Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RGL 2258/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
14/04/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2258 del R.G. per l'anno 2021,
- avente ad oggetto: cancellazione iscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. S. Commisso Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Resistente contumace
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23/07/2021, parte ricorrente, conveniva in giudizio l per sentire “…accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle CP_1
dipendenze della durante gli anni 2012 e 2017 Parte_2
rispettivamente per n. 65 e 51 giornate;
2. accertare e dichiarare che la IG.ra
ha diritto di ottenere l'indennità di malattia nonché tutte le Parte_1
prestazioni assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro e, per l'effetto 3.
4. condannare l , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Ciro il CP_1
Grande, Roma EUR, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Agenzia di Locri CP_1
(RC), via Matteotti e presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Via D. CP_1
Romeo n. 15, ad iscrivere il lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune
di Marina di Gioiosa Ionica relativi agli anni 2012 e 2017 rispettivamente per n. 65 e
51 giornate lavorative;
5. condannare l a corrispondere tutte le indennità CP_1
previdenziali ed assistenziali connesse al rapporto di lavoro;
6. condannare l a CP_1
restituire al ricorrente le somme indebitamente trattenute;
.
A tal fine deduceva:
- che con lettere raccomandate a.r. nn. 68977877992-9, 68977877993-1,
68977877994-2, tutte del 17.02.2021, l le comunicava la reiezione dell'indennità CP_1
di malattia per il periodo dal 17.01.2013 al 08.05.2013, in quanto non risultava iscritta nei predetti elenchi;
-che successivamente con i provvedimenti protocollo nn.
.6700.25/05/2021.0240614 e .6700.25/05/2021.0240611, lo stesso Ente CP_1 CP_1
comunicava alla lavoratrice il disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato a seguito di indagini ispettive;
- che la IG.ra , dunque, presentava ricorso amministrativo avverso i suddetti Pt_1
provvedimenti, ma tale ricorso rimaneva privo di riscontro;
- che la mancata iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni
2012 e 2017 è avvenuta in danno della ricorrente, essendo la stessa totalmente immotivata ed ingiustificata;
- che la ricorrente possiede i requisiti per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente ai suddetti anni, come risulta dai modelli C/2 storici,
effettuando, rispettivamente, n. 65 e 51 giornate lavorative ed acquistando, per ciò
stesso, lo status di lavoratore agricolo con tutte le conseguenze ed i benefici di legge nonché a percepire tutte le indennità assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro. Nessuno si costituiva per l regolarmente citato, sicchè dovrà essere dichiarata la CP_1
sua contumacia.
Ammessa la prova testimoniale nelle date 02/10/2023 e 14/01/2025 veniva escussi i e . Controparte_2 Controparte_3
Il primo teste dichiarava: Conosco la sig.ra poiché circa 12 anni fa l'ho vista Tes_1 Pt_1
spesso lavorare per l'azienda del sig. i cui terreni sono lungo la stessa strada del CP_4 mio terreno in Mammola c.da Abeto;
posso riferire che i terreni della sig.ra sono recintati CP_4
A.D.R. posso riferire vedevo la sig. pulire il terreno, tagliare l'erba, piantare e Pt_1 raccogliere gli ortaggi;
la vedeva inoltre prendersi cura degli animali, bovini, caprini e pecore,
provvedendo alla pulizia delle stalle e dando da mangiare;
ADR Ho visto la sig. Pt_1
lavorare nel periodo primaverile ed autunnale. ADR posso riferire che la incontravo di mattina
ma non sono in grado di precisare l'orario; ADR non sono in gradi di riferire che impartiva gli ordini alla sig. . A.D.R. non sono in grado di riferire se la sig. veniva pagata e Pt_1 Pt_1 quanto. ADR non sono in gradi di riferire se ci fossero persone oltre la sig.ra .; Pt_1
il secondo teste dichiarava: A.D.R.: conosco la ricorrente in quanto negli anni dal 2012 circa
fino al 2018 ho visto una sig.ra bionda che poi ho conosciuto e saputo essere la sig.ra Parte_1
lavorare presso l'Azienda Agricola Franzè presso la Limina nel Comune di Mammola.
[...]
Posso affermare questo in quanto nei terreni limitrofi all'azienda curavo degli animali Pt_2 bovini per la mia famiglia. l'attività svolta dalla sig.ra era quella di pulizia dei Tes_1 Pt_1 terreni, coltivazione di ortaggi nonché cura degli animali dell'azienda. A.D.R.: per gli anni
indicati ricordo che la sig.ra certamente lavorava nel periodo estivo e qualche volta l'ho Pt_1 vista lavorare anche nel periodo invernale. A.D.R.: non posso precisare gli orari in cui ho visto la
sig.ra sui predetti terreni tuttavia posso dire che ricordo di averla vista giornalmente Pt_1
nell'arco della settimana. A.D.R.: non sono in grado di riferire se e che dava delle direttive di lavoro alla sig.ra . A.D.R.: altrettanto non sono in grado di riferire circa la retribuzione Pt_1 eventualmente percepita dalla stessa. A.D.R.: posso dire di aver visto lavorare per la famiglia
ma non sono in grado di indicare eventuali nominativi, probabilmente erano familiari Pt_2
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212
del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento:
tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga)
non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Nella specie, tale carattere indiziario, non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La prova assunta in giudizio non ha fornito elementi utili a procurare un pieno convincimento del giudice sulla domanda proposta. Orbene, dai vaghi elementi assunti non può desumersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per le annualità e giornate indicate in ricorso, che avrebbe imposto l'obbligo di rispettare un orario di lavoro. Non è emerso, dalle dichiarazioni rese, l'obbligo di seguire (e da quale soggetto venissero impartire) le direttive del datore di lavoro, quale fosse l'attività
svolta nello specifico dal ricorrente, la retribuzione corrisposta.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall . CP_1
Sicchè parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, e dunque la domanda non può trovare accoglimento.
Alla luce della materia trattata e della dichiarazione presente in atti, ai sensi dell'art
152 disp. att. cpc e D.L. 138/11, le spese di lite vengono compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell;
CP_1
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 16/04/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo