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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 304/2023 RG
promossa da
(CF: ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 p 'avv. VANCO e dall'avv. Stefania TEMPERINO presso il cui studio in Milano alla via Priv. Cesare Mangili n.6 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
il c o alla via della Repubblica n. 5 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato Parte_1 telematicamente) «Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: - ritenuto il grave inadempimento contrattuale dell'Opposto nei confronti del Concludente, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo e/o comunque infondato e per l'effetto condannare alla restituzione in favore del dell'importo di € 9.494,75, o diversa anche Controparte_1 Parte_1 maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla debenza alla restituzione;
ovvero in subordine: - sempre ritenuto il grave inadempimento contrattuale dell'Opposto nei confronti del Concludente e sempre previa revoca del Decreto opposto, dichiarare comunque non dovuta dal convenuto, né la somma ingiunta di € Controparte_2 12.117,04 oltre interessi e spese liquidate in Decreto Ingiuntivo, né alcun'altra anche diversa somma, nonché, in ogni caso: - condannare il Sig. al risarcimento, a favore dell'Opponente, dei danni patrimoniali subiti per effetto delle condotte di cui alla specifica CP_1 domanda risarcitoria, quantificandoli nella misura di € 16.145,00, o diversa anche maggior somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in ulteriore subordine: - in denegato caso di mancato accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di inadempimento, revocare comunque il Decreto Ingiuntivo opposto e compensare, fino a concorrenza, ogni somma denegatamente ritenuta a credito dell'Opposto con il suo debito risarcitorio di cui alla domanda che precede, condannando l'Opposto stesso al pagamento del quod superest, maggiorato di rivalutazione ed interessi di mora, in favore del concludente;
sempre Parte_1 in ogni caso: - condannare il Sig. alla rifusione, in favore del Condominio concludente, di spese e compensi Controparte_1 professionali di difesa, oltre spese generali ed accessori previdenziali e fiscali di legge, per il presente giudizio di opposizione;
in via istruttoria, solo occorrendo (e in denegato caso di rimessione della causa in istruttoria): - Ammettere prova per testi sui capitoli dedotti in atti e non oggetto dell'espletata istruttoria in quanto non ammessi, testi quelli indicati»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato Controparte_1 telematicamente) «Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'opposizione proposta dal
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque, inammissibile in riferimento alle domande di Parte_1 restituzione somme e di risarcimento del danno per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermarsi in toto il Decreto ingiuntivo opposto. - IN VIA SUBORDINATA: dichiararsi in ogni caso inammissibile e comunque infondate le domande di restituzione somme e risarcimento del danno avanzata dal in sede di opposizione al Decreto Ingiuntivo. - Parte_1 Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche da maggiorarsi di spese generali nella misura del 15% sugli importi imponibili ai sensi dell'articolo 2 n.2 DM citato e di accessori di legge»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. Il , in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore, premesso di aver ricevuto in notifica il decreto ingiuntivo n.561/2022 emesso, nell'ambito della procedura n. 1991/2022 RG, dal Tribunale di Imperia il 15.11.2022, col quale gli veniva intimato il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 12.117,04, oltre interessi e compensi professionali, a fronte della emissione delle fatture elettroniche n.4 del 6.4.2022 (relativa al compenso di amministratore dal 1.10.2018 al 31.12.2018, pari ad € 11.419,20), n. 5 del 11.4.2022 (relativa al compenso amministratore per predisposizione CU anni 2017 e 2018, pari ad € 507,52) e n. 6 del 11.04.2022 (relativa al compenso amministratore per cancelleria anno 2017, pari ad € 190,32), rilevato di aver sollevato, in data 7.9.2019, dall'incarico di Amministratore per “mala gestio” Controparte_1 della carica da Amministratore e di aver sporto nei di lui confronti denuncia/querela in ordine al reato di appropriazione indebita di somme di danaro e di documento in relazione alla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia esercitava l'azione penale per essersi indebitamente appropriato dell'importo complessivo di € 30.428,57, rilevato di aver legittimamente rifiutato il pagamento del corrispettivo contrattuale chiesto in sede monitoria, ex art. 1460 cc, a fronte di reiterati inadempimenti contrattuali posti in essere dal violazione: artt. 1129, CP_1 co. 7/8/9/12 cc;
artt. 1130 nn.1/3/5/9/10 Cc e 1130bis cc), dedotto di aver già pagato le somme ingiunte in sede monitoria, lamentato un danno sia economico che reputazionale, stimato in € 18.155,87, pari alla somma di sanzioni/interessi/spese portate dalle cartelle esattoriali emesse nei confronti del condominio, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, instando, in Controparte_1 via principale, per revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opponente alla restituzione della somma di € 11.960,26 oltre al risarcimento della somma di € 18.155,87, con vittoria di spese e compensi professionali. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita Controparte_1
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di restituzione degli importi e di risarcimento del danno, non avendo il Condominio allegato la delibera che autorizzava l'Amministratore a stare in giudizio, dedotto di aver svolto correttamente il proprio incarico, instava per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese 1.2) Assunta la prova orale (interpello di testi di parte Controparte_1 attrice/opponente: Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 convenuta/opposta: , licenziata CTU volta a Persona_1 Controparte_3 verificare «contabilmente, sulla base dei verbali di accertamento, le cartelle esattoriali, gli Avvisi di Addebito ed ogni altro atto notificati al e prodotti al doc. 10 (= da 10 a 10q) e al documento Parte_1
10bis, l'eventuale maggior esborso, rispetto al mero capitale dovuto, a carico del esponente, Parte_1 per effetto delle omissioni dell'Opposto, nonché determini tutti gli importi prelevati dall'Opposto, nel corso del rapporto, dal Conto condominiale, a pagamento delle sue spettanze a titolo di compenso professionale, determinando eventuali differenze a debito o a credito», la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 5.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla eccezione del difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del . L'eccezione è Parte_1 priva di pregio atteso che l'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore negligente, rivolgendosi alla tutela di un diritto di credito comune a tutti i condomini (anche il compenso dell'amministratore è obbligazione comune e
2 dott. Pasquale LONGARINI solidale di tutti i partecipanti al condominio), rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, al quale sono precluse le sole azioni che riguardano diritti esclusivi del singolo condomino. Vieppiù, nella specie una prima delibera assembleare autorizzativa, adottata prima della proposizione dell'opposizione, ed una seconda delibera di ratifica, specifica per le domande riconvenzionali.
(3) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'art, 1460 cc contempla l'eccezione di inadempimento, che consiste nella facoltà di ogni parte di rifiutare la prestazione allorquando l'altra parte non adempia o non offra di adempiere la propria. L'eccezione consente una sospensione dell'adempimento con lo scopo di prevenire il rischio di uno squilibrio contrattuale provocato dall'inadempimento altrui. L'eccezione può essere sollevato solo se l'inadempimento altrui sia colpevole e grave. A tale ultimo riguardo, l'art. 1460, co.
2. Cc stabilisce che non può rifiutarsi l'adempimento se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede e, dunque, se il rifiuto dell'adempimento non è giustificato considerata l'economia complessiva del rapporto, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. 3.1) Tanto premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti ragioni. 3.1.1) Come si evince dalla chiarissima prova testimoniale (testi: Testimone_1
Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, amministratore del Testimone_6 Controparte_1 Parte_1
a one della negligente Parte_1
Condominio, caratterizzata da gravi inadempimenti degli obblighi di legge e contratuali (omessa informazione ai condòmini delle morosità condominiali;
omessa riscossione dei contributi a carico dei condòmini; non trasparente gestione del conto corrente bancario condominiale;
non autorizzata promiscua gestione del conto corrente condominiale con quelli di altri condòmini; mancata rendicontazione periodica ai condòmini; autoprelievo di somme di danaro in pendenza di scopertura assicurativa del;
omessa predisposizione dei bilanci/rendiconti preventivi e consuntivi;
Parte_1 omessa convocazione dell'assemblea ordinaria), in data 7.9.2019 veniva sollevato dall'incarico. 3.1.2) A fronte, dunque, dell'eccezione ex art. 1460 Cc, sollevata dal Parte_1 opponente, in ordine al dedotto grave inadempimento delle prestazioni professionali da parte del valorizzata l'incidenza delle dette inadempienze sulla CP_1 funzione economico-individuale del contratto, in difetto di prova dell'adempimento della prestazione dovuta (che era onere dell'opposto offrire), la pretesa di di ottenere il pagamento della somma di € 12.117,04, oltre Controparte_1 interessi, relativa al compenso di amministratore dal 1.10.2018 al 31.12.2018 (pari ad € 11.419,20)/al compenso amministratore per predisposizione CU anni 2017 e 2018 (pari ad € 507,52)/ al compenso amministratore per cancelleria anno 2017 (pari ad € 190,32), non può trovare accoglimento. 3.1.2.1) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'eccezione ex art. 1460 cc, sollevata dall'opponente, in ordine al dedotto grave ed incompleto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, questa è tenuta a provare l'avvenuto adempimento della prestazione dovuta, in mancanza, come nel caso di 3 dott. Pasquale LONGARINI specie, la relativa pretesa di pagamento non può trovare accoglimento, atteso che l'eccepita mancanza di fondi con cui fare fronte ai debiti condominiali, qualora effettiva, è stata una conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di quantificare e riscuotere tempestivamente i contributi dai condòmini: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)» ( cass. n. 13533/2001). 3.1.2.2) Il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze, con riferimento non solo all'elemento cronologico delle inadempienze ma altresì al rapporto di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, essendo risultata la prestazione professionale priva di qualunque utilità, è conforme a buona fede e, pertanto il comportamento del giustifica(va) il rifiuto CP_1 del Condominio di eseguire la prestazione dov oriamente dal primo. 3.1.3) Ritenuta per tali ragioni la fondatezza del motivo di opposizione relativo all'eccezione di inadempimento, gli altri motivi vanno considerati assorbiti, sicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
(4) sulle domande riconvenzionali svolte dall'attore/opponente. Nel contesto di un'opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale è una controdomanda che l'opponente (cioè, colui che si oppone al decreto) può presentare. La domanda riconvenzionale può essere proposta insieme alla domanda di opposizione e consente all'opponente di richiedere un provvedimento a proprio favore, diverso ed ulteriore dalla semplice revoca del decreto ingiuntivo. l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proporre domande riconvenzionali. 4.1) L'azione estimatoria, nota anche come “quanti minoris”, è un rimedio legale che permette al compratore di ottenere una riduzione del prezzo di un bene in caso di vizi che ne diminuiscono il valore. Questa azione è esercitabile nel contratto di compravendita, ma non è pertinente al contesto del contratto di mandato con rappresentanza intercorrente tra l'amministratore ed il condominio. Pertanto, va respinta la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione in favore del dell'importo di € 9.494,75. Parte_1
4.2) Il CTU ha quantificato i maggiori esborsi, conseguenza del mancato/ritardato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali del in complessive € 16.145,00 Parte_1
(«dall'analisi dei documenti sopra elencati emerge che l'importo delle maggiori somme addebitate al rispetto al capitale dovuto, ammonta a € 16.145,00», CTU, pag. 9). In ragione della Parte_1 circostanza che il CTU ha valutato in € 2.622,29 la somma spettante al uale saldo del compenso per l'intero periodo di durata del mandato, CP_1 quest'ultimo deve essere condannato al pagamento, in favore del
[...]
in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 13.522,71, oltre interessi ex art. 1284, co,4, cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo
4 dott. Pasquale LONGARINI (5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 5.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato Controparte_1 tenuto e condannato a rimborsare, al , in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, le spese di lite delle due fasi del giudizio, monitoria e di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali al 15%, € 118,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(6) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) revoca il decreto ingiuntivo n.561/2022 emesso, nell'ambito della procedura n. 1991/2022 RG, dal Tribunale di Imperia il 15.11.2022
2) accoglie la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] mministratore pro-tempore, della s Parte_1 i ex art. 1284, co,4, cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo
3) da estimatoria svolta in via riconvenzionale dal
[...] Parte_1
al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] stratore pro-tempore, delle spese Parte_1
5 dott. Pasquale LONGARINI di giudizio, monitoria e di opposizione, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali al 15%, € 118,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 20.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 304/2023 RG
promossa da
(CF: ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 p 'avv. VANCO e dall'avv. Stefania TEMPERINO presso il cui studio in Milano alla via Priv. Cesare Mangili n.6 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
il c o alla via della Repubblica n. 5 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato Parte_1 telematicamente) «Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: - ritenuto il grave inadempimento contrattuale dell'Opposto nei confronti del Concludente, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo e/o comunque infondato e per l'effetto condannare alla restituzione in favore del dell'importo di € 9.494,75, o diversa anche Controparte_1 Parte_1 maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla debenza alla restituzione;
ovvero in subordine: - sempre ritenuto il grave inadempimento contrattuale dell'Opposto nei confronti del Concludente e sempre previa revoca del Decreto opposto, dichiarare comunque non dovuta dal convenuto, né la somma ingiunta di € Controparte_2 12.117,04 oltre interessi e spese liquidate in Decreto Ingiuntivo, né alcun'altra anche diversa somma, nonché, in ogni caso: - condannare il Sig. al risarcimento, a favore dell'Opponente, dei danni patrimoniali subiti per effetto delle condotte di cui alla specifica CP_1 domanda risarcitoria, quantificandoli nella misura di € 16.145,00, o diversa anche maggior somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in ulteriore subordine: - in denegato caso di mancato accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di inadempimento, revocare comunque il Decreto Ingiuntivo opposto e compensare, fino a concorrenza, ogni somma denegatamente ritenuta a credito dell'Opposto con il suo debito risarcitorio di cui alla domanda che precede, condannando l'Opposto stesso al pagamento del quod superest, maggiorato di rivalutazione ed interessi di mora, in favore del concludente;
sempre Parte_1 in ogni caso: - condannare il Sig. alla rifusione, in favore del Condominio concludente, di spese e compensi Controparte_1 professionali di difesa, oltre spese generali ed accessori previdenziali e fiscali di legge, per il presente giudizio di opposizione;
in via istruttoria, solo occorrendo (e in denegato caso di rimessione della causa in istruttoria): - Ammettere prova per testi sui capitoli dedotti in atti e non oggetto dell'espletata istruttoria in quanto non ammessi, testi quelli indicati»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato Controparte_1 telematicamente) «Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'opposizione proposta dal
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque, inammissibile in riferimento alle domande di Parte_1 restituzione somme e di risarcimento del danno per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e per l'effetto confermarsi in toto il Decreto ingiuntivo opposto. - IN VIA SUBORDINATA: dichiararsi in ogni caso inammissibile e comunque infondate le domande di restituzione somme e risarcimento del danno avanzata dal in sede di opposizione al Decreto Ingiuntivo. - Parte_1 Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche da maggiorarsi di spese generali nella misura del 15% sugli importi imponibili ai sensi dell'articolo 2 n.2 DM citato e di accessori di legge»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. Il , in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore, premesso di aver ricevuto in notifica il decreto ingiuntivo n.561/2022 emesso, nell'ambito della procedura n. 1991/2022 RG, dal Tribunale di Imperia il 15.11.2022, col quale gli veniva intimato il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di € 12.117,04, oltre interessi e compensi professionali, a fronte della emissione delle fatture elettroniche n.4 del 6.4.2022 (relativa al compenso di amministratore dal 1.10.2018 al 31.12.2018, pari ad € 11.419,20), n. 5 del 11.4.2022 (relativa al compenso amministratore per predisposizione CU anni 2017 e 2018, pari ad € 507,52) e n. 6 del 11.04.2022 (relativa al compenso amministratore per cancelleria anno 2017, pari ad € 190,32), rilevato di aver sollevato, in data 7.9.2019, dall'incarico di Amministratore per “mala gestio” Controparte_1 della carica da Amministratore e di aver sporto nei di lui confronti denuncia/querela in ordine al reato di appropriazione indebita di somme di danaro e di documento in relazione alla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia esercitava l'azione penale per essersi indebitamente appropriato dell'importo complessivo di € 30.428,57, rilevato di aver legittimamente rifiutato il pagamento del corrispettivo contrattuale chiesto in sede monitoria, ex art. 1460 cc, a fronte di reiterati inadempimenti contrattuali posti in essere dal violazione: artt. 1129, CP_1 co. 7/8/9/12 cc;
artt. 1130 nn.1/3/5/9/10 Cc e 1130bis cc), dedotto di aver già pagato le somme ingiunte in sede monitoria, lamentato un danno sia economico che reputazionale, stimato in € 18.155,87, pari alla somma di sanzioni/interessi/spese portate dalle cartelle esattoriali emesse nei confronti del condominio, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, instando, in Controparte_1 via principale, per revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opponente alla restituzione della somma di € 11.960,26 oltre al risarcimento della somma di € 18.155,87, con vittoria di spese e compensi professionali. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita Controparte_1
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di restituzione degli importi e di risarcimento del danno, non avendo il Condominio allegato la delibera che autorizzava l'Amministratore a stare in giudizio, dedotto di aver svolto correttamente il proprio incarico, instava per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese 1.2) Assunta la prova orale (interpello di testi di parte Controparte_1 attrice/opponente: Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 convenuta/opposta: , licenziata CTU volta a Persona_1 Controparte_3 verificare «contabilmente, sulla base dei verbali di accertamento, le cartelle esattoriali, gli Avvisi di Addebito ed ogni altro atto notificati al e prodotti al doc. 10 (= da 10 a 10q) e al documento Parte_1
10bis, l'eventuale maggior esborso, rispetto al mero capitale dovuto, a carico del esponente, Parte_1 per effetto delle omissioni dell'Opposto, nonché determini tutti gli importi prelevati dall'Opposto, nel corso del rapporto, dal Conto condominiale, a pagamento delle sue spettanze a titolo di compenso professionale, determinando eventuali differenze a debito o a credito», la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 5.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla eccezione del difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del . L'eccezione è Parte_1 priva di pregio atteso che l'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore negligente, rivolgendosi alla tutela di un diritto di credito comune a tutti i condomini (anche il compenso dell'amministratore è obbligazione comune e
2 dott. Pasquale LONGARINI solidale di tutti i partecipanti al condominio), rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, al quale sono precluse le sole azioni che riguardano diritti esclusivi del singolo condomino. Vieppiù, nella specie una prima delibera assembleare autorizzativa, adottata prima della proposizione dell'opposizione, ed una seconda delibera di ratifica, specifica per le domande riconvenzionali.
(3) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'art, 1460 cc contempla l'eccezione di inadempimento, che consiste nella facoltà di ogni parte di rifiutare la prestazione allorquando l'altra parte non adempia o non offra di adempiere la propria. L'eccezione consente una sospensione dell'adempimento con lo scopo di prevenire il rischio di uno squilibrio contrattuale provocato dall'inadempimento altrui. L'eccezione può essere sollevato solo se l'inadempimento altrui sia colpevole e grave. A tale ultimo riguardo, l'art. 1460, co.
2. Cc stabilisce che non può rifiutarsi l'adempimento se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede e, dunque, se il rifiuto dell'adempimento non è giustificato considerata l'economia complessiva del rapporto, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. 3.1) Tanto premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti ragioni. 3.1.1) Come si evince dalla chiarissima prova testimoniale (testi: Testimone_1
Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, amministratore del Testimone_6 Controparte_1 Parte_1
a one della negligente Parte_1
Condominio, caratterizzata da gravi inadempimenti degli obblighi di legge e contratuali (omessa informazione ai condòmini delle morosità condominiali;
omessa riscossione dei contributi a carico dei condòmini; non trasparente gestione del conto corrente bancario condominiale;
non autorizzata promiscua gestione del conto corrente condominiale con quelli di altri condòmini; mancata rendicontazione periodica ai condòmini; autoprelievo di somme di danaro in pendenza di scopertura assicurativa del;
omessa predisposizione dei bilanci/rendiconti preventivi e consuntivi;
Parte_1 omessa convocazione dell'assemblea ordinaria), in data 7.9.2019 veniva sollevato dall'incarico. 3.1.2) A fronte, dunque, dell'eccezione ex art. 1460 Cc, sollevata dal Parte_1 opponente, in ordine al dedotto grave inadempimento delle prestazioni professionali da parte del valorizzata l'incidenza delle dette inadempienze sulla CP_1 funzione economico-individuale del contratto, in difetto di prova dell'adempimento della prestazione dovuta (che era onere dell'opposto offrire), la pretesa di di ottenere il pagamento della somma di € 12.117,04, oltre Controparte_1 interessi, relativa al compenso di amministratore dal 1.10.2018 al 31.12.2018 (pari ad € 11.419,20)/al compenso amministratore per predisposizione CU anni 2017 e 2018 (pari ad € 507,52)/ al compenso amministratore per cancelleria anno 2017 (pari ad € 190,32), non può trovare accoglimento. 3.1.2.1) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell'eccezione ex art. 1460 cc, sollevata dall'opponente, in ordine al dedotto grave ed incompleto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, questa è tenuta a provare l'avvenuto adempimento della prestazione dovuta, in mancanza, come nel caso di 3 dott. Pasquale LONGARINI specie, la relativa pretesa di pagamento non può trovare accoglimento, atteso che l'eccepita mancanza di fondi con cui fare fronte ai debiti condominiali, qualora effettiva, è stata una conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di quantificare e riscuotere tempestivamente i contributi dai condòmini: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)» ( cass. n. 13533/2001). 3.1.2.2) Il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze, con riferimento non solo all'elemento cronologico delle inadempienze ma altresì al rapporto di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, essendo risultata la prestazione professionale priva di qualunque utilità, è conforme a buona fede e, pertanto il comportamento del giustifica(va) il rifiuto CP_1 del Condominio di eseguire la prestazione dov oriamente dal primo. 3.1.3) Ritenuta per tali ragioni la fondatezza del motivo di opposizione relativo all'eccezione di inadempimento, gli altri motivi vanno considerati assorbiti, sicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
(4) sulle domande riconvenzionali svolte dall'attore/opponente. Nel contesto di un'opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale è una controdomanda che l'opponente (cioè, colui che si oppone al decreto) può presentare. La domanda riconvenzionale può essere proposta insieme alla domanda di opposizione e consente all'opponente di richiedere un provvedimento a proprio favore, diverso ed ulteriore dalla semplice revoca del decreto ingiuntivo. l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proporre domande riconvenzionali. 4.1) L'azione estimatoria, nota anche come “quanti minoris”, è un rimedio legale che permette al compratore di ottenere una riduzione del prezzo di un bene in caso di vizi che ne diminuiscono il valore. Questa azione è esercitabile nel contratto di compravendita, ma non è pertinente al contesto del contratto di mandato con rappresentanza intercorrente tra l'amministratore ed il condominio. Pertanto, va respinta la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione in favore del dell'importo di € 9.494,75. Parte_1
4.2) Il CTU ha quantificato i maggiori esborsi, conseguenza del mancato/ritardato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali del in complessive € 16.145,00 Parte_1
(«dall'analisi dei documenti sopra elencati emerge che l'importo delle maggiori somme addebitate al rispetto al capitale dovuto, ammonta a € 16.145,00», CTU, pag. 9). In ragione della Parte_1 circostanza che il CTU ha valutato in € 2.622,29 la somma spettante al uale saldo del compenso per l'intero periodo di durata del mandato, CP_1 quest'ultimo deve essere condannato al pagamento, in favore del
[...]
in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 13.522,71, oltre interessi ex art. 1284, co,4, cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo
4 dott. Pasquale LONGARINI (5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 5.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato Controparte_1 tenuto e condannato a rimborsare, al , in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, le spese di lite delle due fasi del giudizio, monitoria e di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali al 15%, € 118,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(6) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) revoca il decreto ingiuntivo n.561/2022 emesso, nell'ambito della procedura n. 1991/2022 RG, dal Tribunale di Imperia il 15.11.2022
2) accoglie la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] mministratore pro-tempore, della s Parte_1 i ex art. 1284, co,4, cc a far data dalla sentenza all'effettivo soddisfo
3) da estimatoria svolta in via riconvenzionale dal
[...] Parte_1
al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] stratore pro-tempore, delle spese Parte_1
5 dott. Pasquale LONGARINI di giudizio, monitoria e di opposizione, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali al 15%, € 118,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 20.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI