del servizio di salvataggio. È qui che verosimilmente si verificò l'annegamento di e Per_1 Parte_1
Tale circostanza trova conferma nelle deposizioni testimoniali rese da e , Testimone_1 Tes_2 rispettivamente bagnino e capo bagnino presenti al momento dei fatti.
pagina 8 di 10 riferisce: “la famiglia era vicina al capanno a circa 100 metri dall'estuario dei fiumi Testimone_1 uniti”.
similmente risponde: “il tratto di arenile è di circa un chilometro, un chilometro e due. Tes_2
Erano a circa tre quarti dal lato nord a circa cento/duecento metri dalla foce del fiume. Erano più sbilanciati verso nord rispetto alla lunghezza complessiva dell'arenile”. Le prove raccolte nel giudizio di primo grado, oltre ad appurare l'assenza di un servizio di salvataggio nell'area, dimostrano altresì che gli si trovavano al di fuori della zona interessata dal divieto di Pt_1 balneazione, esclusivamente limitata al tratto di 50 mt dalla foce dei fiumi uniti. Pertanto, l'unico obbligo gravante sull'amministrazione comunale, a norma delle suindicate ordinanze, consisteva nella predisposizione della segnaletica che avvertiva del pericolo della balneazione per assenza del servizio di salvataggio.
Quanto a tale unico adempimento, è vero che in esito all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non può dirsi provata in modo tranquillante l'effettiva presenza di cartellonistica verticale, perché sul punto le risultanze sono contraddittorie.
, dipendente presso il ha confermato che l'ordine di appore la Testimone_3 Controparte_2 cartellonistica fu affidato alla Cooperativa Spiagge Ravenna anche per la spiaggia ricompresa tra la Tes_ foce dei Fiumi Uniti e l'abitato di Lido di Dante, e il teste ha dichiarato che i cartelli che avvisavano della assenza del servizio di salvataggio erano stati affissi;
tuttavia il direttore della cooperativa, , ha smentito la circostanza, riferendo che quel tratto di spiaggia non era Testimone_4 servito perché non rientrava nella competenza della cooperativa, e il fatto che nelle fotografie prodotte in giudizio non si veda alcun cartello introduce sul punto ulteriori elementi di dubbio.
Conclusivamente, non è provato in modo convincente che l'amministrazione comunale avesse adempiuto all'obbligo di apporre i cartelli che avvertivano della assenza del servizio di salvataggio nella zona in cui è avvenuto l'incidente. Tuttavia, ciò che non si ravvisa affatto, e va escluso, è il nesso eziologico tra questa omissione e il sinistro verificatosi.
La giovane infatti, non sapeva nuotare, e non stava affatto facendo il bagno, ma, per Parte_2 fatto pacificamente riferito era semplicemente seduta sulla battigia a raccogliere conchiglie;
dunque non si vede come la presenza di cartelli che evidenziavano l'assenza di un servizio di salvataggio ne avrebbe modificato il comportamento, facendo desistere, lei ed i suoi familiari anche dall'avvicinarsi alla battigia, sola condotta che avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'incidente. Gli appellanti, d'altra parte, non potevano che essere consapevoli dell'assenza del servizio, considerato per un aspetto, che il servizio di salvataggio comporta, come si evince dalle dichiarazioni complessivamente raccolte, segni ben visibili, ossia la presenza di bagnini di salvataggio, in mare o a riva, e di bandiere issate, che avvertono i frequentatori della spiaggia delle condizioni del mare, e per altro aspetto che la famiglia da tempo frequentava proprio quel tratto di spiaggia, come risulta Pt_1 dalle diffuse dichiarazioni di ed è confermato dalla stessa che sentita Per_3 Parte_2 all'udienza del 25.03.2019, ha riferito: “andavamo sempre in quella spiaggia da quando io avevo sei anni”. Tutti i testimoni escussi hanno peraltro confermato le condizioni meteorologiche avverse il giorno del sinistro e la presenza di bandiera rossa negli stabilimenti balneari attigui la spiaggia libera.
In definitiva, la decisione di recarsi su di una spiaggia priva del servizio di salvataggio in un giorno di mare agitato fu frutto di una scelta consapevole della famiglia e il tragico evento fu conseguenza Pt_1 dell'intrinseca pericolosità del mare, e di un evento particolarmente insidioso, e non può essere ascritto alle parti appellate.
Né vale, in contrario, la allegazione di un ulteriore dovere, di cui parte appellante grava gli appellati, che avrebbero -in tesi- dovuto apporre una recinzione atta ad impedire l'accesso alla spiaggia e organizzare una sorveglianza in loco per sanzionare chi la oltrepassava o violava il divieto.
pagina 9 di 10 La prospettazione di tale condotta come colposa e foriera di responsabilità non è stata avanzata in primo grado, ed è perciò solo inammissibile;
comunque non trova fondamento della legislazione attuale, che al contrario tende, (come emerge dalla normativa più sopra richiamata a pag.7) a consentire l'accesso e la massima fruizione della spiaggia, godibile sia a mezzo dei servizi gestiti dai privati in concessione che direttamente nella forma della spiaggia libera, in relazione alla quale i Comuni hanno esclusivamente gli obblighi di cui si è già ampiamente trattato.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti impugnano il regolamento delle spese di lite, nella specie l'attribuzione a loro carico delle spese di consulenza tecnica.
Il motivo è infondato: tenuto conto degli esiti del giudizio, infatti, e del rigetto della domanda, la condanna della parte soccombente alle spese di Ctu è pienamente legittima, salvi gli eventuali effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che non riguardano la regolazione delle spese ex art.91 ss cpc, tra le parti.
Anche le spese del grado si compensano, ravvisandosi nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni che lo consentono.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 517 del 2022 emessa dal
Tribunale di Forlì;
- compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1906/2022 promossa da:
in proprio e quale erede di;
Parte_1 Per_1
; C.F._1
tutti ammessi al pss con Delibera del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Parte_2
BOLOGNA 8/8/22, con il patrocinio dell'avv. FARNETI MORENA elettivamente domiciliati in via
A. FORTIS 7 FORLì presso il difensore
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CANCRO ANNALISA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AMATO FRANCESCO elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 16 FORLì presso il difensore avv. CANCRO ANNALISA
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE, elettivamente Controparte_2 domiciliato in via MARCONI 9 BOLOGNA presso il difensore
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 517 del 2022 emessa dal Tribunale di Forlì
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
Voglia la Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: Riformare, in accoglimento dell'appello, integralmente la sentenza n. 517/2022 ( R.G. 1776/2017) emessa il 16/5/2022 dal Tribunale di Forlì e pubblicata il 23/5/2022 ed agli effetti: In accoglimento delle difese qui esposte e dell'appello proposto, In via principale: Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare in tutti i suoi capi la sentenza n. 517/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 23/5/2022, e mai notificata e, quindi, In via principale Accertare che al momento e nel luogo nel quale sono avvenuti i fatti esposti in atti non esisteva pagina 1 di 10 alcun servizio di soccorso e non risultava collocata alcuna segnaletica né orizzontale né verticale che avvisasse gli eventuali bagnanti del pericolo continuo o momentaneo della balneazione. Dichiarare che a mente della normativa vigente in materia, invece, sia il servizio di salvamento sia la segnaletica descritta in precedenza dovevano essere regolarmente predisposti.
Dichiarare che responsabile della mancanza del servizio di salvamento e della segnalazione prevista dalla legge erano e sono le parti convenute entrambe o l'una o l'altra. Condannare di conseguenza il responsabile tenuto a risarcire il danno subito da e da e, per esso, dai Sigg.ri sia quale erede del Sig. nonchè Parte_1 Per_1 Parte_1 Per_1 quale esercente la potestà sul figlio minore e quali eredi del Sig. Per_2 Per_3 Parte_2 Per_1 per gli importi di cui alla lettera dell'11/10/2016 di questa difesa (v. doc. 10 fascicolo di primo grado) o per l'importo determinato sulla base della CTU effettuata in giudizio. Ciò ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. Rigettare tutte le domande avanzate dalle parti appellate, tanto in via preliminare quanto nel merito. In via istruttoria Ammettersi prova per testi sui capitoli già ammessi con provvedimento del Giudice in data 17/1/2019, con i testi già indicati, ammessi e non comparsi, Sigg.ri e In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di giudizio di primo e Persona_4 Persona_5 secondo grado. Spese generali, IVA e CPA tutte rifuse come per legge. Con ogni e più ampia riserva. Ai fini del presente scritto, sostitutivo delle deduzioni d'udienza, infine, la difesa degli appellanti chiede concedersi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc (“vecchio” rito applicabile ratione temporis).
Dichiara infine, ove occorrer debba, di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove che dovessero, eventualmente, essere sollevate da controparte.
Il Comune appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare: - dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
- dichiarare le domande formulate dagli appellanti iure hereditatis inammissibili e/o improcedibili, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare il difetto di legittimazione attiva della domanda formulata dalla sig.ra nell'interesse del minore e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Per_2 l'improcedibilità della domanda ex adverso azionata;
in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare, rigettare integralmente l'impugnazione avversa e, per l'effetto, confermare nel merito la sentenza n. 517/2022 resa dal Tribunale di Forlì; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza oggi impugnata, - ridurre l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto per tutte le ragioni esposte all'effettivo danno cagionato, nonché accertare e dichiarare che i sig.ri ex art. 1227 comma 1 Pt_1 c.c., hanno concorso, con la propria condotta, alla causazione del sinistro verificatosi il 21 giugno 2014 e, per l'effetto, diminuire il quantum risarcitorio eventualmente dovuto dal agli attori in ragione della gravità della Controparte_2 colpa e delle conseguenze che ne sono derivate;
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità facente capo a ciascuno dei convenuti in giudizio per le ragioni di rispettiva competenza e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il quantum di risarcimento in tal senso eventualmente dovuto dal in favore degli attori così come risultante all'esito Controparte_2 dell'istruttoria del giudizio;
- accertare che in primo grado la si è costituita oltre i termini di cui all'art. Controparte_1 167 c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare quest'ultima irrimediabilmente decaduta dal diritto di proporre domande riconvenzionali trasversali nei confronti del e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda Controparte_2 di condanna che la provvederà eventualmente a reiterare nel presente grado di giudizio a carico dell'Ente; - Controparte_1 accertare che la nella sua qualità di esclusiva proprietaria della spiaggia compresa tra la foce dei Controparte_1 Fiumi Uniti e l'abitato di Lido di Dante, è tenuta (anche per il tramite della propria compagnia assicuratrice) a tenere indenne, a manlevare, a garantire e/o comunque a rimborsare al medesimo di tutte le somme che l'Ente fosse CP_2 chiamato a corrispondere all'attore per i fatti di causa. Con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria, ci si oppone all'istanza di escussione testimoniale dei sig.ri e Persona_4 [...] ex adverso richiesta nell'atto di citazione in appello, per le ragioni spiegate in narrativa. Con osservanza. Per_5
La società ha così concluso: Controparte_1 La società come innanzi rappresentata, domiciliata e difesa CHIEDE che l'Onorevole Corte d'Appello Controparte_1 voglia emettere i seguenti provvedimenti: 1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopraesposte. 2) Confermare, di conseguenza, in toto la sentenza n.517/2022. 3) Condannare, infine, gli appellanti al pagamento integrale delle competenze professionali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. Si deposita: fascicolo di parte 1° grado.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Per_1 Parte_1 avanti al Tribunale di Forlì il e la quest'ultima in qualità di Controparte_2 Controparte_1 proprietaria della spiaggia privata sita tra la foce dei Fiumi Uniti e l'abitato di Lido di Dante, domandando il risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro occorso in data 21.06.2014.
Esponevano nel merito che, quel giorno, si trovavano con i tre figli , Per_3 Pt_2 Per_2 rispettivamente di anni 14, 12 e 6, presso la spiaggia sopracitata, all'epoca frequentata da famiglie e bagnanti e priva di qualsivoglia segnalazione del divieto di balneazione.
che non sapeva nuotare, venne trascinata in mare, mentre si trovava seduta sulla battigia, poi Pt_2 al largo da un'altra onda sino a non avere più presa sul terreno. Per_ Accortisi della situazione, la madre e successivamente il padre soccorsero la figlia Pt_1 gettandosi in acqua, senza però riuscire a trascinarla a riva e perdendo entrambi conoscenza in mare. L'operazione di salvataggio fu eseguita da alcune persone che avevano assistito ai fatti e riuscirono a trascinare i tre a riva, secondo quanto riportato dagli attori, nell'assoluta assenza di personale addetto al salvataggio o al controllo della zona e nell'assoluta mancanza di segnalazioni che precisassero il divieto di balneazione od il grado di pericolo, nell'occasione, nella balneazione medesima (pag. 2 atto di citazione).
Trasportati presso il nosocomio di entrambi i genitori riportavano danni di carattere CP_2 temporaneo e permanente accertati dal perito nominato, Dott. e rispettivamente Persona_6 quantificati, per in un danno biologico permanente dell'86- 87% e in 11 mesi di invalidità Per_1 temporanea totale, con conseguente inidoneità al compimento di qualsiasi attività produttiva di reddito e necessaria assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vita. riportava invece un danno biologico alla sfera psichica quantificato nell' 7-8% e Parte_3 un'invalidità temporanea totale di 15 giorni, parziale al 50% di 15 giorni e parziale al 25% di altrettanti giorni 15.
Costituitisi in giudizio, le parti attrici domandavano il risarcimento dei danni patiti, ritenendo ascrivibile a responsabilità delle convenute il contegno omissivo sopradescritto e consistito nel non aver garantito la custodia della spiaggia libera da parte di personale specializzato ed aver mancato di apporre segnalazioni che avvisassero i bagnanti del pericolo di balneazione.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, il contestando l'applicabilità Controparte_2 dell'art. 2051 c.c., non risultando custode né della spiaggia né del tratto di mare antistante. Contestualmente negava una responsabilità per il sinistro verificatosi, atteso che, pur in presenza di condizioni meteomarine avverse e in violazione della cartellonistica apposta dalla Controparte_1
– che riportava il divieto di stazionamento per gli utenti e l'assenza di un servizio di sorveglianza -
[...] gli attori occuparono abusivamente una spiaggia privata, peraltro stazionando in una zona in cui vigeva un divieto assoluto di balneazione debitamente segnalato dall'amministrazione comunale. Il sinistro andava pertanto esclusivamente imputato al contegno colposo della famiglia Pt_1
Per quanto qui ancora rileva, costituitosi, precisava di aver sempre segnalato, Controparte_1 tramite apposita cartellonistica, la proprietà privata e il divieto di stazionamento – sosta nel tratto di spiaggia sito in tra Bagno Passatore e Foce Fiumi Uniti;
di non aver mai esercitato su Controparte_1 detta area alcun tipo di attività balneare;
di aver ripetutamente segnalato alle competenti autorità l'intrusione di terzi in detta area, chiedendo di recintarla;
di aver concesso al già Controparte_2 dall'anno 2013, l'utilizzo, a titolo gratuito, di circa 100 mt di detta spiaggia da destinare ai bagnanti con cani durante la stagione balneare (1/06 al 30/06) e, a tale scopo, di essere stata manlevata dal CP_2 per qualsiasi responsabilità derivante dal suddetto utilizzo;
che, dunque, l'unico tenuto a provvedere alla predisposizione di misure di salvataggio per l'area destinata a bagnanti con cani era il Comune di pagina 3 di 10 come dimostrato sia dalla richiesta da quest'ultimo formulata di autorizzare l'affissione in CP_2 detta area di cartelli con dicitura “spiaggia priva del servizio di salvataggio”, sia dalla corrispondenza intercorsa con la Capitaneria di porto, che confermò l'obbligo, in capo al di segnalare e CP_2 mettere l'area in sicurezza. Ancora, la società convenuta negava l'applicabilità della previsione di cui all'art. 2051 c.c., non avendo essa alcun controllo della battigia e del mare ove si verificarono i fatti e la cui gestione, poiché appartenenti al demanio marittimo, doveva ritenersi di competenza della Regione o degli enti da questa delegati.
Parimenti escludeva fosse ad essa ascrivibile una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., considerato che gli attori si erano volontariamente esposti ad una situazione di pericolo, stazionando sulla battigia con vento forte e mare mosso. Così, secondo la convenuta, risultava eziologicamente irrilevante la contestata omissione di apposizione di cartelli segnalanti il divieto di balneazione o il grado di pericolo, o l'assoluta assenza di personale addetto al salvataggio o al controllo della zona, in quanto la loro condotta aveva costituito la “causa prossima rilevante” dell'evento denunciato, e, comunque, pure in presenza dei cartelli non era possibile stabilire come si sarebbero comportati (pag.
11 comparsa di costituzione e risposta).
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e consulenza medico – legale è stata decisa con sentenza n. 517/2022, che ha rigettato la domanda con i seguenti passaggi logico – giuridici: ha escluso in primis che l'eventuale responsabilità delle convenute potesse ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., in applicazione del principio di diritto, secondo il quale un danno può ritenersi causato “dalla cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., soltanto quando quest'ultima abbia avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento, e non già quando abbia costituito la mera occasione di esso. Ne consegue che, nel caso di morte per annegamento di un bagnante, in nessun caso può ritenersi che il conseguente danno sia stato causato dalla spiaggia di provenienza della vittima, ai fini dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c., nei confronti dell'ente gestore del lido marino (Cass. 11532/2014). Così, inquadrata la responsabilità imputata alle parti convenute entro i limiti della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado ha precisato che la dinamica dell'incidente era stata accertata solo in linea generale, non avendo nessuno dei testimoni escussi indicato l'esatto punto della battigia in cui si trovava la figlia degli attori nel momento in cui venne trascinata in mare.
Ancora, sebbene fosse incontestato e documentato in atti che gli attori avessero subito un danno alla salute in ragione dell'evento lesivo verificatosi il 21.06.2014, ha parimenti escluso che i danni patiti fossero ascrivibili ad una condotta illecita delle parti convenute, atteso che gli attori non avevano fornito adeguata prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta alle convenute e l'annegamento dei congiunti. Alla luce delle testimonianze assunte nel corso del giudizio, il Tribunale ha ritenuto che il CP_2 avesse adempiuto all'onere di apporre i cartelli che avvertivano del divieto permanente di
[...] balneazione e della mancanza in loco del servizio di salvataggio nella zona in cui avvenne il sinistro. Ad ogni modo ha escluso che l'istruttoria svolta avesse accertato l'incidenza dell'inadempimento in tesi ascritto alle convenute sul decorso causale degli eventi. Secondo il giudicante, infatti, la responsabilità di affrontare un elemento come il mare, che può essere insidioso anche se calmo per notorie ragioni e che rappresenta un oggettiva situazione di rischio, va ricondotta alla libera scelta della persona e non è possibile stabilire se tale libera scelta sarebbe stata condizionata dal contenuto degli avvisi, consistente solo, è opportuno rimarcarlo, nell'avvertire della mancanza del servizio di salvataggio e delle segnalazioni del limite delle acque sicure e di quelle interdette alla balneazione
(pag. 12 sentenza). In definitiva, secondo la statuizione del Tribunale, doveva attribuirsi esclusiva rilevanza causale al comportamento colposo dei danneggiati, i quali, pur nella consapevolezza dell'incapacità della figlia di pagina 4 di 10 nuotare, in presenza di mare agitato ed in prossimità della foce dei Fiumi Uniti, con la propria condotta si esposero ad un rischio grave, consentendo alla minore di stazionare sulla battigia;
sì che doveva ritenersi che le parti avevano rischiato di affogare in mare non perché mancassero gli avvisi sul tratto di spiaggia, ma perché non sono riusciti ad affrontare i flutti del mare agitato in presenza di correnti pericolose alle quali essi si sono colpevolmente esposti (pag. 12 sentenza).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello in proprio e in qualità di erede di Parte_1
nonchè quale esercente la potestà sul figlio minore e Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
anch'essi quali eredi di formulando quattro motivi di gravame.
[...] Per_1
In giudizio si sono costituiti e il entrambi insistendo per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del gravame e la conferma della prima decisione. Il Comune, in via preliminare, pure insiste per l'inammissibilità delle domande, iure hereditatis, formulate dagli appellanti, in mancanza di prova della qualità di eredi di Ancora insiste Per_1 per l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata da nell'interesse del figlio Parte_1 minore stante il difetto di legittimazione attiva. Per_2 Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 22.05.2024.
***
In primis, sono infondate le eccezioni preliminari formulate dal CP_2
Seppur è vero, infatti, che per chi assume di essere erede di una delle parti originarie di un giudizio e intenda proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti di queste ultime, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., e non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede, tuttavia, ove la stessa sia prodotta, spetta al giudice adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art.
45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (cfr., tra le altre, Cass. 9482/2024).
Nel caso di specie, il Comune appellato lamenta la mancanza di prova circa la riferita qualità di eredi di degli appellanti, e solo Per_1 Parte_1 Per_2 Per_3 Parte_2 rilevando che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prodotta non può assumere efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (pag. 12 comparsa di costituzione in appello).
A tale doglianza deve replicarsi precisando come sia incontestato in atti che Parte_1 Per_2
e fossero rispettivamente moglie e figli di che, ai
[...] Per_3 Parte_2 Per_1 sensi dell'art. 565 c.c. nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato;
che, pertanto, consentendo questo ordinamento l'accettazione anche tacita dell'eredità, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie con cui questi rivendichi la difesa della proprietà o il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, e che, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporre ma, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass. 10519/2024).
Pertanto, ferma la qualità di coniuge e figli di delle parti appellanti e l'assenza di Per_1 disposizioni testamentarie da parte di quest'ultimo, risulta positivamente dimostrato il rapporto di parentela con il de cuius, idoneo a legittimare la successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. Contestualmente, l'esercizio della presente azione risarcitoria esplicita l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati.
pagina 5 di 10 Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità dell'azione formulata dal CP_2
Sostiene quest'ultimo che la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, mancante nel
[...] caso di specie, costituisce condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria esercitata dall'appellante nell'interesse del figlio minore, in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione. In Parte_1 merito, basti precisare che, per principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se un atto è di ordinaria o straordinaria amministrazione bisogna guardare non solo e non tanto al suo contenuto e alla sua natura, quanto piuttosto alla sua funzione e alla sua effettiva e concreta incidenza sul patrimonio del minore, per cui eccedono l'ordinaria amministrazione tutti e soltanto gli atti che vanno ad intaccare il patrimonio riducendone le dimensioni o alterandone la struttura e la consistenza, non invece quelli rivolti alla conservazione, al miglioramento o all'incremento del patrimonio. D'altra parte, un atto, diverso da quelli specificamente inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dalla legge, viene considerato di ordinaria amministrazione quando presenta i seguenti requisiti: 1) essere oggettivamente funzionale e idoneo alla conservazione del valore e delle caratteristiche oggettive essenziali del patrimonio del minore, a prescindere dagli intendimenti soggettivi di chi agisce 2) avere un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione all'entità complessiva del patrimonio medesimo e, 3) comportare un margine di rischio modesto in relazione alla consistenza di detto patrimonio. Nel caso di specie non eccede, dunque, l'ordinaria amministrazione un'azione risarcitoria inizialmente intentata dai genitori, quali diretti danneggiati, e poi proseguita, a seguito del decesso di uno dei due, per iniziativa dell'altro genitore, in proprio, quale erede e quale esercente la responsabilità del figlio minore.
La suddetta azione, oltre ad essere pacificamente finalizzata alla conservazione del patrimonio del minore, in quanto deputata a ristorare il danno patito dal genitore e trasmesso iure hereditatis agli eredi legittimi, può al più comportare un'alterazione modesta della consistenza di detto patrimonio, costituita dalla condanna al pagamento delle spese di lite nel caso di rigetto della domanda, che, nel caso di specie, verrebbe comunque ripartita tra gli ulteriori eredi appellanti.
*** Passando al merito del gravame formulato, con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneo inquadramento della fattispecie giuridica in un'ipotesi di responsabilità da fatto illecito anziché di responsabilità da cosa in custodia, riferibile, secondo gli appellanti, al lido e alla battigia, su cui le parti appellate per i rispettivi titoli avevano il dovere di vigilanza e di custodia, dovere disatteso.
Oltre alla mancanza di segnaletica che indicasse il divieto di balneazione o il pericolo, secondo gli appellanti, neppure erano presenti in loco impedimenti fisici (recinzioni, staccionate etc) atti ad impedire l'accesso del pubblico alla spiaggia ed alla battigia. Né, era stato predisposto un servizio di vigilanza e controllo, a mezzo di agenti di polizia locale o altro, atto ad impedire detto accesso (pag. 10 atto di appello).
Con il secondo motivo si dolgono del mancato esame delle prove documentali fornite dalla difesa delle parti appellanti, nella specie le fotografie prodotte dal ritraenti l'area in questione Controparte_2 priva di qualsiasi segnaletica, e della mancata considerazione della normativa vigente in materia di balneazione, che impone, in capo all'amministrazione comunale, un dovere di custodire le spiagge libere e di apporre segnaletica verticale.
Ancora, lamentano che il Tribunale di Forlì abbia omesso di esaminare sia le testimonianze rese dai diretti destinatari dell'obbligo di collocare la cartellonistica - che prevalentemente avevano confermato la versione attorea - sia la dichiarazione resa da uno dei testi, , presente al momento Persona_4 degli accadimenti e regolarmente depositata in giudizio. Con il terzo motivo insistono nel ritenere positivamente dimostrata l'esistenza di un nesso eziologico tra il comportamento omissivo dell'autorità e della società e l'incidente verificatosi, Controparte_1 sostenendo che se le parti convenute avessero predisposto tutta la necessaria e idonea cartellonistica, avessero provveduto a predisporre recinzioni, pareti, o altro a delimitazione della zona vietata,
pagina 6 di 10 avessero provveduto a sanzionare i bagnanti-avventori abusivi, per il principio dell'”id quod plerumque accidit” il sinistro, con grande probabilità, non si sarebbe verificato. Negano invece abbia avuto rilevanza il contegno tenuto dai danneggiati, che si erano gettati in acqua al solo scopo di mettere in salvo la figlia.
Con il quarto motivo di gravame, infine, impugnano il regolamento delle spese di lite, nella specie l'immotivata attribuzione a loro carico delle spese di consulenza tecnica.
L'appello è infondato. I primi tre motivi, strettamente connessi, perché ciascuno e tutti comportano il riesame dei complessivi dati probatori acquisiti, meritano una trattazione unitaria.
Va dapprima affrontato il tema della qualificazione della fattispecie concreta, posto che gli appellanti insistono nell'ascrivere alle appellate una responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. In ordine alla responsabilità in capo all'amministrazione comunale per il danno derivante dall'annegamento di una persona, già si espresse la Corte di Cassazione con sentenza n.11532/2014, decisione cui anche il primo giudice ha aderito nel precedente grado. Con tale pronuncia la Corte di legittimità non solo ha escluso che il mare antistante il territorio di un possa costituire un bene CP_2 suscettibile di “custodia” ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma ha altresì smentito che l'amministrazione comunale possa ritenersi “custode” di una spiaggia, con l'effetto di divenire responsabile a tale titolo quando un soggetto muovendo dalla spiaggia sia annegato in mare. Ha chiarito in merito che un danno può ritenersi arrecato “da” una cosa quando quest'ultima abbia avuto un ruolo causale determinate nella produzione dell'evento, non già quando la cosa in custodia abbia giocato un ruolo di mera occasione nella sua produzione. Pertanto, in presenza di un soggetto deceduto a causa delle correnti marine che gli impedirono, una volta in acqua, di riguadagnare la battigia, la Corte ritenne che un valido nesso causale avrebbe potuto riscontrarsi solamente tra lo specchio d'acqua e il danno, non invece tra quest'ultimo e la spiaggia, giacché la stessa non può costituire “causa” in senso giuridico di un annegamento. In altre parole, difformemente dalle prospettazioni delle parti appellanti, la spiaggia non può qualificarsi “cosa in custodia” al fine di ascrivere all'amministrazione convenuta una responsabilità ex art. 2051 c.c non perché rappresenti un bene “sconfinato” similmente al mare, bensì perché non costituisce causa del danno.
Pacificamente inquadrata, quindi, la responsabilità imputabile alle appellate esclusivamente come responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., si esaminano le doglianze formulate dalle parti appellanti, le quali insistono nell'ascrivere all'amministrazione comunale e al Controparte_1 una condotta colposamente omissiva, per la mancata predisposizione di un sistema di salvataggio ovvero di idonea segnaletica che avvertisse della balneazione non sicura nell'ipotesi di mancanza di tale servizio. Ora, le ordinanze regionali e comunali prodotte dagli appellanti e riportate anche nell'atto di appello, nelle parti che qui interessano, espressamente stabiliscono: “I Comuni devono provvedere dandone comunicazione al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione ad individuare le aree libere, nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento… nelle aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni, devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese, tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO” (ordinanza balneare n. 1 /2014 emessa dalla Regione Emilia – Romagna).
“I servizi di salvamento sono assicurati dal 24 maggio al 14 settembre 2014, dalle ore 9.30 alle ore 18.30. La disattivazione totale del servizio di salvataggio è ammessa per la consumazione del pasto e per il recupero psico – fisico degli addetti al salvamento dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (…). Le aree
pagina 7 di 10 libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento sono segnalate con specifica tabellazione del redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca (art. 3 Controparte_2 ordinanza balneare integrativa n. TL 687/2014 emessa dal . Controparte_2
“I titolari delle strutture balneari per le aree in concessione ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, di cui al corrispondente articolo dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia-Romagna, nei periodi e con le indicazioni fornite dalla medesima Regione (…) Nel caso in cui la Civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 3.1., contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) con la dicitura
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO” dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità marittima (art. 3 Ordinanza n. 36/2014 Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera Ravenna).
La normativa così richiamata non prevede, quindi, in capo all'amministrazione un generico obbligo di predisporre un servizio di salvamento per tutte le aree libere del litorale. L'alternativa, prospettata nelle ordinanze riportate, tra la prestazione di un servizio di salvataggio e l'apposizione di cartellonistica che avverte della balneazione non sicura, per assenza del relativo servizio, dimostra al contrario che alla amministrazione comunale è conferito uno spazio di discrezionalità, nella gestione e organizzazione delle spiagge destinate alla libera fruizione. Nel caso di specie, per il tratto compreso tra la foce dei Fiumi Uniti e il bagno denominato “Passatore”
– che, va rimarcato, rientra tra le spiagge destinate alla libera fruizione - la scelta fu di non predisporre un servizio di salvataggio. Dapprima va precisato infatti che non è condivisibile la tesi prospettata dal appellato, che CP_2 vorrebbe addossare al la responsabilità di gestione della spiaggia in Controparte_1 contestazione.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ammesso che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo;
pertanto, qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Sez. 1, Sentenza n. 6619 del 01/04/2015; Sez. Unite,
Sentenza n. 848 del 02/05/1962).
Ferma, dunque, l'appartenenza al demanio della spiaggia in questione e la conseguente competenza in capo all'amministrazione comunale della sua gestione, fu lo stesso ad indicare che l'area, dove CP_2 verosimilmente avvenne il sinistro, era priva del servizio di salvataggio (cfr. Ordinanza TL 667 del 20 maggio 2014 laddove dispone che l'area non è dotata di ombreggio, acqua, e servizio di salvataggio). Nell'area localizzata a sud della Foce dei Fiumi Uniti, ad una distanza di 50,00 ml. dalla stessa, il aveva infatti predisposto una zona destinata a spiaggia libera con accesso consentito ai cani, in CP_2 cui la balneazione era autorizzata, seppur in assenza del servizio di salvataggio. È qui che verosimilmente si verificò l'annegamento di e Per_1 Parte_1
Tale circostanza trova conferma nelle deposizioni testimoniali rese da e , Testimone_1 Tes_2 rispettivamente bagnino e capo bagnino presenti al momento dei fatti.
pagina 8 di 10 riferisce: “la famiglia era vicina al capanno a circa 100 metri dall'estuario dei fiumi Testimone_1 uniti”.
similmente risponde: “il tratto di arenile è di circa un chilometro, un chilometro e due. Tes_2
Erano a circa tre quarti dal lato nord a circa cento/duecento metri dalla foce del fiume. Erano più sbilanciati verso nord rispetto alla lunghezza complessiva dell'arenile”. Le prove raccolte nel giudizio di primo grado, oltre ad appurare l'assenza di un servizio di salvataggio nell'area, dimostrano altresì che gli si trovavano al di fuori della zona interessata dal divieto di Pt_1 balneazione, esclusivamente limitata al tratto di 50 mt dalla foce dei fiumi uniti. Pertanto, l'unico obbligo gravante sull'amministrazione comunale, a norma delle suindicate ordinanze, consisteva nella predisposizione della segnaletica che avvertiva del pericolo della balneazione per assenza del servizio di salvataggio.
Quanto a tale unico adempimento, è vero che in esito all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non può dirsi provata in modo tranquillante l'effettiva presenza di cartellonistica verticale, perché sul punto le risultanze sono contraddittorie.
, dipendente presso il ha confermato che l'ordine di appore la Testimone_3 Controparte_2 cartellonistica fu affidato alla Cooperativa Spiagge Ravenna anche per la spiaggia ricompresa tra la Tes_ foce dei Fiumi Uniti e l'abitato di Lido di Dante, e il teste ha dichiarato che i cartelli che avvisavano della assenza del servizio di salvataggio erano stati affissi;
tuttavia il direttore della cooperativa, , ha smentito la circostanza, riferendo che quel tratto di spiaggia non era Testimone_4 servito perché non rientrava nella competenza della cooperativa, e il fatto che nelle fotografie prodotte in giudizio non si veda alcun cartello introduce sul punto ulteriori elementi di dubbio.
Conclusivamente, non è provato in modo convincente che l'amministrazione comunale avesse adempiuto all'obbligo di apporre i cartelli che avvertivano della assenza del servizio di salvataggio nella zona in cui è avvenuto l'incidente. Tuttavia, ciò che non si ravvisa affatto, e va escluso, è il nesso eziologico tra questa omissione e il sinistro verificatosi.
La giovane infatti, non sapeva nuotare, e non stava affatto facendo il bagno, ma, per Parte_2 fatto pacificamente riferito era semplicemente seduta sulla battigia a raccogliere conchiglie;
dunque non si vede come la presenza di cartelli che evidenziavano l'assenza di un servizio di salvataggio ne avrebbe modificato il comportamento, facendo desistere, lei ed i suoi familiari anche dall'avvicinarsi alla battigia, sola condotta che avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'incidente. Gli appellanti, d'altra parte, non potevano che essere consapevoli dell'assenza del servizio, considerato per un aspetto, che il servizio di salvataggio comporta, come si evince dalle dichiarazioni complessivamente raccolte, segni ben visibili, ossia la presenza di bagnini di salvataggio, in mare o a riva, e di bandiere issate, che avvertono i frequentatori della spiaggia delle condizioni del mare, e per altro aspetto che la famiglia da tempo frequentava proprio quel tratto di spiaggia, come risulta Pt_1 dalle diffuse dichiarazioni di ed è confermato dalla stessa che sentita Per_3 Parte_2 all'udienza del 25.03.2019, ha riferito: “andavamo sempre in quella spiaggia da quando io avevo sei anni”. Tutti i testimoni escussi hanno peraltro confermato le condizioni meteorologiche avverse il giorno del sinistro e la presenza di bandiera rossa negli stabilimenti balneari attigui la spiaggia libera.
In definitiva, la decisione di recarsi su di una spiaggia priva del servizio di salvataggio in un giorno di mare agitato fu frutto di una scelta consapevole della famiglia e il tragico evento fu conseguenza Pt_1 dell'intrinseca pericolosità del mare, e di un evento particolarmente insidioso, e non può essere ascritto alle parti appellate.
Né vale, in contrario, la allegazione di un ulteriore dovere, di cui parte appellante grava gli appellati, che avrebbero -in tesi- dovuto apporre una recinzione atta ad impedire l'accesso alla spiaggia e organizzare una sorveglianza in loco per sanzionare chi la oltrepassava o violava il divieto.
pagina 9 di 10 La prospettazione di tale condotta come colposa e foriera di responsabilità non è stata avanzata in primo grado, ed è perciò solo inammissibile;
comunque non trova fondamento della legislazione attuale, che al contrario tende, (come emerge dalla normativa più sopra richiamata a pag.7) a consentire l'accesso e la massima fruizione della spiaggia, godibile sia a mezzo dei servizi gestiti dai privati in concessione che direttamente nella forma della spiaggia libera, in relazione alla quale i Comuni hanno esclusivamente gli obblighi di cui si è già ampiamente trattato.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti impugnano il regolamento delle spese di lite, nella specie l'attribuzione a loro carico delle spese di consulenza tecnica.
Il motivo è infondato: tenuto conto degli esiti del giudizio, infatti, e del rigetto della domanda, la condanna della parte soccombente alle spese di Ctu è pienamente legittima, salvi gli eventuali effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che non riguardano la regolazione delle spese ex art.91 ss cpc, tra le parti.
Anche le spese del grado si compensano, ravvisandosi nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni che lo consentono.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 517 del 2022 emessa dal
Tribunale di Forlì;
- compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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