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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Dante, Parte_1 C.F._1
n. 4/C, presso e nello studio dell'avv. Pierluigi Olivieri (C.F.: ) che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Barzini, n. 2, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Battista Pinna (C.F.: che C.F._4
la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26 novembre 2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto in Castelsardo in data 30.9.2001, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 2001, atto n. 7, Parte I.
pagina 1 di 4 Premesso che dall'unione era nato a [...] il [...] (il quale viveva prevalentemente a Milano dove stava concludendo un corso post universitario come manager nella moda) e che con decreto del 19.12.2022 (n. cronol. 12462/2022) l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi ha dedotto che dalla separazione i coniugi vivevano separati, convinti di non voler ricostituire l'unione materiale e spirituale tra loro.
Sotto il profilo economico, ha rappresentato di svolgere la professione di consulente del lavoro e di aver percepito un reddito medio negli ultimi tre anni di circa € 30.000,00 netti.
Ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni indicate e concordate nella separazione.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda principale di divorzio, Controparte_1
ma rappresentando che: 1) il ricorrente non aveva indicato l'entità del patrimonio mobiliare e immobiliare di cui disponeva, essendo titolare di immobili, conti correnti e trattamenti pensionistici;
2) aveva rinunciato agli studi universitari e ad una futura carriera lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia;
3) che era pertanto disoccupata e priva di redditi;
4) che non aveva mai avuto un'indipendenza economica e aveva sempre dovuto sottostare a quanto stabilito dal marito in merito alla conduzione del ménage familiare ed in ordine alle spese;
4) che durante la convivenza coniugale il tenore di vita dei coniugi era stato agiato;
5) che il ricorrente si era sottratto ai più elementari doveri nascenti dal matrimonio, adottando comportamenti sleali e infedeli nei confronti del coniuge ed abbandonando la casa coniugale;
6) che il figlio della coppia, maggiorenne e non economicamente indipendente, volevacontinuare a vivere con la madre nella casa coniugale.
Ha, quindi, concluso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) assegnare la casa coniugale ad ove vivrà con il figlio;
Controparte_1 Per_1
3) porre a carico di l'assegno divorzile mensile di euro 1.700,00 oltre al rimborso Parte_1 forfetario di € 300,00 già stabilito con la separazione;
il tutto da rivaluta-re secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) porre a carico di l'assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio , oltre alle spese per l'alloggio e per l'iscrizione Per_1
universitaria a Milano;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
All'udienza del 14.1.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice relatore.
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato di lavorare come consulente del lavoro, di aver percepito un reddito imponibile nell'anno 2023 di € 24.000,00, che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà, che era usufruttuario di altro appartamento ove lavorava e abitava (la cui nuda proprietà era in capo al figlio ), che aveva due conti correnti, uno presso il Banco di Sardegna Per_1
e l'altro presso su cui confluivano i compensi relativi ad una indennità per HCV per circa CP_2
€ 800,00 mensili e quelli relativi ad un'altra indennità di € 550,00 mensili, che aveva ricevuto un risarcimento dal Ministero della Salute di € 100.000,00 per contagio da emoderivati infetti, che era comproprietario con il fratello e la madre di alcuni immobili in Nulvi, occupati da questi ultimi e non concessi in locazione.
Ha quindi riferito di aver sostenuto le spese universitarie del figlio al 100 %, il quale Per_1
attualmente vive a Milano ed al cui mantenimento egli contribuiva con la somma mensile di € 650,00 per il pagamento del canone di locazione (oltre a far fronte alle spese per utenze e condominio) e con ulteriori € 500,00 mensili, che corrispondeva € 1.050,00 a titolo di mantenimento in favore della moglie, oltre € 300,00 mensili per le utenze e il condominio della casa coniugale.
La resistente ha confermato la comparsa di costituzione e risposta, che il marito aveva sostenuto tutte le spese universitarie del figlio , che lo stesso le corrispondeva la somma di € 300,00 mensili per Per_1
le utenze e gli oneri condominiali, oltre al mantenimento per € 1.050,00 mensili.
Ha, inoltre, precisato di avere 58 anni, di essersi sempre occupata della famiglia e di aver lavorato dal
2015 al 2022 nell'ufficio del marito e di aver promosso nei confronti di quest'ultimo un giudizio per ottenere le retribuzioni non percepite durante il periodo in cui aveva lavorato.
Nella medesima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: “conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, conferma del mantenimento di € 500,00 in favore del foglio oltre l'80 % delle Spese Persona_2
Straordinarie secondo Protocollo CNF, previsione di un assegno divorzile di € 1.350,00. Spese compensate”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale. Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, così riqualificata la domanda, in quanto dall'estratto dell'atto di pagina 3 di 4 matrimonio risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Castelsardo il 30.9.2001, nozze regolarmente trascritte nei registri dell'Ufficio di stato civile del Comune di Castelsardo per l'anno
2001, numero 7, parte I.
Trattandosi di matrimonio celebrato davanti all'Ufficiale di Stato Civile va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio, così riqualificata la domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 14.1.2025 dal Giudice debba trovare accoglimento, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici tra le parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 2 aprile 2024, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Castelsardo in data 15.1.2001 tra
(C.F.: ) nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, via Budapest, n. 25 e (C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._3
Sassari il 15.8.1966, residente a [...], nozze regolarmente trascritte nei registri dello Stato civile del Comune di Castelsardo per l'anno 2001, atto n. 7, Parte I, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte,
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castelsardo per l'annotazione della presente sentenza;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Dante, Parte_1 C.F._1
n. 4/C, presso e nello studio dell'avv. Pierluigi Olivieri (C.F.: ) che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Barzini, n. 2, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Battista Pinna (C.F.: che C.F._4
la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26 novembre 2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto in Castelsardo in data 30.9.2001, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 2001, atto n. 7, Parte I.
pagina 1 di 4 Premesso che dall'unione era nato a [...] il [...] (il quale viveva prevalentemente a Milano dove stava concludendo un corso post universitario come manager nella moda) e che con decreto del 19.12.2022 (n. cronol. 12462/2022) l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi ha dedotto che dalla separazione i coniugi vivevano separati, convinti di non voler ricostituire l'unione materiale e spirituale tra loro.
Sotto il profilo economico, ha rappresentato di svolgere la professione di consulente del lavoro e di aver percepito un reddito medio negli ultimi tre anni di circa € 30.000,00 netti.
Ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni indicate e concordate nella separazione.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda principale di divorzio, Controparte_1
ma rappresentando che: 1) il ricorrente non aveva indicato l'entità del patrimonio mobiliare e immobiliare di cui disponeva, essendo titolare di immobili, conti correnti e trattamenti pensionistici;
2) aveva rinunciato agli studi universitari e ad una futura carriera lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia;
3) che era pertanto disoccupata e priva di redditi;
4) che non aveva mai avuto un'indipendenza economica e aveva sempre dovuto sottostare a quanto stabilito dal marito in merito alla conduzione del ménage familiare ed in ordine alle spese;
4) che durante la convivenza coniugale il tenore di vita dei coniugi era stato agiato;
5) che il ricorrente si era sottratto ai più elementari doveri nascenti dal matrimonio, adottando comportamenti sleali e infedeli nei confronti del coniuge ed abbandonando la casa coniugale;
6) che il figlio della coppia, maggiorenne e non economicamente indipendente, volevacontinuare a vivere con la madre nella casa coniugale.
Ha, quindi, concluso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) assegnare la casa coniugale ad ove vivrà con il figlio;
Controparte_1 Per_1
3) porre a carico di l'assegno divorzile mensile di euro 1.700,00 oltre al rimborso Parte_1 forfetario di € 300,00 già stabilito con la separazione;
il tutto da rivaluta-re secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) porre a carico di l'assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio , oltre alle spese per l'alloggio e per l'iscrizione Per_1
universitaria a Milano;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
All'udienza del 14.1.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice relatore.
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato di lavorare come consulente del lavoro, di aver percepito un reddito imponibile nell'anno 2023 di € 24.000,00, che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà, che era usufruttuario di altro appartamento ove lavorava e abitava (la cui nuda proprietà era in capo al figlio ), che aveva due conti correnti, uno presso il Banco di Sardegna Per_1
e l'altro presso su cui confluivano i compensi relativi ad una indennità per HCV per circa CP_2
€ 800,00 mensili e quelli relativi ad un'altra indennità di € 550,00 mensili, che aveva ricevuto un risarcimento dal Ministero della Salute di € 100.000,00 per contagio da emoderivati infetti, che era comproprietario con il fratello e la madre di alcuni immobili in Nulvi, occupati da questi ultimi e non concessi in locazione.
Ha quindi riferito di aver sostenuto le spese universitarie del figlio al 100 %, il quale Per_1
attualmente vive a Milano ed al cui mantenimento egli contribuiva con la somma mensile di € 650,00 per il pagamento del canone di locazione (oltre a far fronte alle spese per utenze e condominio) e con ulteriori € 500,00 mensili, che corrispondeva € 1.050,00 a titolo di mantenimento in favore della moglie, oltre € 300,00 mensili per le utenze e il condominio della casa coniugale.
La resistente ha confermato la comparsa di costituzione e risposta, che il marito aveva sostenuto tutte le spese universitarie del figlio , che lo stesso le corrispondeva la somma di € 300,00 mensili per Per_1
le utenze e gli oneri condominiali, oltre al mantenimento per € 1.050,00 mensili.
Ha, inoltre, precisato di avere 58 anni, di essersi sempre occupata della famiglia e di aver lavorato dal
2015 al 2022 nell'ufficio del marito e di aver promosso nei confronti di quest'ultimo un giudizio per ottenere le retribuzioni non percepite durante il periodo in cui aveva lavorato.
Nella medesima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: “conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, conferma del mantenimento di € 500,00 in favore del foglio oltre l'80 % delle Spese Persona_2
Straordinarie secondo Protocollo CNF, previsione di un assegno divorzile di € 1.350,00. Spese compensate”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale. Deve, pertanto, essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, così riqualificata la domanda, in quanto dall'estratto dell'atto di pagina 3 di 4 matrimonio risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Castelsardo il 30.9.2001, nozze regolarmente trascritte nei registri dell'Ufficio di stato civile del Comune di Castelsardo per l'anno
2001, numero 7, parte I.
Trattandosi di matrimonio celebrato davanti all'Ufficiale di Stato Civile va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio, così riqualificata la domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 14.1.2025 dal Giudice debba trovare accoglimento, in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici tra le parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 2 aprile 2024, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Castelsardo in data 15.1.2001 tra
(C.F.: ) nato a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sassari, via Budapest, n. 25 e (C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._3
Sassari il 15.8.1966, residente a [...], nozze regolarmente trascritte nei registri dello Stato civile del Comune di Castelsardo per l'anno 2001, atto n. 7, Parte I, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte,
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castelsardo per l'annotazione della presente sentenza;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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