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Sentenza 26 dicembre 2024
Sentenza 26 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/12/2024, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1226/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Veronesi presso il cui studio in Lodi, Via Colle Eghezzone n.1 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nato a [...]-Erzegovina) il 27.01.1992; CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...] sentenza;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte di nei confronti di . Parte_1 CP_1
In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto Parte_1 quanto segue:
• e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
VA con VI (LO) in data 11.10.2014, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VA con VI al N.
5 - Parte I - Anno 2014;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• l'ultima residenza comune dei coniugi è stata quella di VA con VI (LO), Via
Giuseppe Garibaldi n.41/B;
• da giugno 2015 i coniugi sono separati di fatto in quanto, per incompatibilità di carattere e incomprensioni reciproche, è venuta a mancare una unione affettiva e sentimentale;
• nell'estate del 2015 ha fatto ritorno nel paese di origine (Bosnia-Erzegovina), CP_1 senza tuttavia comunicare la nuova residenza alla moglie;
• in data 25.05.2021 il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (R.G. n. 3166/2019);
• dalla separazione è decorso più di un anno, la convivenza non è ripresa e i coniugi non hanno contatti;
• non è stato possibile introdurre una domanda congiunta di divorzio poiché l'odierno resistente si trova all'estero e non intende far ritorno in Italia.
Con decreto del 02.07.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno
25.10.2024.
Successivamente, con istanza del 10.07.2024, essendo residente all'estero, parte CP_1
ricorrente ha domandato al Giudice di concedere i termini per la notifica all'estero.
Il Giudice, letta la nota depositata da parte ricorrente, ha ordinato alla stessa la notifica del ricorso e del decreto nel rispetto dei termini indicati dall'art. 473bis.14, co. 6 c.p.c., ed ha differito l'udienza di comparizione parti al 20.12.2024.
All'udienza del 20.12.2024 sono comparsi la ricorrente Parte_1
personalmente con l'avv. Elena Veronesi sostituito dall'avv. Francesca Orvini, mentre nessuno è comparso per parte resistente . CP_1
L'avv. Francesca Orvini ha esibito copia della e-mail datata 19.12.2024 proveniente da parte
2 resistente, nella quale quest'ultimo ha dichiarato di aver ricevuto il ricorso e di associarsi alla richiesta di divorzio.
Il Giudice, preso atto della regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di parte resistente, non costituita né personalmente comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, avendo parte ricorrente richiesto pronunciarsi esclusivamente domanda di scioglimento del matrimonio, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in VA con VI (LO) in data
11.10.2014, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VA con VI al
N.
5 - Parte I - Anno 2014.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di
Lodi la sentenza n. 326/2021, pubblicata in data 14.06.2021, di separazione personale (R.G. n.
3166/2019).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Spese
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa – finalizzata ad ottenere esclusivamente una pronuncia sullo status – e dell'adesione sostanziale del resistente alla stessa, vengono dichiarate non ripetibili.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
…”.
Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto riconoscere in capo al giudice, con la sentenza che chiude il processo, il potere di lasciare le spese di lite interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa anche in caso di contumacia di controparte, purché in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata
3 o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, ma sono stati ampliati i confini di discrezionalità del Giudicante.
La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
L'applicazione di tali principi nel caso de quo conduce ad escludere la ripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, attesa l'adesione del resistente alla domanda sullo status ed alla mancata formulazione da parte dello stesso di ulteriori domande.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in VA con VI (LO) in data 11.10.2014, atto
[...] CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VA con VI al N.
5 - Parte I
- Anno 2014;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VA con VI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Lodi, 20 dicembre 2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Giuppi Dott.ssa Francesca Varesano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1226/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Veronesi presso il cui studio in Lodi, Via Colle Eghezzone n.1 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nato a [...]-Erzegovina) il 27.01.1992; CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...] sentenza;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte di nei confronti di . Parte_1 CP_1
In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto Parte_1 quanto segue:
• e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
VA con VI (LO) in data 11.10.2014, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VA con VI al N.
5 - Parte I - Anno 2014;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• l'ultima residenza comune dei coniugi è stata quella di VA con VI (LO), Via
Giuseppe Garibaldi n.41/B;
• da giugno 2015 i coniugi sono separati di fatto in quanto, per incompatibilità di carattere e incomprensioni reciproche, è venuta a mancare una unione affettiva e sentimentale;
• nell'estate del 2015 ha fatto ritorno nel paese di origine (Bosnia-Erzegovina), CP_1 senza tuttavia comunicare la nuova residenza alla moglie;
• in data 25.05.2021 il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (R.G. n. 3166/2019);
• dalla separazione è decorso più di un anno, la convivenza non è ripresa e i coniugi non hanno contatti;
• non è stato possibile introdurre una domanda congiunta di divorzio poiché l'odierno resistente si trova all'estero e non intende far ritorno in Italia.
Con decreto del 02.07.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno
25.10.2024.
Successivamente, con istanza del 10.07.2024, essendo residente all'estero, parte CP_1
ricorrente ha domandato al Giudice di concedere i termini per la notifica all'estero.
Il Giudice, letta la nota depositata da parte ricorrente, ha ordinato alla stessa la notifica del ricorso e del decreto nel rispetto dei termini indicati dall'art. 473bis.14, co. 6 c.p.c., ed ha differito l'udienza di comparizione parti al 20.12.2024.
All'udienza del 20.12.2024 sono comparsi la ricorrente Parte_1
personalmente con l'avv. Elena Veronesi sostituito dall'avv. Francesca Orvini, mentre nessuno è comparso per parte resistente . CP_1
L'avv. Francesca Orvini ha esibito copia della e-mail datata 19.12.2024 proveniente da parte
2 resistente, nella quale quest'ultimo ha dichiarato di aver ricevuto il ricorso e di associarsi alla richiesta di divorzio.
Il Giudice, preso atto della regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di parte resistente, non costituita né personalmente comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, avendo parte ricorrente richiesto pronunciarsi esclusivamente domanda di scioglimento del matrimonio, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in VA con VI (LO) in data
11.10.2014, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VA con VI al
N.
5 - Parte I - Anno 2014.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di
Lodi la sentenza n. 326/2021, pubblicata in data 14.06.2021, di separazione personale (R.G. n.
3166/2019).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Spese
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa – finalizzata ad ottenere esclusivamente una pronuncia sullo status – e dell'adesione sostanziale del resistente alla stessa, vengono dichiarate non ripetibili.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
…”.
Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto riconoscere in capo al giudice, con la sentenza che chiude il processo, il potere di lasciare le spese di lite interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa anche in caso di contumacia di controparte, purché in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata
3 o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, ma sono stati ampliati i confini di discrezionalità del Giudicante.
La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
L'applicazione di tali principi nel caso de quo conduce ad escludere la ripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, attesa l'adesione del resistente alla domanda sullo status ed alla mancata formulazione da parte dello stesso di ulteriori domande.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in VA con VI (LO) in data 11.10.2014, atto
[...] CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VA con VI al N.
5 - Parte I
- Anno 2014;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VA con VI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Lodi, 20 dicembre 2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Giuppi Dott.ssa Francesca Varesano
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