Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/07/2023, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 00434/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2022 REG.RIC.
N. 00432/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2022, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italian Exhibition Group S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Di Rimini, Provincia Di Rimini, non costituiti in giudizio;
Camera di Commercio della Romagna - Forli'-Cesena e Rimini, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2022, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rimini, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Italian Exhibition Group S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 421 del 2022:
della deliberazione di Giunta camerale n. 94 del 16/12/2021 recante “Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l’anno 2021 (art. 20 del d.lgs. 175/2016)” ed i relativi allegati operativi, nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale anche non cognito, ivi compresa la delibera n. 27 del 28/04/2022 della Giunta della Camera stessa nonché della sua relativa nota di comunicazione 05-12 maggio 2022;
quanto al ricorso n. 432 del 2022:
della Deliberazione n. 29 del 29 dicembre 2021 della Provincia di Rimini recante la Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2020 nonché ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale anche non cognito.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italian Exhibition Group S.P.A, della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e della Provincia di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i ricorsi all’esame, proposti ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 287/90, l’AGCM ha impugnato i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie deliberati dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini e dalla Provincia di Rimini per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito “t.u.s.p.”), nonché gli atti conseguenti, con particolare riferimento al riscontro negativo dato dai surriferiti Enti Comune al parere motivato reso dall'AGCM nel corso del procedimento di cui al citato art. 21-bis della legge n. 287/1990, deducendo che:
1) errano la Camera di Commercio e la Provincia di Rimini a non considerare le proprie partecipata indiretta Rimini Congressi s.r.l. (di seguito “RC”) una società a controllo pubblico congiunto e, di conseguenza, a non inserire le controllate di quest'ultima – e segnatamente IE (che organizza fiere e gestisce i quartieri fieristici di Rimini e Vicenza) e la sua controllata AN s.r.l. (attiva nel settore degli allestimenti fieristici) nel perimetro del proprio piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie;
2) errano la Camera di Commercio e la Provincia di Rimini a considerare IE e la sua controllata AN comunque sottratte, ai sensi dell'art. 1, comma 5, t.u.s.p., al perimetro del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie nonché alle limitazioni di oggetto ex art. 4 t.u.s.p. in quanto la prima è società quotata in borsa;
3) errano la Camera di Commercio e la Provincia di Rimini a considerare comunque ammesso l'oggetto della società AN, ai sensi dell'art. 4, comma 7, t.u.s.p..
Si sono costituiti in giudizio Italian Exhibition Group spa e la Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini nel ricorso n. 421/22 e Italian Exhibition Group spa e la Provincia di Rimini nel ricorso n. 432/22, contrastando analiticamente le avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata le cause sono passate in decisione.
Il Collegio, visto l’art. 70 c.p.a., dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, attesa la sussistenza di ragioni di connessione, oggettiva e soggettiva.
Ciò posto, i ricorsi riuniti non meritano accoglimento.
Il Collegio - pur consapevole dell’esistenza di un precedente difforme (Cons. Stato n. 3880/2023) - non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (Sez. I, nn, 858/2020, 950/2020, 951/2020,952/2022, 78/2023), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi:
- l’infondatezza dell’ipotesi, sostenuta dall’A.G.C.M., di “controllo pubblico congiunto” da parte del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna su RC e quindi, indirettamente, sulle società IE, AN (società di allestimenti detenuta al 60% da IE) e OR LE ER (100%, attraverso AN);
- che per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l’esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo “dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea” (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);
- che la norma in materia (art. 4, comma 7, d.lgs. 175/2016) ammette testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale “prevalente” e non già “esclusivo” la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e quindi consente a tali società di svolgere attività complementari (tra le quali l'attività di allestimento di stand fieristici) e perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva sostenuta dall’Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma;
- che l’attività fieristica rientra in un contesto concorrenziale nel quale è “pienamente condivisibile l’assunto della società IE secondo cui alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse”.
In buona sostanza, quindi, le sentenze di questo Tar sopra richiamate hanno stabilito che:
- RC non è una società “a controllo pubblico congiunto”;
- conseguentemente IE (e altrettanto vale per AN) non è una “partecipazione societaria indiretta” per i tre soci pubblici di RC;
- non sussistono motivi che impongano a IE di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite (in AN e - originariamente, attraverso questa – in OR), in quanto non si ravvisa una lesione della concorrenza;
- conseguentemente, non sussistono motivi, per IE, per modificare il proprio oggetto sociale statutario.
Per le suesposte ragioni, già poste dalla Sezione a fondamento della decisione di cause aventi ad oggetto analoghe questioni, i ricorsi all’esame devono essere respinti.
La problematicità delle questioni controverse e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge.
Spese processuali compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO