Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 715/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 715/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 3.2.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 3.2.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PORTALE Carmelo del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in PO d'AN (via del Piave n. 125); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. BRUZZESE Rocco del foro di BA Pozzo di OT ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in
BA Pozzo di OT (via Kennedy n. 440); pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (mantenimento) ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
Per parte appellante:
“… In via preliminare: - sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione della sentenza impugnata stante la manifesta fondatezza del ricorso e/o del pregiudizio grave e irreparabile che può derivare dall'esecuzione a mente dell'art. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., avviata con atto di pignoramento presso terzi vergato il 31/07/2024, nel quale è stata indicata, dall'esecutante, l'udienza del 03/12/2024 per l'assegnazione delle somme. In via principale, nel merito: - condannare l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nell'ambito del giudizio di prima cure portante il n. 1633/2022 RG del Tribunale di BA Pozzo di Parte_1 OT;
- in subordine condannare l'appellata alla rifusione di 2/3 ovvero 1/3 delle spese di giudizio sostenute dall'appellante nell'ambito del giudizio di prima cure portante il n. 1633/2022 RG del Tribunale di Parte_1 BA Pozzo di OT;
- per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme Controparte_1 eventualmente corrisposte dal Sig. o recuperate coattivamente in danno di quest'ultimo in seguito Parte_1 all'esecuzione della sentenza appellata provvisoriamente esecutiva;
In ogni caso: - vinte le spese e i compensi del presente grado di giudizio …”.
Per parte appellata:
“… I) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
II) Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato il ricorso in appello e rigettarlo ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa, confermando la sentenza di primo grado. III) Nel merito ritenere e dichiarare inammissibile e integralmente infondato in fatto e in diritto il ricorso in appello proposto dal sig. e per l'effetto disporne Parte_1 l'integrale rigetto, confermando la sentenza n° 365/2024 emessa il 04/04/2024 (depositata in data 08/04/2024) dal Tribunale Ordinario di BA Pozzo di OT, in composizione collegiale. IV) Con vittoria di spese e compensi …”.
Per il rappresentante dell'Ufficio del P.M.:
“… per l'accoglimento della subordinata individuata nel reclamo …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 30.8.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 14.9.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 CP_1
, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile
[...] di BA Pozzo di OT con sentenza n. 365 emessa in data 7.4.,2024 nel procedimento già iscritto al n. 1633/2022 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di modifica delle condizioni di cui alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (quale ricorrente):
“… - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni statuite con la sentenza di separazione personale dei coniugi resa inter partes , eccetto la condizione relativa al mantenimento della prole, disponendo, a tal uopo, la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento, a carico del ricorrente , ed Parte_2 in favore dei di loro figli minori, e , ad € 500,00 (€ 250,00 cadauno), nonché quella Persona_1 Persona_2 relativa al mantenimento della moglie, disponendo che nulla le spetti a tale titolo, né quale Controparte_1
“contributo alle spese di locazione”
- dare mandato alla EL di trasmettere l'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile di BA Pozzo di OT (Me) per la trascrizione sui pubblici registri anagrafici, nonché che si proceda all'ulteriore annotazione negli atti anagrafici dei Comuni di residenza di entrambi i coniugi. Con ogni altro eventuale provvedimento ope legis. - Vittoria di spese e compensi …”; lamentava con unico motivo di gravame che ingiustamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, e ciò in specie esclusivamente in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addossandole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta soccombente; assumendo, al riguardo, che:
“… il giudice di prime cure ha manifestamente travisato “l'esito della controversia”, ove in realtà, se di soccombenza parziale si è trattato (e non invece di soccombenza reciproca piena), la stessa non può che ravvisarsi a carico della resistente , considerato che ben due delle Controparte_1 tre domande formulate dal ricorrente sono state accolte, id est quella di divorzio Parte_1 unitamente a quella di revoca del contributo di mantenimento in favore della ex moglie fissato, dal Giudice della Separazione, in € 100,00 mensili (“contributo alle spese di locazione”) … unicamente la domanda giudiziale proposta dalla e finalizzata alla conferma Controparte_1 del contributo di mantenimento in favore dei figli minori nella misura stabilita dal Giudice della Separazione (€ 600,00 complessivi) è stata accolta dal Tribunale, laddove tutte le altre sono state espressamente rigettate, id est:
1) la richiesta di disporre (rectius confermare) il contributo di mantenimento in favore dell'odierna appellata nella misura di € 100,00 mensili a titolo di “contributo spese di locazione”;
2) la richiesta di disporre un assegno divorzile in proprio favore (a fronte di un reddito da lavoro percepito dalla equivalente a quello del marito, in quanto suo collega infermiere, alle CP_1 dipendenze della medesima;
CP_2
3) la richiesta curiosa (si fa per dire) di disporre, come si è detto, l'addebito del divorzio all'odierno appellante;
4) la richiesta di disporre che il sig. fornisca indirizzo utile per il recapito dei preventivi e Pt_1 delle spese affrontate nell'interesse dei figli non ancora autosufficienti (?);
5) la richiesta di disporre accertamenti finanziari diretti a individuare l'effettiva disponibilità finanziaria del ricorrente Parte_3
Né, per completezza potrà considerarsi soccombente il Sig. rispetto alla domanda Parte_1 di affido esclusivo formulata strumentalmente dalla resistente solo in sede di memoria integrativa, dopo che tale tipologia di affido è stata disposta d'ufficio dal Presidente del Tribunale sulla scorta della relazione dei competenti servizi, essendosi limitata a richiedere, la
, in sede di costituzione, espressamente la conferma dell'affido condiviso con Controparte_1 domiciliazione prevalente presso di lei stabilito dal Giudice della Separazione …
Onestamente non si comprende dove il Tribunale di primo grado abbia ravvisato la prevalente soccombenza dell'odierno appellante …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
l'accoglimento dei propri petita tutti in partis quibus come in premessa, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 24.10.2024 nel corrente grado di giudizio e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis C.P.C.; nonché, nel merito, che:
“… Per il caso in cui invece vi sia parziale reciproca soccombenza, come nel caso de quo, l'art. 92, comma 2, C.P.C. si limita a prevedere la possibilità di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite, ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta. È qui che entra in gioco il più generale principio di causalità, dovendosi procedere all'individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata. Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà poi effettuare una valutazione discrezionale, fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, imputando idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e operando una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 C.P.C. Orbene, come da motivazione contenuta a pag. 12 dell'appellata sentenza, (rigo da 9 a 12) che si riporta: “Le spese processuali, considerato l'esito della controversia, vanno compensate nella misura di 2/3, mentre la restante parte va posta a carico di Detta parte si liquida in dispositivo, ai medi tariffari, tenuto conto dell'attività Parte_2 difensiva espletata” emerge chiaramente che il Giudice di prime cure, abbia scrupolosamente e correttamente motivato la statuizione delle spese processuali …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 3.2.2025, che era celebrata secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., la causa è stata posta in decisione (come da ordinanza in pari data).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma
CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
II. non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Fermo in fatto (per quanto consta dalla documentazione in atti) che:
a) con il ricorso introduttivo lo , oltre alla statuizione in tema di vincolo, ha chiesto, in Pt_1 modifica del regolamento già dettato antea in sede di separazione e vigente inter partes:
a.1)
“… la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento, a carico del ricorrente , Parte_2 ed in favore dei loro figli minori, e , contenendolo entro Persona_1 Persona_2
l'importo di euro 250,00 cadauno …”;
a.2)
“… relativa[mente] al mantenimento della moglie, disponendo che nulla le spetti a tale titolo
…”;
b) con l'atto di costituzione del 14.12.2022 e con la successiva memoria del 6.4.2023, la
, aderendo alla statuizione in tema di vincolo: CP_1
b.1) ha chiesto il rigetto delle superiori domande di controparte sub a.1) ed sub a.2) e quanto alla seconda, in subordine, confermarsi comunque il gravame sull'allora coniuge dell'importo (pari ad euro 100) necessario al pagamento del canone dell'alloggio da essa condotto in locazione;
b.2) in riconvenzionale, ha chiesto disporsi l'affidamento a sé in esclusiva della prole (con conferma in parte qua dell'ordinanza presidenziale emessa in subiecta materia);
c) la , con la memoria conclusionale del 25.1.2024, ha chiesto ancora: CP_1
“… disporre l'addebito relativo al conseguente scioglimento della famiglia …”; e:
“… disporre che il sig. fornisca indirizzo utile per il recapito dei preventivi e della spese Pt_1 affrontate nell'interesse dei figli non ancora auto-sufficienti …”;
osserva il Collegio che la sentenza in riesame:
i. ha accolto la domanda di parte sub b.2) in tema d'affidamento limitatamente alla CP_1 figlia (atteso il conseguimento della maggiore età nelle more di lite dell'altro figlio Per_2 della detta coppia genitoriale, a nome ); Per_1
ii. ha rigettato la domanda di parte sub a.1); Pt_1
iii. ha accolto la domanda di parte sub a.2) e disatteso anche l'istanza subordinata sub Pt_1
b.2) di parte;
CP_1 iv. ha dichiarato inammissibili i petita sub c); sicché, noto in diritto il principio (da ultimo ribadito da Cass. Sez. III, ordinanza n. 31444 del 13/11/2023) per cui:
«… In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore …»;
e dato atto:
- della soccombenza di parte sub a.1) e sub b.2); Pt_1
- della soccombenza di parte sub a.2), sub b.1) e sub c); CP_1
- dell'indole della domanda sub b.1) in tema d'affidamento (avente valore indeterminabile);
- del prevalente valore della domanda sub a.1) rispetto a quella sub a.2) (atteso l'ammontare
– doppio – del mantenimento mensile di cui alla, prima rispetto a quello di cui alla seconda nel petitum principale);
con le superiori integrazioni motive, nella parte oggi in riesame il decisum di prime cure (che appare comunque aver ben ponderato la ritenuta compensazione, assumendo che essa dovesse esser superiore a ½) non può che meritare piena conferma. Di qui il rigetto del proposto appello.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022
n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 749,40 totale € 5.745,40
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
fase decisionale, valore medio: € 851,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 437,25 totale € 3.352,25
poi dimidiato come in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto – per cui v'è stato invio a recupero coattivo, da parte della competente EL (essendo dovuto nell'ammontare di euro 147) – per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
Ed infatti, non versandosi in tema di controversia cd. esente ex lege dal predetto contributo, trattandosi di regolamento delle spese di lite in giudizio di divorzio, nessuna esenzione poteva né può vantarsi al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 30.8.2024 e notificato in data 14.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di
BA Pozzo di OT emessa al n. 365 in data 7.4.,2024 nel procedimento già iscritto al n. 1633/2022 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna ancora la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.676,125 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 7.2.2025 Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)