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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 265-1/2025
Tribunale di LAGONEGRO Settore per le controversie di lavoro e previdenza
ORDINANZA resa all'esito della udienza del 01.04.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Considerato che giusta decreto n. 2/2025 del 10.01.2025 e successive proroghe, la scrivente sostituisce la dott.ssa CRISCI;
visti gli atti del procedimento n. R.G. 265-1/2025 tra , procuratore di se stesso e Parte_1
con l'avv. Antonio Di Vito, +1; Controparte_1
Letto l'art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dall'art. 3, comma 10, d. lgs. n. 149/2022, che dispone che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
letto altresì l'art. 35, comma 2, del decreto su citato che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione;
rilevato che la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, allegando e dando atto di aver proposto istanza di riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d.
“rottamazione-quater”; rilevato che la resistente ha chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione “in quanto non vi sono i CP_2 presupposti anche in virtù della decadenza della rottamazione e della successiva istanza di riammissione alla rottamazione in relazione alla cartella 10020210026432305000.”; preso atto che, allo stato, la “ ” non risulta costituita in giudizio, Controparte_3 nonostante la ritualità della notifica eseguita in data 06.03.2025, a mezzo PEC all'indirizzo
“ (cfr. relata di notifica); Email_1 considerato che oggetto del giudizio emarginato – chiamato alla odierna udienza per la trattazione della sola istanza sospensiva - è l'opposizione alla cartella esattoriale n. 100202400576238000, relativa all'omesso pagamento dei contributi per l'anno 2020, pari ad euro 6.519,28, mentre l , nella memoria di CP_2 costituzione, ha preso posizione in ordine alla cartella esattoriale n. 10020210026432305000 (non oggetto di giudizio) e relativa all'omessa contribuzione per gli anni dal 2015 al 2020; esaminati gli atti e rilevato che nella cartella n. 10020210026432305000 sono, invero, in parte ricompresi i crediti sottesi alla cartella in questa sede impugnata (ossia quelli relativi al solo anno 2020); rilevato, inoltre, che il ricorrente, in data 27.06.2023, relativamente alla cartella n. 10020210026432305000 ha presentato istanza (prot. n. W-202306270791796) di adesione alla definizione agevolata (c.d.
“rottamazione quater”) e, successivamente, in data 12.03.2025, istanza di riammissione alla rottamazione, prot. n. W-2025031208989580, per i carichi decaduti dai benefici di cui alla misura agevolativa;
tenuto conto dell'intervenuto pagamento, sebbene parziale, da parte dell'istante, il quale ha allegato le quietanze di pagamento delle prime sette rate di cui alla rateizzazione prot. n. W-202306270791796; considerato, dunque, che l'istanza di rottamazione attiene anche ai crediti sottesi alla cartella in questa sede opposta;
tenuto conto che, alla luce della cognizione sommaria propria della presente fase, risultano effettuati dei pagamenti da parte del ricorrente – la imputazione degli stessi dovrà essere verificata nella successiva fase di merito- e risultano esistenti due titoli in relazione ai contributi anno 2020;
considerato che
le circostanze di cui sopra sono sufficienti per giustificare la sospensione della cartella impugnata nelle more del giudizio di merito;
rilevato che la determinazione delle spese della fase cautelare va rimessa al merito;
PQM
1) dichiara la contumacia della “ nella presente fase cautelare;
Controparte_3
2) accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 100202400576238000;
3) nulla per le spese Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Lagonegro, 9.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale di LAGONEGRO Settore per le controversie di lavoro e previdenza
ORDINANZA resa all'esito della udienza del 01.04.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Considerato che giusta decreto n. 2/2025 del 10.01.2025 e successive proroghe, la scrivente sostituisce la dott.ssa CRISCI;
visti gli atti del procedimento n. R.G. 265-1/2025 tra , procuratore di se stesso e Parte_1
con l'avv. Antonio Di Vito, +1; Controparte_1
Letto l'art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dall'art. 3, comma 10, d. lgs. n. 149/2022, che dispone che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
letto altresì l'art. 35, comma 2, del decreto su citato che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione;
rilevato che la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, allegando e dando atto di aver proposto istanza di riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d.
“rottamazione-quater”; rilevato che la resistente ha chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione “in quanto non vi sono i CP_2 presupposti anche in virtù della decadenza della rottamazione e della successiva istanza di riammissione alla rottamazione in relazione alla cartella 10020210026432305000.”; preso atto che, allo stato, la “ ” non risulta costituita in giudizio, Controparte_3 nonostante la ritualità della notifica eseguita in data 06.03.2025, a mezzo PEC all'indirizzo
“ (cfr. relata di notifica); Email_1 considerato che oggetto del giudizio emarginato – chiamato alla odierna udienza per la trattazione della sola istanza sospensiva - è l'opposizione alla cartella esattoriale n. 100202400576238000, relativa all'omesso pagamento dei contributi per l'anno 2020, pari ad euro 6.519,28, mentre l , nella memoria di CP_2 costituzione, ha preso posizione in ordine alla cartella esattoriale n. 10020210026432305000 (non oggetto di giudizio) e relativa all'omessa contribuzione per gli anni dal 2015 al 2020; esaminati gli atti e rilevato che nella cartella n. 10020210026432305000 sono, invero, in parte ricompresi i crediti sottesi alla cartella in questa sede impugnata (ossia quelli relativi al solo anno 2020); rilevato, inoltre, che il ricorrente, in data 27.06.2023, relativamente alla cartella n. 10020210026432305000 ha presentato istanza (prot. n. W-202306270791796) di adesione alla definizione agevolata (c.d.
“rottamazione quater”) e, successivamente, in data 12.03.2025, istanza di riammissione alla rottamazione, prot. n. W-2025031208989580, per i carichi decaduti dai benefici di cui alla misura agevolativa;
tenuto conto dell'intervenuto pagamento, sebbene parziale, da parte dell'istante, il quale ha allegato le quietanze di pagamento delle prime sette rate di cui alla rateizzazione prot. n. W-202306270791796; considerato, dunque, che l'istanza di rottamazione attiene anche ai crediti sottesi alla cartella in questa sede opposta;
tenuto conto che, alla luce della cognizione sommaria propria della presente fase, risultano effettuati dei pagamenti da parte del ricorrente – la imputazione degli stessi dovrà essere verificata nella successiva fase di merito- e risultano esistenti due titoli in relazione ai contributi anno 2020;
considerato che
le circostanze di cui sopra sono sufficienti per giustificare la sospensione della cartella impugnata nelle more del giudizio di merito;
rilevato che la determinazione delle spese della fase cautelare va rimessa al merito;
PQM
1) dichiara la contumacia della “ nella presente fase cautelare;
Controparte_3
2) accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 100202400576238000;
3) nulla per le spese Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Lagonegro, 9.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo