Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27934/2020, avente ad oggetto: dichiarazione della nullità di accordo sottoscritto nell'ambito di una procedura di mediazione contenente il riconoscimento della intervenuta usucapione del diritto di proprietà di bene immobile e vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di erede di rappresentato e difeso dagli Persona_1
Avvocati Luigi Vespoli e Giuseppe Penta
CA EC (c.f. )ed EN EC (c.f. C.F._2
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Margiotta _1
Attori
e c.f. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_4 difeso dall'avvocato Attilio Doria
Convenuto
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1) Accertare e dichiarare la nullità ovvero invalidità e comunque la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, 1325 e/o 1343 c.c., per assenza di causa ovvero per illiceità della stessa, dell'accordo di mediazione di cui
[...]
(procedimento n. prot. 316/2016 – mediatore Controparte_2
Avv. Francesco Pages), autenticato nelle firme giusta atto per Notar di pari data (rep. 1948, racc. Persona_2
1514) ovvero, e in ogni caso, dell'acquisto per usucapione ivi accertato in favore di ed in Controparte_1 danno di dell'immobile sito in Napoli, alla Persona_1
Via Palizzi, nn. 2 e 20 (identificato al NCEU di Napoli alla
Sezione Avv., foglio 15, p.lla 542, sub. 10, via Filippo
Palizzi n. 20, piano 1, zona censuaria 6, cat. A/2, classe 7, vani 11 superficie catastale mq. 279, escluse aree scoperte,
r.c. euro 2.073,57);
2) In via concorrente con la domanda che precede, se del caso, previo accertamento della insussistenza di una controversia tra le parti e, comunque, della insussistenza di una controprestazione a carico di la Controparte_1 nullità ovvero invalidità e comunque la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, 1325 in combinato disposto con gli artt.1965 e ss. c.c. ovvero con gli artt.
1470 e ss. c.c., per assenza di causa ovvero per illiceità della stessa, dell'accordo di mediazione di cui al verbale del 3.08.2016 dell'Organismo di Mediazione Controparte_2
(procedimento n. prot. 316/2016 – mediatore Avv.
[...]
Francesco Pages), autenticato nelle firme giusta atto per
Notar di pari data (rep. 1948, racc. 1514) Persona_2 ovvero, e in ogni caso, dell'acquisto per usucapione ivi accertato in favore di ed in danno di Controparte_1 dell'immobile sito in Napoli, alla Via Persona_1
Palizzi, nn. 2 e 20 meglio descritto nel punto 1) che precede;
3) In via estremamente gradata, accertare e dichiarare la natura relativamente simulata dell'accordo di mediazione di cui al verbale del 3.08.2016 dell'Organismo di Mediazione
[...]
(procedimento n. prot. 316/2016 – mediatore Controparte_2 Avv. Francesco Pages), autenticato nelle firme giusta atto per Notar di pari data (rep. 1948, racc. Persona_2
1514), come atto dissimulante una donazione indiretta da parte di in favore di Persona_1 CP_1
;
[...]
4) In ogni caso e per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande che precedono, anche alternativamente tra loro, dichiarare nullo invalido e/o comunque inefficace e privo di effetti, per tutto quanto esposto in narrativa,
l'acquisto per asserita usucapione, o comunque a qualsiasi titolo operato da parte di della Controparte_1 piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Napoli, alla via Palizzi con ingresso dai civici n. 2
e 20, meglio descritto nel punto 1) che precede e, conseguentemente disporre e/o determinare il riacquisto e la intestazione di detto immobile (meglio descritto al punto 1) che precede) in capo a nata a [...] Persona_1 di Stabia il 13.04.1931(C.F. ), ovvero, in C.F._5 alternativa, condannare alla Controparte_1 restituzione, in favore di dell'immobile Persona_1 sito in Napoli, alla via Palizzi con ingresso dai civici n. 2
e 20, meglio descritto nel punto 1) che precede, libero e vuoto da persone e/o cose, con condanna all'immediato rilascio dello stesso in favore della odierna attrice;
5) In via concorrente col punto 4) che precede, e sempre per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande che precedono, anche alternativamente tra loro, condannare alla restituzione, in favore di Controparte_1
dei frutti percepiti dall'uso esclusivo del Persona_1 predetto immobile, dalla data del 3.08.2016 e fino all'effettivo soddisfo, consistenti nei pagamenti percepiti dal convenuto da parte di (cui è stato Controparte_3 notificato l'atto introduttivo del presente processo ai fini della litis denuntiatio) nonché al pagamento di una indennità da occupazione “sine titulo” dal 3.08.2016 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa: importi da determinarsi, in via principale, in € 4.101,30 mensili ovvero, considerando solo le aree coperte, in € 3.910,20 mensili, ovvero in quel diverso e/o maggiore importo da determinarsi in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in via estremamente gradata, in via equitativa;
il tutto oltre interessi dai singoli pagamenti e rivalutazione;
6) In via gradata rispetto al punto che precede, ma sempre per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande che precedono, anche alternativamente tra loro, condannare alla restituzione, in favore di Controparte_1
dei frutti percepiti dall'uso esclusivo del Persona_1 predetto immobile, dalla data dell'introduzione del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo, consistenti nei pagamenti percepiti dal convenuto da parte di CP_3
(cui è stato notificato l'atto introduttivo del
[...] presente processo ai fini della litis denuntiatio) nonché al pagamento di una indennità da occupazione “sine titulo” sempre dalla data di introduzione del presente giudizio e sino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa: importi da determinarsi, come nel punto che precede, il tutto oltre interessi dai singoli pagamenti e rivalutazione;
7) Ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei Registri
Immobiliari competenti, e per l'effetto disporre e/o determinare il riacquisto e la intestazione di detto immobile in capo a (C.F. , nata a Persona_1 C.F._5
Castellammare di Stabia il 13.04.1931, con esonero di responsabilità del Conservatore e dei funzionari ed impiegati addetti;
8) Con vittoria delle spese di lite;
per il convenuto: 1) Rigettare la domanda proposta da con Persona_1 citazione notificata in data 22.12.2020;
2) Riconoscimento delle spese legali con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CA EC e EN EC, quali eredi Parte_1 di si sono costituiti in giudizio per coltivare Persona_1 le domande proposte da nei confronti di Persona_1 [...]
. Controparte_1
Nel testamento olografo del 26.5.2018 pubblicato il 28 giugno 2023 si è così espressa: «Io sottoscritta Persona_1 _1
nata il [...], a [...] volendo
[...] rispondere del mio patrimonio per quando non ci sarò più nomino miei eredi universali i cari nipoti CA ed EN di mio figlio con l'onere di continuare a prestare assistenza a mio Pt_1 figlio . Preciso che in vita ho già provveduto con numerose Pt_1 elargizioni nei confronti di mio figlio elargizioni CP_1 superiori alla quota di legittima a lui spettante. Lego a Pt_1 in sostituzione di quello che la legge gli riserva la somma di euro 15.000,00 con l'onere di proseguire la causa nei confronti di mio figlio volta a fare annullare la falsa CP_1 usucapione in suo favore».
Alla luce delle suddette previsioni testamentarie
[...]
era onerato quale legatario a proseguire il giudizio Parte_1 promosso dalla madre.
Quanto a CA ed EN la loro legittimazione a proseguire il giudizio promosso da discende dalla loro qualità Persona_1 di eredi.
Alla luce di quanto precede va affermata la legittimazione di di CA EC e di EN EC a Parte_1 coltivare l'azione intrapresa da nei confronti di TE
. Controparte_1
Ciò precisato, va rilevato che ha convenuto in Persona_1 giudizio il figlio ed ha esposto: di Controparte_1 essere proprietaria dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Napoli alla via Palizzi con ingresso dai civici n. 2 e 20,
e precisamente dell'appartamento posto al piano primo, consistenza
11 vani catastali, censito al NCEU di Napoli alla Sezione Avv., foglio 15, p.lla 542, sub. 10, via Filippo Palizzi n. 20, piano 1, zona censuaria 6, cat. A/2, classe 7, vani 11 superficie catastale mq. 279, escluse aree scoperte, r.c. euro 2.073,57; di avere sempre risieduto in un altro immobile sito alla Via Palizzi n. 15, ubicato di fronte all'immobile oggetto di causa;
che in ragione del suo stato di salute e della vicinanza tra gli immobili, aveva acconsentito alla richiesta del figlio di occupare, CP_1
a titolo gratuito, l'appartamento di via Palizzi nn. 2 e 20; che la sua volontà era sempre stata quella di tollerare che
[...]
e la sua famiglia, dimorassero nell'immobile Controparte_1 ma che non aveva mai inteso rinunciare ai suoi diritti e soprattutto non aveva mai dismesso l'animus domini e tantomeno il possesso;
che tale sua volontà era dimostrata dall'azione che aveva promosso unitamente al figlio nei confronti CP_1 della proprietaria dell'immobile soprastante per ottenere il risarcimento del danno con citazione del 2.3.2000; che nella citazione era espressamente riportato che era proprietaria dell'immobile danneggiato sito in Napoli alla via F. Palizzi con ingresso dal civico 2 e 20 e che lo stesso era stato concesso in comodato gratuito al figlio che la sua Controparte_1 posizione di proprietaria dell'immobile e quella di comodatario del figlio era stata ribadita anche nell'atto di appello del
9.02.2010; che il figlio aveva agito nei suoi CP_1 confronti per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto del bene per usucapione e che il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda(sentenza n. 14219/2014 del 29.10.2014 non impugnata e divenuta definitiva il 29.4.2015); che ciononostante aveva presentato un'istanza di mediazione Controparte_1 deducendo di avere usucapito per effetto del possesso ultraventennale l'immobile di via Palizzi nn. 2 e 20; che era stata convocata presso l'organismo di mediazione per apporre una firma che le era stato detto serviva per risolvere problematiche fiscali relative all'immobile; che all'epoca, in data 3.8.2016, era ottantacinquenne ed ipovedente;
che aveva firmato il documento che le era stato sottoposto senza averne compreso il contenuto;
che si trattava di un accordo di mediazione nel quale si dava atto che aveva usucapito l'immobile per Controparte_1 possesso ultraventennale, che le parti avevano raggiunto un accordo amichevole per definire la lite oggetto della mediazione,
che si riconosceva che il aveva usucapito l'immobile; CP_1
che ottenuta formalmente la proprietà Controparte_1 dell'immobile lo aveva diviso fisicamente concedendo in locazione una parte dello stesso.
Premesse tali circostanze ha sostenuto: che Persona_1
l'accordo di mediazione era nullo e/o invalido e/o inefficace ex artt. 1418, 1325 e 1343 c.c.; che alla data dell'accordo non esisteva tra le parti nessuna controversia;
che sul tema dell'acquisizione della titolarità dell'immobile in capo al figlio era intervenuta una sentenza che aveva Controparte_1 accertato l'inesistenza dei presupposti in base ai quali matura l'usucapione, che la pronuncia era divenuta definitiva in quanto non impugnata;
che l'accordo raggiunto in mediazione, sia inteso come atto con effetti accertativi che come atto ad effetti traslativi, era nullo per inesistenza o illiceità della causa;
che l'accordo, ove inteso come atto traslativo, era del pari nullo per assenza della causa;
che aveva diritto alla restituzione dell'immobile ed al pagamento di un'indennità per la sua occupazione.
ha resistito alle domande di Controparte_1 [...]
sostenendo: di avere prestato incessantemente cura ed _1 assistenza alla madre;
che è stato immesso dai propri genitori, di comune accordo, nel godimento dell'appartamento per cui è causa al duplice fine di aver a sé vicino il figlio che aveva scelto di rimanere a Napoli e di riequilibrare le attribuzioni operate in vita in favore suo e del fratello;
che l'accordo di Pt_1 mediazione aveva lo scopo di attuare una liberalità evitandone il peso fiscale;
che si trattava di un negozio di accertamento;
che il giudicato era superato dalla volontà abdicativa della madre;
che veniva in rilievo una donazione indiretta per la quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico e la partecipazione di due testimoni;
che la madre, pur lamentando la propria condizione di ipovedente, aveva riconosciuto di avere sottoscritto il verbale di conciliazione quando era capace di agire e nella piena consapevolezza del contenuto dell'atto sottoscritto;
che comunque non poteva essere accolta la domanda relativa al riconoscimento dell'indennizzo per l'occupazione non essendo in discussione la sua disponibilità dell'immobile quale comodatario.
Tutto ciò premesso, la domanda di di ottenere la Persona_1 dichiarazione della nullità dell'accordo sottoscritto il 3.8.2016 nell'ambito del procedimento di mediazione promosso da
[...] sulla premessa di avere usucapito l'immobile Controparte_1 sito in Napoli alla via Palizzi con ingresso dai civici nn. 2 e 20
è fondata.
In proposito occorre partire dalla premessa che l'accordo raggiunto in sede di mediazione nell'ambito di un procedimento promosso da un soggetto che affermi di avere acquisito la titolarità di un bene immobile in ragione dell'esercizio, in modo pacifico e per oltre un ventennio, di un potere di fatto sul bene assimilabile a quello che compete al proprietario deve essere qualificato quale negozio di accertamento.
Con un accordo del genere le parti riconoscono che si sono realizzate in fatto le condizioni che in base a quanto previsto dall'art. 1158 c.c. determinato l'acquisto della proprietà del bene immobile in capo al soggetto che ha esercitato il possesso ultraventennale.
Tale conclusione è confermata dalla introduzione del numero 12 bis dell'art. 2643 c.c. in base al quale è stata prevista la trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l'usucapione; trascrizione che in precedenza era negata non derivando dall'accordo di mediazione riferito alla maturata usucapione nessun effetto costitutivo, traslativo o modificativo di un diritto reale.
Ciò posto, inteso quale negozio di accertamento, l'accordo di mediazione per essere valido deve avere i requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. ed in particolare deve avere una causa.
Questa nel negozio di accertamento non può che consistere nella causa di accertamento ovvero nella funzione di eliminare una situazione di incertezza dando stabilità e chiarezza ad un rapporto controverso.
Nel caso in esame tale situazione d'incertezza non sussisteva.
Il tema dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Palizzi con accesso dai civici nn. 2 e 20 era stato espressamente esaminato in un giudizio di cui erano state parti ed Controparte_1 Persona_1
Il processo era sorto per iniziativa del che aveva CP_1 rivendicato di avere acquisito la proprietà dell'immobile per effetto di un possesso pacifico ultraventennale e si è concluso con il rigetto della domanda.
Tale pronuncia non è stata appellata ed è pertanto divenuta definitiva.
In presenza di tale decisione deve escludersi che sussistesse un dubbio in ordine all'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile di via Palizzi da parte del per effetto CP_1 dell'esercizio di un potere di fatto assimilabile quello che compete al proprietario.
Al contrario si era in presenza di accertamento definitivo in base al quale era stato escluso che il aveva usucapito CP_1
l'immobile di via Palizzi.
In tale contesto vi era spazio per le parti, nell'esercizio dell'autonomia privata, per decidere di trasferire la proprietà dell'immobile dalla al _1 CP_1 Non era invece possibile dare atto che si erano verificati i presupposti per il maturare dell'acquisto del bene per usucapione in favore del posto che ciò era stato espressamente CP_1 escluso dalla sentenza.
Consegue che va dichiarata la nullità dell'accordo sottoscritto in sede di mediazione tra e Persona_1 Controparte_1 se inteso quale negozio di accertamento.
Non è possibile qualificare l'accordo come transazione, mancano sia la lite che le reciproche concessioni.
Quanto poi alla possibilità di qualificare l'accordo raggiunto tra la ed il quale rinuncia abdicativa del diritto _1 CP_1 di proprietà fatta dalla prima in favore del secondo, atto da qualificare quale donazione indiretta, sottratta in quanto tale ex art. 809 c.c. dall'obbligo di rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 782, va osservato in prima battuta che tale qualificazione è ostacolata dal tenore dell'accordo che in nessun modo lascia trasparire il fine di liberalità ed in cui è presente solo il riconoscimento della maturata usucapione sul bene da parte del . CP_1
A ciò aggiunge il rilievo decisivo che nel caso in esame non sarebbe integrata una donazione indiretta ma una donazione diretta.
A sostegno della propria tesi ha Controparte_1 richiamato gli arresti della Suprema Corte in cui è stato affermato che la rinuncia abdicativa rientra tra gli atti di liberalità disciplinati dall'art. 809 c.c. e che nel caso in esame la avrebbe posto in essere una rinuncia abdicativa _1 astenendosi da un lato dal far valere l'interruzione del possesso altrui finalizzato all'usucapione e dall'altro ammettendo che tale astensione è stata continua ed ha consentito l'operare dell'effetto dell'arricchimento in favore del possessore.
Ciò detto, va evidenziato che nei precedenti richiamati dal convenuto, in particolare nella sentenza n. 3819/2015, la Corte ha esaminato il caso della rinuncia di una madre alla quota di sua proprietà di un immobile in favore dei figli comproprietari della rimanente metà.
E' con riguardo a tale situazione che la Corte ha affermato:
che costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari;
che si è di fronte ad una rinunzia abdicativa della quota di comproprietà perchè l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto;
che poichè per la realizzazione del fine di liberalità, ovvero l'automatica estensione ex art. 1104 c.c. delle quote dei comproprietari, viene utilizzato un negozio, la rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo.
I principi indicati dalla Corte non hanno modo di operare con riferimento all'accordo concluso tra la ed il _1 CP_1
Prima dell'accordo l'immobile di via Palizzi era di proprietà esclusiva della mentre dopo è risultato in proprietà del _1
. CP_1
Il trasferimento della proprietà è l'unico effetto dell'accordo che pertanto dovrebbe essere qualificato come donazione diretta e quindi soggetta al rispetto di tutti i requisiti formali previsti dall'art. 782 c.c..
Deriva che volendo qualificare l'accordo in contestazione quale atto di liberalità lo stesso non sfugge alla sanzione della nullità. Quanto all'indennità invocata dall'attrice per l'occupazione dell'immobile, pur ammettendo che il contratto di comodato sia sopravvissuto all'accordo del 3.8.2016, non può dubitarsi che con l'introduzione del presente giudizio la ha manifestato in _1 maniera inequivoca la volontà di risolvere il contratto.
Consegue che a partire dal momento della notifica della citazione il contratto di comodato è venuto meno e l'occupazione dell'immobile ha perso la propria giustificazione.
Deriva che il convenuto è tenuto al pagamento di un'indennità per l'occupazione priva di titolo giustificativo dal 22.12.2020(data della notifica della citazione)al momento in cui rilascerà
l'immobile.
Per la misura dell'indennità va considerato che non è contestato che l'immobile occupato è più che signorile, è sito in una zona prestigiosa di una grande città, è molto esteso.
Alla luce di tali elementi l'indennità di occupazione va determinata nell'importo di euro 3000,00 mensili.
Consegue che deve essere condannato al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 3000,00 per ogni mese dal gennaio
2021 al rilascio dell'immobile.
Spettano gli interessi legali su ogni singolo rateo dell'indennità di occupazione dalla data di maturazione(da individuarsi nella fine di ogni mese di riferimento e quindi a partire dal
31.1.2021)al saldo.
Posto che è stata dichiarata la nullità di uno atto per il quale è prevista la trascrizione nei registri immobiliari tenuto conto della previsione di cui all'art. 2665 c.c., va ordinato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli –
Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1 di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del verbale di accordo sottoscritto il 3.8.2016 da e con il quale la prima ha Persona_1 Controparte_1 riconosciuto che il secondo aveva usucapito l'immobile sito in Napoli alla via Palizzi con ingresso dai civici nn. 2 e 20, piano primo in catasto al f. 15, p.lla 542, subalterno 10, via Filippo
Palizzi 20, piano 1, zona censuraia 6, cat. A/2, classe 7, vani
11, superfice catastale mq 279, rc. Euro 2073,57.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento all'intero giudizio in favore di CA ed EN
EC che quali eredi sono subentrati nella posizione di
. Persona_1
Quanto a vanno riconosciuti i compensi per le Parte_1 fasi di studio e decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, domanda coltivata dopo la sua morte da _1 [...]
, CA EC ed EN EC nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del verbale di accordo sottoscritto il
3.8.2016 da e con il Persona_1 Controparte_1 quale la prima ha riconosciuto che il secondo aveva usucapito l'immobile sito in Napoli alla via Palizzi con ingresso dai civici nn. 2 e 20, piano primo in catasto al f. 15, p.lla
542, subalterno 10, via Filippo Palizzi 20, piano 1, zona censuraia 6, cat. A/2, classe 7, vani 11, superfice catastale mq 279, rc. Euro 2073,57;
2) ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Napoli – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 1 di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del verbale di accordo sottoscritto il 3.8.2016 da e Persona_1 CP_1
con il quale la prima ha riconosciuto che il
[...] secondo aveva usucapito l'immobile sito in Napoli alla via
Palizzi con ingresso dai civici nn. 2 e 20, piano primo in catasto al f. 15, p.lla 542, subalterno 10, via Filippo Palizzi 20, piano 1, zona censuaria 6, cat. A/2, classe 7, vani 11, superfice catastale mq 279, rc. Euro 2073,57;
3) Condanna al rilascio dell'immobile Controparte_1 sito in Napoli alla via Palizzi con ingresso dai civici nn. 2
e 20, piano primo riportato catasto al f. 15, p.lla 542, subalterno 10, via Filippo Palizzi 20, piano 1, zona censuraia 6, cat. A/2, classe 7, vani 11, superfice catastale mq 279;
4) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1
CA EC ed EN EC della somma di euro
3000,00 per ogni mese dal gennaio 2021 e fino al rilascio dell'immobile a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, oltre interessi legali su ogni singolo rateo dell'indennità di occupazione dalla data di maturazione(da individuarsi nella fine di ogni mese di riferimento e quindi a partire dal 31.1.2021)al saldo;
5) Condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 14648,00 a favore di CA ed
EN EC(euro 545,00 per esborsi ed euro 14103,00 per compenso) ed in euro 6805,00 in favore di Parte_1 oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 20.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa