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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN RS EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Federico Antignani, rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Costantini per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende per mandato in atti
1 ( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Cassino n. 730/2021 resa nel procedimento 3929/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 3929/2016 ) Parte_1
, e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione dinanzi al Tribunale di Cassino al decreto ingiuntivo 812/2016 rilasciato in favore di per l'importo di € 103.320,04, oltre interessi e spese, per saldo debitore Controparte_3 del conto corrente n. 101825711 acceso l'undici gennaio 2012, intestato alla con Pt_1 fideiussione degli altri opponenti.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Il diciotto ottobre 2017 era concessa la provvisoria esecutività del decreto.
Il ventisette marzo 2019 si costituiva in qualità di cessionaria in blocco dei crediti CP_1 di Controparte_3
Con sentenza 730/2021 il Tribunale così disponeva :
“ Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 812/2016 del 22.8.2016, emesso nel procedimento con n.R.G. 2722/2016, già dichiarato provvisoriamente esecutivo. Condanna altresì gli opponenti a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.430,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Gli originari opponenti proponevano appello e concludevano chiedendo :
“ revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché nullo e/o illegittimo per tutti i motivi sopra illustrati;
nel merito, rigettare la domanda proposta dall nei confronti della Controparte_1
e dei Signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra illustrati. Con vittoria
[...] delle spese di lite del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto che era ed è rimasto antistatario”.
Si costituiva solo che concludeva chiedendo : CP_1
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 730/2021 emessa dal Tribunale di Cassino e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. In ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 730/2021 emessa dal Tribunale di Cassino e pubblicata in data 18.05.2021 e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventitré giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di in quanto non costituita nonostante Controparte_3 la regolare notifica dell'impugnazione.
*******
L'appellante con unico doglianza contesta sotto vari profili la statuizione del Tribunale che ha indicato come del tutto generici i motivi di opposizione riguardanti sia il contratto azionato che le fideiussioni e ha respinto l'istanza di ctu ritenendola meramente esplorativa.
Si afferma di avere invece
“contestato l'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli pattuiti;
contestato la illegittima capitalizzazione degli interessi;
contestato la omissione delle comunicazioni imposte dalla normativa sulla c.d. trasparenza bancaria;
segnalato l'anomalia di alcune annotazioni, come quella del 2.7.2013; eccepito la intervenuta decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 cod. civ”
Il motivo è infondato.
Gli appellanti ripropongono, a sostegno della propria tesi, quanto sostenuto in primo grado in relazione ai suddetti punti ma non si confrontano con la valutazione del Tribunale di genericità delle allegazioni laddove il Giudice di prime cure ha affermato :
“…. gli opponenti hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca opposta avrebbe applicato interessi passivi illegittimi per tutta la durata dei rapporti oggetto di causa. Ed invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente vari principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con l'istituto di credito. Del resto, sono gli stessi opponenti ad affermare di non poter sollevare specifiche censure perché non avrebbero ricevuto alcuna
3 comunicazione periodica da parte della banca. Eppure, a fronte della produzione nel presente giudizio degli estratti conto analitici e di tutti i testi contrattuali, che riportano in modo dettagliato le condizioni economiche pattuite (inclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in conformità alla disciplina ratione temporis vigente), sarebbe stato onere degli opponenti dedurre specificamente le ragioni a sostegno delle proprie eccezioni”.
Anche nel presente grado non vi è alcuna allegazione specifica riguardo alle concrete condizioni contrattuali, l'anatocismo è contestato solo genericamente e comunque contrasta con le risultanze documentali in quanto è previsto nel contratto di conto corrente con pari periodicità; non è poi allegato e tantomeno provato che sia stato applicato in modo illegittimo per la durata del rapporto.
Altrettando vale per la commissione di massimo scoperto laddove si afferma genericamente che sarebbe stata
“arbitrariamente applicata dalla banca non solo sugli scoperti rientranti entro i limiti dell'affidamento, ma anche sugli utilizzi che, stando ai calcoli (errati) della banca, oltre il limite di fido, per di più, in questo secondo caso, in aggiunta alla maggiorazione del tasso di interesse debitore, cosicché il saldo finale richiesto dalla banca dovrà essere decurtato di tali somme non dovute” senza alcun altro riferimento .
Analoga valutazione deve essere effettuata per quanto riguarda l'asserita violazione delle norme sulla trasparenza bancaria laddove gli appellanti si limitano ad affermare in modo apodittico che
“In relazione alle comunicazioni che la banca avrebbe dovuto effettuare ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria, si deduce che la banca non ha fornito la prova di aver assolto agli obblighi informativi gravanti a suo carico”.
Risulta comunque in atti la produzione del contratto di conto corrente, di tutte le linee di affidamento succedutesi nel tempo le cui condizioni erano analiticamente elencate e sottoscritte dalla correntista.
Sono stati inoltre prodotti tutti gli estratti conto per cui anche sotto questo profilo il motivo difetta di allegazione oltre che di prova.
Per quanto riguarda le asserite annotazioni in conto corrente di operazioni mai disposte gli appellanti si limitano a riferire della
“ situazione del conto alle ore 23.00 circa del 2 luglio 2013. Annotazioni del genere si sono ripetute durante tutto il corso del rapporto”
4 senza indicare cosa e perché dette statuizioni non avrebbero corrispondenza nelle disposizioni della correntista e senza alcuna richiesta istruttoria specifica.
Per quanto riguarda le fideiussioni l'appellante si limita a ritenere la violazione dell'art. 1957 comma 1 solo affermando :
“Infine, si invoca l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 1957, comma 1° cod. civ. e, quindi, si chiede che venga accertata e dichiarata la estinzione delle fideiussioni” senza allegare e tantomeno dimostrare perché sarebbe stata violata detta norma che comunque nel caso di specie è stata espressamente derogata nei contratti di fideiussione
(stipulato tra l'altro da persone che espressamente hanno dichiarato di non essere consumatori) ampliando il termine per agire contro il debitore a trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione; detto termine poi nel caso di specie è stato rispettato in quanto la revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro è datata cinque febbraio 2015 e il decreto ingiuntivo è stato richiesto a luglio 2016, ottenuto il ventidue agosto e notificato il tredici settembre 2016.
********
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
5
P.Q.M.
La Corte dichiara la contumacia di e, definitivamente pronunciando, respinge Controparte_3
l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN RS EL de Courtelary
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN RS EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Federico Antignani, rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Costantini per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende per mandato in atti
1 ( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Cassino n. 730/2021 resa nel procedimento 3929/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 3929/2016 ) Parte_1
, e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione dinanzi al Tribunale di Cassino al decreto ingiuntivo 812/2016 rilasciato in favore di per l'importo di € 103.320,04, oltre interessi e spese, per saldo debitore Controparte_3 del conto corrente n. 101825711 acceso l'undici gennaio 2012, intestato alla con Pt_1 fideiussione degli altri opponenti.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Il diciotto ottobre 2017 era concessa la provvisoria esecutività del decreto.
Il ventisette marzo 2019 si costituiva in qualità di cessionaria in blocco dei crediti CP_1 di Controparte_3
Con sentenza 730/2021 il Tribunale così disponeva :
“ Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 812/2016 del 22.8.2016, emesso nel procedimento con n.R.G. 2722/2016, già dichiarato provvisoriamente esecutivo. Condanna altresì gli opponenti a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.430,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Gli originari opponenti proponevano appello e concludevano chiedendo :
“ revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché nullo e/o illegittimo per tutti i motivi sopra illustrati;
nel merito, rigettare la domanda proposta dall nei confronti della Controparte_1
e dei Signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra illustrati. Con vittoria
[...] delle spese di lite del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto che era ed è rimasto antistatario”.
Si costituiva solo che concludeva chiedendo : CP_1
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 730/2021 emessa dal Tribunale di Cassino e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. In ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 730/2021 emessa dal Tribunale di Cassino e pubblicata in data 18.05.2021 e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventitré giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di in quanto non costituita nonostante Controparte_3 la regolare notifica dell'impugnazione.
*******
L'appellante con unico doglianza contesta sotto vari profili la statuizione del Tribunale che ha indicato come del tutto generici i motivi di opposizione riguardanti sia il contratto azionato che le fideiussioni e ha respinto l'istanza di ctu ritenendola meramente esplorativa.
Si afferma di avere invece
“contestato l'applicazione di tassi di interesse diversi da quelli pattuiti;
contestato la illegittima capitalizzazione degli interessi;
contestato la omissione delle comunicazioni imposte dalla normativa sulla c.d. trasparenza bancaria;
segnalato l'anomalia di alcune annotazioni, come quella del 2.7.2013; eccepito la intervenuta decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 cod. civ”
Il motivo è infondato.
Gli appellanti ripropongono, a sostegno della propria tesi, quanto sostenuto in primo grado in relazione ai suddetti punti ma non si confrontano con la valutazione del Tribunale di genericità delle allegazioni laddove il Giudice di prime cure ha affermato :
“…. gli opponenti hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca opposta avrebbe applicato interessi passivi illegittimi per tutta la durata dei rapporti oggetto di causa. Ed invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente vari principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con l'istituto di credito. Del resto, sono gli stessi opponenti ad affermare di non poter sollevare specifiche censure perché non avrebbero ricevuto alcuna
3 comunicazione periodica da parte della banca. Eppure, a fronte della produzione nel presente giudizio degli estratti conto analitici e di tutti i testi contrattuali, che riportano in modo dettagliato le condizioni economiche pattuite (inclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in conformità alla disciplina ratione temporis vigente), sarebbe stato onere degli opponenti dedurre specificamente le ragioni a sostegno delle proprie eccezioni”.
Anche nel presente grado non vi è alcuna allegazione specifica riguardo alle concrete condizioni contrattuali, l'anatocismo è contestato solo genericamente e comunque contrasta con le risultanze documentali in quanto è previsto nel contratto di conto corrente con pari periodicità; non è poi allegato e tantomeno provato che sia stato applicato in modo illegittimo per la durata del rapporto.
Altrettando vale per la commissione di massimo scoperto laddove si afferma genericamente che sarebbe stata
“arbitrariamente applicata dalla banca non solo sugli scoperti rientranti entro i limiti dell'affidamento, ma anche sugli utilizzi che, stando ai calcoli (errati) della banca, oltre il limite di fido, per di più, in questo secondo caso, in aggiunta alla maggiorazione del tasso di interesse debitore, cosicché il saldo finale richiesto dalla banca dovrà essere decurtato di tali somme non dovute” senza alcun altro riferimento .
Analoga valutazione deve essere effettuata per quanto riguarda l'asserita violazione delle norme sulla trasparenza bancaria laddove gli appellanti si limitano ad affermare in modo apodittico che
“In relazione alle comunicazioni che la banca avrebbe dovuto effettuare ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria, si deduce che la banca non ha fornito la prova di aver assolto agli obblighi informativi gravanti a suo carico”.
Risulta comunque in atti la produzione del contratto di conto corrente, di tutte le linee di affidamento succedutesi nel tempo le cui condizioni erano analiticamente elencate e sottoscritte dalla correntista.
Sono stati inoltre prodotti tutti gli estratti conto per cui anche sotto questo profilo il motivo difetta di allegazione oltre che di prova.
Per quanto riguarda le asserite annotazioni in conto corrente di operazioni mai disposte gli appellanti si limitano a riferire della
“ situazione del conto alle ore 23.00 circa del 2 luglio 2013. Annotazioni del genere si sono ripetute durante tutto il corso del rapporto”
4 senza indicare cosa e perché dette statuizioni non avrebbero corrispondenza nelle disposizioni della correntista e senza alcuna richiesta istruttoria specifica.
Per quanto riguarda le fideiussioni l'appellante si limita a ritenere la violazione dell'art. 1957 comma 1 solo affermando :
“Infine, si invoca l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 1957, comma 1° cod. civ. e, quindi, si chiede che venga accertata e dichiarata la estinzione delle fideiussioni” senza allegare e tantomeno dimostrare perché sarebbe stata violata detta norma che comunque nel caso di specie è stata espressamente derogata nei contratti di fideiussione
(stipulato tra l'altro da persone che espressamente hanno dichiarato di non essere consumatori) ampliando il termine per agire contro il debitore a trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione; detto termine poi nel caso di specie è stato rispettato in quanto la revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro è datata cinque febbraio 2015 e il decreto ingiuntivo è stato richiesto a luglio 2016, ottenuto il ventidue agosto e notificato il tredici settembre 2016.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare
“In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
5
P.Q.M.
La Corte dichiara la contumacia di e, definitivamente pronunciando, respinge Controparte_3
l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN RS EL de Courtelary
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