Art. 1471. Liberta' di culto 1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri. 2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e' facoltativa, salvo che nei casi di servizio. 3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorita' superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate. 4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo. 5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonche' dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Diritto di associazione dei militari e liberta’ religiosa: commento alla sentenza n.17818 del 15.10.2024 della prima sezione stralcio del tar laziohttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Nicola Burbo Introduzione Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Stralcio, con la sentenza 17818/2024, pubblicata il 15.10.2024, ha respinto il ricorso promosso da un appartenente alle Forze Armate, con il quale chiedeva l'annullamento dei provvedimenti adottati dal Ministero della Difesa e dai Capi di Stato Maggiore della Marina e della Difesa sfavorevoli alla costituzione di un'associazione tra militari, unitamente a civili, non avente scopo di lucro, ma la finalità di promuovere e di favorire la diffusione della Bibbia e la testimonianza personale, in collaborazione con i Cappellani, i Ministri di Culto e membri di Chiese locali, che condividessero …
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