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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2747/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) – cittadino italiano - rappresentato e difeso, sia congiuntamente C.F._1
che disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Di Stefano e dall' Avv. Alessandra Mancuso
Mancuso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di loro in Palermo, Via Giuseppe
Alessi n.25, giusta procura in atti
- r i c o r r e n t e -
contro
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.04.1992, residente in [...], rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avvocato Alberto Favata e dall'Avv.
Simone Malfatto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Beinasco (TO), Via
M.T. Fornasio, n. 18 per delega in atti presenti entrambi;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23.10.2024, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la modifica del decreto del Tribunale per i Minori del Controparte_1
Piemonte e della Valle d'Aosta del 2012, con il quale veniva disposto l'affido condiviso del minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre e contributo al mantenimento a carico del padre di € 200,00, oltre al 50% spese extra, nel senso di disporre la collocazione prevalente del figlio (nato il [...]) presso il padre, Per_1
ponendo a carico della madre la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore. Il padre ha posto a base della sua istanza la circostanza che il figlio (nato nel 2009) dopo avere trascorso l'estate con il padre in Sicilia si era Per_1
rifiutato di rientrare dalla madre a Vallo T.se chiedendo di rimanere a vivere a Palermo
con il padre.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese e in via riconvenzionale, l'aumento del contributo al mantenimento a carico del padre fino ad €
350,00.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 4.3.2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Confermare l'affidamento condiviso di con dimora prevalente presso il padre Persona_2
in Palermo e con facoltà per la madre di averlo e tenerlo con sé tutte le volte che sarà possibile,
compatibilmente con le di Lui esigenze scolastiche e comunque alternativamente con il padre per
le maggiori festività e 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
- nessun contributo al mantenimento del figlio a carico della madre;
il padre si farà carico nella
misura del 100% delle spese extra assegno e di ogni spesa per il figlio;
il padre percepirà nella
misura del 100% l'assegno unico per il figlio;
le spese del volo per il figlio quando si recherà a trovare la madre o in vacanza con la stessa
saranno a carico della madre.
spese compensate;
”
il Tribunale,
pagina 2 di 4
CONSIDERATO che
sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti – riguardanti la collocazione ed il mantenimento del figlio minore, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Tribunale per i Minori del Piemonte e della Valle
d'Aosta del 2012, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso di con dimora prevalente presso Persona_2
il padre in Palermo e con facoltà per la madre di averlo e tenerlo con sé tutte le volte che sarà possibile, compatibilmente con le di Lui esigenze scolastiche e comunque pagina 3 di 4 alternativamente con il padre per le maggiori festività e 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che nessun contributo al mantenimento del figlio viene posto a carico della madre;
il padre si farà carico nella misura del 100% delle spese extra assegno e di ogni spesa per il figlio;
il padre percepirà
nella misura del 100% l'assegno unico per il figlio;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le spese del volo per il figlio quando si recherà a trovare la madre o in vacanza con la stessa saranno a carico della madre;
4) compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 12 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2747/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) – cittadino italiano - rappresentato e difeso, sia congiuntamente C.F._1
che disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Di Stefano e dall' Avv. Alessandra Mancuso
Mancuso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di loro in Palermo, Via Giuseppe
Alessi n.25, giusta procura in atti
- r i c o r r e n t e -
contro
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.04.1992, residente in [...], rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avvocato Alberto Favata e dall'Avv.
Simone Malfatto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Beinasco (TO), Via
M.T. Fornasio, n. 18 per delega in atti presenti entrambi;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23.10.2024, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la modifica del decreto del Tribunale per i Minori del Controparte_1
Piemonte e della Valle d'Aosta del 2012, con il quale veniva disposto l'affido condiviso del minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre e contributo al mantenimento a carico del padre di € 200,00, oltre al 50% spese extra, nel senso di disporre la collocazione prevalente del figlio (nato il [...]) presso il padre, Per_1
ponendo a carico della madre la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore. Il padre ha posto a base della sua istanza la circostanza che il figlio (nato nel 2009) dopo avere trascorso l'estate con il padre in Sicilia si era Per_1
rifiutato di rientrare dalla madre a Vallo T.se chiedendo di rimanere a vivere a Palermo
con il padre.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese e in via riconvenzionale, l'aumento del contributo al mantenimento a carico del padre fino ad €
350,00.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 4.3.2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Confermare l'affidamento condiviso di con dimora prevalente presso il padre Persona_2
in Palermo e con facoltà per la madre di averlo e tenerlo con sé tutte le volte che sarà possibile,
compatibilmente con le di Lui esigenze scolastiche e comunque alternativamente con il padre per
le maggiori festività e 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
- nessun contributo al mantenimento del figlio a carico della madre;
il padre si farà carico nella
misura del 100% delle spese extra assegno e di ogni spesa per il figlio;
il padre percepirà nella
misura del 100% l'assegno unico per il figlio;
le spese del volo per il figlio quando si recherà a trovare la madre o in vacanza con la stessa
saranno a carico della madre.
spese compensate;
”
il Tribunale,
pagina 2 di 4
CONSIDERATO che
sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti – riguardanti la collocazione ed il mantenimento del figlio minore, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Tribunale per i Minori del Piemonte e della Valle
d'Aosta del 2012, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso di con dimora prevalente presso Persona_2
il padre in Palermo e con facoltà per la madre di averlo e tenerlo con sé tutte le volte che sarà possibile, compatibilmente con le di Lui esigenze scolastiche e comunque pagina 3 di 4 alternativamente con il padre per le maggiori festività e 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che nessun contributo al mantenimento del figlio viene posto a carico della madre;
il padre si farà carico nella misura del 100% delle spese extra assegno e di ogni spesa per il figlio;
il padre percepirà
nella misura del 100% l'assegno unico per il figlio;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le spese del volo per il figlio quando si recherà a trovare la madre o in vacanza con la stessa saranno a carico della madre;
4) compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 12 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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