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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12390/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12390/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luciana Cannas, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.10.2024 le parti, premesso che in data
27.08.1994 avevano contratto matrimonio in ZZ (CS), che, in costanza di matrimonio, avevano adottato i figli (Roma, 13.02.2000) e Per_1 Per_2
(Roma, 22.03.2005), entrambi maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente, e che in data 06.07.2017 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato
1 Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZZ (CS) tra la Dott.ssa Pt_1
e il Dott. il 27.08.1994, con atto trascritto presso l'Ufficio
[...] CP_1 di Stato Civile del Comune di ZZ (CS) al n°17 parte:2 serie: A Uff.:1 anno 1994, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- il Dott. verserà alla Signora per CP_1 Pt_1 il mantenimento di entrambi i figli e l'assegno Persona_3 Controparte_2 mensile di € 1.200,00 (milleduecento euro) e precisamente € 600,00 per ciascun figlio, mediante bonifico bancario, entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024, e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. - Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli e Persona_3 Controparte_2 come da Protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014. Le predette somme per le spese straordinarie saranno corrisposte dal padre trimestralmente alla Signora Pt_1
a fronte della presentazione delle ricevute o fatture di pagamento. - La ex casa coniugale sita in Roma, Via di Trasone n. 25, rimane definitivamente assegnata alla Dott.ssa . Parte_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12390/2024:
2 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in ZZ (CS) in data 27.08.1994;
[...] CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ZZ (CS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 17,
Parte 2, Serie A, Uff. 1);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Nulla sulle spese.
Roma, 19.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12390/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luciana Cannas, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.10.2024 le parti, premesso che in data
27.08.1994 avevano contratto matrimonio in ZZ (CS), che, in costanza di matrimonio, avevano adottato i figli (Roma, 13.02.2000) e Per_1 Per_2
(Roma, 22.03.2005), entrambi maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente, e che in data 06.07.2017 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato
1 Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZZ (CS) tra la Dott.ssa Pt_1
e il Dott. il 27.08.1994, con atto trascritto presso l'Ufficio
[...] CP_1 di Stato Civile del Comune di ZZ (CS) al n°17 parte:2 serie: A Uff.:1 anno 1994, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- il Dott. verserà alla Signora per CP_1 Pt_1 il mantenimento di entrambi i figli e l'assegno Persona_3 Controparte_2 mensile di € 1.200,00 (milleduecento euro) e precisamente € 600,00 per ciascun figlio, mediante bonifico bancario, entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024, e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. - Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli e Persona_3 Controparte_2 come da Protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014. Le predette somme per le spese straordinarie saranno corrisposte dal padre trimestralmente alla Signora Pt_1
a fronte della presentazione delle ricevute o fatture di pagamento. - La ex casa coniugale sita in Roma, Via di Trasone n. 25, rimane definitivamente assegnata alla Dott.ssa . Parte_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12390/2024:
2 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in ZZ (CS) in data 27.08.1994;
[...] CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ZZ (CS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 17,
Parte 2, Serie A, Uff. 1);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Nulla sulle spese.
Roma, 19.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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