TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5161/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 5161/2024 promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NT TI e IL UC - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - elettivamente domiciliato presso lo studio del Avv. NT TI sito in San
Benedetto del Tronto alla via Monte San Michele 46;
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SA AR - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a San Benedetto del Tronto, Piazza L.
Nardone n. 10;
***
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio a ON (AP) il 10/06/2012 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2012, N. 2, Parte I, Ufficio 1) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n.25/2025 emessa in data 13/02/2025 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale è nato il figlio (nato il Persona_1
22/08/2012).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Controparte_1 ricorso ex art. 473 bis 49 ed art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/12/2024 - dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 22/08/2012) - hanno Persona_1 congiuntamente domandato di dichiarare il divorzio tra gli stessi (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anch'essa richiesta nel presente giudizio ed emessa in data
13/02/2025) alle condizioni di seguito riportate (confermate con dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti in data 4/9/2025):
“1. pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ON;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. confermare l'affidamento del figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_1
4. confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso l'abitazione materna;
Persona_1
5. confermare, in ogni caso, che un eventuale trasferimento di residenza del minore all'estero dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra i genitori;
6. confermare che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come previsto dall'art. 156 comma 1 c.c.;
7. confermare che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio
(scuola, cure, tempo libero etc.) verranno prese in accordo tra i due genitori, comunque tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
pagina 2 di 5 8. confermare che il padre trascorrerà con il figlio, a fine settimana alternati, dalle ore 13,15 del sabato nel periodo scolastico, e dalle ore 8,00 nel periodo estivo, quando lo preleverà da scuola, e fino alle ore 21:30/22.00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Previo accordo telefonico con l'ex coniuge e compatibilmente con gli impegni del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio anche un pomeriggio a settimana, con impegno del padre ad accompagnare il figlio nelle eventuali attività extra scolastiche e con impegno a riaccompagnarlo entro le ore 21:30 presso l'abitazione materna;
9. confermare che durante il periodo estivo, di chiusura della scuola, il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, tenuto conto degli impegni del figlio, con esclusione del periodo di ferie assegnato all'ex coniuge, dipendente presso agenzia privata, con impegno dei genitori a comunicare il periodo di ferie con congruo preavviso tenuto conto anche di quanto previsto dal successivo art. 12);
10. confermare che il giorno della ricorrenza della festa della mamma così come quello del suo compleanno il minore lo trascorrerà con la mamma mentre il giorno della festa del papà e del compleanno del padre il minore li trascorrerà con il padre;
11. confermare che i coniugi concordano fin d'ora che il minore potrà festeggiare il suo compleanno con gli amici ovvero potrà avere una festa secondo le sue indicazioni, con impegno di entrambi i genitori ad essere presenti;
12. confermare che le feste di Natale, di Capodanno e di Pasqua verranno organizzate in maniera alternata: per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà il giorno del 24 dicembre alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre, e il giorno 25 dicembre alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Per le vacanze di
Capodanno il figlio trascorrerà il 31 dicembre alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre e il 01 gennaio alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Per le vacanze pasquali il figlio trascorrerà la domenica di Pasqua alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre e lo stesso dicasi per il lunedì successivo alla domenica di Pasqua;
il figlio, compatibilmente con gli impegni dello stesso, trascorrerà con il padre, durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra giugno e settembre, 15 giorni anche non consecutivi, con impegno a comunicare preventivamente alla madre con congruo preavviso il periodo di ferie, al fine di consentire alla medesima di organizzarsi;
l'eventuale permanenza del figlio, durante le festività, oltre i giorni così come sopra convenuti, sarà subordinata a congruo preavviso di giorni 20 e, comunque, agli impegni del minore ed alle esigenze dell'altro genitore;
pagina 3 di 5 13. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minore in € 400,00, somma che il sig. Persona_1 provvederà a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, tramite bonifico Parte_1 bancario in favore della sig.ra sul conto corrente intestato alla stessa, di cui di seguito si indica il Controparte_1 codice IBAN IBAN [...], somma da aggiornare annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, in base agli indici ISTAT a partire dall'anno successivo rispetto alla data dell'udienza di prima comparizione;
14. confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Fermo, resteranno a carico dei entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso a carico del genitore che ha sostenuto l'onere, previa presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta;
15. confermare che l'assegno unico verrà percepito in via diretta dalla madre, collocataria del figlio minore, con impegno del padre a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria ad istruire la pratica;
16. confermare che i coniugi autorizzano fin d'ora il rilascio/rinnovo del passaporto del minore con spese Per_1
a carico delle parti nella misura del 50% e con impegno a rimborsare la relativa quota al genitore che l'ha anticipata, come pure per la carta di identità valida per l'espatrio. Resta fermo che eventuali vacanze all'estero del minore dovranno essere concordate per iscritto tra i coniugi;
17. infine, con l'adempimento puntuale dei presenti patti i coniugi dichiareranno di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
18. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
2. Con sentenza n. 25/2025 emessa in data 13/02/2025 (passata in giudicato), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con note scritte depositate in data 09/09/2025 in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto, sopra riportato. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a ON (AP) il 10/06/2012 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2012, N. 2, Parte I, Ufficio 1;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 5161/2024 promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NT TI e IL UC - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - elettivamente domiciliato presso lo studio del Avv. NT TI sito in San
Benedetto del Tronto alla via Monte San Michele 46;
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SA AR - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a San Benedetto del Tronto, Piazza L.
Nardone n. 10;
***
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio a ON (AP) il 10/06/2012 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2012, N. 2, Parte I, Ufficio 1) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n.25/2025 emessa in data 13/02/2025 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale è nato il figlio (nato il Persona_1
22/08/2012).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Controparte_1 ricorso ex art. 473 bis 49 ed art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/12/2024 - dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 22/08/2012) - hanno Persona_1 congiuntamente domandato di dichiarare il divorzio tra gli stessi (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anch'essa richiesta nel presente giudizio ed emessa in data
13/02/2025) alle condizioni di seguito riportate (confermate con dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti in data 4/9/2025):
“1. pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ON;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. confermare l'affidamento del figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_1
4. confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso l'abitazione materna;
Persona_1
5. confermare, in ogni caso, che un eventuale trasferimento di residenza del minore all'estero dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra i genitori;
6. confermare che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come previsto dall'art. 156 comma 1 c.c.;
7. confermare che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio
(scuola, cure, tempo libero etc.) verranno prese in accordo tra i due genitori, comunque tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
pagina 2 di 5 8. confermare che il padre trascorrerà con il figlio, a fine settimana alternati, dalle ore 13,15 del sabato nel periodo scolastico, e dalle ore 8,00 nel periodo estivo, quando lo preleverà da scuola, e fino alle ore 21:30/22.00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Previo accordo telefonico con l'ex coniuge e compatibilmente con gli impegni del minore, il padre potrà tenere con sé il figlio anche un pomeriggio a settimana, con impegno del padre ad accompagnare il figlio nelle eventuali attività extra scolastiche e con impegno a riaccompagnarlo entro le ore 21:30 presso l'abitazione materna;
9. confermare che durante il periodo estivo, di chiusura della scuola, il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, tenuto conto degli impegni del figlio, con esclusione del periodo di ferie assegnato all'ex coniuge, dipendente presso agenzia privata, con impegno dei genitori a comunicare il periodo di ferie con congruo preavviso tenuto conto anche di quanto previsto dal successivo art. 12);
10. confermare che il giorno della ricorrenza della festa della mamma così come quello del suo compleanno il minore lo trascorrerà con la mamma mentre il giorno della festa del papà e del compleanno del padre il minore li trascorrerà con il padre;
11. confermare che i coniugi concordano fin d'ora che il minore potrà festeggiare il suo compleanno con gli amici ovvero potrà avere una festa secondo le sue indicazioni, con impegno di entrambi i genitori ad essere presenti;
12. confermare che le feste di Natale, di Capodanno e di Pasqua verranno organizzate in maniera alternata: per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà il giorno del 24 dicembre alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre, e il giorno 25 dicembre alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Per le vacanze di
Capodanno il figlio trascorrerà il 31 dicembre alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre e il 01 gennaio alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Per le vacanze pasquali il figlio trascorrerà la domenica di Pasqua alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre e lo stesso dicasi per il lunedì successivo alla domenica di Pasqua;
il figlio, compatibilmente con gli impegni dello stesso, trascorrerà con il padre, durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra giugno e settembre, 15 giorni anche non consecutivi, con impegno a comunicare preventivamente alla madre con congruo preavviso il periodo di ferie, al fine di consentire alla medesima di organizzarsi;
l'eventuale permanenza del figlio, durante le festività, oltre i giorni così come sopra convenuti, sarà subordinata a congruo preavviso di giorni 20 e, comunque, agli impegni del minore ed alle esigenze dell'altro genitore;
pagina 3 di 5 13. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minore in € 400,00, somma che il sig. Persona_1 provvederà a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, tramite bonifico Parte_1 bancario in favore della sig.ra sul conto corrente intestato alla stessa, di cui di seguito si indica il Controparte_1 codice IBAN IBAN [...], somma da aggiornare annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, in base agli indici ISTAT a partire dall'anno successivo rispetto alla data dell'udienza di prima comparizione;
14. confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Fermo, resteranno a carico dei entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso a carico del genitore che ha sostenuto l'onere, previa presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta;
15. confermare che l'assegno unico verrà percepito in via diretta dalla madre, collocataria del figlio minore, con impegno del padre a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria ad istruire la pratica;
16. confermare che i coniugi autorizzano fin d'ora il rilascio/rinnovo del passaporto del minore con spese Per_1
a carico delle parti nella misura del 50% e con impegno a rimborsare la relativa quota al genitore che l'ha anticipata, come pure per la carta di identità valida per l'espatrio. Resta fermo che eventuali vacanze all'estero del minore dovranno essere concordate per iscritto tra i coniugi;
17. infine, con l'adempimento puntuale dei presenti patti i coniugi dichiareranno di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
18. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
2. Con sentenza n. 25/2025 emessa in data 13/02/2025 (passata in giudicato), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con note scritte depositate in data 09/09/2025 in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto, sopra riportato. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a ON (AP) il 10/06/2012 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2012, N. 2, Parte I, Ufficio 1;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore. Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5