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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa DI LE, nelle cause riunite iscritte ai nn 16662/2024 RGL, promossa
D A
- CF. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ELVIRA FERRANTE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Isola delle Femmine (PA) alla Via Giambona n. 6, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1 in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , sito in via CP_1
Laurana n. 59, con gli avv.ti MARIA GRAZIA SPARACINO e ADRIANA
IO ZZ che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: (REDDITO DI CITTADINANZA) CP_2
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ RIGETTA il ricorso
❖ DICHIARA che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' . CP_1
1 ❖ PONE a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza acquisita al prot. n. del 6/9/2022, essendo in possesso dei requisiti previsti CodiceFiscale_2 dal legislatore;
- d'aver avuto erogata la prestazione con decorrenza dal mese di ottobre 2022 fino al mese di giugno 2023;
- d'aver sempre comunicato all' gli aggiornamenti relativi al proprio nucleo e ai CP_1 cambi di residenza (come da DSU allegate);
- d'aver ricevuto in data 18/10/2024 provvedimento datato 30 settembre 2024, con cui l' , comunicandole la revoca della prestazione, le chiedeva la restituzione CP_1
dell'importo di euro 7.188,91 - indebitamente erogato a titolo di reddito di cittadinanza da Ottobre 2022 a Giugno 2023 - con la seguente motivazione:
“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU, ai sensi dell'art. 3 DPCM
159/2013” ;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire del beneficio e di avere sempre reso dichiarazioni conformi a verità; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale rassegnando le seguenti domande: “Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma erogata dall in favore della ricorrente nel periodo dall'ottobre del 2022 al giugno del CP_1
2023, o per il diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.
Annullare la comunicazione di richiesta di “restituzione delle somme per pagamento non dovuto del 30 settembre 2024 e ricevuta alla ricorrente in data 18/10/2024, sussistendone i requisiti dalla data di decorrenza del 14/10/2022;”, con il favore delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiedeva il rigetto, evidenziando che “[..] Il beneficio è stato revocato in quanto ai sensi della L. 26/2019 i figli minori di 26 anni con diversa residenza dai genitori fanno nucleo 2 insieme ai genitori, a meno che non siano coniugati e/o abbiano figli, o non siano più a carico fiscale dei genitori. [..]Nel caso che ci occupa la richiedente, secondo la DSU presentata e utilizzata ai fini dell'istruttoria della domanda RdC - protocollo n. CP_1
non aveva i requisiti reddituali tali da potersi considerare CodiceFiscale_3 nucleo autonomo (reddito 0 come da consultazione del riquadro FC8 della DSU) né era in possesso di uno dei requisiti sopra citati, posto che il figlio della ricorrente nasce in data successiva rispetto alla presentazione della domanda RdC. Com'è evidente il sopravvenire di eventuali condizioni legittimanti la percezione del beneficio (nel caso di specie la nascita del figlio) non elimina il carattere ab origine illecito della prestazione.
Consegue che la circostanza dedotta, ovvero che nell'isee successivo, del 09/02/2023, viene inserito il figlio (che nasce in data 31/1/2023) non sana l'illegittimità Persona_1 posta a base della domanda. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le conseguenti sanzioni normativamente previste, e tra queste, la revoca della prestazione”.
Pertanto, l'ente previdenziale rivendicava la legittimità dell'operato dell'istituto.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 5 novembre 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti, il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (norma ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di
Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il sostegno era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
3 beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di ulteriori requisiti economici e patrimoniali.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevedeva: «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro
9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli 4 immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 38. 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.9. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.9. 1-quater.
Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai 5 beni detenuti all'estero, l' provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un CP_1 piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a 6 seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al
Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste. 7.
Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 7 2015, n. 22 D.lgs. 04/03/2015, n. 22, Art. 15. - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.».
Ciò premesso, nel caso di specie emerge ex actis che parte ricorrente al momento del deposito della domanda (6.9.2022) non poteva essere considerata come “nucleo monocomponente”.
Invero secondo quanto disposto dal succitato comma 5, lett. b) «il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli» e, pertanto la composizione del nucleo familiare richiesto ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza è uguale a quella prevista per la dichiarazione fiscale.
La presenza congiunta delle condizioni suindicate comporta, quindi, l'impossibilità Parte da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei propri genitori.
Pertanto, il figlio di età inferiore ai 26 anni può costituire un nucleo monocomponente solo se:
- produce un reddito che gli permette di non essere più a carico dei suoi genitori (e precisamente euro 4.000 per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni ed euro
2.840,51 euro l'anno da 24 anni in poi);
- è sposato o ha figli
Orbene nel caso in esame al momento della domanda la ricorrente, pur essendo in stato di gravidanza, ha presentato domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sussistendone i presupposti in quanto:
- aveva 19 anni, 4 mesi e 20 giorni;
- nella DSU del 3.3.2022 (presentata ai fini dell'istruttoria della domanda per l'erogazione del beneficio) risultava non essere coniugata né di avere figli, con un reddito pari a zero. 8 Tali condizioni, pertanto, sulla base della normativa sopra citata, hanno precluso la possibilità di considerare il nucleo familiare della come “monocomponente” Pt_3
con conseguente legittimità della revoca del beneficio operata nel settembre 2022.
Né la circostanza peculiare del caso in esame (lo stato di gravidanza della ricorrente) di per sé poteva consentire una deroga alla disciplina richiamata.
Legittima si appalesa, pertanto, la revoca del beneficio non essendo sufficiente l'aver aggiornato le DSU in quanto a seguito della nascita del minore Persona_1
(31.1.2023) doveva essere presentata una nuova domanda .
Pertanto, la è tenuta alla restituzione della somma di euro 7.188,91 Pt_1
percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso fra il mese di ottobre
2022 e il mese di giugno 2023.
In ordine alle spese di lite, nonostante la soccombenza, non segue la condanna, avendo la ricorrente presentato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. mentre si provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 5 novembre
2025
IL GIUDICE
DI LE
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa DI LE, nelle cause riunite iscritte ai nn 16662/2024 RGL, promossa
D A
- CF. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ELVIRA FERRANTE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Isola delle Femmine (PA) alla Via Giambona n. 6, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1 in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , sito in via CP_1
Laurana n. 59, con gli avv.ti MARIA GRAZIA SPARACINO e ADRIANA
IO ZZ che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: (REDDITO DI CITTADINANZA) CP_2
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ RIGETTA il ricorso
❖ DICHIARA che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' . CP_1
1 ❖ PONE a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza acquisita al prot. n. del 6/9/2022, essendo in possesso dei requisiti previsti CodiceFiscale_2 dal legislatore;
- d'aver avuto erogata la prestazione con decorrenza dal mese di ottobre 2022 fino al mese di giugno 2023;
- d'aver sempre comunicato all' gli aggiornamenti relativi al proprio nucleo e ai CP_1 cambi di residenza (come da DSU allegate);
- d'aver ricevuto in data 18/10/2024 provvedimento datato 30 settembre 2024, con cui l' , comunicandole la revoca della prestazione, le chiedeva la restituzione CP_1
dell'importo di euro 7.188,91 - indebitamente erogato a titolo di reddito di cittadinanza da Ottobre 2022 a Giugno 2023 - con la seguente motivazione:
“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU, ai sensi dell'art. 3 DPCM
159/2013” ;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire del beneficio e di avere sempre reso dichiarazioni conformi a verità; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale rassegnando le seguenti domande: “Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma erogata dall in favore della ricorrente nel periodo dall'ottobre del 2022 al giugno del CP_1
2023, o per il diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.
Annullare la comunicazione di richiesta di “restituzione delle somme per pagamento non dovuto del 30 settembre 2024 e ricevuta alla ricorrente in data 18/10/2024, sussistendone i requisiti dalla data di decorrenza del 14/10/2022;”, con il favore delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiedeva il rigetto, evidenziando che “[..] Il beneficio è stato revocato in quanto ai sensi della L. 26/2019 i figli minori di 26 anni con diversa residenza dai genitori fanno nucleo 2 insieme ai genitori, a meno che non siano coniugati e/o abbiano figli, o non siano più a carico fiscale dei genitori. [..]Nel caso che ci occupa la richiedente, secondo la DSU presentata e utilizzata ai fini dell'istruttoria della domanda RdC - protocollo n. CP_1
non aveva i requisiti reddituali tali da potersi considerare CodiceFiscale_3 nucleo autonomo (reddito 0 come da consultazione del riquadro FC8 della DSU) né era in possesso di uno dei requisiti sopra citati, posto che il figlio della ricorrente nasce in data successiva rispetto alla presentazione della domanda RdC. Com'è evidente il sopravvenire di eventuali condizioni legittimanti la percezione del beneficio (nel caso di specie la nascita del figlio) non elimina il carattere ab origine illecito della prestazione.
Consegue che la circostanza dedotta, ovvero che nell'isee successivo, del 09/02/2023, viene inserito il figlio (che nasce in data 31/1/2023) non sana l'illegittimità Persona_1 posta a base della domanda. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le conseguenti sanzioni normativamente previste, e tra queste, la revoca della prestazione”.
Pertanto, l'ente previdenziale rivendicava la legittimità dell'operato dell'istituto.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 5 novembre 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti, il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (norma ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di
Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il sostegno era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
3 beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di ulteriori requisiti economici e patrimoniali.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevedeva: «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro
9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli 4 immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 38. 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.9. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.9. 1-quater.
Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai 5 beni detenuti all'estero, l' provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un CP_1 piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a 6 seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al
Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste. 7.
Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 7 2015, n. 22 D.lgs. 04/03/2015, n. 22, Art. 15. - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.».
Ciò premesso, nel caso di specie emerge ex actis che parte ricorrente al momento del deposito della domanda (6.9.2022) non poteva essere considerata come “nucleo monocomponente”.
Invero secondo quanto disposto dal succitato comma 5, lett. b) «il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli» e, pertanto la composizione del nucleo familiare richiesto ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza è uguale a quella prevista per la dichiarazione fiscale.
La presenza congiunta delle condizioni suindicate comporta, quindi, l'impossibilità Parte da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei propri genitori.
Pertanto, il figlio di età inferiore ai 26 anni può costituire un nucleo monocomponente solo se:
- produce un reddito che gli permette di non essere più a carico dei suoi genitori (e precisamente euro 4.000 per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni ed euro
2.840,51 euro l'anno da 24 anni in poi);
- è sposato o ha figli
Orbene nel caso in esame al momento della domanda la ricorrente, pur essendo in stato di gravidanza, ha presentato domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sussistendone i presupposti in quanto:
- aveva 19 anni, 4 mesi e 20 giorni;
- nella DSU del 3.3.2022 (presentata ai fini dell'istruttoria della domanda per l'erogazione del beneficio) risultava non essere coniugata né di avere figli, con un reddito pari a zero. 8 Tali condizioni, pertanto, sulla base della normativa sopra citata, hanno precluso la possibilità di considerare il nucleo familiare della come “monocomponente” Pt_3
con conseguente legittimità della revoca del beneficio operata nel settembre 2022.
Né la circostanza peculiare del caso in esame (lo stato di gravidanza della ricorrente) di per sé poteva consentire una deroga alla disciplina richiamata.
Legittima si appalesa, pertanto, la revoca del beneficio non essendo sufficiente l'aver aggiornato le DSU in quanto a seguito della nascita del minore Persona_1
(31.1.2023) doveva essere presentata una nuova domanda .
Pertanto, la è tenuta alla restituzione della somma di euro 7.188,91 Pt_1
percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso fra il mese di ottobre
2022 e il mese di giugno 2023.
In ordine alle spese di lite, nonostante la soccombenza, non segue la condanna, avendo la ricorrente presentato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. mentre si provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 5 novembre
2025
IL GIUDICE
DI LE
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