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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 06/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5642 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
sono comparsi: per parte attrice opponente , l'avv. GLORIA Parte_1
MERCANTI in sostituzione dell'avv. PAGANO MONICA e la parte personalmente;
per parte convenuta opposta già contumace, nessuno compare;
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione invita la parte costituita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e 80 bis disp. Att.;
l'avv. MERCANTI si riporta agli atti e alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio dando atto che la parte costituita allontanandosi rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti: ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5642/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAGANO MONICA,
ATTORE opponente
Contro
C.F. /P.IVA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA opposta contumace
In punto a (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito CP_2
bancario)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice opponente ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza avendovi le parti rinunciato e disponendosene pertanto la comunicazione a cura della cancelleria;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato all'opposta, - quale mandataria di CP_1 [...]
- in data 24.9.24 ex art. 149 bis c.p.c., abbia ad oggetto, Parte_2
l'opposizione spiegata da al D.I. n. 1854/24, del 5.8.24, Parte_1
notificatogli in data 13.8.24, con cui il Tribunale di Verona gli ingiungeva il pagamento della somma di € 114.807 quale residuo importo dovuto in forza di rapporto di conto corrente del 7.8.2007 (doc. 1 fasc. monitorio) – e collegate aperture di credito (cfr. doc. 2,3 fasc. monitorio opposta) – e di n. 3 contratti di mutuo (cfr. docc. 4,5,6 fasc. monitorio opposta), accesi dalla debitrice principale, con la dante causa dell'opposta, INTESA Parte_3
SANPAOLO SPA, e garantiti dall'opponente con n. 3 fideiussioni specifiche ed una fideiussione omnibus rilasciate tra il 2008 e il 2010 (cfr. docc.
7-10 fasc. monitorio opposta);
- dato atto di come parte opponente abbia chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo, in senso sostanziale:
a) l'intervenuta prescrizione decennale della garanzia per decorso del termine decennale tra la risoluzione e revoca dei rapporti, l'intimazione e diffida ad adempiere del 2011 e la successiva messa in mora del fideiussore intervenuta nell'anno 2022;
b) la nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche prestate in quanto riproduttive, a valle, dello schema ABI, a monte, sanzionato ai sensi della L. 287/1990 art. 2 comma 2 lett. a) con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
c) la nullità in particolare delle clausole di deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche in ragione della natura di consumatore dell'opponente (in realtà socio al 30% della società garantita);
d) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media conciliazione da parte del creditore opposto;
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 - dato atto di come, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, parte opposta sia rimasta contumace, come già osservato con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28.2.25;
- ritenuta, in effetti ed in via assorbente, la fondatezza della eccezione preliminare di merito relativa alla prescrizione del diritto di garanzia;
- osservato al riguardo come risultino documentate in atti esclusivamente (cfr. docc. 12,13,14 e 19 fascicolo monitorio) le seguenti comunicazioni e atti interruttivi:
- in data 24.2.2011 (cfr. doc. 12) una lettera di riconoscimento del debito e proposta di transazione da parte degli ingiunti, n.q. di soci e fideiussori,
e ; Parte_1 Parte_4
- in data 21-25/03/2011 (cfr. doc. 13) lettera dell'istituto Bancario, di comunicazione di revoca degli affidamenti e di intimazione del pagamento al sig.
(doc. 14 di controparte del monitorio), in qualità di fidejussore della Pt_1
società Energy Groupe Srl;
- in data 17/03/2022 lettera di messa in mora (cfr. doc. 19 di controparte del monitorio).
- ritenuto pertanto l'utile decorso del termine decennale di prescrizione, in assenza di ulteriori cause interruttive, pur rilevabili d'ufficio, documentate in atti, e di cui all'art. 2946 c.c. (peraltro il rilievo di tali cause operando di ufficio ma nei limiti dell'allegazione e produzione ritualmente effettuata, nel caso di specie del tutto carente stante la contumacia di parte opposta, cfr. Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza n. 12876/15);
- ritenuto infatti che, proposta l'istanza contro il debitore ed il fideiussore, la particolare prescrizione di cui all'art. 1957 c.c. sia interrotta ma che da tale momento inizi a decorrere l'ordinario termine decennale;
- osservato pertanto che la comunicazione di ulteriore messa in mora (cfr. doc. 14) sia stata inviata dalla dopo più di 10 anni dall'ultima intimazione di CP_1
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 pagamento inviata al sig. , datata 21-25/03/2011 (momento dal quale Pt_1
inizia a decorrere la prescrizione decennale richiamata);
- ritenuto, di conseguenza, che già nel momento in cui la inviava tale CP_1
lettera di messa in mora il diritto di credito asseritamente vantato dalla stessa nei confronti del garante, odierno opponente, si fosse già estinto per intervenuta prescrizione (non constando ritualmente agli atti nemmeno ulteriori eventi interruttivi nei confronti dei condebitori solidali);
- ritenuto che, alla intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, ne segua la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ritenuto che le spese, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. seguano la soccombenza di parte opposta tenuto conto della mancanza di fase di istruttoria in senso stretto e di scritti difensivi di fase decisoria e della natura contumaciale della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5642 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1854/2024;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 437,50 per esborsi ed in € 7.150,00 per compensi difensivi (di cui € 2600 per fase di studio, € 1700 per fase introduttiva, €
2850 per fase di trattazione) oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 06/05/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 06/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5642 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
sono comparsi: per parte attrice opponente , l'avv. GLORIA Parte_1
MERCANTI in sostituzione dell'avv. PAGANO MONICA e la parte personalmente;
per parte convenuta opposta già contumace, nessuno compare;
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione invita la parte costituita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e 80 bis disp. Att.;
l'avv. MERCANTI si riporta agli atti e alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio dando atto che la parte costituita allontanandosi rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti: ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5642/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAGANO MONICA,
ATTORE opponente
Contro
C.F. /P.IVA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA opposta contumace
In punto a (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito CP_2
bancario)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice opponente ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza avendovi le parti rinunciato e disponendosene pertanto la comunicazione a cura della cancelleria;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato all'opposta, - quale mandataria di CP_1 [...]
- in data 24.9.24 ex art. 149 bis c.p.c., abbia ad oggetto, Parte_2
l'opposizione spiegata da al D.I. n. 1854/24, del 5.8.24, Parte_1
notificatogli in data 13.8.24, con cui il Tribunale di Verona gli ingiungeva il pagamento della somma di € 114.807 quale residuo importo dovuto in forza di rapporto di conto corrente del 7.8.2007 (doc. 1 fasc. monitorio) – e collegate aperture di credito (cfr. doc. 2,3 fasc. monitorio opposta) – e di n. 3 contratti di mutuo (cfr. docc. 4,5,6 fasc. monitorio opposta), accesi dalla debitrice principale, con la dante causa dell'opposta, INTESA Parte_3
SANPAOLO SPA, e garantiti dall'opponente con n. 3 fideiussioni specifiche ed una fideiussione omnibus rilasciate tra il 2008 e il 2010 (cfr. docc.
7-10 fasc. monitorio opposta);
- dato atto di come parte opponente abbia chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo, in senso sostanziale:
a) l'intervenuta prescrizione decennale della garanzia per decorso del termine decennale tra la risoluzione e revoca dei rapporti, l'intimazione e diffida ad adempiere del 2011 e la successiva messa in mora del fideiussore intervenuta nell'anno 2022;
b) la nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche prestate in quanto riproduttive, a valle, dello schema ABI, a monte, sanzionato ai sensi della L. 287/1990 art. 2 comma 2 lett. a) con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
c) la nullità in particolare delle clausole di deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche in ragione della natura di consumatore dell'opponente (in realtà socio al 30% della società garantita);
d) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media conciliazione da parte del creditore opposto;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 - dato atto di come, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, parte opposta sia rimasta contumace, come già osservato con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28.2.25;
- ritenuta, in effetti ed in via assorbente, la fondatezza della eccezione preliminare di merito relativa alla prescrizione del diritto di garanzia;
- osservato al riguardo come risultino documentate in atti esclusivamente (cfr. docc. 12,13,14 e 19 fascicolo monitorio) le seguenti comunicazioni e atti interruttivi:
- in data 24.2.2011 (cfr. doc. 12) una lettera di riconoscimento del debito e proposta di transazione da parte degli ingiunti, n.q. di soci e fideiussori,
e ; Parte_1 Parte_4
- in data 21-25/03/2011 (cfr. doc. 13) lettera dell'istituto Bancario, di comunicazione di revoca degli affidamenti e di intimazione del pagamento al sig.
(doc. 14 di controparte del monitorio), in qualità di fidejussore della Pt_1
società Energy Groupe Srl;
- in data 17/03/2022 lettera di messa in mora (cfr. doc. 19 di controparte del monitorio).
- ritenuto pertanto l'utile decorso del termine decennale di prescrizione, in assenza di ulteriori cause interruttive, pur rilevabili d'ufficio, documentate in atti, e di cui all'art. 2946 c.c. (peraltro il rilievo di tali cause operando di ufficio ma nei limiti dell'allegazione e produzione ritualmente effettuata, nel caso di specie del tutto carente stante la contumacia di parte opposta, cfr. Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza n. 12876/15);
- ritenuto infatti che, proposta l'istanza contro il debitore ed il fideiussore, la particolare prescrizione di cui all'art. 1957 c.c. sia interrotta ma che da tale momento inizi a decorrere l'ordinario termine decennale;
- osservato pertanto che la comunicazione di ulteriore messa in mora (cfr. doc. 14) sia stata inviata dalla dopo più di 10 anni dall'ultima intimazione di CP_1
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24 pagamento inviata al sig. , datata 21-25/03/2011 (momento dal quale Pt_1
inizia a decorrere la prescrizione decennale richiamata);
- ritenuto, di conseguenza, che già nel momento in cui la inviava tale CP_1
lettera di messa in mora il diritto di credito asseritamente vantato dalla stessa nei confronti del garante, odierno opponente, si fosse già estinto per intervenuta prescrizione (non constando ritualmente agli atti nemmeno ulteriori eventi interruttivi nei confronti dei condebitori solidali);
- ritenuto che, alla intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, ne segua la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ritenuto che le spese, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. seguano la soccombenza di parte opposta tenuto conto della mancanza di fase di istruttoria in senso stretto e di scritti difensivi di fase decisoria e della natura contumaciale della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5642 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1854/2024;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 437,50 per esborsi ed in € 7.150,00 per compensi difensivi (di cui € 2600 per fase di studio, € 1700 per fase introduttiva, €
2850 per fase di trattazione) oltre contributo spese generali al 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 06/05/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5642/24