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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 467/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. E , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. GIOLO C.F._2
LAURA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi contratto in data 28.8.1993 nel Comune di Rovigo e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Rovigo nell'anno 1993, Parte I, Serie A, Atto n. 64; 2. dichiarare che non è dovuto alcun assegno di mantenimento nei confronti del figlio , in quanto economicamente autosufficiente;
3. Il Sig. Per_1
verserà, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 400,00 mensili alla Sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo del 2025, somma Parte_2
annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Le spese legali rimarranno a carico del Sig.
”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/02/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
1 In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio
, economicamente autosufficiente. Per_1
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 18/03/2022, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 17.3.2022.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 13.2.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, fissato l'udienza di comparizione delle parti, assegnato termine sino al 15.3.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice delegato ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 17.3.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 18.3.2022 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
2 Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROVIGO in data 28/08/1993 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di ROVIGO nell'anno 1993, Parte I, Serie A, Atto n. 64;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel dott. Federica Abiuso
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