Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 19374/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 29.4.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Giuliana Albano e dall'avv. Valeria Memmola, congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Controparte_1
Imperatrice, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
IL PM-AFFARI CP_2
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 29.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Il Pm ha espresso parere favorevole in data 2.5.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.9.2024, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. il 1° febbraio 1993 dal quale sono nate CP_1 Per_1
816.1.1997) e (2.4.2003) – esponeva: Per_2 (…) Da tempo sono sorte tra i coniugi incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale, tanto è vero che già da diversi anni è venuto meno l'affectio coniugalis, mutando il vincolo matrimoniale in una mera convivenza di fatto;
) la sig.ra ha dedicato la sua intera vita alla propria famiglia. Madre e moglie amorevole, la Pt_1 quale in costanza di matrimonio oltre ad accudire le suoi due figlie, si è sempre presa cura in maniera ineccepibile del marito, benché questi non abbia mai contribuito né affettivamente, né moralmente al sostentamento del suo nucleo familiare, cui provvedeva e considerava a stento;
il sig. infatti, dopo un iniziale entusiasmo per la vita matrimoniale, ha cominciato ad CP_1 assumere, un atteggiamento apatico ed insofferente verso la propria moglie, rifiutandosi di accudire le proprie figlie e di partecipare anche alla normale gestione del ménage domestico;
l'encomiabile dedizione della sig.ra alla famiglia, ha indotto, invero, la ricorrente a Pt_1 soprassedere a tali atteggiamenti, occupandosi da sola di tutte le problematiche relative alla
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gestione familiare;
ma l'assidua e costante dedizione della moglie nei confronti della resistente e della stessa vita matrimoniale non ha modificato la natura del rapporto tra i coniugi: la freddezza e l'assoluta indisponibilità al dialogo, l'ostinata opposizione verso ogni tentativo di ricostruzione dell'unione coniugale hanno impedito alla sig.ra di poter Pt_1 intraprendere con il proprio compagno di vita un percorso di mediazione familiare;
la sig.ra stanca oltremodo di un estenuante conflitto coniugale che la ha disarmata, resa Pt_1 vulnerabile, impedita nella vita matrimoniale a poter esprimere la sua volontà o la sua opinione, inserita in un rapporto matrimoniale in cui era continuamente sminuita e sostituita in qualsiasi decisione con ripetuti attacchi di disistima anche in quelle scelte attinenti propriamente al suo ruolo di madre, di moglie e donna provocava nella ricorrente un annientamento delle capacità di reazione fino al punto di accettare tutto ciò che il marito le dicesse senza poter esprimere il proprio pensiero;
(…) Per ciò che concerne la figlia maggiorenne , la stessa è attualmente impiegata presso Per_1 la società con contratto part-time a tempo determinato e percepisce un assegno mensile CP_3 pari a cira euro 1.000,00; mentre la figlia , ancorché maggiorenne non è Per_2 economicamente autosufficiente, essendo la stessa iscritta con profitto al II anno della Facoltà di Managment del Turismo presso l'Università Partenope con rette annuali pari ad euro 130,00.
Il sig. di contro, è allo stato disoccupato e percepisce un assegno di CP_1 disoccupazione pari ad euro 686,00. (…) Si richiede, altresì, che venga disposto a carico del sig. il versamento di un assegno CP_1 di mantenimento per la ricorrente, che appare congruo determinare in € 300,00.- (trecento/00). Sussiste certamente il diritto dell'attuale ricorrente all'assegnazione della casa coniugale, sita in Napoli alla via V. Verbano n. 57, con quanto in essa contenuto.
Sul punto si precisa che la sig.ra la abiterà unitamente alle figlie, con lei stabilmente Pt_1 conviventi, nonostante l'attuale contratto di locazione (con canone mensile pari ad euro 95,00) sia intestato al sig. Per ciò che concerne i costi di gestione di tale casa ammontano a CP_1 circa euro 500,00 mensili (cfr: copia bollette delle utenze attive su tale immobile). Anche di tale situazione si dovrà tener tenuto conto nel computo dell'assegno dovuto.
Ha chiesto: autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito della colpa al sig. per i motivi indicati in narrativa;
CP_1 assegnare la casa coniugale, sita in Napoli alla via V. Verbano n. 57, con quanto in essa contenuto alla sig.ra che la abiterà unitamente alle figlie;
stabilire che il sig. Parte_1 corrisponda alla moglie un assegno mensile pari ad € 300,00 (trecento/00) quale CP_1 contributo a suo carico per il mantenimento della figlia oltre al concorso nella misura Per_2 del 50% alle spese mediche non riconosciute dal S.S.N. e alle spese universitarie per quest'ultima sostenute;
stabilire che il sig. corrisponda alla moglie un assegno mensile CP_1 pari ad € 300,00 (trecento/00) quale contributo a suo carico per il mantenimento di quest'ultima. Tanto è richiesto anche in considerazione delle concrete difficoltà che la ricorrente potrebbe incontrare per inserirsi nel mondo lavorativo senza aver maturato alcuna esperienza professionale pregressa;
stabilire che l'importo di cui ai punti 4) e 5) nella misura sopra concordata, dovranno essere corrisposti, anticipatamente, entro il giorno 10 del mese, ogni mese per dodici mesi l'anno mediante bonifico bancario da effettuarsi su carta prepagata
Postpay Evolution [...] intestato alla sig.ra Parte_1 stabilire che i contributi mensili così come determinati dovranno essere annualmente rivalutati sulla base delle variazioni Istat intervenute (pubblicate sulla G.U.). Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente. Oggetto delle rivalutazioni dovranno essere, per gli anni successivi al primo, sia l'importo base sia le rivalutazioni già intervenute;
nulla disporre a carico della sig.ra per il mantenimento del sig. ; Pt_1 CP_1
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condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: (…) Non corrisponde al vero, infatti, tutto quanto descritto in ricorso in ordine alla rottura tra i coniugi, in quanto il sig. si è dimostrato nel corso degli anni un marito e padre CP_1 benevolo, avendo dedicato la sua intera vita al lavoro al fine di poter garantire alla famiglia una vita decorosa. Ciò è confermato anche dalla sig.ra la quale dichiara di non aver Pt_1 mai voluto lavorare per potersi dedicare alla casa ed alle figlie, dunque è pacifico affermare che la sola ed unica fonte di sostentamento per la famiglia, per la crescita e l'educazione, anche scolastica, delle figlie sia stata l'attività lavorativa svolta dal sig. Tuttavia, CP_1 nonostante ciò e nonostante l'impegno del resistente nel mantenere coeso il nucleo familiare, il rapporto coniugale nel corso degli anni si è andato man mano a deteriorare, frutto di sempre più presenti incomprensioni, facendo venir meno da entrambe le parti, quel rispetto, quella dedizione e dunque quell'affectio coniugalis elemento fondamentale per una serena e felice convivenza matrimoniale.
Anche per quanto riguarda il rapporto con le figlie, a differenza di ciò che è stato descritto in ricorso, il sig. si è dimostrato negli anni un padre affettuoso che ha dedicato la sua vita CP_1 al lavoro al fine di assicurare loro un futuro sereno e solido, collaborando, sia pure in misura minore, con la moglie alla loro educazione. Probabilmente è proprio per la sua costante dedizione al lavoro, ricordiamo ancora una volta unica fonte di reddito e sostentamento per la famiglia fino a poco tempo fa, che il sig. a differenza della sig.ra non ha potuto CP_1 Pt_1 dedicare tutto il suo tempo alla famiglia ed alle figlie come avrebbe voluto. Ciononostante è fuor di dubbio che l' abbia destinato, nei limiti di quanto sopra esposto, tutte le sue CP_1 attenzioni e forze alla cura della casa, della consorte e delle figlie, indirizzando a queste tutte le sue energie, e dunque, le sue entrate economiche;
si è infatti mostrato nell'intero corso del matrimonio un uomo privo di vizi a conferma del fatto che l'unico suo pensiero fosse la cura della famiglia, famiglia a cui ha dedicato la sua vita;
vita non sicuramente scevra di discussioni ed incomprensioni, ma non tali da giustificare le accuse poste in essere in ricorso su cui si basa la richiesta di addebito della separazione. E' proprio tale costante dedizione al lavoro, che rende complessa la vita di ogni padre di famiglia che cerca di non far mancare nulla alla prole, che ha fatto sì che nascessero dissidi con la moglie che avrebbe voluto magari una sua presenza maggiore nella gestione della vita quotidiana. Ma, come detto, ciò non è stato possibile in quanto il lavoro assorbiva la quasi intera giornata dell'incolpevole CP_1
Per questi motivi
la signora si è allontanata sentimentalmente dal marito, Pt_1 dedicandogli sempre meno cure, facendo dunque venir meno l'affectio maritalis rendendo inevitabile nel tempo impossibile addivenire ad una riconciliazione coniugale. Per tale ragione il sig. , sia pure a malincuore, non si oppone alla richiesta di separazione, ma CP_1 per le motivazioni sopra esposte si oppone alla richiesta di addebito.
Non si oppone, altresì, alla corresponsione di un assegno mantenimento a favore della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, limitando però detto Persona_3 mantenimento alla minore somma di € 150,00 mensile, somma giudicata in linea ed in conformità con l'assegno di indennità PI (per l'ammontare di 600,00 euro circa) ricevuto mensilmente dallo stesso.
Si oppone fermamente alla richiesta di versamento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente consorte, che appare non dovuto visto che la stessa oggi lavora, gode di buona salute e quindi di capacità lavorative e viste le precarie condizioni economiche in cui versa l' Per l'altra figlia , essendo la stessa economicamente autosufficiente, nulla le CP_1 Per_1
è dovuto. Nulla si eccepisce rispetto al diritto della sig.ra all'assegnazione della casa Pt_1 coniugale, sita in Napoli alla via Verbano n 57, che la stessa abiterà insieme alle figlie
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e , con conseguente modifica di intestazione del contratto di locazione oggi Per_1 Per_2 intestato al sig. . Le utenze domestiche restano a carico della sig.ra CP_1 Pt_1
Allo stato, come detto, il sig. è disoccupato e percepisce una indennità PI per una CP_1 somma di circa 600 euro. Il nucleo familiare non è proprietario di beni immobili, né beni mobili registrati e non ha rapporti matrimoniali in essere né gode né in passato ha goduto di rendite finanziarie, e l' è unicamente proprietario di un modesto autoveicolo, in CP_1 particolare un'auto di marca Opel Corsa.
Ha chiesto: pronunziare la separazione dei coniugi senza addebito, riconoscendo alla figlia il mantenimento per la somma mensile di €150,00#, nonché l'assegnazione Persona_3 della casa coniugale alla sig.ra che la stessa abiterà insieme alle figlie Parte_1
e Nulla è dovuto alla ricorrente consorte a titolo di mantenimento. Il tutto con Per_1 Per_2 compensazione delle spese di rito.
All'udienza di prima comparizione del 29.4.2025, le parti presenti hanno raggiunto gli accordi che di seguito si riportano.
Il Gi, preso atto – ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed ha rimesso gli atti al Collegio sui seguenti accordi:
- Rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
- Corresponsione della somma di € 150,00 mensili a carico di con decorrenza dal CP_1 ricorso e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da giugno 2026, quale contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente;
Per_2
- Assegnazione della casa coniugale alla sign.ra che vi risiede con la figlia Parte_1
; Per_2
- Spese straordinarie come da Protocollo del 2018, per al 50% tra le parti. Per_2
Orbene, il Tribunale – preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito – ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Atteso, inoltre, che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative- li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
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D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 8, Parte I s. sez. Sez. XX, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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