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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 68/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentato e difeso da: avv. NASO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in giudizio;
Controparte_1
-appellato contumace-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 85/2025 del 18/02/2025, emessa dal
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21/03/2025 docente alle dipendenze del Parte_1
, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, Controparte_1 pronunciata il 18/02/2025, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto ad usufruire del cd. bonus carta docente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese giudiziali, per ritenuta reciproca soccombenza, avendo proposto infondatamente domanda di attribuzione del bonus anche per l'a.s. 2020/2021.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non era configurabile reciproca soccombenza ma accoglimento della domanda in misura ridotta, sicché le spese andavano poste a carico del convenuto, soccombente, anche poiché, CP_1 al momento della decisione, la fondatezza nel merito della domanda era già pacifica in giurisprudenza, sicché non si trattava di questione nuova o controversa.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del appellato alla refusione in proprio favore delle spese del primo grado del giudizio. CP_1
Il , nonostante regolare notificazione del ricorso Controparte_1 introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
In primo luogo va osservato che le deduzioni dell'appellante circa il difetto di novità della questione di causa o l'insussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia non sono pertinenti con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo l'impugnata sentenza disposto la compensazione delle spese non per tale motivo, ma esclusivamente in ragione di una ritenuta soccombenza reciproca (cfr. pag. 11 della motivazione, ultimo cpv.), sicché le stesse, anche ove, in ipotesi, fondate, non sarebbero idonee a determinarne la riforma, con conseguente inammissibilità, per questa parte, del motivo di appello (cfr. Cass. Sez. U. n.
36481 del 13/12/2022 rv. 666375 – 01; Cass. Sez. L. n. 17712 del 07/09/2016 rv. 640991 –
01; Cass. Sez. 6 – 2 n. 21336 del 14/09/2017 rv. 645703 - 01).
Quanto ai restanti profili di gravame, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ex art. 92 c. 2 c.p.c., si verifica -anche in relazione al principio di causalità- nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (cfr. Cass. Sez. U. n.
32061 del 31/10/2022 rv. 666063 - 01).
Per: capo di domanda deve intendersi, come pacifico, ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass.
Sez. 6 – 1 n. 18797 del 16/07/2018 rv. 649791 – 01; Cass. Sez. 6 – 5 n. 28308 del 27/11/2017 rv. 646428 - 01)
Applicando tali principi alla fattispecie, osserva la Corte che con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio l'odierno appellante, sul presupposto della sussistenza di proprio diritto, quale dipendente a tempo determinato del convenuto, CP_1 all'attribuzione del c.d. bonus carta docente, per contrarietà ai principi del diritto eurounitario in tema di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ha agito per il riconoscimento di tale diritto per tutti gli aa.ss. in cui aveva prestato supplenze, sia brevi e temporanee (l'a.s. 2020/2021), sia annuali o fino al termine delle attività scolastiche (gli aa.ss. successivi).
Si tratta pertanto di domanda (fondata sul diritto all'attribuzione del bonus anche ai docenti supplenti) articolata in più capi (quelli relativi alla titolarità del diritto per ciascuno degli aa.ss. oggetto di domanda, in relazione alle supplenze svolte, e che, in considerazione del carattere di periodicità della carta docente e della rilevanza della tipologia di supplenza, hanno evidente carattere distinto ed autonomo).
Di tali capi di domanda, quello relativo all'attribuzione del bonus per il servizio svolto con supplenza breve è stato interamente rigettato, e quelli relativi all'attribuzione del bonus per il servizio svolto con supplenze annuali o di lunga durata sono stati accolti.
Si configura pertanto reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese giudiziali, con conseguente correttezza della relativa motivazione dell'impugnata sentenza.
Considerato che la misura della compensazione non costituisce oggetto di censura, ne segue l'infondatezza dell'appello.
Peraltro, considerato che la motivazione in tema di spese giudiziali può essere integrata anche d'ufficio in sede di gravame (cfr. Cass. Sez. 6 – 2 nn. 26083 del 23/12/2010 rv. 615340 – 01 e
11130 del 28/05/2015 rv. 635694 - 01), ritiene la Corte corretta la statuizione di integrale compensazione delle spese, anche in considerazione del limitato valore della domanda, sia complessivamente sia quanto ai capi accolti., nonché del carattere notoriamente seriale della controversia.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite del grado, stante la contumacia dell'appellato. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 85/2025 in data 18/02/2025 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 16/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentato e difeso da: avv. NASO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in giudizio;
Controparte_1
-appellato contumace-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 85/2025 del 18/02/2025, emessa dal
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21/03/2025 docente alle dipendenze del Parte_1
, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, Controparte_1 pronunciata il 18/02/2025, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto ad usufruire del cd. bonus carta docente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese giudiziali, per ritenuta reciproca soccombenza, avendo proposto infondatamente domanda di attribuzione del bonus anche per l'a.s. 2020/2021.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non era configurabile reciproca soccombenza ma accoglimento della domanda in misura ridotta, sicché le spese andavano poste a carico del convenuto, soccombente, anche poiché, CP_1 al momento della decisione, la fondatezza nel merito della domanda era già pacifica in giurisprudenza, sicché non si trattava di questione nuova o controversa.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del appellato alla refusione in proprio favore delle spese del primo grado del giudizio. CP_1
Il , nonostante regolare notificazione del ricorso Controparte_1 introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
In primo luogo va osservato che le deduzioni dell'appellante circa il difetto di novità della questione di causa o l'insussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia non sono pertinenti con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo l'impugnata sentenza disposto la compensazione delle spese non per tale motivo, ma esclusivamente in ragione di una ritenuta soccombenza reciproca (cfr. pag. 11 della motivazione, ultimo cpv.), sicché le stesse, anche ove, in ipotesi, fondate, non sarebbero idonee a determinarne la riforma, con conseguente inammissibilità, per questa parte, del motivo di appello (cfr. Cass. Sez. U. n.
36481 del 13/12/2022 rv. 666375 – 01; Cass. Sez. L. n. 17712 del 07/09/2016 rv. 640991 –
01; Cass. Sez. 6 – 2 n. 21336 del 14/09/2017 rv. 645703 - 01).
Quanto ai restanti profili di gravame, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ex art. 92 c. 2 c.p.c., si verifica -anche in relazione al principio di causalità- nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (cfr. Cass. Sez. U. n.
32061 del 31/10/2022 rv. 666063 - 01).
Per: capo di domanda deve intendersi, come pacifico, ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass.
Sez. 6 – 1 n. 18797 del 16/07/2018 rv. 649791 – 01; Cass. Sez. 6 – 5 n. 28308 del 27/11/2017 rv. 646428 - 01)
Applicando tali principi alla fattispecie, osserva la Corte che con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio l'odierno appellante, sul presupposto della sussistenza di proprio diritto, quale dipendente a tempo determinato del convenuto, CP_1 all'attribuzione del c.d. bonus carta docente, per contrarietà ai principi del diritto eurounitario in tema di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ha agito per il riconoscimento di tale diritto per tutti gli aa.ss. in cui aveva prestato supplenze, sia brevi e temporanee (l'a.s. 2020/2021), sia annuali o fino al termine delle attività scolastiche (gli aa.ss. successivi).
Si tratta pertanto di domanda (fondata sul diritto all'attribuzione del bonus anche ai docenti supplenti) articolata in più capi (quelli relativi alla titolarità del diritto per ciascuno degli aa.ss. oggetto di domanda, in relazione alle supplenze svolte, e che, in considerazione del carattere di periodicità della carta docente e della rilevanza della tipologia di supplenza, hanno evidente carattere distinto ed autonomo).
Di tali capi di domanda, quello relativo all'attribuzione del bonus per il servizio svolto con supplenza breve è stato interamente rigettato, e quelli relativi all'attribuzione del bonus per il servizio svolto con supplenze annuali o di lunga durata sono stati accolti.
Si configura pertanto reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese giudiziali, con conseguente correttezza della relativa motivazione dell'impugnata sentenza.
Considerato che la misura della compensazione non costituisce oggetto di censura, ne segue l'infondatezza dell'appello.
Peraltro, considerato che la motivazione in tema di spese giudiziali può essere integrata anche d'ufficio in sede di gravame (cfr. Cass. Sez. 6 – 2 nn. 26083 del 23/12/2010 rv. 615340 – 01 e
11130 del 28/05/2015 rv. 635694 - 01), ritiene la Corte corretta la statuizione di integrale compensazione delle spese, anche in considerazione del limitato valore della domanda, sia complessivamente sia quanto ai capi accolti., nonché del carattere notoriamente seriale della controversia.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite del grado, stante la contumacia dell'appellato. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 85/2025 in data 18/02/2025 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 16/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -