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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3342/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Santaniello, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Marco Granese, elettivamente domiciliata come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Trotta, elettiva- Controparte_2
mente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2810/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore emessa
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, gli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento dei danni per lesioni riportate in occorrenza del sinistro avvenuto in via Nolana in Pompei (NA) il 6/08/2018.
L'attore precisava che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava alla guida del motociclo Ducati di proprietà di e percorreva via Controparte_3
Nolana mantenendo la sua corsia di marcia allorché, giunto all'incrocio con via
A. Segni, veniva urtato dalla IA US, di proprietà di la Controparte_2
quale, stava immettendosi su via Nolana dove era presente il segnale di stop. A seguito ed in conseguenza dell'urto, il motociclo finiva a terra così come l'attore, il quale, subiva lesioni personali quantificati in sede di ATP in euro 12.105,45.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo , Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in dirit- to.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda poiché non provata.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , Parte_1
proponeva gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia.
Si costituivano in giudizio e i quali chiede- Controparte_1 Controparte_2
vano il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/04/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di il Controparte_3
quale benché regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Per quanto concerne il merito, l'appello è fondato e pertanto va accolto.
La dinamica dell'incidente, nel senso indicato dall'appellante, risulta provata in base alle risultanze del giudizio di primo grado. In particolare, risulta provato l'urto tra il motociclo di proprietà di , condotto nella circostanza Controparte_3
dall'attore e la IA US di proprietà dell'appellato; scontro avvenuto in Pom- pei in via Nolana per colpa del conducente della IA US, il quale non rispet- tava il segnale di stop.
L'appellante con i due motivi di gravame lamenta un insufficiente ed errata moti- vazione della sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che non avrebbe tenuto conto delle risultanze dell'Atp, laddove veniva accertato il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro. Sostiene inoltre che il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione della prova testimoniale ritenendola lacunosa mentre in- vece, è stata precisa, puntuale e coerente nella descrizione dell'evento e delle cir- costanze relative alle lesioni patite dall'istante.
Ciò posto, nel caso di specie, ha provato l'an della pretesa Parte_1
risarcitoria giudizialmente azionata.
Il teste, , escusso all'udienza del 6/5/2022 riferiva: “…io ero Testimone_1
alla guida della mia auto e percorrevo via Nolana del Comune di Pom- pei…ricordo che era il mese di agosto 2018 ed erano circa le 12.00 quando una moto di colore rosso con a bordo due persone, procedeva davanti ad essa sulla predetta via Nolana, con direzione mi sembra Scafati, ma non ne sono sicuro non essendo del posto…ho visto che una vettura nera proveniente da una traversa po- sta sulla sinistra rispetto al senso di marcia della moto e una, uscendo dalla tra-
3 versa ed immettendosi su via Nolana, urtava la moto con i ragazzi…l'incidente è avvenuto su via Nolana e sulla traversa della vettura vi è un segnale di stop…la moto è stata urtata sulla fiancata sinistra ed è caduta a terra sul lato destro…io mi sono accostato ed i ragazzi che avevano il casco ambedue, avvertivano dolori in varie parti del corpo, il ragazzo avvertiva dolori al braccio ed alla gamba…la trasportata era una ragazza ed avvertiva anche lei dolori…io mi sono accorto che erano un uomo e una donna perché si sono levati il casco…dopo un po' me ne sono andato anche perché i ragazzi avevano chiamato i parenti…quando stavo io non è intervenuta autorità o ambulanza…posso dire che tra me e la moto vi erano circa 20-25 metri di distanza…la macchina ha urtato la moto con il suo la- to anteriore destro…ricordo che la macchina era condotta da un uomo…”.
Il teste di parte attrice, infatti, oltre a confermare, concordemente, le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ha avvalorato la dinamica dell'evento riferita ne- gli atti di causa.
Dalla dinamica descritta dal teste si evince, dunque, in maniera incontrovertibile l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà del conve- nuto nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio.
In assenza di qualsivoglia riscontro probatorio si ritiene di escludere, pertanto, la sussistenza di qualunque responsabilità concorrente dell'attore nella causazione dell'evento.
Relativamente al quantum risarcibile, in quanto adeguatamente e correttamente motivate, questo Giudice condivide le conclusioni formulate nel giudizio di ATP dal CTU, dott.ssa , la quale ha riconosciuto la sussistenza Persona_1
del nesso causale tra evento lesivo e lesioni rilevate, come risultante dagli atti e dal dato anamnestico.
In ragione di tanto questo Giudice ritiene condivisibile le conclusioni a cu è giun- to il CTU, in quanto correttamente e adeguatamente motivate, nella parte in cui riconosce all'attore, 25 giorni di inabilità temporanea assoluta (in tasso medio del
4 100%), 30 giorni di inabilità temporanea parziale (in tasso medio del 50%), 20 giorni di inabilità temporanea parziale (in tasso medio del 25%) ed un danno bio- logico pari al 5 – 6% e spese mediche pari ad euro 670,66.
In ragione di tanto, all'attore deve essere riconosciuto un risarcimento del danno, calcolato sulla scorta delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 pari ad euro 9.515,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Le argomentazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello ed al- la riforma totale della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
In considerazione dell'accoglimento della domanda gli appellati costituiti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 in rela- zione al valore della controversia.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza di primo grado, condanna gli appellati in solido, al pagamento in favore di la somma di € 9.515,21 oltre interessi legali come Parte_1
indicato in parte motiva;
c) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di , liquidate in euro Parte_1
2.900,00, oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
d) Nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_3
5 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3342/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Santaniello, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Marco Granese, elettivamente domiciliata come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Trotta, elettiva- Controparte_2
mente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2810/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore emessa
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, gli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento dei danni per lesioni riportate in occorrenza del sinistro avvenuto in via Nolana in Pompei (NA) il 6/08/2018.
L'attore precisava che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava alla guida del motociclo Ducati di proprietà di e percorreva via Controparte_3
Nolana mantenendo la sua corsia di marcia allorché, giunto all'incrocio con via
A. Segni, veniva urtato dalla IA US, di proprietà di la Controparte_2
quale, stava immettendosi su via Nolana dove era presente il segnale di stop. A seguito ed in conseguenza dell'urto, il motociclo finiva a terra così come l'attore, il quale, subiva lesioni personali quantificati in sede di ATP in euro 12.105,45.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo , Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in dirit- to.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda poiché non provata.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , Parte_1
proponeva gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia.
Si costituivano in giudizio e i quali chiede- Controparte_1 Controparte_2
vano il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/04/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di il Controparte_3
quale benché regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Per quanto concerne il merito, l'appello è fondato e pertanto va accolto.
La dinamica dell'incidente, nel senso indicato dall'appellante, risulta provata in base alle risultanze del giudizio di primo grado. In particolare, risulta provato l'urto tra il motociclo di proprietà di , condotto nella circostanza Controparte_3
dall'attore e la IA US di proprietà dell'appellato; scontro avvenuto in Pom- pei in via Nolana per colpa del conducente della IA US, il quale non rispet- tava il segnale di stop.
L'appellante con i due motivi di gravame lamenta un insufficiente ed errata moti- vazione della sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che non avrebbe tenuto conto delle risultanze dell'Atp, laddove veniva accertato il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro. Sostiene inoltre che il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione della prova testimoniale ritenendola lacunosa mentre in- vece, è stata precisa, puntuale e coerente nella descrizione dell'evento e delle cir- costanze relative alle lesioni patite dall'istante.
Ciò posto, nel caso di specie, ha provato l'an della pretesa Parte_1
risarcitoria giudizialmente azionata.
Il teste, , escusso all'udienza del 6/5/2022 riferiva: “…io ero Testimone_1
alla guida della mia auto e percorrevo via Nolana del Comune di Pom- pei…ricordo che era il mese di agosto 2018 ed erano circa le 12.00 quando una moto di colore rosso con a bordo due persone, procedeva davanti ad essa sulla predetta via Nolana, con direzione mi sembra Scafati, ma non ne sono sicuro non essendo del posto…ho visto che una vettura nera proveniente da una traversa po- sta sulla sinistra rispetto al senso di marcia della moto e una, uscendo dalla tra-
3 versa ed immettendosi su via Nolana, urtava la moto con i ragazzi…l'incidente è avvenuto su via Nolana e sulla traversa della vettura vi è un segnale di stop…la moto è stata urtata sulla fiancata sinistra ed è caduta a terra sul lato destro…io mi sono accostato ed i ragazzi che avevano il casco ambedue, avvertivano dolori in varie parti del corpo, il ragazzo avvertiva dolori al braccio ed alla gamba…la trasportata era una ragazza ed avvertiva anche lei dolori…io mi sono accorto che erano un uomo e una donna perché si sono levati il casco…dopo un po' me ne sono andato anche perché i ragazzi avevano chiamato i parenti…quando stavo io non è intervenuta autorità o ambulanza…posso dire che tra me e la moto vi erano circa 20-25 metri di distanza…la macchina ha urtato la moto con il suo la- to anteriore destro…ricordo che la macchina era condotta da un uomo…”.
Il teste di parte attrice, infatti, oltre a confermare, concordemente, le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ha avvalorato la dinamica dell'evento riferita ne- gli atti di causa.
Dalla dinamica descritta dal teste si evince, dunque, in maniera incontrovertibile l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà del conve- nuto nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio.
In assenza di qualsivoglia riscontro probatorio si ritiene di escludere, pertanto, la sussistenza di qualunque responsabilità concorrente dell'attore nella causazione dell'evento.
Relativamente al quantum risarcibile, in quanto adeguatamente e correttamente motivate, questo Giudice condivide le conclusioni formulate nel giudizio di ATP dal CTU, dott.ssa , la quale ha riconosciuto la sussistenza Persona_1
del nesso causale tra evento lesivo e lesioni rilevate, come risultante dagli atti e dal dato anamnestico.
In ragione di tanto questo Giudice ritiene condivisibile le conclusioni a cu è giun- to il CTU, in quanto correttamente e adeguatamente motivate, nella parte in cui riconosce all'attore, 25 giorni di inabilità temporanea assoluta (in tasso medio del
4 100%), 30 giorni di inabilità temporanea parziale (in tasso medio del 50%), 20 giorni di inabilità temporanea parziale (in tasso medio del 25%) ed un danno bio- logico pari al 5 – 6% e spese mediche pari ad euro 670,66.
In ragione di tanto, all'attore deve essere riconosciuto un risarcimento del danno, calcolato sulla scorta delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 pari ad euro 9.515,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Le argomentazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello ed al- la riforma totale della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
In considerazione dell'accoglimento della domanda gli appellati costituiti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 in rela- zione al valore della controversia.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza di primo grado, condanna gli appellati in solido, al pagamento in favore di la somma di € 9.515,21 oltre interessi legali come Parte_1
indicato in parte motiva;
c) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di , liquidate in euro Parte_1
2.900,00, oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
d) Nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_3
5 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/3/2025
Il Giudice
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