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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, alle ore 9:50 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3745/2024 R.G..
È comparso per parte attrice Avv. Larosa che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per CP_1
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3745/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del 27.05.2025 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) residente in [...](Me) – C.da Bruderi 13, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. G. Davide La Rosa ( CodiceFiscale_2
/ fax 0942/24601), elettivamente domiciliato in Email_1
Taormina, via W. Von Gloden 79, presso lo studio dell'Avv. Davide La Rosa ( / fax 0942/24601) che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in calce al presente atto,
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante in carica con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14 (CF E PI: e per esso, nella qualità di P.IVA_1 Controparte_3
Responsabile Atti Introduttivi Giudizio Sicilia a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. in Roma n. Persona_1
Rep. 181515 racc. 12772del 25/7/2024, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Calabrò (C.F.: – PEC: C.F._3
– Nr. Fax: 0965/897824), giusta Email_2 procura in calce del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Spagnolio 1/h.
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9012194784000 cui risultano sottese le cartelle di pagamento prodromiche di seguito indicate:
1) Cartella di pagamento n. 295 - 2018 00160 189 25 000;
2) Cartella di pagamento n. 295 - 2018 00160 190 26 000.
Deduce l'opponente l'annullamento della cartella di pagamento sub 1) con sentenza emessa dal TAR Catania nell'ambito del giudizio n. 1125/2019. Deduce, altresì, in relazione alla cartella di pagamento sub) 2, la mancata notifica della stessa e, comunque, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione
(solidale) in quanto “Superata la superiore eccezione, nel merito, va detto che quella portata dalla cartella esattoriale di cui supra, (cfr. doc.3) è un'obbligazione solidale ovvero attinente ad una concessione edilizia rilasciata ai SI , e, Controparte_4 Persona_2 appunto, all'odierno ricorrente. E così, mentre le sorelle del Sig. Parte_1 hanno impugnato le cartelle esattoriali - regolarmente - ricevute
[...]
e le stesse sono state annullate dal (cfr. doc. 4 e 5 ), l'odierno CP_5 ricorrente ha solo ricevuto la prima cartella che è stata impugnata ed annullata”.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di che evidenziava testualmente “Va CP_1 precisato che la cartella di cui si asserisce la omessa notifica è stata notificata a parte attrice per come dimostra ictu oculi la documentazione offerta. Se per la detta vi è stato annullamento giudiziale ciò è avvenuto nei confronti dei coobbligati solidali, avendo dovuto controparte adoperarsi per impugnarla nei termini di legge. La detta omissione ha comportato il consolidamento della pretesa e segnatamente la sua piena debenza.
Ricordiamo che il nostro codice civile stabilisce che la sentenza pronunciata nella causa tra il creditore e uno solo dei debitori in solido (perché, magari, gli altri sono rimasti inerti e non hanno partecipato al giudizio) non ha effetto contro gli altri debitori. Nulla quaestio circa la prima doglianza. Ove accertato
e dichiarato l'annullamento giudiziale con sentenza divenuta definitiva, a seguito di azione direttamente esperita da parte avversa non vi è motivo di opporsi a quanto espresso ex adverso”.
In data 2.4.2025 parte opponente depositava preverbale in cui argomentava in ordine al difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva che, però, controparte non aveva eccepito;
ribadiva, per il resto, le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto di citazione.
Con ordinanza di data 8.4.2025 il Giudicante rinviava per discussione orale alla presente udienza invitando le parti al contraddittorio sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice adito.
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito. E' incontestato che la controversia abbia ad oggetto il pagamento di un importo dovuto a titolo di sanzione per abusivismo edilizio in area a tutela paesaggistica oggetto di richiesta dapprima con cartella di pagamento e, successivamente, con l'intimazione di pagamento impugnata
Trattasi di materia rientrante nella giurisdizione del Giudice amministrativo;
ed infatti, per come evidenziato dallo stesso opponente, i coobbligati in solido impugnavano le cartelle di pagamento loro notificate dinanzi al TAR SICILIA che, ritenendo la propria giurisdizione, ne disponeva l'annullamento.
L'atto impugnato, ancora, non è un atto della procedura esecutiva in senso stretto, ma una intimazione di pagamento, adottata principalmente per fini interruttivi della prescrizione;
Il Consiglio di Stato ha precisato come “Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n.
639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell'azione proposta dal con la richiesta di decreto CP_6 ingiuntivo” Consiglio di Stato Sez. VI n. 484 del 15 gennaio 2021
Sussiste, come anticipato, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
le spese, stante la particolarità della controversia, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo;
- spese compensate. Così deciso in Messina il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, alle ore 9:50 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3745/2024 R.G..
È comparso per parte attrice Avv. Larosa che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per CP_1
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3745/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del 27.05.2025 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) residente in [...](Me) – C.da Bruderi 13, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. G. Davide La Rosa ( CodiceFiscale_2
/ fax 0942/24601), elettivamente domiciliato in Email_1
Taormina, via W. Von Gloden 79, presso lo studio dell'Avv. Davide La Rosa ( / fax 0942/24601) che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in calce al presente atto,
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante in carica con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14 (CF E PI: e per esso, nella qualità di P.IVA_1 Controparte_3
Responsabile Atti Introduttivi Giudizio Sicilia a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. in Roma n. Persona_1
Rep. 181515 racc. 12772del 25/7/2024, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Calabrò (C.F.: – PEC: C.F._3
– Nr. Fax: 0965/897824), giusta Email_2 procura in calce del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Spagnolio 1/h.
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9012194784000 cui risultano sottese le cartelle di pagamento prodromiche di seguito indicate:
1) Cartella di pagamento n. 295 - 2018 00160 189 25 000;
2) Cartella di pagamento n. 295 - 2018 00160 190 26 000.
Deduce l'opponente l'annullamento della cartella di pagamento sub 1) con sentenza emessa dal TAR Catania nell'ambito del giudizio n. 1125/2019. Deduce, altresì, in relazione alla cartella di pagamento sub) 2, la mancata notifica della stessa e, comunque, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione
(solidale) in quanto “Superata la superiore eccezione, nel merito, va detto che quella portata dalla cartella esattoriale di cui supra, (cfr. doc.3) è un'obbligazione solidale ovvero attinente ad una concessione edilizia rilasciata ai SI , e, Controparte_4 Persona_2 appunto, all'odierno ricorrente. E così, mentre le sorelle del Sig. Parte_1 hanno impugnato le cartelle esattoriali - regolarmente - ricevute
[...]
e le stesse sono state annullate dal (cfr. doc. 4 e 5 ), l'odierno CP_5 ricorrente ha solo ricevuto la prima cartella che è stata impugnata ed annullata”.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di che evidenziava testualmente “Va CP_1 precisato che la cartella di cui si asserisce la omessa notifica è stata notificata a parte attrice per come dimostra ictu oculi la documentazione offerta. Se per la detta vi è stato annullamento giudiziale ciò è avvenuto nei confronti dei coobbligati solidali, avendo dovuto controparte adoperarsi per impugnarla nei termini di legge. La detta omissione ha comportato il consolidamento della pretesa e segnatamente la sua piena debenza.
Ricordiamo che il nostro codice civile stabilisce che la sentenza pronunciata nella causa tra il creditore e uno solo dei debitori in solido (perché, magari, gli altri sono rimasti inerti e non hanno partecipato al giudizio) non ha effetto contro gli altri debitori. Nulla quaestio circa la prima doglianza. Ove accertato
e dichiarato l'annullamento giudiziale con sentenza divenuta definitiva, a seguito di azione direttamente esperita da parte avversa non vi è motivo di opporsi a quanto espresso ex adverso”.
In data 2.4.2025 parte opponente depositava preverbale in cui argomentava in ordine al difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva che, però, controparte non aveva eccepito;
ribadiva, per il resto, le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto di citazione.
Con ordinanza di data 8.4.2025 il Giudicante rinviava per discussione orale alla presente udienza invitando le parti al contraddittorio sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice adito.
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito. E' incontestato che la controversia abbia ad oggetto il pagamento di un importo dovuto a titolo di sanzione per abusivismo edilizio in area a tutela paesaggistica oggetto di richiesta dapprima con cartella di pagamento e, successivamente, con l'intimazione di pagamento impugnata
Trattasi di materia rientrante nella giurisdizione del Giudice amministrativo;
ed infatti, per come evidenziato dallo stesso opponente, i coobbligati in solido impugnavano le cartelle di pagamento loro notificate dinanzi al TAR SICILIA che, ritenendo la propria giurisdizione, ne disponeva l'annullamento.
L'atto impugnato, ancora, non è un atto della procedura esecutiva in senso stretto, ma una intimazione di pagamento, adottata principalmente per fini interruttivi della prescrizione;
Il Consiglio di Stato ha precisato come “Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n.
639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell'azione proposta dal con la richiesta di decreto CP_6 ingiuntivo” Consiglio di Stato Sez. VI n. 484 del 15 gennaio 2021
Sussiste, come anticipato, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
le spese, stante la particolarità della controversia, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo;
- spese compensate. Così deciso in Messina il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo