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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G 2284/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
con il ll'Avv. Frank Mario Santacroce ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro (KR), via Fontana Vecchia n. 25;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Mariagrazia Carnovale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Crotone, via G. Deledda n. 1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 14.10.2022, la ha proposto ricorso di Controparte_1 CP_1 accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020004760DDL notificato il 6.4.2022 con cui i funzionari di vigilanza dell' avevano a) proceduto al corretto CP_2 inquadramento delle prestazioni di lavoro svolte da e;
b) _1 Persona_2 individuato l'imponibile contributivo omesso sulle ore di lavoro non denunciate nei rapporti di lavoro subordinato di , e ed effettuato il corretto inquadramento Parte_1 Persona_3 Persona_4 delle collaborazioni di lavoro autonomo di natura occasionale rese dai predetti lavoratori in favore della società ricorrente rispetto alla disciplina che regolamenta il lavoro autonomo (cfr. art. 2222 c.c.), con recupero contributivo a fronte dell'imponibile non denunciato all'istituto e applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 39 D.L. n. 112/2008; c) riqualificato il rapporto di collaborazione di con Parte_2 la Cooperativa in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e applicato il previsto regime contributivo e sanzionatorio;
d) ritenuto inefficace, ai fini previdenziali ed assicurativi, il rapporto di lavoro di natura subordinata instaurato con , nonché avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Parte_3 n. 2200002344DDL notificato il 25.5.2022 con cui i funzionari di vigilanza dell' avevano inquadrato le CP_2 prestazioni occasionali svolte dai collaboratori nell'ambito delle attività di lavoro autonomo, ritenendole soggette ad iscrizione nella gestione separata ex art. 2 comma 26 della l.
8.8.1995 n. 335. In particolare, la parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689 e la nullità del verbale di accertamento per lesione del diritto di difesa stante la mancata indicazione dei riferimenti normativi, degli organi cui presentare ricorso e dei criteri di calcolo delle sanzioni amministrative applicate, nonché
pagina 1 di 11 per violazione procedurale nella formazione del verbale stante la mancata assunzione di informazioni relative ai progetti del centro di accoglienza “Un Mondo di amici” e l'erronea formulazione delle domande da parte degli ispettori, che avrebbero indotto le persone informate a confermare le domande suggestive rivolte loro, già contenenti la risposta. Sostenevano, poi, la natura autonoma delle collaborazioni intercorse con , e e Parte_1 Persona_3 Persona_4 Parte_2 per essere addetti i collaboratori ad un singolo progetto che manteneva la sua specificità e scegliendo autonomamente le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, indipendente dal tempo impiegato e senza essere soggetti al potere direttivo della cooperativa, la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato da compatibile con la qualifica di amministratore unico della _1 cooperativa, anche considerando che dal 15.12.2018 l'organo amministrativo era composto da tre persone, come pure la natura subordinata del rapporto di lavoro di , quale direttore, Persona_2 che, di fatto e nonostante la medesima residenza, non coabitava più con la figlia da oltre vent'anni e che aveva con la cooperativa rapporti di collaborazione in relazione a singoli corsi di formazione. Sosteneva altresì l'erroneità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di che, difatti, Parte_1 aveva duplice natura (lavoro subordinato di impiegata per un'ora al giorno e, per il resto, prestazione di opera professionale nei vari corsi di formazione ed educatrice nella casa di accoglienza per donne in difficoltà), come pure quello di -assistente sociale e impiegata amministrativa Controparte_3 dipendente nell'ambito del corso di formazione di operatore della ristorazione dal 1.4.2018 al 30.9.2018, operatore amministrativo nell'ambito del corso di cuoco e attività di tutoraggio nell'ambito del corso di operatore servizi di promozione e accoglienza dall'1.11.2019 al 30.11.2020. Sosteneva poi che Parte_2
era stata ricoverata presso il centro di accoglienza per donne in difficoltà da settembre 2018 a
[...] ottobre 2020 e che aveva svolto l'attività di lavoro autonomo di addetta alle pulizie, contemporaneamete percependo il reddito di cittadinanza, che pure aveva prestato attività lavorativa per la Parte_3 cooperativa di duplice natura, autonoma e subordinata, come pure , operaio subordinato Persona_4 per un'ora al giorno e lavoratore autonomo impiegato in attività manuali di consegna di documenti nell'ambito dei corsi di formazione, nonché prestando attività di lavoro autonomo di natura occasionale dal dicembre 2018 a luglio 2020. Con riferimento al secondo verbale di accertamento ispettivo sosteneva la natura occasionale delle prestazioni rese dai collaboratori, come emergeva dalle ore lavorate da ciascuno e stante la mancanza di coordinamento del committente e la soluzione di continuità fra le prestazioni rese dai professionisti sanitari, nonché l'erroneità della quantificazione dell'imponibile contributivo con riguardo ai lavoratori iscritti alla gestione separata, come pure per i lavoratori subordinati per i quali non sarebbe stato detratto quanto versato alla gestione separata. Concludeva, quindi, chiedendo:
“
1. Dichiarare nullo Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020004760DDL del 05.04.2022 notificato in data 05.04.2022 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti ivi compresa la decisione del Comitato per i Rapporti di Lavoro presso l' di . 65/22 del 19.07.2022 e notificato in pari data;
Controparte_4 CP_5
2. Dichiarare nullo il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2200002344DDL del 24 maggio
2022, notificato in data 25 maggio 2022, per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
3. Dichiarare nullo l'invito a regolarizzare del CP_2 06.10.2022 notificato in pari data;
4. Di procedere all'invio della dichiarazione di nullità dei verbali ai Comitati Amministratori ( gestione Controparte_6 CP_7 separata e ) per la definizione anche degli aspetti relativi alle omissioni contributive, assistenziali CP_8
e dei premi assicurativi;
5. In via subordinata: dichiarare annullabile e/o illegittimo Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020004760DDL del 05.04.2022, notificato in data 05.04.2022 ed il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2200002344DDL del 24 maggio 2022, notificato in data 25 maggio 2022, nonché dell'invito del 06.10.2022 notificato in pari data, per i medesimi CP_2 suesposti motivi, 6. In via ulteriormente gradata: dottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente;
7.
pagina 2 di 11 In ogni caso condannare il convenuto alla al pagamento, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ex art. 96 c.p.c., al sottoscritto procuratore, oltre iva e cnap come per legge”. CP_ Si costituiva tempestivamente l' ripercorrendo tutti i fatti posti a base dei verbali ispettivi, contestando le eccezioni procedurali formulate dalla parte avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare il ricorso, e, per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento delle somme di cui ai verbali di accertamento opposti, oltre sanzioni successive, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
In via preliminare, sono inammissibili i documenti che, pur se indicati nell'indice allegato al ricorso, sono stati depositati dalla parte ricorrente in data 17.10.2022 e, quindi, tardivamente oltre il termine di cui all'art. 414 c.p.c. -che reciprocamente a quanto previsto dall'art. 416 c.p.c. deve ritenersi perentorio
– tre giorni dopo l'iscrizione del ricorso introduttivo (14.10.2022), come ritenuto nell'ordinanza del
9.5.2023 da intendersi qui richiamata. Del resto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, in forza degli artt. 414, primo comma, n. 5, e 415, primo comma, cod. proc. civ., il ricorrente deve, a pena di decadenza, indicare nel ricorso i mezzi di prova ed i documenti e depositarli unitamente ad esso (cfr. fra le altre Cass. 23745/2008), con conseguente necessità, in caso di impossibilità di depositarli tutti insieme, come dedotto dal ricorrente e, comunque, non provato, di effettuare plurimi depositi tutti contestuali al deposito del ricorso introduttivo e non anche, come nel caso di specie, il terzo giorno successivo.
In primo luogo, è generica la contestazione formulata da parte ricorrente in merito alla violazione del termine di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, in effetti applicabile, contrariamente a quanto CP_ sostenuto dall' al verbale di accertamento ispettivo del 5.4.2022 n. 57256 nella parte in cui contiene, oltre alla contestazione dell'omissione contributiva, la notificazione degli illeciti amministrativi commessi (violazione art. 39 D.L. 112/2008 e art. 3, co. 3 e 3 quater D.L. 112/2008), come ivi si legge CP_ CP_ (all. . In ogni caso, come risulta dall'elenco delle attività ispettive compiute dall' in data 24.1.2022 sono stati trasmessi dalla cooperativa gli ultimi documenti richiesti in via ispettiva, con conseguente tempestività della notificazione del verbale avvenuta, secondo quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, in data 6.4.2022. Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il termine di novanta giorni previsto dalla disposizione cit. per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (v. Cassazione civile sez. lav., 08/04/2024 n.9396; Cass. n 7681 del 2014 Sez. 5, Sentenza
n. 5467 del 29/02/2008; N. 9311 del 2007; N. 10535 del 2007; Sezioni Unite N. 5395 del 2007).
Nondimeno generica è la censura riguardante la violazione del diritto di difesa -neppure essendo stato specificato il verbale di accertamento ispettivo cui si riferirebbe-, comunque infondata con riferimento al verbale di accertamento ispettivo sopra citato, essendo descritta nel verbale di accertamento ispettivo la condotta oggetto di contestazione, come pure i riferimenti normativi e, nella parte relativa agli strumenti di tutela, i mezzi previsti dall'ordinamento per la contestazione delle risultanze poste alla base dell'accertamento ispettivo, nonché la disciplina normativa a riguardo (cfr. pag. 79 di 80 verbale). Del resto, la proposizione dei ricorsi amministrativi presso il Comitato per i Rapporti di Lavoro presso l' per il tramite dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Controparte_9
Crotone dimostra, inoltre, la piena conoscenza e l'esercizio del diritto di difesa da parte della società.
Priva di pregio è poi la censura relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo per la riduzione delle sanzioni, essendo richiamate nei verbali le disposizioni normative applicabili.
pagina 3 di 11 Infondata, infine, è l'eccezione procedurale relativa alla formazione dei verbali. L'attività ispettiva è stata condotta nel rispetto del D.Lgs. 149/2015 e del D.Lgs. 124/2004, basandosi su documentazione aziendale, dichiarazioni dei lavoratori e verifica della sede operativa. La società non ha fornito elementi concreti a supporto di presunti vizi procedurali, e la mancata richiesta di informazioni specifiche sui progetti è irrilevante ai fini dell'accertamento, essendo sufficienti gli elementi acquisiti dagli ispettori per valutare la natura dei rapporti di lavoro e l'inquadramento delle figure professionali.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Valga la pena premettere che le attività principali rientranti nell'oggetto sociale della società cooperativa
" consistono nella formazione professionale (corsi in vari settori, come ad esempio tecnico dei CP_1 trattamenti estetici, tecnico dei servizi di sala e bar, operatore della ristorazione, operatore ai servizi di promozione e accoglienza, operatore per l'assistenza di base e operatore del benessere - indirizzo acconciatura - v. pag. 11 verbale del 24.5.2022) e nell'attività di assistenza sociale, con gestione della struttura di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli, denominata "Un Mondo di Amici" che offre alloggio, assistenza sociale, sanitaria e psicologica.
Ciò detto, le irregolarità contestate alla cooperativa ricorrente sono supportate da sufficienti elementi di prova raccolti in sede ispettiva, mancando poi elementi di segno contrario, non forniti dalla società opponente che, difatti, si è limitata a contestare genericamente quanto accertato e a domandare l'escussione testimoniale dei soggetti sentiti in sede ispettiva, volta a confermare le dichiarazioni asseritamente raccolte dalla stessa parte ricorrente, tuttavia non presenti in atti perché tardivamente depositate. In ogni caso, avendo la prova orale articolata dalla ricorrente ad oggetto l'apposizione della sottoscrizione, trattandosi di circostanza documentale, è stata ritenuta inammissibile in assenza di capitoli di prova specifici concernenti i fatti dichiarati e, comunque, inidonea ad integrare il loro valore probatorio perché generica. Nondimeno, stante la documentazione in atti e l'assenza di prova contraria, non fornita CP_ dalla parte ricorrente, si è ritenuta superflua l'ammissione della prova orale articolata dall' cui la parte ricorrente si è opposta, peraltro in mancanza della richiesta di prova contraria, non formulata dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 6.4.2023.
Ebbene, ai fini della prova dell'obbligo contributivo in contestazione, si ritiene sufficiente il materiale CP_ raccolto dall' in sede ispettiva atteso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Cass. n. 4182 del 2021), “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento della prova”. E ancora: “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. 12618/2022).
In particolare, quanto alla posizione di amministratore unico e socia della _1 cooperativa nel periodo oggetto di contestazione (21.1.2013-20.11.2019), manca sufficiente allegazione e prova del rapporto di lavoro subordinato asseritamente svolto parallelamente alla carica sociale. In particolare, la società ricorrente non ha fornito la prova della sua soggezione, nello svolgimento della mansione di impiegata amministrativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo amministrativo inteso nel suo complesso, ovvero, come allegato, del direttore generale della cooperativa,
circostanze peraltro genericamente allegate. Inoltre, contrariamente a quanto Persona_2 sostenuto da parte ricorrente nella misura in cui fa riferimento alla data del 15.12.2018 (pag. 16 ricorso),
pagina 4 di 11 secondo quanto accertato dagli ispettori in sede di esame documentale e come risulta dalla documentazione in atti, il Consiglio di amministrazione veniva istituito soltanto in data 23.9.2021 (cfr., CP_ fra l'altro, visura all. , con la conseguenza che prima di tale data, non poteva ritenersi sussistente un'alterità fra la e l'organo amministrativo complessivamente inteso cui competeva, Per_1 contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la gestione della cooperativa ex art. 2519 c.c..
Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla cooperativa, la compatibilità fra la posizione di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato, anche nelle società di capitali, è possibile soltanto in caso di cumulo della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, laddove, in concreto, esista un vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare, nonché lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, mentre sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e, come nel caso di specie, la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente (cfr. Cass. 36362/2021).
Nel caso di specie, la diversificazione delle parti del rapporto di lavoro deve tanto più escludersi alla luce delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla stessa , la quale in data 23.9.2020 ha _1 dichiarato: “In qualità di amministratore unico de La Latya Società Cooperativa Sociale curo i rapporti con i diversi enti coinvolti quali ad es. i dipartimenti regionali che si occupano di formazione e delle politiche sociali e del lavoro. In conclusione, svolgo tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto. L'esercizio dei poteri che mi sono riconosciuti si estrinsecano anche nella gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (assunzione, licenziamento, controllo, coordinamento). Me ne occupo io direttamente in quanto si tratta di pochi dipendenti. Non c'è quindi un ufficio del personale che mi coadiuvi”. fratello di Controparte_10
e socio lavoratore, attribuiva chiaramente alla sorella il ruolo di amministratore _1 unico con pieni poteri gestionali, inclusa la selezione e l'assunzione del personale “(...) Fino all'entrata in vigore del consiglio di amministrazione, gli atti di gestione di ordinaria e di straordinaria amministrazione erano di pertinenza esclusiva dell'amministratore Unico, ossia mia sorella _1
, essendo attribuite all'assemblea dei soci il resto delle funzioni come da norme statutarie. (...)
[...]
Nell'ambito di un Mondo di Amici io ho curato tutta la fase della transizione dell'attività di assistenza dalla regione Calabria all'ambito di Mesoraca. Invece, mia sorella si occupa oltre che degli aspetti squisitamente tecnici -per esempio per quello che riguarda la selezione, i colloqui e l'assunzione del personale che deve lavorare in un Mondo di Amici- sia di quelli gestionali unitamente al consulente
. (...) In entrambi i ruoli sono assoggettato a , dapprima come Per_5 _1 Amministratore Unico e da ultimo come Presidente del Consiglio di amministrazione” (dichiarazione del 16.12.2021, pag. 5-6). Anche , assistente sociale, dichiarava di dipendere Persona_3 gerarchicamente da per ogni aspetto del suo lavoro, compresi permessi e ferie. _1
Questa subordinazione di a confermava ulteriormente il ruolo dirigenziale Per_3 _1 di quest'ultima, incompatibile con un suo ruolo di dipendente subordinata. "Le ore di lavoro che faccio all'interno del rifugio per donne in difficoltà da sempre sono svolte interamente sulla base delle direttive che ricevo da . È lei, infatti, che organizza, dirige e controlla tutti gli aspetti del _1 mio lavoro. A lei, inoltre, mi devo rivolgere quando devo assentarmi per permessi, o ferie, o altre necessità personali." (dichiarazione del 14.12.2021, pag. 15). Infine, anche dipendente Parte_1 della cooperativa, sottolinea la sua dipendenza da per ferie e permessi, _1 confermando ancora una volta il ruolo di quest'ultima come datore di lavoro e non come collega pagina 5 di 11 dipendente. "(...) Anche quando collaboro durante e dopo i corsi di formazione il mio riferimento è sempre a cui ordini e direttive devo rifarmi in ogni circostanza. A lei per esempio _1 devi rapportarmi per richiedere ferie e permessi” (dichiarazione del 05.11.2021, pag. 9).
Con riferimento a assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato - Persona_2 senza contratto di lavoro- dal 25.7.2010 alla data delle dimissioni (30.9.2019) e nuovamente assunto in data 20.3.2020 con la mansione di direttore di VI livello, padre di il verbale del _1
24.05.2022 (pag. 19-21, 29-34) ricostruiva la sua attività evidenziando che, pur se formalmente assunto come dipendente, direttore di struttura e docente, aveva collaborato con la cooperativa quale lavoratore autonomo ex art. 2222 c.c. Invero, in data 21.1.2013 era succeduta a lui quale _1 amministratore unico e, inoltre, quest'ultima, figlia del primo, aveva con lui convissuto per tutto il periodo oggetto di accertamento -in mancanza di elementi di prova di segno contrario non prodotti dalla ricorrente-, con conseguente presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa nell'ambito della cooperativa, quale impresa a conduzione familiare, solo formalmente ricondotta a quella del
“responsabile del processo di direzione”, svolta di fatto dalla figlia. La sua dichiarazione del 16.12.2021 (pag. 4 verbale interlocutorio) confermava questo ruolo limitato, affermando di essere “direttore di struttura della formazione professionale” per un'ora al giorno e che
“l'assunzione in questa veste (è) era dipesa dall'obbligo di avere questa figura professionale nell'ambito di un ente formativo”, che aveva svolto attività di lavoro autonomo, solo fornendo consigli alla figlia e che non si era mai occupato direttamente del personale, diretto invece dalla figlia Parte_4
La descrizione delle mansioni svolte era generica e si limitava alla "direzione e coordinamento delle attività necessarie per lo svolgimento dei corsi". Inoltre, le buste paga ed i bonifici ricevuti da Persona_2 evidenziavano la mancata corresponsione della retribuzione a cadenza fissa -mai corrisposta
[...] nel 2018-, e presentavano incongruenze, non essendo riconducibili alle mansioni dichiarate. Alcune somme erano state attribuite a lui dalla cooperativa per rendicontare spese relative ai corsi, pur non avendo svolto docenza né altre attività direttamente collegate a quei costi. Questi elementi, in mancanza di allegazione e prova della subordinazione, non fornita dalla parte ricorrente, attestavano, pertanto,
l'inesistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato fra e la cooperativa. Persona_2
CP_ L' disconosceva anche i rapporti di lavoro autonomo di , e Persona_3 Persona_4 Pt_1
riqualificandoli come lavoro subordinato. L'analisi si basava sulle dichiarazioni dei lavoratori
[...] stessi, di altri dipendenti e dei soci, nonché sulla documentazione contrattuale e retributiva acquisita.
Per quanto riguarda , assunta quale assistente sociale di V livello ccnl dal 9.6.2016 e Persona_3 come collaboratrice autonoma sempre in qualità di assistente sociale o, per quel che qui interessa, per lo svolgimento di attività amministrativa nell'ambito dei corsi di formazione, che lavorava nel turno pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00, lunedì, mercoledì e venerdì, come “stabilito dalla dott.ssa _1
, annotando le ore lavorate su un registro mensile di presenze e venendo retribuita 400-500 €
[...] CP_ al mese (cfr. dichiarazioni del 19.10.21 e del 14.12.2021 all. , la stessa ammetteva esplicitamente che non vi era alcuna differenza tra l'attività lavorativa svolta con contratto di lavoro autonomo e quello svolto come dipendente. Sottolineava la sua continua subordinazione a per _1 organizzazione, direzione e controllo del lavoro, avendo la stessa dichiarato in sede ispettiva: "Le ore di lavoro che faccio all'interno del rifugio per donne in difficoltà da sempre sono svolte interamente sulla base delle direttive che ricevo da calaminici è lei infatti che organizza dirige e controlla tutti Per_1 gli aspetti del mio lavoro a lei inoltre mi devo rivolgere quando devo assentarmi per permessi o ferie o altre necessità personali. A domanda degli Ispettori, preciso che -pur avendo firmato delle convenzioni per svolgere il lavoro di assistente sociale in veste di lavoratrice autonoma presso la - dal punto CP_1 di vista pratico non c'è nessuna differenza tra il lavoro di assistente sociale svolto come lavoratrice autonoma e quello che svolgo e ho svolto in veste di assistente sociale assunta come lavoratrice subordinata. Le modalità di lavoro, infatti, sono e sono state del tutto coincidenti -sia che lavori come pagina 6 di 11 assistente sociale subordinata, sia che lavori come assistente sociale autonoma- essendo assoggettata CP_ sempre all'organizzazione, alla direzione e al controllo di ." , all. . La stessa _1 ha poi riferito di aver svolto attività di docenza nell'ambito dei corsi di formazione e di impiegata amministrativa, quest'ultima sempre soggetta alle direttive di In particolare, _1
ha dichiarato: “(..) nello svolgimento della mia attività di impiegata amministrativa Controparte_3 nel corso di formazione professionale denominato operatore di servizi di promozione e accoglienza prima annualità mi sono dovuta rapportare con (..) Dal punto di vista della direzione del Per_1 corso di formazione personale operatore dei servizi di promozione e accoglienza _1 invece organizzava i calendari delle elezioni e degli orari e le modalità di gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni del corso. A tali direttive io ero assoggettata anche per questa attività lavorativa infatti io ero una lavoratrice dipendente non avendo alcuna autonomia (..)”(dichiarazione del 14.12.2021 CP_ all. . In definitiva, alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa come pure di quelle di CP_3
e , si ritiene raggiunta la prova che l'attività lavorativa svolta da _1 Per_2 Per_3 in prevalenza come assistente sociale e sporadicamente quale impiegata amministrativa, per le sue modalità di svolgimento, è stata unica e continuativa, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, mancando infatti sufficiente allegazione e prova della natura autonoma della diversa attività di
“amministrativa” nell'ambito del corso di operatore servizi di promozione e accoglienza dall'1.11.2019 al 30.11.2020 – non provate invece quelle relative al corso di operatore della ristorazione e di operatore amministrativo nel corso di cuoco-, nulla avendo la parte ricorrente provato sul punto.
Con riferimento a , assunto dalla cooperativa come operaio addetto ai servizi di igiene Persona_4
e pulizia dal 28/02/2016 al 01/12/2018 e come commesso presso la casa di accoglienza dal 28.7.2020, nonché impiegato come lavoratore autonomo in qualità di “addetto alle commissioni di segreteria”, ovvero di “addetto alla manutenzione e vigilanza” o commesso, lo stesso in sede ispettiva riferiva lo svolgimento di mansioni semplici e ripetitive (gettare la spazzatura, controllare gli animali, spazzare la neve – dichiarazioni del 05.11.2021, pag. 17 e 29.11.2021, pag. 19) per un'ora al giorno dal lunedì al venerdì, la percezione di retribuzione a cadenza fissa (€ 550 al mese), senza alcuna distinzione a seconda del tipo di contratto sottostante ed escludendo di aver mai partecipato ai corsi di formazione, né menzionava attività svolte in autonomia o con propria organizzazione del lavoro, elementi tipici del lavoro autonomo, peraltro sfornito di documentazione a supporto, come accertato dagli ispettori. Lo stesso, inoltre, ha escluso di aver svolto le mansioni di commesso, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, riferendo invece di aver lavorato ininterrottamente per dieci anni, un'ora al giorno con la medesima mansione, con conseguente mancanza della prova dell'interruzione del rapporto di lavoro subordinato e legittimità dell'accertamento del lavoro irregolare dal 2.12.2018 al 28.7.2020.
, assunta a tempo indeterminato come operatore amministrativo di V livello dal 25.7.2010 Parte_1 al 19.2.2021 e assegnatagli altresì la mansione di educatrice con ordine di servizio del 21.3.2016, avendo svolto anche attività di lavoro autonomo occasionale quale tutor o educatrice, dichiarava di svolgere un doppio ruolo “sia di dipendente sia di collaboratrice”, da intendersi quale amministrativa ed educatrice, precisando di essere comunque sottoposta al potere direttivo di per entrambi i ruoli, _1 anche per quanto riguardava ferie e permessi. In particolare, dichiarava: “(...) il mio orario di lavoro è vario dato che sono sia dipendente sia collaboratrice. Ad esempio se sto lavorando in ufficio come impiegata amministrativa mi capita di sentire un bimbo o una bimba a piangere salgo da loro e intervengo come educatrice cioè come collaboratrice come educatore seguo le direttive e gli ordini di
e che è assistente sociale oltre che la responsabile della struttura infine preciso Per_1 Per_1 che essendo lei la legale rappresentante della cooperativa sempre lei mi dà le direttive e gli ordini quando lavoro come amministrativo lavoro solo di mattina solitamente sono impiegato dal lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 12:13 l'orario non è mai fisso come retribuzione per il lavoro prestato
pagina 7 di 11 percepisco un bonifico che è intorno ai 1.000 €in questa cifra vi entra senza distinzione sia il compenso per il lavoro di da dipendente sia quello per la collaborazione. (..) Inoltre voglio precisare che la mia attività di collaborazione avviene sia in qualità di educatrice sia in qualità di amministrativo e tutor durante i corsi di formazione e dopo la conclusione dei corsi quando mi occupo della rendicontazione degli stessi anche quando collaboro durante dopo i corsi di formazione il mio riferimento è sempre
a cui ordini e direttive devo rifarmi in ogni circostanza. A lei, per esempio, devo _1 rapportarmi per richiedere ferie e permessi (...) Come educatrice, oltre che rapportarmi con Per_1
mi rapporto con che però deve riferire a in quanto datore di
[...] Controparte_3 Per_1 lavoro e responsabile (dichiarazione del 05.11.2021). Ebbene, tali elementi, quali l'eterogeneità delle mansioni svolte di educatrice, impiegata amministrativa, educatrice e tutor, tutte soggette alle direttive di , oltre che al suo potere organizzativo, basta a dimostrare la sussistenza di un _1 unico rapporto di lavoro subordinato, ciò peraltro considerando, come per gli altri lavoratori, che, secondo quanto accertato dagli ispettori e non contestato dalla parte ricorrente, i bonifici ricevuti presentavano causali generiche ed importi non sempre correlati alle ore di lavoro dichiarate. Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la mancanza di orario di lavoro fisso non vale ad escludere la subordinazione, mentre manca la prova che le direttive impartite da non siano state abbastanza specifiche da integrare l'esercizio del potere direttivo, _1 trattandosi soltanto di coordinamento, come invece vorrebbe la ricorrente che, come sopra detto, non ha articolato mezzi di prova sul punto.
Inoltre, con riferimento a , ospite della struttura alla quale, secondo quanto dalla stessa Parte_2 dichiarato, era stata affidata la pulizia dei locali (cui dovevano provvedere in via generale le ospiti “per fini formativi ed educativi”) dietro compenso, il verbale unico di accertamento e notificazione del CP_ 05.04.2022 (pagg. 55-62) descriveva dettagliatamente il percorso logico seguito dall' per riqualificare il rapporto di collaborazione come lavoro subordinato. Gli ispettori evidenziavano l'assenza di autonomia e la soggezione a , la continuità della prestazione di natura materiale, _1 la retribuzione mensile corrisposta in misura fissa (e 700 mensili), come elementi caratteristici di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante la stipula di un contratto ex art. 2222 c.c., peraltro a fronte delle dichiarazioni rese sia dalla stessa che da , che prospettavano in Pt_2 _1 entrambi i casi l'affidamento di incarichi di pulizia alle ospiti quale alternativa all'assunzione di personale esterno. Ciò trova conferma nella dichiarazione resa dalla stessa lavoratrice “Durante il tempo che sono stata in Un Mondo di Amici ho svolto lavori di pulizie in generali e in particolare lavavo i piatti dopo che avevamo mangiato, oppure lavavo i vetri o le scale. In totale lavoravo tre-quattro ore al giorno.
Tutti i lavori di pulizie che dovevo fare me le indicava la dottoressa o la OR . Per_1 Per_3
Lavoravo da lunedì a venerdì. Il sabato saltuariamente. L'accordo era che avrei preso 700,00 euro al mese. (...) Preciso che tutti gli strumenti per la pulizia (stracci, detersivi, scope, palette, secchi) me li forniva la . Io non ho mai dovuto acquistare niente per il lavoro che dovevo svolgere. (...) CP_1
Si trattava di una ragazza di S. Giovanni. Preciso che il mio datore di lavoro era _1 che mi diceva quali lavori dovevo fare e che controllava come li facevo in ogni giorno di lavoro.” (dichiarazione dell'08.02.2022). Ebbene, a fronte dei predetti elementi, nulla ha specificatamente dedotto e provato la parte ricorrente che si è limitata a negare la soggezione della stessa ad “ordini di servizio”, ovvero la compatibilità fra il lavoro prestato e la percezione di reddito di cittadinanza.
CP_ Con riguardo poi alla posizione di , i funzionari dell' accertavano che, pur in Parte_3 presenza di buste paga e dichiarazioni della lavoratrice stessa, mancavano prove concrete a supporto del rapporto di lavoro subordinato dichiarato dalla cooperativa (verbale unico di accertamento e notificazione del 5.4.2022 – pagg. 62-68). Gli elementi a supporto di tale conclusione consistono nella pagina 8 di 11 mancata produzione di un contratto di lavoro subordinato, nelle numerose incongruenze tra dichiarazioni rese dalla lavoratrice e la documentazione bancaria attestanti i versamenti a suo favore;
invero, le dichiarazioni rese da , riguardo alla sua flessibilità di orario ed ai pagamenti tramite bonifico, non Pt_3 trovavano riscontro nei documenti bancari e nel LUL, che invece mostravano una presenza regolare e continuativa. Nel verbale del 16.12.2021 (allegato al verbale interlocutorio del 09.12.2021), la lavoratrice dichiarava: "Come impiegata amministrativa non lavoravo tutti i giorni, ma solo quando volevo, perché avevo firmato un contratto a prestazione che mi consentiva di decidere quando lavorare. Per ogni mese di lavoro come Impiegata amministrativa -essendo il mio orario di una sola ora al giorno- sono stata pagata con circa trecento euro al mese. Ogni mese la retribuzione mi è stata corrisposta sempre con bonifico da parte della Cooperativa sul mio conto corrente. A volte capitava che il bonifico comprendesse molteplici mensilità."). Inoltre, né né Persona_2 Controparte_10 menzionavano tra i dipendenti, nonostante la stessa risultasse impiegata come Parte_3 amministrativa nei corsi di formazione (anziché tutor come dalla stessa riferito). Anche gli altri lavoratori non l'avevano mai vista in ufficio, con conseguente mancanza della prova del rapporto di lavoro subordinato, difatti disconosciuto in sede ispettiva e ritenuto inesistente anche ai fini previdenziali, secondo valutazioni peraltro non contestate dalla parte ricorrente (cfr. pag. 55 ricorso).
Valga la pena osservare, infine, con riferimento al verbale di accertamento ispettivo del 5.4.2022, che neppure è stata contestata dalla parte ricorrente la condotta addebitata di omessa registrazione delle ore di lavoro effettivamente svolte dai soggetti indicati nel verbale di accertamento ispettivo del 5.4.2022 e, dunque, il maggior imponibile contributivo accertato sulla scorta del registro presenze 2021 e delle dichiarazioni assunte, come ivi si legge.
Infine, è generica la contestazione del quantum addebitato a titolo di omesso versamento contributivo
(pag. 60 ricorso) con particolare riferimento alla mancata deduzione delle contribuzioni versate alla gestione separata, da intendersi relativamente ai rapporti di lavoro riqualificati quale lavoro subordinato, al contrario non dedotta e non provata. Del resto, secondo quanto accertato dagli ispettori – e non specificatamente contestato dalla parte ricorrente – i compensi erogati a ammontavano Persona_4
“a cifre ben superiori ai 5.000 € annui e che non sono mai stati denunciati alla competente gestione previdenziale” (pag. 47 verbale), mentre per quanto riguarda non sono state rinvenute Parte_1 dagli ispettori ricevute di pagamento dei compensi per il lavoro autonomo asseritamente prestato quale educatrice (cfr. pag. 30 verbale) mentre per il resto, con riferimento all'attività di tutoraggio, come per
, manca la prova che i compensi dichiarati abbiano superato la soglia di 5.000 € annui, Controparte_3
e che, comunque, abbiano dato luogo al versamento della contribuzione alla gestione separata, da compensare con quella dovuta per l'aumento dell'imponibile contributivo. Al contrario, con riferimento a , per la quale i compensi superavano il limiti di legge, gli ispettori hanno dato atto Parte_2 che non vi era stata iscrizione alla gestione separata, con conseguente mancato versamento della contribuzione da dedurre rispetto all'imponibile contributivo (p. 57 verbale). CP_ Ciò detto, con il verbale del 24.05.2022 l' disponeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i collaboratori che avevano svolto prestazioni di lavoro autonomo per la cooperativa " CP_1 abituali e prevalenti, nonché prestazioni di lavoro occasionali con redditi superiori a 5.000 euro annui derivanti da attività di lavoro autonomo. Tale obbligo deriva dall'art. 2, comma 26, della legge 335/95.
Tale art. prevede che: A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_2 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e pagina 9 di 11 continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 […] Dalle dichiarazioni riportate nel verbale del 24.05.2022, si giunge alla conclusione che le prestazioni rese da alcuni collaboratori erano connotate da continuità e abitualità, peraltro nulla essendo stato specificatamente dedotto in contrario dalla parte ricorrente che si è limitata ad allegare il prospetto delle ore di lavoro prestate da ciascun collaboratore senza, tuttavia, fornire alcun elemento di prova a supporto delle proprie deduzioni concernenti il requisito dell'occasionalità (pag. 33 ricorso). Al contrario, la quantità delle ore di lavoro prestate, di per sé, nulla dice in merito all'abitualità e continuità della prestazione lavorativa svolta, con conseguente irrilevanza ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Si ritiene poi generica la contestazione relativa all'erroneità del calcolo dell'imponibile contributivo, mancando la specificazione delle somme che erroneamente sarebbero state ivi computate pur appartenendo ad esercizi precedenti in applicazione del principio di cassa e non di competenza, ad eccezione di quelle corrisposte per le prestazioni rese da “dichiarate nel 2018 ma Persona_6 pagate nel 2016”. Al contrario, come in effetti si legge a pag. 50 del verbale del 24.5.2022, per l'anno d'imposta 2017 l'importo denunciato al fisco, pari alla somma di € 2.987,70, comprendeva anche il compenso lordo percepito dalla lavoratrice in parola nel corso dell'anno 2016 (docenze, esaminatrice Corso n. 2), con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'imponibile, veniva considerato solo l'importo di euro di € 1.606,47 ottenuto dalla differenza fra la somma di € 2987,70 e quella degli importi dei CP_ compensi relativi all'anno 2016 (1254,51+126,72), come dedotto dall' in memoria e non contestato dalla ricorrente.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel verbale di accertamento ispettivo vengono esplicitate le ragioni per le quali le figure professionali che prendevano parte ai corsi di formazione professionale, ( docenti e tutor d'aula), operavano all'interno dell'organizzazione predisposta dal committente (la rispetto alla quale, difatti, erano tenuti ad osservare determinati CP_1 CP_1 orari di lavoro ed a prestare la propria attività con modalità individuate dallo stesso committente, nella persona di o , come dagli stessi riferito. Lo stesso con _1 Controparte_10 riferimento alle attività di educatrici rese nell'ambito del centro di accoglienza “Un Mondo di Amici” in cui organizzava e coordinava le prestazioni di lavoro predisponendo, anche in _1 questo caso, un orario di lavoro organizzato tramite turni.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, si ritiene raggiunta la prova dell'assenza di soluzione di continuità fra i contratti di lavoro autonomo stipulati da (cfr. pag. Controparte_10 27 verbale), derivando questa “dall'esame delle scadenze temporali dei relativi contratti”, come ivi si legge, e trattandosi, pertanto, di dati conoscibili all'esito di attività di esame documentale che, essendo compiuta senza alcun margine di apprezzamento, risulta coperta da fede privilegiata e, comunque, ritenuta provata in assenza di elementi di segno contrario, non offerti dalla parte ricorrente. Quanto all'assistenza sanitaria, risulta dal verbale ispettivo e non è contestato dalla parte ricorrente, che detto servizio è stato assicurato con continuità negli anni sempre tramite un unico soggetto, Parte_5
, che ha prestato la propria collaborazione in via continuativa dal 1.10.2019, inquadrata in sede
[...] ispettiva in un rapporto di lavoro parasubordinato, in assenza di specifiche contestazioni della parte ricorrente (pag. 27 verbale).
Infine, sono irrilevanti le dichiarazioni asseritamente rese dai soggetti sentiti in sede ispettiva riportate in ricorso, trattandosi di dichiarazioni raccolte dalla stessa parte ricorrente, come indicato in ricorso e, pertanto, trattandosi di prove di formazione unilaterale della parte che intende avvalersene, del tutto prive di valore probatorio, peraltro mancando il documento che le contiene. Del resto, anche a voler ritenere esistenti detti documenti, questi non potrebbero dirsi provenienti da terzi estranei al rapporto previdenziale intercorso tra le parti (in quanto di natura trilaterale), con la conseguenza che neppure potrebbe riconoscersi a questi valore indiziario, suscettibile di conferma tramite prova orale.
pagina 10 di 11 Sulla base di quanto accertato, in definitiva, si deve concludere che i funzionari hanno CP_2 correttamente effettuato la riqualificazione dei rapporti di lavoro sulla base delle dichiarazioni assunte e della documentazione acquisita ed analizzata, discostandosi dall'inquadramento formale adottato dalla società ricorrente, con conseguente legittimità dei verbali oggetto di impugnazione e rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause da € 26.000 ad € 52.000) e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 9.273,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
con il ll'Avv. Frank Mario Santacroce ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro (KR), via Fontana Vecchia n. 25;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Mariagrazia Carnovale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Crotone, via G. Deledda n. 1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 14.10.2022, la ha proposto ricorso di Controparte_1 CP_1 accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020004760DDL notificato il 6.4.2022 con cui i funzionari di vigilanza dell' avevano a) proceduto al corretto CP_2 inquadramento delle prestazioni di lavoro svolte da e;
b) _1 Persona_2 individuato l'imponibile contributivo omesso sulle ore di lavoro non denunciate nei rapporti di lavoro subordinato di , e ed effettuato il corretto inquadramento Parte_1 Persona_3 Persona_4 delle collaborazioni di lavoro autonomo di natura occasionale rese dai predetti lavoratori in favore della società ricorrente rispetto alla disciplina che regolamenta il lavoro autonomo (cfr. art. 2222 c.c.), con recupero contributivo a fronte dell'imponibile non denunciato all'istituto e applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 39 D.L. n. 112/2008; c) riqualificato il rapporto di collaborazione di con Parte_2 la Cooperativa in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e applicato il previsto regime contributivo e sanzionatorio;
d) ritenuto inefficace, ai fini previdenziali ed assicurativi, il rapporto di lavoro di natura subordinata instaurato con , nonché avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Parte_3 n. 2200002344DDL notificato il 25.5.2022 con cui i funzionari di vigilanza dell' avevano inquadrato le CP_2 prestazioni occasionali svolte dai collaboratori nell'ambito delle attività di lavoro autonomo, ritenendole soggette ad iscrizione nella gestione separata ex art. 2 comma 26 della l.
8.8.1995 n. 335. In particolare, la parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689 e la nullità del verbale di accertamento per lesione del diritto di difesa stante la mancata indicazione dei riferimenti normativi, degli organi cui presentare ricorso e dei criteri di calcolo delle sanzioni amministrative applicate, nonché
pagina 1 di 11 per violazione procedurale nella formazione del verbale stante la mancata assunzione di informazioni relative ai progetti del centro di accoglienza “Un Mondo di amici” e l'erronea formulazione delle domande da parte degli ispettori, che avrebbero indotto le persone informate a confermare le domande suggestive rivolte loro, già contenenti la risposta. Sostenevano, poi, la natura autonoma delle collaborazioni intercorse con , e e Parte_1 Persona_3 Persona_4 Parte_2 per essere addetti i collaboratori ad un singolo progetto che manteneva la sua specificità e scegliendo autonomamente le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, indipendente dal tempo impiegato e senza essere soggetti al potere direttivo della cooperativa, la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato da compatibile con la qualifica di amministratore unico della _1 cooperativa, anche considerando che dal 15.12.2018 l'organo amministrativo era composto da tre persone, come pure la natura subordinata del rapporto di lavoro di , quale direttore, Persona_2 che, di fatto e nonostante la medesima residenza, non coabitava più con la figlia da oltre vent'anni e che aveva con la cooperativa rapporti di collaborazione in relazione a singoli corsi di formazione. Sosteneva altresì l'erroneità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di che, difatti, Parte_1 aveva duplice natura (lavoro subordinato di impiegata per un'ora al giorno e, per il resto, prestazione di opera professionale nei vari corsi di formazione ed educatrice nella casa di accoglienza per donne in difficoltà), come pure quello di -assistente sociale e impiegata amministrativa Controparte_3 dipendente nell'ambito del corso di formazione di operatore della ristorazione dal 1.4.2018 al 30.9.2018, operatore amministrativo nell'ambito del corso di cuoco e attività di tutoraggio nell'ambito del corso di operatore servizi di promozione e accoglienza dall'1.11.2019 al 30.11.2020. Sosteneva poi che Parte_2
era stata ricoverata presso il centro di accoglienza per donne in difficoltà da settembre 2018 a
[...] ottobre 2020 e che aveva svolto l'attività di lavoro autonomo di addetta alle pulizie, contemporaneamete percependo il reddito di cittadinanza, che pure aveva prestato attività lavorativa per la Parte_3 cooperativa di duplice natura, autonoma e subordinata, come pure , operaio subordinato Persona_4 per un'ora al giorno e lavoratore autonomo impiegato in attività manuali di consegna di documenti nell'ambito dei corsi di formazione, nonché prestando attività di lavoro autonomo di natura occasionale dal dicembre 2018 a luglio 2020. Con riferimento al secondo verbale di accertamento ispettivo sosteneva la natura occasionale delle prestazioni rese dai collaboratori, come emergeva dalle ore lavorate da ciascuno e stante la mancanza di coordinamento del committente e la soluzione di continuità fra le prestazioni rese dai professionisti sanitari, nonché l'erroneità della quantificazione dell'imponibile contributivo con riguardo ai lavoratori iscritti alla gestione separata, come pure per i lavoratori subordinati per i quali non sarebbe stato detratto quanto versato alla gestione separata. Concludeva, quindi, chiedendo:
“
1. Dichiarare nullo Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020004760DDL del 05.04.2022 notificato in data 05.04.2022 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti ivi compresa la decisione del Comitato per i Rapporti di Lavoro presso l' di . 65/22 del 19.07.2022 e notificato in pari data;
Controparte_4 CP_5
2. Dichiarare nullo il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2200002344DDL del 24 maggio
2022, notificato in data 25 maggio 2022, per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
3. Dichiarare nullo l'invito a regolarizzare del CP_2 06.10.2022 notificato in pari data;
4. Di procedere all'invio della dichiarazione di nullità dei verbali ai Comitati Amministratori ( gestione Controparte_6 CP_7 separata e ) per la definizione anche degli aspetti relativi alle omissioni contributive, assistenziali CP_8
e dei premi assicurativi;
5. In via subordinata: dichiarare annullabile e/o illegittimo Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2020004760DDL del 05.04.2022, notificato in data 05.04.2022 ed il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2200002344DDL del 24 maggio 2022, notificato in data 25 maggio 2022, nonché dell'invito del 06.10.2022 notificato in pari data, per i medesimi CP_2 suesposti motivi, 6. In via ulteriormente gradata: dottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente;
7.
pagina 2 di 11 In ogni caso condannare il convenuto alla al pagamento, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ex art. 96 c.p.c., al sottoscritto procuratore, oltre iva e cnap come per legge”. CP_ Si costituiva tempestivamente l' ripercorrendo tutti i fatti posti a base dei verbali ispettivi, contestando le eccezioni procedurali formulate dalla parte avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare il ricorso, e, per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento delle somme di cui ai verbali di accertamento opposti, oltre sanzioni successive, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
In via preliminare, sono inammissibili i documenti che, pur se indicati nell'indice allegato al ricorso, sono stati depositati dalla parte ricorrente in data 17.10.2022 e, quindi, tardivamente oltre il termine di cui all'art. 414 c.p.c. -che reciprocamente a quanto previsto dall'art. 416 c.p.c. deve ritenersi perentorio
– tre giorni dopo l'iscrizione del ricorso introduttivo (14.10.2022), come ritenuto nell'ordinanza del
9.5.2023 da intendersi qui richiamata. Del resto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, in forza degli artt. 414, primo comma, n. 5, e 415, primo comma, cod. proc. civ., il ricorrente deve, a pena di decadenza, indicare nel ricorso i mezzi di prova ed i documenti e depositarli unitamente ad esso (cfr. fra le altre Cass. 23745/2008), con conseguente necessità, in caso di impossibilità di depositarli tutti insieme, come dedotto dal ricorrente e, comunque, non provato, di effettuare plurimi depositi tutti contestuali al deposito del ricorso introduttivo e non anche, come nel caso di specie, il terzo giorno successivo.
In primo luogo, è generica la contestazione formulata da parte ricorrente in merito alla violazione del termine di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, in effetti applicabile, contrariamente a quanto CP_ sostenuto dall' al verbale di accertamento ispettivo del 5.4.2022 n. 57256 nella parte in cui contiene, oltre alla contestazione dell'omissione contributiva, la notificazione degli illeciti amministrativi commessi (violazione art. 39 D.L. 112/2008 e art. 3, co. 3 e 3 quater D.L. 112/2008), come ivi si legge CP_ CP_ (all. . In ogni caso, come risulta dall'elenco delle attività ispettive compiute dall' in data 24.1.2022 sono stati trasmessi dalla cooperativa gli ultimi documenti richiesti in via ispettiva, con conseguente tempestività della notificazione del verbale avvenuta, secondo quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, in data 6.4.2022. Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il termine di novanta giorni previsto dalla disposizione cit. per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (v. Cassazione civile sez. lav., 08/04/2024 n.9396; Cass. n 7681 del 2014 Sez. 5, Sentenza
n. 5467 del 29/02/2008; N. 9311 del 2007; N. 10535 del 2007; Sezioni Unite N. 5395 del 2007).
Nondimeno generica è la censura riguardante la violazione del diritto di difesa -neppure essendo stato specificato il verbale di accertamento ispettivo cui si riferirebbe-, comunque infondata con riferimento al verbale di accertamento ispettivo sopra citato, essendo descritta nel verbale di accertamento ispettivo la condotta oggetto di contestazione, come pure i riferimenti normativi e, nella parte relativa agli strumenti di tutela, i mezzi previsti dall'ordinamento per la contestazione delle risultanze poste alla base dell'accertamento ispettivo, nonché la disciplina normativa a riguardo (cfr. pag. 79 di 80 verbale). Del resto, la proposizione dei ricorsi amministrativi presso il Comitato per i Rapporti di Lavoro presso l' per il tramite dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Controparte_9
Crotone dimostra, inoltre, la piena conoscenza e l'esercizio del diritto di difesa da parte della società.
Priva di pregio è poi la censura relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo per la riduzione delle sanzioni, essendo richiamate nei verbali le disposizioni normative applicabili.
pagina 3 di 11 Infondata, infine, è l'eccezione procedurale relativa alla formazione dei verbali. L'attività ispettiva è stata condotta nel rispetto del D.Lgs. 149/2015 e del D.Lgs. 124/2004, basandosi su documentazione aziendale, dichiarazioni dei lavoratori e verifica della sede operativa. La società non ha fornito elementi concreti a supporto di presunti vizi procedurali, e la mancata richiesta di informazioni specifiche sui progetti è irrilevante ai fini dell'accertamento, essendo sufficienti gli elementi acquisiti dagli ispettori per valutare la natura dei rapporti di lavoro e l'inquadramento delle figure professionali.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Valga la pena premettere che le attività principali rientranti nell'oggetto sociale della società cooperativa
" consistono nella formazione professionale (corsi in vari settori, come ad esempio tecnico dei CP_1 trattamenti estetici, tecnico dei servizi di sala e bar, operatore della ristorazione, operatore ai servizi di promozione e accoglienza, operatore per l'assistenza di base e operatore del benessere - indirizzo acconciatura - v. pag. 11 verbale del 24.5.2022) e nell'attività di assistenza sociale, con gestione della struttura di accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli, denominata "Un Mondo di Amici" che offre alloggio, assistenza sociale, sanitaria e psicologica.
Ciò detto, le irregolarità contestate alla cooperativa ricorrente sono supportate da sufficienti elementi di prova raccolti in sede ispettiva, mancando poi elementi di segno contrario, non forniti dalla società opponente che, difatti, si è limitata a contestare genericamente quanto accertato e a domandare l'escussione testimoniale dei soggetti sentiti in sede ispettiva, volta a confermare le dichiarazioni asseritamente raccolte dalla stessa parte ricorrente, tuttavia non presenti in atti perché tardivamente depositate. In ogni caso, avendo la prova orale articolata dalla ricorrente ad oggetto l'apposizione della sottoscrizione, trattandosi di circostanza documentale, è stata ritenuta inammissibile in assenza di capitoli di prova specifici concernenti i fatti dichiarati e, comunque, inidonea ad integrare il loro valore probatorio perché generica. Nondimeno, stante la documentazione in atti e l'assenza di prova contraria, non fornita CP_ dalla parte ricorrente, si è ritenuta superflua l'ammissione della prova orale articolata dall' cui la parte ricorrente si è opposta, peraltro in mancanza della richiesta di prova contraria, non formulata dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 6.4.2023.
Ebbene, ai fini della prova dell'obbligo contributivo in contestazione, si ritiene sufficiente il materiale CP_ raccolto dall' in sede ispettiva atteso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Cass. n. 4182 del 2021), “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento della prova”. E ancora: “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. 12618/2022).
In particolare, quanto alla posizione di amministratore unico e socia della _1 cooperativa nel periodo oggetto di contestazione (21.1.2013-20.11.2019), manca sufficiente allegazione e prova del rapporto di lavoro subordinato asseritamente svolto parallelamente alla carica sociale. In particolare, la società ricorrente non ha fornito la prova della sua soggezione, nello svolgimento della mansione di impiegata amministrativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo amministrativo inteso nel suo complesso, ovvero, come allegato, del direttore generale della cooperativa,
circostanze peraltro genericamente allegate. Inoltre, contrariamente a quanto Persona_2 sostenuto da parte ricorrente nella misura in cui fa riferimento alla data del 15.12.2018 (pag. 16 ricorso),
pagina 4 di 11 secondo quanto accertato dagli ispettori in sede di esame documentale e come risulta dalla documentazione in atti, il Consiglio di amministrazione veniva istituito soltanto in data 23.9.2021 (cfr., CP_ fra l'altro, visura all. , con la conseguenza che prima di tale data, non poteva ritenersi sussistente un'alterità fra la e l'organo amministrativo complessivamente inteso cui competeva, Per_1 contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la gestione della cooperativa ex art. 2519 c.c..
Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla cooperativa, la compatibilità fra la posizione di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato, anche nelle società di capitali, è possibile soltanto in caso di cumulo della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, laddove, in concreto, esista un vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare, nonché lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, mentre sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e, come nel caso di specie, la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente (cfr. Cass. 36362/2021).
Nel caso di specie, la diversificazione delle parti del rapporto di lavoro deve tanto più escludersi alla luce delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla stessa , la quale in data 23.9.2020 ha _1 dichiarato: “In qualità di amministratore unico de La Latya Società Cooperativa Sociale curo i rapporti con i diversi enti coinvolti quali ad es. i dipartimenti regionali che si occupano di formazione e delle politiche sociali e del lavoro. In conclusione, svolgo tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto. L'esercizio dei poteri che mi sono riconosciuti si estrinsecano anche nella gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (assunzione, licenziamento, controllo, coordinamento). Me ne occupo io direttamente in quanto si tratta di pochi dipendenti. Non c'è quindi un ufficio del personale che mi coadiuvi”. fratello di Controparte_10
e socio lavoratore, attribuiva chiaramente alla sorella il ruolo di amministratore _1 unico con pieni poteri gestionali, inclusa la selezione e l'assunzione del personale “(...) Fino all'entrata in vigore del consiglio di amministrazione, gli atti di gestione di ordinaria e di straordinaria amministrazione erano di pertinenza esclusiva dell'amministratore Unico, ossia mia sorella _1
, essendo attribuite all'assemblea dei soci il resto delle funzioni come da norme statutarie. (...)
[...]
Nell'ambito di un Mondo di Amici io ho curato tutta la fase della transizione dell'attività di assistenza dalla regione Calabria all'ambito di Mesoraca. Invece, mia sorella si occupa oltre che degli aspetti squisitamente tecnici -per esempio per quello che riguarda la selezione, i colloqui e l'assunzione del personale che deve lavorare in un Mondo di Amici- sia di quelli gestionali unitamente al consulente
. (...) In entrambi i ruoli sono assoggettato a , dapprima come Per_5 _1 Amministratore Unico e da ultimo come Presidente del Consiglio di amministrazione” (dichiarazione del 16.12.2021, pag. 5-6). Anche , assistente sociale, dichiarava di dipendere Persona_3 gerarchicamente da per ogni aspetto del suo lavoro, compresi permessi e ferie. _1
Questa subordinazione di a confermava ulteriormente il ruolo dirigenziale Per_3 _1 di quest'ultima, incompatibile con un suo ruolo di dipendente subordinata. "Le ore di lavoro che faccio all'interno del rifugio per donne in difficoltà da sempre sono svolte interamente sulla base delle direttive che ricevo da . È lei, infatti, che organizza, dirige e controlla tutti gli aspetti del _1 mio lavoro. A lei, inoltre, mi devo rivolgere quando devo assentarmi per permessi, o ferie, o altre necessità personali." (dichiarazione del 14.12.2021, pag. 15). Infine, anche dipendente Parte_1 della cooperativa, sottolinea la sua dipendenza da per ferie e permessi, _1 confermando ancora una volta il ruolo di quest'ultima come datore di lavoro e non come collega pagina 5 di 11 dipendente. "(...) Anche quando collaboro durante e dopo i corsi di formazione il mio riferimento è sempre a cui ordini e direttive devo rifarmi in ogni circostanza. A lei per esempio _1 devi rapportarmi per richiedere ferie e permessi” (dichiarazione del 05.11.2021, pag. 9).
Con riferimento a assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato - Persona_2 senza contratto di lavoro- dal 25.7.2010 alla data delle dimissioni (30.9.2019) e nuovamente assunto in data 20.3.2020 con la mansione di direttore di VI livello, padre di il verbale del _1
24.05.2022 (pag. 19-21, 29-34) ricostruiva la sua attività evidenziando che, pur se formalmente assunto come dipendente, direttore di struttura e docente, aveva collaborato con la cooperativa quale lavoratore autonomo ex art. 2222 c.c. Invero, in data 21.1.2013 era succeduta a lui quale _1 amministratore unico e, inoltre, quest'ultima, figlia del primo, aveva con lui convissuto per tutto il periodo oggetto di accertamento -in mancanza di elementi di prova di segno contrario non prodotti dalla ricorrente-, con conseguente presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa nell'ambito della cooperativa, quale impresa a conduzione familiare, solo formalmente ricondotta a quella del
“responsabile del processo di direzione”, svolta di fatto dalla figlia. La sua dichiarazione del 16.12.2021 (pag. 4 verbale interlocutorio) confermava questo ruolo limitato, affermando di essere “direttore di struttura della formazione professionale” per un'ora al giorno e che
“l'assunzione in questa veste (è) era dipesa dall'obbligo di avere questa figura professionale nell'ambito di un ente formativo”, che aveva svolto attività di lavoro autonomo, solo fornendo consigli alla figlia e che non si era mai occupato direttamente del personale, diretto invece dalla figlia Parte_4
La descrizione delle mansioni svolte era generica e si limitava alla "direzione e coordinamento delle attività necessarie per lo svolgimento dei corsi". Inoltre, le buste paga ed i bonifici ricevuti da Persona_2 evidenziavano la mancata corresponsione della retribuzione a cadenza fissa -mai corrisposta
[...] nel 2018-, e presentavano incongruenze, non essendo riconducibili alle mansioni dichiarate. Alcune somme erano state attribuite a lui dalla cooperativa per rendicontare spese relative ai corsi, pur non avendo svolto docenza né altre attività direttamente collegate a quei costi. Questi elementi, in mancanza di allegazione e prova della subordinazione, non fornita dalla parte ricorrente, attestavano, pertanto,
l'inesistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato fra e la cooperativa. Persona_2
CP_ L' disconosceva anche i rapporti di lavoro autonomo di , e Persona_3 Persona_4 Pt_1
riqualificandoli come lavoro subordinato. L'analisi si basava sulle dichiarazioni dei lavoratori
[...] stessi, di altri dipendenti e dei soci, nonché sulla documentazione contrattuale e retributiva acquisita.
Per quanto riguarda , assunta quale assistente sociale di V livello ccnl dal 9.6.2016 e Persona_3 come collaboratrice autonoma sempre in qualità di assistente sociale o, per quel che qui interessa, per lo svolgimento di attività amministrativa nell'ambito dei corsi di formazione, che lavorava nel turno pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00, lunedì, mercoledì e venerdì, come “stabilito dalla dott.ssa _1
, annotando le ore lavorate su un registro mensile di presenze e venendo retribuita 400-500 €
[...] CP_ al mese (cfr. dichiarazioni del 19.10.21 e del 14.12.2021 all. , la stessa ammetteva esplicitamente che non vi era alcuna differenza tra l'attività lavorativa svolta con contratto di lavoro autonomo e quello svolto come dipendente. Sottolineava la sua continua subordinazione a per _1 organizzazione, direzione e controllo del lavoro, avendo la stessa dichiarato in sede ispettiva: "Le ore di lavoro che faccio all'interno del rifugio per donne in difficoltà da sempre sono svolte interamente sulla base delle direttive che ricevo da calaminici è lei infatti che organizza dirige e controlla tutti Per_1 gli aspetti del mio lavoro a lei inoltre mi devo rivolgere quando devo assentarmi per permessi o ferie o altre necessità personali. A domanda degli Ispettori, preciso che -pur avendo firmato delle convenzioni per svolgere il lavoro di assistente sociale in veste di lavoratrice autonoma presso la - dal punto CP_1 di vista pratico non c'è nessuna differenza tra il lavoro di assistente sociale svolto come lavoratrice autonoma e quello che svolgo e ho svolto in veste di assistente sociale assunta come lavoratrice subordinata. Le modalità di lavoro, infatti, sono e sono state del tutto coincidenti -sia che lavori come pagina 6 di 11 assistente sociale subordinata, sia che lavori come assistente sociale autonoma- essendo assoggettata CP_ sempre all'organizzazione, alla direzione e al controllo di ." , all. . La stessa _1 ha poi riferito di aver svolto attività di docenza nell'ambito dei corsi di formazione e di impiegata amministrativa, quest'ultima sempre soggetta alle direttive di In particolare, _1
ha dichiarato: “(..) nello svolgimento della mia attività di impiegata amministrativa Controparte_3 nel corso di formazione professionale denominato operatore di servizi di promozione e accoglienza prima annualità mi sono dovuta rapportare con (..) Dal punto di vista della direzione del Per_1 corso di formazione personale operatore dei servizi di promozione e accoglienza _1 invece organizzava i calendari delle elezioni e degli orari e le modalità di gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni del corso. A tali direttive io ero assoggettata anche per questa attività lavorativa infatti io ero una lavoratrice dipendente non avendo alcuna autonomia (..)”(dichiarazione del 14.12.2021 CP_ all. . In definitiva, alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa come pure di quelle di CP_3
e , si ritiene raggiunta la prova che l'attività lavorativa svolta da _1 Per_2 Per_3 in prevalenza come assistente sociale e sporadicamente quale impiegata amministrativa, per le sue modalità di svolgimento, è stata unica e continuativa, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, mancando infatti sufficiente allegazione e prova della natura autonoma della diversa attività di
“amministrativa” nell'ambito del corso di operatore servizi di promozione e accoglienza dall'1.11.2019 al 30.11.2020 – non provate invece quelle relative al corso di operatore della ristorazione e di operatore amministrativo nel corso di cuoco-, nulla avendo la parte ricorrente provato sul punto.
Con riferimento a , assunto dalla cooperativa come operaio addetto ai servizi di igiene Persona_4
e pulizia dal 28/02/2016 al 01/12/2018 e come commesso presso la casa di accoglienza dal 28.7.2020, nonché impiegato come lavoratore autonomo in qualità di “addetto alle commissioni di segreteria”, ovvero di “addetto alla manutenzione e vigilanza” o commesso, lo stesso in sede ispettiva riferiva lo svolgimento di mansioni semplici e ripetitive (gettare la spazzatura, controllare gli animali, spazzare la neve – dichiarazioni del 05.11.2021, pag. 17 e 29.11.2021, pag. 19) per un'ora al giorno dal lunedì al venerdì, la percezione di retribuzione a cadenza fissa (€ 550 al mese), senza alcuna distinzione a seconda del tipo di contratto sottostante ed escludendo di aver mai partecipato ai corsi di formazione, né menzionava attività svolte in autonomia o con propria organizzazione del lavoro, elementi tipici del lavoro autonomo, peraltro sfornito di documentazione a supporto, come accertato dagli ispettori. Lo stesso, inoltre, ha escluso di aver svolto le mansioni di commesso, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, riferendo invece di aver lavorato ininterrottamente per dieci anni, un'ora al giorno con la medesima mansione, con conseguente mancanza della prova dell'interruzione del rapporto di lavoro subordinato e legittimità dell'accertamento del lavoro irregolare dal 2.12.2018 al 28.7.2020.
, assunta a tempo indeterminato come operatore amministrativo di V livello dal 25.7.2010 Parte_1 al 19.2.2021 e assegnatagli altresì la mansione di educatrice con ordine di servizio del 21.3.2016, avendo svolto anche attività di lavoro autonomo occasionale quale tutor o educatrice, dichiarava di svolgere un doppio ruolo “sia di dipendente sia di collaboratrice”, da intendersi quale amministrativa ed educatrice, precisando di essere comunque sottoposta al potere direttivo di per entrambi i ruoli, _1 anche per quanto riguardava ferie e permessi. In particolare, dichiarava: “(...) il mio orario di lavoro è vario dato che sono sia dipendente sia collaboratrice. Ad esempio se sto lavorando in ufficio come impiegata amministrativa mi capita di sentire un bimbo o una bimba a piangere salgo da loro e intervengo come educatrice cioè come collaboratrice come educatore seguo le direttive e gli ordini di
e che è assistente sociale oltre che la responsabile della struttura infine preciso Per_1 Per_1 che essendo lei la legale rappresentante della cooperativa sempre lei mi dà le direttive e gli ordini quando lavoro come amministrativo lavoro solo di mattina solitamente sono impiegato dal lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 12:13 l'orario non è mai fisso come retribuzione per il lavoro prestato
pagina 7 di 11 percepisco un bonifico che è intorno ai 1.000 €in questa cifra vi entra senza distinzione sia il compenso per il lavoro di da dipendente sia quello per la collaborazione. (..) Inoltre voglio precisare che la mia attività di collaborazione avviene sia in qualità di educatrice sia in qualità di amministrativo e tutor durante i corsi di formazione e dopo la conclusione dei corsi quando mi occupo della rendicontazione degli stessi anche quando collaboro durante dopo i corsi di formazione il mio riferimento è sempre
a cui ordini e direttive devo rifarmi in ogni circostanza. A lei, per esempio, devo _1 rapportarmi per richiedere ferie e permessi (...) Come educatrice, oltre che rapportarmi con Per_1
mi rapporto con che però deve riferire a in quanto datore di
[...] Controparte_3 Per_1 lavoro e responsabile (dichiarazione del 05.11.2021). Ebbene, tali elementi, quali l'eterogeneità delle mansioni svolte di educatrice, impiegata amministrativa, educatrice e tutor, tutte soggette alle direttive di , oltre che al suo potere organizzativo, basta a dimostrare la sussistenza di un _1 unico rapporto di lavoro subordinato, ciò peraltro considerando, come per gli altri lavoratori, che, secondo quanto accertato dagli ispettori e non contestato dalla parte ricorrente, i bonifici ricevuti presentavano causali generiche ed importi non sempre correlati alle ore di lavoro dichiarate. Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la mancanza di orario di lavoro fisso non vale ad escludere la subordinazione, mentre manca la prova che le direttive impartite da non siano state abbastanza specifiche da integrare l'esercizio del potere direttivo, _1 trattandosi soltanto di coordinamento, come invece vorrebbe la ricorrente che, come sopra detto, non ha articolato mezzi di prova sul punto.
Inoltre, con riferimento a , ospite della struttura alla quale, secondo quanto dalla stessa Parte_2 dichiarato, era stata affidata la pulizia dei locali (cui dovevano provvedere in via generale le ospiti “per fini formativi ed educativi”) dietro compenso, il verbale unico di accertamento e notificazione del CP_ 05.04.2022 (pagg. 55-62) descriveva dettagliatamente il percorso logico seguito dall' per riqualificare il rapporto di collaborazione come lavoro subordinato. Gli ispettori evidenziavano l'assenza di autonomia e la soggezione a , la continuità della prestazione di natura materiale, _1 la retribuzione mensile corrisposta in misura fissa (e 700 mensili), come elementi caratteristici di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante la stipula di un contratto ex art. 2222 c.c., peraltro a fronte delle dichiarazioni rese sia dalla stessa che da , che prospettavano in Pt_2 _1 entrambi i casi l'affidamento di incarichi di pulizia alle ospiti quale alternativa all'assunzione di personale esterno. Ciò trova conferma nella dichiarazione resa dalla stessa lavoratrice “Durante il tempo che sono stata in Un Mondo di Amici ho svolto lavori di pulizie in generali e in particolare lavavo i piatti dopo che avevamo mangiato, oppure lavavo i vetri o le scale. In totale lavoravo tre-quattro ore al giorno.
Tutti i lavori di pulizie che dovevo fare me le indicava la dottoressa o la OR . Per_1 Per_3
Lavoravo da lunedì a venerdì. Il sabato saltuariamente. L'accordo era che avrei preso 700,00 euro al mese. (...) Preciso che tutti gli strumenti per la pulizia (stracci, detersivi, scope, palette, secchi) me li forniva la . Io non ho mai dovuto acquistare niente per il lavoro che dovevo svolgere. (...) CP_1
Si trattava di una ragazza di S. Giovanni. Preciso che il mio datore di lavoro era _1 che mi diceva quali lavori dovevo fare e che controllava come li facevo in ogni giorno di lavoro.” (dichiarazione dell'08.02.2022). Ebbene, a fronte dei predetti elementi, nulla ha specificatamente dedotto e provato la parte ricorrente che si è limitata a negare la soggezione della stessa ad “ordini di servizio”, ovvero la compatibilità fra il lavoro prestato e la percezione di reddito di cittadinanza.
CP_ Con riguardo poi alla posizione di , i funzionari dell' accertavano che, pur in Parte_3 presenza di buste paga e dichiarazioni della lavoratrice stessa, mancavano prove concrete a supporto del rapporto di lavoro subordinato dichiarato dalla cooperativa (verbale unico di accertamento e notificazione del 5.4.2022 – pagg. 62-68). Gli elementi a supporto di tale conclusione consistono nella pagina 8 di 11 mancata produzione di un contratto di lavoro subordinato, nelle numerose incongruenze tra dichiarazioni rese dalla lavoratrice e la documentazione bancaria attestanti i versamenti a suo favore;
invero, le dichiarazioni rese da , riguardo alla sua flessibilità di orario ed ai pagamenti tramite bonifico, non Pt_3 trovavano riscontro nei documenti bancari e nel LUL, che invece mostravano una presenza regolare e continuativa. Nel verbale del 16.12.2021 (allegato al verbale interlocutorio del 09.12.2021), la lavoratrice dichiarava: "Come impiegata amministrativa non lavoravo tutti i giorni, ma solo quando volevo, perché avevo firmato un contratto a prestazione che mi consentiva di decidere quando lavorare. Per ogni mese di lavoro come Impiegata amministrativa -essendo il mio orario di una sola ora al giorno- sono stata pagata con circa trecento euro al mese. Ogni mese la retribuzione mi è stata corrisposta sempre con bonifico da parte della Cooperativa sul mio conto corrente. A volte capitava che il bonifico comprendesse molteplici mensilità."). Inoltre, né né Persona_2 Controparte_10 menzionavano tra i dipendenti, nonostante la stessa risultasse impiegata come Parte_3 amministrativa nei corsi di formazione (anziché tutor come dalla stessa riferito). Anche gli altri lavoratori non l'avevano mai vista in ufficio, con conseguente mancanza della prova del rapporto di lavoro subordinato, difatti disconosciuto in sede ispettiva e ritenuto inesistente anche ai fini previdenziali, secondo valutazioni peraltro non contestate dalla parte ricorrente (cfr. pag. 55 ricorso).
Valga la pena osservare, infine, con riferimento al verbale di accertamento ispettivo del 5.4.2022, che neppure è stata contestata dalla parte ricorrente la condotta addebitata di omessa registrazione delle ore di lavoro effettivamente svolte dai soggetti indicati nel verbale di accertamento ispettivo del 5.4.2022 e, dunque, il maggior imponibile contributivo accertato sulla scorta del registro presenze 2021 e delle dichiarazioni assunte, come ivi si legge.
Infine, è generica la contestazione del quantum addebitato a titolo di omesso versamento contributivo
(pag. 60 ricorso) con particolare riferimento alla mancata deduzione delle contribuzioni versate alla gestione separata, da intendersi relativamente ai rapporti di lavoro riqualificati quale lavoro subordinato, al contrario non dedotta e non provata. Del resto, secondo quanto accertato dagli ispettori – e non specificatamente contestato dalla parte ricorrente – i compensi erogati a ammontavano Persona_4
“a cifre ben superiori ai 5.000 € annui e che non sono mai stati denunciati alla competente gestione previdenziale” (pag. 47 verbale), mentre per quanto riguarda non sono state rinvenute Parte_1 dagli ispettori ricevute di pagamento dei compensi per il lavoro autonomo asseritamente prestato quale educatrice (cfr. pag. 30 verbale) mentre per il resto, con riferimento all'attività di tutoraggio, come per
, manca la prova che i compensi dichiarati abbiano superato la soglia di 5.000 € annui, Controparte_3
e che, comunque, abbiano dato luogo al versamento della contribuzione alla gestione separata, da compensare con quella dovuta per l'aumento dell'imponibile contributivo. Al contrario, con riferimento a , per la quale i compensi superavano il limiti di legge, gli ispettori hanno dato atto Parte_2 che non vi era stata iscrizione alla gestione separata, con conseguente mancato versamento della contribuzione da dedurre rispetto all'imponibile contributivo (p. 57 verbale). CP_ Ciò detto, con il verbale del 24.05.2022 l' disponeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i collaboratori che avevano svolto prestazioni di lavoro autonomo per la cooperativa " CP_1 abituali e prevalenti, nonché prestazioni di lavoro occasionali con redditi superiori a 5.000 euro annui derivanti da attività di lavoro autonomo. Tale obbligo deriva dall'art. 2, comma 26, della legge 335/95.
Tale art. prevede che: A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_2 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e pagina 9 di 11 continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 […] Dalle dichiarazioni riportate nel verbale del 24.05.2022, si giunge alla conclusione che le prestazioni rese da alcuni collaboratori erano connotate da continuità e abitualità, peraltro nulla essendo stato specificatamente dedotto in contrario dalla parte ricorrente che si è limitata ad allegare il prospetto delle ore di lavoro prestate da ciascun collaboratore senza, tuttavia, fornire alcun elemento di prova a supporto delle proprie deduzioni concernenti il requisito dell'occasionalità (pag. 33 ricorso). Al contrario, la quantità delle ore di lavoro prestate, di per sé, nulla dice in merito all'abitualità e continuità della prestazione lavorativa svolta, con conseguente irrilevanza ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Si ritiene poi generica la contestazione relativa all'erroneità del calcolo dell'imponibile contributivo, mancando la specificazione delle somme che erroneamente sarebbero state ivi computate pur appartenendo ad esercizi precedenti in applicazione del principio di cassa e non di competenza, ad eccezione di quelle corrisposte per le prestazioni rese da “dichiarate nel 2018 ma Persona_6 pagate nel 2016”. Al contrario, come in effetti si legge a pag. 50 del verbale del 24.5.2022, per l'anno d'imposta 2017 l'importo denunciato al fisco, pari alla somma di € 2.987,70, comprendeva anche il compenso lordo percepito dalla lavoratrice in parola nel corso dell'anno 2016 (docenze, esaminatrice Corso n. 2), con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'imponibile, veniva considerato solo l'importo di euro di € 1.606,47 ottenuto dalla differenza fra la somma di € 2987,70 e quella degli importi dei CP_ compensi relativi all'anno 2016 (1254,51+126,72), come dedotto dall' in memoria e non contestato dalla ricorrente.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel verbale di accertamento ispettivo vengono esplicitate le ragioni per le quali le figure professionali che prendevano parte ai corsi di formazione professionale, ( docenti e tutor d'aula), operavano all'interno dell'organizzazione predisposta dal committente (la rispetto alla quale, difatti, erano tenuti ad osservare determinati CP_1 CP_1 orari di lavoro ed a prestare la propria attività con modalità individuate dallo stesso committente, nella persona di o , come dagli stessi riferito. Lo stesso con _1 Controparte_10 riferimento alle attività di educatrici rese nell'ambito del centro di accoglienza “Un Mondo di Amici” in cui organizzava e coordinava le prestazioni di lavoro predisponendo, anche in _1 questo caso, un orario di lavoro organizzato tramite turni.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, si ritiene raggiunta la prova dell'assenza di soluzione di continuità fra i contratti di lavoro autonomo stipulati da (cfr. pag. Controparte_10 27 verbale), derivando questa “dall'esame delle scadenze temporali dei relativi contratti”, come ivi si legge, e trattandosi, pertanto, di dati conoscibili all'esito di attività di esame documentale che, essendo compiuta senza alcun margine di apprezzamento, risulta coperta da fede privilegiata e, comunque, ritenuta provata in assenza di elementi di segno contrario, non offerti dalla parte ricorrente. Quanto all'assistenza sanitaria, risulta dal verbale ispettivo e non è contestato dalla parte ricorrente, che detto servizio è stato assicurato con continuità negli anni sempre tramite un unico soggetto, Parte_5
, che ha prestato la propria collaborazione in via continuativa dal 1.10.2019, inquadrata in sede
[...] ispettiva in un rapporto di lavoro parasubordinato, in assenza di specifiche contestazioni della parte ricorrente (pag. 27 verbale).
Infine, sono irrilevanti le dichiarazioni asseritamente rese dai soggetti sentiti in sede ispettiva riportate in ricorso, trattandosi di dichiarazioni raccolte dalla stessa parte ricorrente, come indicato in ricorso e, pertanto, trattandosi di prove di formazione unilaterale della parte che intende avvalersene, del tutto prive di valore probatorio, peraltro mancando il documento che le contiene. Del resto, anche a voler ritenere esistenti detti documenti, questi non potrebbero dirsi provenienti da terzi estranei al rapporto previdenziale intercorso tra le parti (in quanto di natura trilaterale), con la conseguenza che neppure potrebbe riconoscersi a questi valore indiziario, suscettibile di conferma tramite prova orale.
pagina 10 di 11 Sulla base di quanto accertato, in definitiva, si deve concludere che i funzionari hanno CP_2 correttamente effettuato la riqualificazione dei rapporti di lavoro sulla base delle dichiarazioni assunte e della documentazione acquisita ed analizzata, discostandosi dall'inquadramento formale adottato dalla società ricorrente, con conseguente legittimità dei verbali oggetto di impugnazione e rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause da € 26.000 ad € 52.000) e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 9.273,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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