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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 364/25 promossa da: nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
) e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi res.ti in Pachino nella Via C.F._2
Agrigento n 29, elett.te dom.ti in Modica nella via Nazionale n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Michele GIANNONE (C.F.: , C.F._3 che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellanti -
CONTRO
P.iva: , corrente in Modica Controparte_1 P.IVA_1
c.da Trebalate Marchesa, 12, in persona del legale rappresentante sig.ra nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_2
elettivamente domiciliata in Modica, via S.S. 115 C.F._4
Km 340 n. 14, presso lo studio dell'avv. Carlo Blandino C.F: la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_5
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 79/2021 del 19/01/2021 del Tribunale di Ragusa notificato su istanza della in data Controparte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
02/02/2021, agli odierni appellanti veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.784,72, oltre interessi, spese di procedura per € 540,00, esborsi per €
145,50, oltre IVA e C.P.A., per il mancato pagamento di una fornitura di materiale edile e sanitario.
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione Pt_1
e deducendo preliminarmente il difetto di
[...] Parte_2 competenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Siracusa, in via ulteriormente preliminare, il difetto di legittimazione passiva di nel merito, l'infondatezza del ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo per insussistenza della pretesa creditoria.
Si costituiva la che contestava integralmente Controparte_1 la domanda proposta da parte avversa e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
95/2025 pubbl. il 17/01/2025, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” revoca il decreto ingiuntivo n. n. 79/2021 del 19.1.2021 del Tribunale di Ragusa (RG
4152/2020) e condanna gli opponenti al pagamento della somma di €
21.284,72 in favore di parte opposta, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 2.2.2021 fino al pagamento;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 24/2/25, proponevano appello e deducendo l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'integrale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie, l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge l'individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame gli appellanti deducono:
a) la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione sia riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, sia per quel che riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sig.ra
[...]
Parte_2
b) erroneità della sentenza per avere, il primo giudice, rigettato l'istanza di ammissione della prova per testi sul quantum debeatur, ritenendo il limite di valore di cui all'art. 2721 c.c..
2.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
a) Il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalle bolle d'ordine firmate dalle parti risulta in modo inequivoco che l'obbligazione in oggetto era liquida ed esigibile e doveva essere adempiuta al domicilio del creditore.
In motivazione si legge: “ L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile da adempiere al domicilio del creditore o venditore (art. 1182 c.c. e 20 cpc;
art. 1498 comma
3 c.c.); tanto emerge con evidenza dalle commissioni d'ordine sottoscritte da venditore (parte opposta) e da compratore ( , ove risultano Parte_1 indicati gli importi pattuiti, corrispondenti a quelli ingiunti;
l'accordo risulta inoltre sorto in Modica, presso la sede della parte opposta, dove i due coniugi opponenti hanno scelto ed ordinato la merce”.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a dalla documentazione in atti risulta che entrambi i coniugi Parte_2 hanno contratto l'obbligazione in oggetto, in quanto: 1) gli stessi erano presenti in sede al momento dell'ordine del materiale edile, circostanza questa, peraltro, non contestata;
2) i beni ordinati furono consegnati e messi in opera nella casa della figlia degli odierni appellanti;
3) le bolle di consegna furono firmate anche dalla . Parte_2
Pertanto, alla luce delle evidenze documentali e della mancata contestazione degli appellanti sulla circostanza che entrambi erano presenti al momento dell'ordine e avevano scelto la merce ordinata, destinata all'immobile di proprietà della figlia, irrilevante si rappresenta la chiesta prova testimoniale.
b) In merito al quantum debeatur, nessuna prova viene fornita dell'integrale pagamento (pari a € 21.284,72) della merce ordinata, che risulta tutta regolarmente consegnata.
Giova osservare che gli appellanti sostengono di avere pagato la merce, in contanti, alla consegna, di volta in volta, ma dalle relative bolle, sottoscritte dalle parti, non si evince alcun avvenuto pagamento, anche perché sulle stesse non è indicato alcun prezzo. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
Risulta, invece, in atti che per gli acconti versati siano state rilasciate regolari quietanze di pagamento, debitamente sottoscritte, indicanti l'importo versato.
Appare, pertanto inverosimile che gli appellanti possano avere versato agli addetti alla consegna della merce la somma di €.21.284,72, seppure in più tranche, senza pretendere alcuna ricevuta.
Per quanto attiene alla chiesta prova per testi, esaustiva e condivisibile appare la motivazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che:” la prova per testimoni con la figlia non è stata ammessa perché in Persona_1 violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., tenuto conto della qualità delle parti
(difetto di parentela tra i paciscenti), del non trascurabile importo, della prova documentale esistente per taluni pagamenti”.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3.) Le spese seguono la soccombenza degli appellanti;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.21.284,72) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 95/2025 Parte_2 pubbl. il 17/01/2025, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
4.888,00, di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa AN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 364/25 promossa da: nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
) e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi res.ti in Pachino nella Via C.F._2
Agrigento n 29, elett.te dom.ti in Modica nella via Nazionale n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Michele GIANNONE (C.F.: , C.F._3 che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellanti -
CONTRO
P.iva: , corrente in Modica Controparte_1 P.IVA_1
c.da Trebalate Marchesa, 12, in persona del legale rappresentante sig.ra nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_2
elettivamente domiciliata in Modica, via S.S. 115 C.F._4
Km 340 n. 14, presso lo studio dell'avv. Carlo Blandino C.F: la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_5
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 79/2021 del 19/01/2021 del Tribunale di Ragusa notificato su istanza della in data Controparte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
02/02/2021, agli odierni appellanti veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.784,72, oltre interessi, spese di procedura per € 540,00, esborsi per €
145,50, oltre IVA e C.P.A., per il mancato pagamento di una fornitura di materiale edile e sanitario.
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione Pt_1
e deducendo preliminarmente il difetto di
[...] Parte_2 competenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Siracusa, in via ulteriormente preliminare, il difetto di legittimazione passiva di nel merito, l'infondatezza del ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo per insussistenza della pretesa creditoria.
Si costituiva la che contestava integralmente Controparte_1 la domanda proposta da parte avversa e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
95/2025 pubbl. il 17/01/2025, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” revoca il decreto ingiuntivo n. n. 79/2021 del 19.1.2021 del Tribunale di Ragusa (RG
4152/2020) e condanna gli opponenti al pagamento della somma di €
21.284,72 in favore di parte opposta, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 2.2.2021 fino al pagamento;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 24/2/25, proponevano appello e deducendo l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'integrale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie, l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge l'individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame gli appellanti deducono:
a) la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione sia riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, sia per quel che riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sig.ra
[...]
Parte_2
b) erroneità della sentenza per avere, il primo giudice, rigettato l'istanza di ammissione della prova per testi sul quantum debeatur, ritenendo il limite di valore di cui all'art. 2721 c.c..
2.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
a) Il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalle bolle d'ordine firmate dalle parti risulta in modo inequivoco che l'obbligazione in oggetto era liquida ed esigibile e doveva essere adempiuta al domicilio del creditore.
In motivazione si legge: “ L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile da adempiere al domicilio del creditore o venditore (art. 1182 c.c. e 20 cpc;
art. 1498 comma
3 c.c.); tanto emerge con evidenza dalle commissioni d'ordine sottoscritte da venditore (parte opposta) e da compratore ( , ove risultano Parte_1 indicati gli importi pattuiti, corrispondenti a quelli ingiunti;
l'accordo risulta inoltre sorto in Modica, presso la sede della parte opposta, dove i due coniugi opponenti hanno scelto ed ordinato la merce”.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a dalla documentazione in atti risulta che entrambi i coniugi Parte_2 hanno contratto l'obbligazione in oggetto, in quanto: 1) gli stessi erano presenti in sede al momento dell'ordine del materiale edile, circostanza questa, peraltro, non contestata;
2) i beni ordinati furono consegnati e messi in opera nella casa della figlia degli odierni appellanti;
3) le bolle di consegna furono firmate anche dalla . Parte_2
Pertanto, alla luce delle evidenze documentali e della mancata contestazione degli appellanti sulla circostanza che entrambi erano presenti al momento dell'ordine e avevano scelto la merce ordinata, destinata all'immobile di proprietà della figlia, irrilevante si rappresenta la chiesta prova testimoniale.
b) In merito al quantum debeatur, nessuna prova viene fornita dell'integrale pagamento (pari a € 21.284,72) della merce ordinata, che risulta tutta regolarmente consegnata.
Giova osservare che gli appellanti sostengono di avere pagato la merce, in contanti, alla consegna, di volta in volta, ma dalle relative bolle, sottoscritte dalle parti, non si evince alcun avvenuto pagamento, anche perché sulle stesse non è indicato alcun prezzo. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
Risulta, invece, in atti che per gli acconti versati siano state rilasciate regolari quietanze di pagamento, debitamente sottoscritte, indicanti l'importo versato.
Appare, pertanto inverosimile che gli appellanti possano avere versato agli addetti alla consegna della merce la somma di €.21.284,72, seppure in più tranche, senza pretendere alcuna ricevuta.
Per quanto attiene alla chiesta prova per testi, esaustiva e condivisibile appare la motivazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che:” la prova per testimoni con la figlia non è stata ammessa perché in Persona_1 violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., tenuto conto della qualità delle parti
(difetto di parentela tra i paciscenti), del non trascurabile importo, della prova documentale esistente per taluni pagamenti”.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3.) Le spese seguono la soccombenza degli appellanti;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.21.284,72) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 95/2025 Parte_2 pubbl. il 17/01/2025, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
4.888,00, di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa AN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro