Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03918/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3918 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Zarrelli, Simona Sanvitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla n. -OMISSIS- della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.08.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. LU TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n.-OMISSIS- pubblicata in data 27 agosto 2024 che, in parziale riforma della sentenza n. 332/2023 del Tribunale di Monza, così provvede:
- “ In parziale riforma della sentenza n. 332/2023 del Tribunale di Monza condanna l’Amministrazione resistente ad attribuire a -OMISSIS- la “Carta elettronica del docente” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 L. 107/2015 (o altro equipollente), del valore di € 500 per l’a.s. 2018/2019, di € 500 per l’a.s. 2019/2020 e di € 500 per l’a.s. 2020/2021, oltre agli accessori ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;”.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 12.05.2025, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, in data 08.08.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la parte relativa all’ottenimento della carta docente, alla predetta sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un Commissario ad Acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
5. In data 22.10.2025 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
5.1 In data 06.11.2025 l’amministrazione provvede a depositare documentazione attestante il pagamento delle spese di lite.
5.2 Con atto depositato in data 28.02.2026 il difensore dichiara che il Ministero ha provveduto ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo da ottemperare, concedendo la carta docente alla odierna ricorrente. Si chiede, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, trattandosi adempimento avvenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso
6. Alla camera di consiglio del 12.03.2026 l’affare è passato in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
7.1 Dai documenti in atti, emerge che, successivamente alla notifica e al deposito del presente ricorso per ottemperanza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adempiuto all’obbligo statuito dalla sentenza n. -OMISSIS-/2024 della Corte d’Appello di Milano, concedendo alla ricorrente la “ Carta del docente ” e accreditando le somme dovute. Tale circostanza integra i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, il quale dispone che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che tale pronuncia definisca il giudizio nel merito, accertando l'avvenuta soddisfazione piena e integrale dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio. Come precisato dal Consiglio di Stato, la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela “ integralmente satisfattivo dell’interesse azionato ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 03.11.2015, n. 5004). È pertanto decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
8. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone di valutare l'esito che il giudizio avrebbe avuto qualora l'adempimento dell'Amministrazione non fosse intervenuto.
Nel caso in esame, il ricorso per ottemperanza risulta fondato sotto il profilo della soccombenza virtuale. La ricorrente ha dovuto avviare il presente giudizio per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, a fronte di un inadempimento protrattosi oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996. L'adempimento del Ministero è avvenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, a dimostrazione della necessità dell'azione giudiziaria intrapresa dalla parte.
9. In conclusione, l'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso indicato in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002) da distrarsi a favore dei difensori della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
A) Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Oppure
B) Condanne penali e reati
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Oppure
C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB NZ, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TI | AB NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.