Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa BA Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VIRGILIIS CLEMENTINA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRETTI Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPINA, come da procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PM in sede;
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi).
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 22.5.2025.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.9.2024 la ricorrente, premesso di aver intrattenuto con il resistente una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deteriorata, è nato il figlio
[...]
in data 28.5.2017, ha instaurato il presente procedimento rassegnando le seguenti conclusioni: Per_1
“1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori , con collazione dello stesso presso la ricorrente;
2. Assegnare Per_1 la casa familiare sita in Vasto, alla Via San Sisto n.15/M, alla ricorrente con ogni arredo e pertinenza;
3. Regolare i
4. Disporre che versi alla Izzi un contributo mensile a titolo di mantenimento per il figlio minore pari ad € 400,00 da Controparte_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. La somma, fissata con decorrenza dalla data della domanda, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5. disporre che l'assegno unico per il figlio venga riscosso in parti uguali tra essi genitori;
6.
Disporre che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori in ragione del 50%;
7. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e spettanze di lite.”.
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando le avverse allegazioni e domande e chiedendo “1)
Affidare il figlio minore ad ambedue i genitori e in regime di condiviso, con collocazione prevalente presso Persona_1 la madre sig.ra 2) Il sig. lascerà definitivamente la casa familiare di via San Sisto, e ciò farà portando Parte_1 CP_1 con sé taluni beni personali, acquistati in via esclusiva, o a lui pervenuti per dazione dei suoi genitori. Tali beni in via approssimativa possono essere indicati genericamente in elettrodomestici, mobilio, suppellettili, attrezzature sportive ed Pt_ apparecchi tecnologici. Un' indicazione di massima che eventualmente il specificherà alla prima di recarsi a casa CP_1 per l'effettivo traditio;
3) Stabilire che il figlio resterà con il padre due pomeriggi a settimana, ed il sig. si rende CP_1 disponibile sin d'ora ad accompagnarlo alla scuola calcio, che il minore frequenta presso la palestra scolastica del Liceo Scientifico alla via S, Rocco, 4. Altresì alla luce del fatto che il minore, frequenta giornalmente il doposcuola del Persona_2 alla via S. Rocco a Vasto, lo stesso ritirerà il figlio alle ore 18,00 il lunedì e mercoledì, per poi accompagnarlo alla scuola calcio, e portarlo, dopo il pernotto presso di sé, la mattina seguente a scuola. Altresì resterà con il padre a weekend Per_1 alterni con la madre dal sabato alle ore 16,00 sino alla domenica alle ore 21,00; consumando con il padre altresì la cena della domenica. In ordine alle festività natalizie e pasquali, alla luce degli impegni lavorativi di ambedue i genitori, Per_1 trascorrerà con ciascun di essi o la Vigilia di Natale o il Natale;
nonché e la Befana. Inoltre, al fine di CP_2 agevolare i festeggiamenti di Fine Anno, colui che trascorrerà con il figlio il 31 dicembre, con il medesimo festeggerà il 1 gennaio. In ordine alle festività pasquali, trascorrerà con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze, talchè ad Per_1 anni alterni il bimbo resterà con l'uno o con l' altra dal Giovedì Santo sino alla Pasqua, piuttosto che dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola, in ragione di tale organizzazione va da sé che colui che trascorrerà con il Lunedì Per_1 dell'Angelo, avrà l'impegno di accompagnarlo la mattina del martedì a scuola per la ripresa delle lezioni. Nel periodo estivo, resterà con il padre non collocatario 10 gg. consecutivi che il sig. preferibilmente indica nel mese di agosto. Per_1 CP_1
Giorni e date che il padre, comunicherà alla madre entro il mese di maggio di ogni anno;
4) In ordine al mantenimento il sig. si impegna al versamento della somma di € 250,00 mensili, nonché sin d'ora si rende disponibile a delegare Controparte_1 Pt_ la sig.ra alla riscossione esclusiva dell'assegno unico, che attualmente ammonta ad euro 233,50; con contributo al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo redatto dal Tribunale di Vasto;
5) La casa familiare verrà assegnata alla sig.ra sino al mese di giugno 2025, e ciò affinchè la stessa reperisca nuova abitazione, nonché onde permettere al sig. Parte_1 di porre la casa di San Sisto in vendita;
esigenza che come detto solleverebbe il resistente dall'onere del versamento dei CP_1 ratei di mutuo, così da rendere più stabile e certa la sua condizione reddituale mensile;
un dato sicuramente positivo per la serena crescita di Altresì, al fine di sollecitare la sig.ra a rinunciare all'assegnazione definitiva Per_1 Parte_1 dell'abitazione familiare, e nel contempo al fine di auspicare per la stessa la locazione di altro immobile così sollevandola anche dai notevoli costi fissi dell'abitazione di via San Sisto, il sig. , in concomitanza con la sottoscrizione di eventuale CP_1 accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio ex art. 473 bis n.28 cpc, verserà alla stessa la somma di euro 3.000,00 quale una tantum. 6) Le parti sin d'ora si daranno reciproco consenso all'emissione dei documenti validi per l'espatrio; Con vittoria, di spese ed onorari di giudizio.”.
All'esito della prima udienza di comparizione, sentite le parti, il Giudice relatore adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, per almeno tre ore ciascuno;
due fine settimana al mese alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21,00; sette giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre ed altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e un anno dal venerdì santo alla Domenica di Pasqua;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
riservando ai genitori la migliore specificazione e l'eventuale ampliamento del programma;
3) assegna la casa coniugale - sita in via S. Sisto - alla ricorrente, che la abiterà unitamente al figlio minorenne;
4) pone a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
assegno unico al 50% tra le parti;
5) raccomanda ai genitori di contribuire al percorso educativo e in generale evolutivo dei figli in maniera armonica, attraverso costante rilascio reciproco di informazioni e assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in genere, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento equilibrato dei rapporti con ambedue i genitori;
”, formulando al contempo la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c.: “definizione della lite alle condizioni di cui agli odierni provvedimenti temporanei e urgenti, con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Alla successiva udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che le condizioni disposte con la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. e accettata dalle parti debbano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come documentate in giudizio, nonché delle concrete esigenze del minore.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione, anche tenuto conto della tenera età del bambino.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 22.5.2025.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in intestazione, così provvede:
- PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore disposte con proposta conciliativa del Giudice accettata dalle parti all'udienza Persona_1 del 22.5.2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/6/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Elisa BA