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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.104/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LOMEO ROBERTA, LO GIUDICE MARCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO)
CP_2
(avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA, DOA ALESSANDRO)
- resistente -
Avente ad oggetto: qualificazione
A seguito dell'udienza del 28/01/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, condanna il a corrispondere al ricorrente le differenze Controparte_1
retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati succedutisi nel periodo 18.6.2016-31/8/2018, oltre accessori come per legge. Condanna il convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva del CP_1 ricorrente, mediante pagamento nei confronti dell' delle differenze contributive maturate dal CP_2
medesimo con decorrenza dal 25.1.2018.
CP_ Condanna il convenuto e l' in solido, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 del TFR maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre interessi come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.628,50, oltre spese generali, IVA e CPA, e si distraggono in favore dei procuratori antistatari avv.ti Lomeo Roberta e Lo Giudice Marco, dichiarandole compensate con l' . CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.1.2022 il ricorrente in epigrafe, avendo premesso che con sentenza n. 2821/2020 del 1.10.2020 questo Tribunale aveva dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro instauratisi col convenuto, in forza dei contratti di collaborazione CP_1 coordinata e continuativa con decorrenza dall'1/7/2001 fino al 31/8 2015 - con condanna del CP_3
al risarcimento del danno ex art. 36 TUPI e al pagamento delle differenze retributive e degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio - lamentava che i rapporti di lavoro erano proseguiti anche nel successivo periodo ricompreso tra l'1/9/2015 e il 31/8/2018, in forza di ulteriori contratti - costituenti la mera prosecuzione di quelli oggetto del precedente giudizio, e come tali qualificati solo formalmente come contratti di collaborazione coordinata – e che l'attività lavorativa svolta aveva assunto i connotati, anche nell'ultimo periodo in questione, di un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata chiedeva “1) accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, Controparte_1
con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dal 1/9/2015 fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente,3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/09/2015 fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il in Controparte_1
persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto prestato dal 1/9/2015 al 31/08/2018 e per
l'effetto condannare le parti resistenti a corrispondere tale importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) condannare il ad inserire la parte Controparte_1
ricorrente nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni con rapporti di lavoro di fatto subordinato, come disposto dal CCNL Comparto
Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
6) condannare il convenuto al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_2
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento della natura
[...]
subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza, in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto dal 1/7/2001 al 31/8/2018”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto, costituitosi in giudizio CP_1
eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese retributive e contributive e l'intervenuto giudicato in ordine alle domande afferenti la regolarizzazione contributiva anche per il periodo relativo al 2001 – 2015, nonché la violazione del bis in idem; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “Nell'ipotesi di riconoscimento del CP_2
rapporto di lavoro, dichiarare il conseguente obbligo della parte datrice di lavoro a corrispondere alle Casse dell'Ente previdenziale le somme dovute per contributi omessi, entro i limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica all' dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio (3.01.2023), oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita con escussione del teste , disposta la trattazione ex art. Testimone_1
127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Deve innanzitutto osservarsi che il procedimento definito con la sentenza n. 2821/2020 del
1.10.2020 riguardava il diverso e precedente arco temporale 1.7.2001-31.8.2015, invece il presente procedimento attiene ai rapporti di collaborazione relativi al periodo 1.9.2015-31.8.2018; inoltre la superiore sentenza non ha disposto alcunché in ordine alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e non può ritenersi che si sia formato un giudicato implicito di rigetto, avendo la giurisprudenza chiarito che “perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico – giuridico”
(cfr. Cass. 14999/2000), rapporto nella specie insussistente.
Nel merito il ricorso merita accoglimento, sulla scorta delle argomentazioni che, in analoghi procedimenti, tanto questo Tribunale quanto la locale Corte di Appello hanno già compiutamente espresso e che pertanto si richiamano espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..
Va innanzitutto rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs.
n. 81/2000). Con riferimento al settore scolastico, in particolare, l'art. 2 del D.M. n. 66 citato ha previsto che: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del
Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art.
3 del presente decreto”.
Il ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo cat. B1. Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito il lavoratore ha pertanto invocato, da un lato, un effetto di trasformazione/stabilizzazione verso il modello del lavoro subordinato e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge
(art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste”
(Consiglio Stato, sez. VI, 27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la
P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicchè la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione.
Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che il ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati, svolse una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposto alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. registri presenze, in atti)
e la comunicazione e richiesta di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per i giorni di ferie (cfr. all.ti 7-8). Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio. Inoltre il teste Tes_1
, dipendente statale, impiegato presso l' , ha confermato che il
[...] Parte_3
ricorrente, al pari degli altri dipendenti di ruolo, era tenuto all'osservanza del medesimo orario di lavoro, all'utilizzo dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dell'amministrazione, alla rispetto delle direttive del dirigente scolastico o del direttore amministrativo pro tempore;
al rilievo dell'ingresso e dell'uscita dal lavoro dapprima cartaceo e poi tramite badge;
alla necessità di una preventiva autorizzazione per usufruire di ferie e permessi e all'invio della certificazione medica in caso di malattia.
Merita dunque accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro
è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere al lavoratore le differenze retributive maturate tra quanto corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stato inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge e alla regolarizzazione contributiva. In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi al ricorrente nella misura prevista dal CCNL del Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi dal 1/9/2015 al 31.8.2018.
In ordine alla prescrizione delle differenze retributive, avuto riguardo alla nota del
18.1.2021, devono ritenersi prescritte quelle maturate sino al 18.1.2016 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente), per quanto riguarda i crediti contributivi devono essere dichiarati prescritti tutti quelli maturati prima del 25.1.2018 ovvero cinque anni prima rispetto alla data di costituzione in giudizio dell' (25.1.2023). CP_2
Va, infine, accolta la richiesta di pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto di fatto dall'1/7/2001 al 31/8/2018, non potendo trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio sarebbe ancora in essere, sì da rendere inesigibile il TFR, il quale, come noto, può essere liquidato solo alla cessazione del rapporto, dovendosi invece condividere l'orientamento espresso in questione analoga dalla
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2828 del 2021, secondo cui “la esigibilità del TFR è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro CP_2
privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la
“cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale…
3.6. Dei principi enunciati da Cass. S.U., n. 24280 del 2014, e Cass., Sezione Lavoro, n.
5895 del 2020, ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, atteso che nella fattispecie di causa è pacifico che il rapporto di lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – seppure alle dipendenze della stessa amministrazione – assumendo tale dato rilievo dirimente”.
Da tali principi discende che ai fini della esigibilità del TFR assume rilievo centrale la
“cessazione del rapporto di lavoro” sul piano squisitamente giuridico, rimanendo, per converso, irrilevante l'eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, ancorché alle dipendenze della stessa amministrazione e sia pur con le medesime mansioni.
Invero, seguendo tali coordinate ermeneutiche, nella specie, non può non riconoscersi al ricorrente il diritto al TFR maturato nel corso del rapporto protrattosi dal 2001 al 2018, atteso che quest'ultimo rapporto, lungi dal considerarsi una successione di singoli rapporti lavorativi a termine, costituisce un vero e proprio unicum (come peraltro accertato dalla sentenza in atti con specifico riferimento al periodo 2001 – 2015, e come acclarato nel corso del presente giudizio quanto al successivo periodo 2015-2018), la cui cessazione è intervenuta in data 31/8/2018, data a decorrere dalla quale è maturato il relativo diritto.
Non può invece ritenersi che l'originario rapporto sia ancora in essere, con conseguente inesigibilità del TFR, avendo il ricorrente, in data 30/8/2018, sottoscritto un nuovo contratto con l'amministrazione, che ha dato luogo ad un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e, peraltro, con annesso periodo di prova.
L'esaurimento del precedente rapporto a termine e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del tutto distinto e separato dal precedente - ancorché con la medesima amministrazione e con le medesime mansioni -, hanno dunque determinato, sul piano strettamente giuridico, quella “cessazione dal servizio” che, alla luce della tesi sulla frazionabilità del TFR come delineata dalla Cassazione, appare sufficiente per far sorgere l'esigibilità del trattamento di fine rapporto per tutto il periodo lavorativo, ossia dal 2001 al 2018.
CP_ In conclusione, il (nella qualità di soggetto deputato all'accantonamento) e l' CP_3
(nella qualità di ente erogatore) vanno condannati in solido, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento del TFR con decorrenza dal 2001 al 2018, oltre interessi come per legge.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' , per compensare le CP_2
spese di lite col ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore degli avv.ti Lomeo Roberta e Lo Giudice Marco, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.104/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LOMEO ROBERTA, LO GIUDICE MARCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO)
CP_2
(avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA, DOA ALESSANDRO)
- resistente -
Avente ad oggetto: qualificazione
A seguito dell'udienza del 28/01/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, condanna il a corrispondere al ricorrente le differenze Controparte_1
retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati succedutisi nel periodo 18.6.2016-31/8/2018, oltre accessori come per legge. Condanna il convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva del CP_1 ricorrente, mediante pagamento nei confronti dell' delle differenze contributive maturate dal CP_2
medesimo con decorrenza dal 25.1.2018.
CP_ Condanna il convenuto e l' in solido, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 del TFR maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre interessi come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.628,50, oltre spese generali, IVA e CPA, e si distraggono in favore dei procuratori antistatari avv.ti Lomeo Roberta e Lo Giudice Marco, dichiarandole compensate con l' . CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.1.2022 il ricorrente in epigrafe, avendo premesso che con sentenza n. 2821/2020 del 1.10.2020 questo Tribunale aveva dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro instauratisi col convenuto, in forza dei contratti di collaborazione CP_1 coordinata e continuativa con decorrenza dall'1/7/2001 fino al 31/8 2015 - con condanna del CP_3
al risarcimento del danno ex art. 36 TUPI e al pagamento delle differenze retributive e degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio - lamentava che i rapporti di lavoro erano proseguiti anche nel successivo periodo ricompreso tra l'1/9/2015 e il 31/8/2018, in forza di ulteriori contratti - costituenti la mera prosecuzione di quelli oggetto del precedente giudizio, e come tali qualificati solo formalmente come contratti di collaborazione coordinata – e che l'attività lavorativa svolta aveva assunto i connotati, anche nell'ultimo periodo in questione, di un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata chiedeva “1) accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, Controparte_1
con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dal 1/9/2015 fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente,3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/09/2015 fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il in Controparte_1
persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto prestato dal 1/9/2015 al 31/08/2018 e per
l'effetto condannare le parti resistenti a corrispondere tale importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) condannare il ad inserire la parte Controparte_1
ricorrente nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni con rapporti di lavoro di fatto subordinato, come disposto dal CCNL Comparto
Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
6) condannare il convenuto al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_2
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento della natura
[...]
subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza, in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto dal 1/7/2001 al 31/8/2018”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto, costituitosi in giudizio CP_1
eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese retributive e contributive e l'intervenuto giudicato in ordine alle domande afferenti la regolarizzazione contributiva anche per il periodo relativo al 2001 – 2015, nonché la violazione del bis in idem; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “Nell'ipotesi di riconoscimento del CP_2
rapporto di lavoro, dichiarare il conseguente obbligo della parte datrice di lavoro a corrispondere alle Casse dell'Ente previdenziale le somme dovute per contributi omessi, entro i limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica all' dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio (3.01.2023), oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita con escussione del teste , disposta la trattazione ex art. Testimone_1
127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Deve innanzitutto osservarsi che il procedimento definito con la sentenza n. 2821/2020 del
1.10.2020 riguardava il diverso e precedente arco temporale 1.7.2001-31.8.2015, invece il presente procedimento attiene ai rapporti di collaborazione relativi al periodo 1.9.2015-31.8.2018; inoltre la superiore sentenza non ha disposto alcunché in ordine alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e non può ritenersi che si sia formato un giudicato implicito di rigetto, avendo la giurisprudenza chiarito che “perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico – giuridico”
(cfr. Cass. 14999/2000), rapporto nella specie insussistente.
Nel merito il ricorso merita accoglimento, sulla scorta delle argomentazioni che, in analoghi procedimenti, tanto questo Tribunale quanto la locale Corte di Appello hanno già compiutamente espresso e che pertanto si richiamano espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..
Va innanzitutto rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs.
n. 81/2000). Con riferimento al settore scolastico, in particolare, l'art. 2 del D.M. n. 66 citato ha previsto che: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del
Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art.
3 del presente decreto”.
Il ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo cat. B1. Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito il lavoratore ha pertanto invocato, da un lato, un effetto di trasformazione/stabilizzazione verso il modello del lavoro subordinato e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge
(art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste”
(Consiglio Stato, sez. VI, 27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la
P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicchè la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione.
Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che il ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati, svolse una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposto alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. registri presenze, in atti)
e la comunicazione e richiesta di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per i giorni di ferie (cfr. all.ti 7-8). Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio. Inoltre il teste Tes_1
, dipendente statale, impiegato presso l' , ha confermato che il
[...] Parte_3
ricorrente, al pari degli altri dipendenti di ruolo, era tenuto all'osservanza del medesimo orario di lavoro, all'utilizzo dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dell'amministrazione, alla rispetto delle direttive del dirigente scolastico o del direttore amministrativo pro tempore;
al rilievo dell'ingresso e dell'uscita dal lavoro dapprima cartaceo e poi tramite badge;
alla necessità di una preventiva autorizzazione per usufruire di ferie e permessi e all'invio della certificazione medica in caso di malattia.
Merita dunque accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro
è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere al lavoratore le differenze retributive maturate tra quanto corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stato inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge e alla regolarizzazione contributiva. In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi al ricorrente nella misura prevista dal CCNL del Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi dal 1/9/2015 al 31.8.2018.
In ordine alla prescrizione delle differenze retributive, avuto riguardo alla nota del
18.1.2021, devono ritenersi prescritte quelle maturate sino al 18.1.2016 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente), per quanto riguarda i crediti contributivi devono essere dichiarati prescritti tutti quelli maturati prima del 25.1.2018 ovvero cinque anni prima rispetto alla data di costituzione in giudizio dell' (25.1.2023). CP_2
Va, infine, accolta la richiesta di pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto di fatto dall'1/7/2001 al 31/8/2018, non potendo trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio sarebbe ancora in essere, sì da rendere inesigibile il TFR, il quale, come noto, può essere liquidato solo alla cessazione del rapporto, dovendosi invece condividere l'orientamento espresso in questione analoga dalla
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2828 del 2021, secondo cui “la esigibilità del TFR è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro CP_2
privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la
“cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale…
3.6. Dei principi enunciati da Cass. S.U., n. 24280 del 2014, e Cass., Sezione Lavoro, n.
5895 del 2020, ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, atteso che nella fattispecie di causa è pacifico che il rapporto di lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – seppure alle dipendenze della stessa amministrazione – assumendo tale dato rilievo dirimente”.
Da tali principi discende che ai fini della esigibilità del TFR assume rilievo centrale la
“cessazione del rapporto di lavoro” sul piano squisitamente giuridico, rimanendo, per converso, irrilevante l'eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, ancorché alle dipendenze della stessa amministrazione e sia pur con le medesime mansioni.
Invero, seguendo tali coordinate ermeneutiche, nella specie, non può non riconoscersi al ricorrente il diritto al TFR maturato nel corso del rapporto protrattosi dal 2001 al 2018, atteso che quest'ultimo rapporto, lungi dal considerarsi una successione di singoli rapporti lavorativi a termine, costituisce un vero e proprio unicum (come peraltro accertato dalla sentenza in atti con specifico riferimento al periodo 2001 – 2015, e come acclarato nel corso del presente giudizio quanto al successivo periodo 2015-2018), la cui cessazione è intervenuta in data 31/8/2018, data a decorrere dalla quale è maturato il relativo diritto.
Non può invece ritenersi che l'originario rapporto sia ancora in essere, con conseguente inesigibilità del TFR, avendo il ricorrente, in data 30/8/2018, sottoscritto un nuovo contratto con l'amministrazione, che ha dato luogo ad un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e, peraltro, con annesso periodo di prova.
L'esaurimento del precedente rapporto a termine e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del tutto distinto e separato dal precedente - ancorché con la medesima amministrazione e con le medesime mansioni -, hanno dunque determinato, sul piano strettamente giuridico, quella “cessazione dal servizio” che, alla luce della tesi sulla frazionabilità del TFR come delineata dalla Cassazione, appare sufficiente per far sorgere l'esigibilità del trattamento di fine rapporto per tutto il periodo lavorativo, ossia dal 2001 al 2018.
CP_ In conclusione, il (nella qualità di soggetto deputato all'accantonamento) e l' CP_3
(nella qualità di ente erogatore) vanno condannati in solido, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento del TFR con decorrenza dal 2001 al 2018, oltre interessi come per legge.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' , per compensare le CP_2
spese di lite col ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore degli avv.ti Lomeo Roberta e Lo Giudice Marco, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno