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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco OL Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 567/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO REA
ricorrente;
e da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Mandello del Lario (LC) con il patrocinio dell'avv. PAOLA PANZERI
ricorrente;
contro
, con Sede in Roma Via Ciro il Controparte_1
Grande (C.F. , con il patrocinio dell'avv. NADIA PEREGO, P.IVA_1
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
Nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 3, legge sul divorzio, condannare l' ad erogare alle ricorrenti nella misura del 50% cadauna la pensione di reversibilità del CP_2 defunto sig. , deceduto in Mandello del Lario in data 5.8.2024, a decorrere dal mese Persona_1 successivo al decesso.
Spese di causa rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9 comma 3 Legge 898/1970, Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l'
[...]
, al fine di ottenere la determinazione delle quote delle pensioni Controparte_1 di reversibilità erogata dall' a cui hanno diritto in qualità di CP_2 Parte_1 coniuge divorziata, e , in qualità di coniuge superstite. Parte_2
Al riguardo le ricorrenti hanno esposto:
- che la sig.ra stata coniugata con a seguito di Parte_1 Persona_1 matrimonio concordatario celebrato in Roma il 23/10/1976;
- che il predetto matrimonio è cessato in seguito alla sentenza di divorzio n. 57/2002 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 07/03/2002 con obbligo a carico del sig. di corresponsione di Per_1 un assegno di mantenimento di 775.69 euro (annualmente rivalutabile);
- che dopo il divorzio, in data 20/09/2003, il sig. contraeva matrimonio con Persona_1 la sig.ra , mentre la sig.ra non contraeva nuove Parte_2 Parte_1 nozze;
- che in data 05/08/2024, il sig. è deceduto. Persona_1
Le ricorrenti hanno dedotto che, in seguito al decesso del sig. , hanno Persona_1 presentato separate richieste di pensione di reversibilità all'INPS, indicando la presenza l'una dell'altra, senza che le richieste venissero evase.
Pertanto con l'odierno ricorso le ricorrenti, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge in base ai quali riconoscere loro la titolarità a percepire pro quota la pensione di reversibilità hanno chiesto, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni (25 anni la prima e 21 la seconda), dell'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare la sig.ra circa 860,00), Parte_1 delle condizioni economiche del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nonché il contributo alla famiglia ed al defunto sig. durante i rispettivi matrimoni, il riconoscimento di Persona_1 un paritetico diritto al 50% all'attribuzione della pensione di reversibilità del defunto sig. Per_1
.
[...]
Si è costituito in giudizio l' , Controparte_1 rimettendosi alle determinazioni dell'adito Tribunale in punto di individuazione delle rispettive quote pensionistiche in favore del coniuge superstite e del coniuge divorziato.
All'udienza del 24/06/2025, innanzi al Presidente, sono comparsi i difensori delle ricorrenti, mentre per l' nessuno è comparso. In tale sede le parti hanno rinunciato alle richieste istruttorie e CP_2 hanno chiesto congiuntamente la condanna dell' all'erogazione della pensione di reversibilità CP_2 del defunto sig. , alle ricorrenti, nella misura del 50% cadauna, a decorrere dal Persona_1 mese successivo al decesso. Dopodiché il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 898 del 1970, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale.
La norma stabilisce che, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della L. 898/1970.
Tale norma attribuisce al Tribunale l'onere di ripartire tra i soggetti aventi diritto la contitolarità del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Sarà cura dell'Ente attenersi e dare esecuzione a quanto eventualmente disposto dal Tribunale sull'eventuale ripartizione di quote di contitolarità della pensione di reversibilità da attribuirsi alla coniuge superstite nonché al coniuge divorziato.
Invero, nel presente giudizio, risultano debitamente comprovati: la durata del primo matrimonio, celebrato in Roma il 23/10/1976 tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Parte_1
cessato per effetto della sentenza di divorzio n. 57/2002, con obbligo a carico del sig.
[...]
di corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento di 775,00 euro mensili Per_1
(rivalutabili annualmente e che il cui valore attuale corrisponde a circa 860,00 euro). Pertanto, si può affermare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 9 L. 898/1970 della titolarità dell'assegno divorzile. Inoltre, è altresì provato che l'ex coniuge non ha contratto nuove nozze.
Inoltre, la richiesta congiunta delle parti di dividere la pensione di reversibilità del defunto sig. l 50% appare congrua rispetto alla durata di entrambi i matrimoni (25 anni il Parte_3 primo e 21 il secondo), all'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare la sig.ra (circa 860,00 euro mensili), alle condizioni economiche del coniuge Parte_1 superstite e del coniuge divorziato, nonché al loro contributo alla famiglia ed al defunto sig.
durante i rispettivi matrimoni. Per_1
Va inoltre osservato che la Suprema Corte (Cass. Civ. 22259/2013) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite, stante la natura costitutiva e necessaria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) determina la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto , in Per_1 misura del 50% a favore di del 50% in favore di;
Parte_1 Parte_2
2) ordina all' di corrispondere con decorrenza dal primo giorno successivo del mese CP_2 successivo al decesso del coniuge pensionato (avvenuto in data x) il trattamento pensionistico di reversibilità del defunto x secondo dette quote;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Presidente relatore
Marco OL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco OL Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 567/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO REA
ricorrente;
e da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Mandello del Lario (LC) con il patrocinio dell'avv. PAOLA PANZERI
ricorrente;
contro
, con Sede in Roma Via Ciro il Controparte_1
Grande (C.F. , con il patrocinio dell'avv. NADIA PEREGO, P.IVA_1
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
Nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 3, legge sul divorzio, condannare l' ad erogare alle ricorrenti nella misura del 50% cadauna la pensione di reversibilità del CP_2 defunto sig. , deceduto in Mandello del Lario in data 5.8.2024, a decorrere dal mese Persona_1 successivo al decesso.
Spese di causa rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9 comma 3 Legge 898/1970, Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l'
[...]
, al fine di ottenere la determinazione delle quote delle pensioni Controparte_1 di reversibilità erogata dall' a cui hanno diritto in qualità di CP_2 Parte_1 coniuge divorziata, e , in qualità di coniuge superstite. Parte_2
Al riguardo le ricorrenti hanno esposto:
- che la sig.ra stata coniugata con a seguito di Parte_1 Persona_1 matrimonio concordatario celebrato in Roma il 23/10/1976;
- che il predetto matrimonio è cessato in seguito alla sentenza di divorzio n. 57/2002 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 07/03/2002 con obbligo a carico del sig. di corresponsione di Per_1 un assegno di mantenimento di 775.69 euro (annualmente rivalutabile);
- che dopo il divorzio, in data 20/09/2003, il sig. contraeva matrimonio con Persona_1 la sig.ra , mentre la sig.ra non contraeva nuove Parte_2 Parte_1 nozze;
- che in data 05/08/2024, il sig. è deceduto. Persona_1
Le ricorrenti hanno dedotto che, in seguito al decesso del sig. , hanno Persona_1 presentato separate richieste di pensione di reversibilità all'INPS, indicando la presenza l'una dell'altra, senza che le richieste venissero evase.
Pertanto con l'odierno ricorso le ricorrenti, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge in base ai quali riconoscere loro la titolarità a percepire pro quota la pensione di reversibilità hanno chiesto, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni (25 anni la prima e 21 la seconda), dell'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare la sig.ra circa 860,00), Parte_1 delle condizioni economiche del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nonché il contributo alla famiglia ed al defunto sig. durante i rispettivi matrimoni, il riconoscimento di Persona_1 un paritetico diritto al 50% all'attribuzione della pensione di reversibilità del defunto sig. Per_1
.
[...]
Si è costituito in giudizio l' , Controparte_1 rimettendosi alle determinazioni dell'adito Tribunale in punto di individuazione delle rispettive quote pensionistiche in favore del coniuge superstite e del coniuge divorziato.
All'udienza del 24/06/2025, innanzi al Presidente, sono comparsi i difensori delle ricorrenti, mentre per l' nessuno è comparso. In tale sede le parti hanno rinunciato alle richieste istruttorie e CP_2 hanno chiesto congiuntamente la condanna dell' all'erogazione della pensione di reversibilità CP_2 del defunto sig. , alle ricorrenti, nella misura del 50% cadauna, a decorrere dal Persona_1 mese successivo al decesso. Dopodiché il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 898 del 1970, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale.
La norma stabilisce che, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della L. 898/1970.
Tale norma attribuisce al Tribunale l'onere di ripartire tra i soggetti aventi diritto la contitolarità del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Sarà cura dell'Ente attenersi e dare esecuzione a quanto eventualmente disposto dal Tribunale sull'eventuale ripartizione di quote di contitolarità della pensione di reversibilità da attribuirsi alla coniuge superstite nonché al coniuge divorziato.
Invero, nel presente giudizio, risultano debitamente comprovati: la durata del primo matrimonio, celebrato in Roma il 23/10/1976 tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Parte_1
cessato per effetto della sentenza di divorzio n. 57/2002, con obbligo a carico del sig.
[...]
di corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento di 775,00 euro mensili Per_1
(rivalutabili annualmente e che il cui valore attuale corrisponde a circa 860,00 euro). Pertanto, si può affermare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 9 L. 898/1970 della titolarità dell'assegno divorzile. Inoltre, è altresì provato che l'ex coniuge non ha contratto nuove nozze.
Inoltre, la richiesta congiunta delle parti di dividere la pensione di reversibilità del defunto sig. l 50% appare congrua rispetto alla durata di entrambi i matrimoni (25 anni il Parte_3 primo e 21 il secondo), all'ammontare dell'assegno mensile divorzile di cui era titolare la sig.ra (circa 860,00 euro mensili), alle condizioni economiche del coniuge Parte_1 superstite e del coniuge divorziato, nonché al loro contributo alla famiglia ed al defunto sig.
durante i rispettivi matrimoni. Per_1
Va inoltre osservato che la Suprema Corte (Cass. Civ. 22259/2013) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite, stante la natura costitutiva e necessaria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) determina la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto , in Per_1 misura del 50% a favore di del 50% in favore di;
Parte_1 Parte_2
2) ordina all' di corrispondere con decorrenza dal primo giorno successivo del mese CP_2 successivo al decesso del coniuge pensionato (avvenuto in data x) il trattamento pensionistico di reversibilità del defunto x secondo dette quote;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Presidente relatore
Marco OL