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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 17.9.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 2016/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
4, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Baralla ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Corso Margherita di Savoia n. 9
Parte attrice Contro
, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
C.F. , con sede legale in Sassari, Via E. Costa, 57, in persona del P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Lorena Vacca, ed elettivamente domiciliata nell'ufficio legale sito in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1 Parte convenuta
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE di tutte le parti:
“dichiarare cessata la materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 , in qualità di dipendente della di Sassari, attualmente Parte_1 Pt_2 operante nel reparto di Medicina dello Sport presso la struttura San Camillo in Sassari come infermiera, aveva partecipato al progetto per le dialisi supplettive estive per l'anno 2016, già istituito con la delibera n. 627 del 5.7.2015 e autorizzato con nota PG della NP 2016/7327 del giorno 8.4.2016. Parte_3
Per tale ragione, l'attrice, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2016, aveva preso parte al progetto “Dialisi Estive per pazienti in ferie anno 2016”, effettuando turnazioni lavorative in regime di prestazioni aggiuntive per un totale di 8 turni, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 extra orario di lavoro, del valore unitario di €. 220,00 ciascuno.
Stante il mancato pagamento di quanto maturato a titolo di prestazioni aggiuntive, pari a euro 1.760,00, a differenza dei colleghi che avevano parimenti partecipato al progetto, l'attrice ha instaurato il presente giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto e la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 1.760,00.
Costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per avere nelle more provveduto al pagamento in favore dell'attrice della somma anzidetta.
All'esito dello scambio telematico di note in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di avere conciliato stragiudizialmente la controversia anche in ordine al regime delle spese del giudizio, con conseguente cessazione tra loro della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la pagina 2 di 3 perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Cagliari, 18.9.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
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