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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 617/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello, a seguito di riassunzione da Cassazione, con ricorso depositato in data 3/08/2022 da
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Schio, Piazza A. Conte n. 7/A. Parte appellante/riassumente contro
, C.F. Controparte_1
P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.ti Michele Pontone e Francesco Cappelluti, con domicilio eletto presso il secondo in Venezia, S. Croce n. 712. Parte appellata/riassunta
*
Oggetto: giudizio di riassunzione in forza dell'ordinanza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione n. 3972 dell'8.2.2022.
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: A. Previa integrale riformarsi della sentenza del Tribunale Vicenza n. 32/2011 accertarsi e dichiararsi la nullità, invalidità, illegittimità, illiceità e/o inefficacia del termine apposto agli incarichi d'opera professionale di medico ambulatoriale specialista in medicina del lavoro presso il centro medico legale di Schio, conferiti in via continuativa alla dr.ssa fino al 31/08/2004 (doc. Pt_1
n. 5 in fs. di primo grado di parte ricorrente) e fino al 31.8.2005 (doc. n. 6 in fs. di primo grado di parte ricorrente) e/o del recesso dell' comunicato alla ricorrente con lettera datata 19.5.05, per i motivi CP_1 esposti nel presente ricorso e condannarsi, il convenuto , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla reintegra a tempo indeterminato della dr. nell'incarico conferito di medico Parte_1 ambulatoriale specialista in medicina del lavoro, nonché al pagamento del trattamento economico non
1 corrisposto alla ricorrente, a causa dell'illegittimo recesso dal rapporto a tempo determinato, e/o al risarcimento di tutti i danni arrecati alla medesima per mancato conferimento di incarico a tempo indeterminato dell'incarico, quantomeno a far data dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto) in poi (condanne generiche). B.IN VIA SUBORDINATA: Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del mancato rinnovo dell'incarico CP_ professionale comunicato dall' alla dr.ssa con lettera datata 19.5.05 (doc. n. 7 in fs. di primo Pt_1 grado di parte ricorrente), p otivi di cu o VIII della parte in diritto del presente ricorso e Condannarsi il convenuto , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempo onferimento alla dr.ssa a tempo determinato dell'incarico Pt_1 professionale di medico ambulatoriale specialista in medicina del lavoro, a far data quantomeno dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto), nonché al risarcimento di tutti i danni arrecati alla medesima per mancato rinnovo del contratto a termine e al pagamento del trattamento economico non corrisposto alla ricorrente a causa dell'illegittimo recesso dal rapporto a tempo determinato quantomeno dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto) (condanne generiche). C. IN OGNI CASO: Condannarsi il convenuto , in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, a corrispondere sulle somme che risulteranno e dovute alla ricorrente gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria calcolati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito e fino al saldo effettivo. D. Con vittoria di spese e compensi (già diritti e onorari) del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità (giusto dispositivo di cui all'ordinanza n. 3972/2022 resa nel giudizio di Cassazione n. 2525/2016 R.G.), nonché dei precedenti gradi di giudizio. E. Si fa espressamente salvo il maggior dovuto senza che ciò implichi alcuna rinuncia, nemmeno implicita, ai crediti derivanti dai rapporti per cui è causa;
in particolare, ci si riserva di agire in separata sede al fine di quantificare le somme oggi azionate in via generica a titolo somme non percepite e di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito del mancato conferimento di incarico a tempo indeterminato e di incarico a termine, nonché delle somme dovute a titolo di trattamento economico non corrisposto alla ricorrente a seguito del mancato conferimento degli incarichi di cui sopra (a tempo indeterminato/a termine) quantomeno a far data dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto) in poi.
Per parte appellata: che codesto Ecc.ma Corte di Appello, dichiarata l'inammissibilità del X motivo di appello e di tutte le nuove eccezioni e deduzioni introdotte ex novo con il ricorso in riassunzione, voglia rigettare l'appello dalla Dott.ssa in quanto inammissibile ed infondato, con ogni conseguente Parte_1 statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio.
* Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato nel gennaio 2008 innanzi al Tribunale di Vicenza,
, che già aveva pacificamente lavorato per dal Parte_1 CP_1 febbraio 1999 all'agosto 2003 come medico specialista ambulatoriale a tempo determinato, ha rappresentato di avere fatto domanda di partecipazione al bando per la copertura a tempo indeterminato (questa la tesi della cui si contrappone la tesi di che ritiene che la Pt_1 CP_1
potesse aspirare solamente ad un posto di lavoro a tempo Pt_1 determinato) dei turni resisi vacanti in medicina specialistica ambulatoriale relativi al 3° trimestre 2003.
2 La risultava quindi vincitrice per la copertura dei turni vacanti di Pt_1 medicina del lavoro presso il centro medico legale di Schio. In particolare, la risultava inserita nella graduatoria del 21/7/2003 per il Pt_1 conferimento a tempo indeterminato (ovvero determinato, alla luce della vaghezza del bando di cui meglio in appresso) dei turni vacanti.
Le parti del rapporto [ e ], anziché stipulare contratto di CP_1 Pt_1 lavoro a tempo indeterminato (secondo quanto invero previsto – come meglio in appresso - da apposito accordo collettivo reso esecutivo con DPR 271/2000 ed inoltre recepito dall' con delibera CDA 355/2001) CP_1 sottoscrivevano contratto di lavoro a tempo indeterminato (qui si discute di un posto di lavoro pacificamente non subordinato bensì, da assegnare ai sensi dell'art. 2230 cc, di lavoro autonomo).
Le parti, quindi, sottoscrivevano due contratti di lavoro a termine (ciascuno della durata di un anno) il primo fino al 31/8/2004 ed il secondo (invero una proroga del precedente contratto) con termine scadente il 31/8/2005.
Il contratto non veniva poi rinnovato.
1.1. Si doleva quindi la (ed ancora oggi si duole), proponendo Pt_1 ricorso innanzi al Tribunale di Vicenza, in quanto, benché ella avesse diritto (sempre secondo tesi della e che il Collegio ritiene di Pt_1 condividere per le ragioni che verranno qui esplicitate) ad un posto a tempo indeterminato, le comunicava il 19/5/2005 la cessazione del rapporto CP_1 alla data del 31/8/2005; ciò in coerenza con la sottoscrizione da parte delle parti di contratto di lavoro a tempo determinato.
1.2. La domanda della era quindi ed è ancora oggi diretta ad Pt_1 ottenere l'affermazione di nullità del termine apposto ai contratti dalla stessa sottoscritti ella avendo diritto, secondo la propria prospettazione, ad ottenere un posto di lavoro (autonomo) a tempo indeterminato.
Domandava e domanda, inoltre, la condanna generica al Pt_1 risarcimento del danno patito per effetto della mancata stipulazione del preteso contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In subordine la domandava, e sempre ancora oggi domanda, Pt_1
l'affermazione della illegittimità del mancato rinnovo del contratto in quanto la comunicazione di cessazione del rapporto non era munita di motivazione secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 10 DO CO del febbraio 2005.
3 1.3. La in particolare, con riferimento alla principale pretesa Pt_1 avanzata, lamentava:
A) violazione degli artt. 8, 9, 10 DO CO (accordo collettivo reso esecutivo con DPR 271/2000 e, in ogni caso, recepito dall' CP_1 con delibera del CdA n. 355/2001) ed inoltre violazione del bando di selezione e della graduatoria <nel quale si prevedeva espressamente il conferimento a tempo dell'incarico ai soggetti utilmente Parte_2 inseriti in graduatoria>>; B) violazione degli artt. 1336, 1453, 2058 cc. in quanto la condotta dell' integra inadempimento rispetto all'offerta al pubblico CP_1 rappresentata dal bando. C) eccesso potere in ragione del fatto che gli altri colleghi sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. D) violazione dell'art. 2113 cc …. E) violazione principii di correttezza e buona fede. 2. La sentenza resa dal Tribunale di Vicenza (n. 32/2011), nel rigettare la domanda della , ha affermato che: Pt_1
➢ l'art. 10 dell'accordo collettivo recepito dal DPR 271/2000 consente l'assegnazione di posti a tempo indeterminato solamente a specialisti già titolari di incarico a tempo determinato mentre l'art. 9 consente l'assegnazione di posti a tempo determinato solo in ipotesi di mancanza di domande da parte di medici già a tempo indeterminato,
➢ aveva pubblicato un doppio bando: uno a tempo indeterminato CP_1 per medici già a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato per gli altri medici,
➢ la non poteva dare la disponibilità per la prima tipologia ma Pt_1 solo per la seconda,
➢ la – che ha sottoscritto un contratto di lavoro autonomo e, Pt_1 quindi, in materia disponibile – ha consapevolmente sottoscritto un contratto di lavoro autonomo a termine a differenze delle altre colleghe che hanno sottoscritto un contratto di lavoro che prevedeva la prova di tre mesi e, in assenza di recesso, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
➢ che non alcun affidamento poteva in ogni caso sorgere dal fatto che l'amministrazione avesse elaborato una graduatoria congiunta (per
4 rapporti a termine ovvero a tempo indeterminato) posto che la lavoratrice aveva comunque sottoscritto un contratto a termine. 3. Averso la suddetta sentenza, a sé integralmente sfavorevole fuor che per la pronuncia sulle spese (compensate), la ha proposto appello Pt_1 all'esito del quale l'adita Corte di appello di Venezia, con la Sentenza n. 332/2015, ha rigettato il gravame sostanzialmente ripercorrendo le argomentazioni di cui alla pronuncia di primo grado.
4. la suddetta pronuncia, confermativa della sentenza di primo grado, è stata sottoposta dalla al vaglio della Corte di Cassazione. Pt_1
4.1. Dei 10 motivi di ricorso per la Cassazione della sentenza n. 332/2015 CdA Venezia, la Corte di legittimità ha accolto il settimo – assorbiti i residuali motivi di ricorso - affermando quindi la nullità della pronuncia gravata ed in particolare rilevando come la motivazione della stessa fosse apparente con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 1336 cc, dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 132, co. 2, n. 4 cpc, ed infine dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 3 cpc.
4.2. Il motivo di ricorso in cassazione è così sintetizzato dalla stessa : Pt_1
5 4.3. La Corte ha quindi accolto il suddetto motivo di gravame nei termini qui di seguito estensivamente riportati: <10. Ha priorità logico-giuridica l'esame del settimo motivo di ricorso, con cui viene denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 111. Cost. 10.1. La dedotta censura evidenzia un vizio di nullità della sentenza. La stessa è fondato nei sensi di seguito esposti. 10.2. È nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado (Cass., n. 27112 del 2018, 29721 del 2019), attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, va osservato quanto segue. 10.3. La motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia non consente di inquadrare (se non in modo generico) la vicenda quanto al giudizio di sussunzione e impedisce di avere compiuta contezza dei motivi di gravame e delle ragioni per cui la Corte d'Appello ha ritenuto che "la procedura seguita dall'istituto appellato è conforme alla regole stabilite dalle fonti richiamate", atteso che la motivazione si fonda sulle argomentazioni del Tribunale che vengono richiamate e condivise senza un previo, esplicito e palese raffronto con i motivi di appello sintetizzati nella premessa della motivazione "questione applicativa del dPR 271/2000 e della delibera 355/2001". 10.4. CP_1
La motivazione della sentenza impugnata non soddisfa, pertanto, il dovere del giudice di indicare i motivi della decisione adottata, come stabilito dall'art. 132, cod. proc. civ., comma 2, n 4, e dall'art. 111 Cost., e non fa corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati. 10.5. Il motivo, pertanto, è fondato e deve essere accolto nei sensi sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione>>.
5. Con ricorso depositato in data 3/8/2022 ha riassunto Parte_1 il giudizio riproponendo i nove motivi di appello già in precedenza formulati.
5.1. VIOLAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI INTERNI DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.PR. N. 271/2000, COSÌ COME INTEGRATO DALLA DELIBERA DELL' N. 355 DEL 21.6.2001, DI CP_1 RECEPIMENTO DELL'ACCORDO, DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, NONCHÈ
DELL'ART. 1218 E 1362 DEL C.C.. Rileva a tal riguardo l'appellante/riassumente come l'atto di recepimento da parte dell' (Delibera CdA n. 335/2001) CP_1 dell'accordo collettivo cui era già stata data esecuzione con DPR 271/2000 non potesse contenere, quantomeno con riferimento al contenuto dell'art. 10 dell'DO, alcuna modificazione e, pertanto, non potesse prevedere ulteriori ipotesi (rispetto a quelle previste nel Protocollo aggiuntivo all'DO) di assegnazione degli incarichi a tempo determinato.
6 5.2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE E DEGLI ARTT. 115 E 421 C.P.C.. Rileva parte riassumente come non avesse già in primo grado CP_1 messo in dubbio la circostanza che altra collega della , Pt_1 sottoscrittrice di contratto di lavoro a tempo indeterminato, si trovasse nelle medesime condizioni dell'appellante e, ciononostante, le era stato fatto sottoscrivere un differente contratto (a tempo indeterminato).
5.3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SS. DEL C.C., NONCHE' DELL'ART. 12 DELLE
“PRELEGGI” IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DELL'ACCORDO riaspetto al quale si contesta l'interpretazione offerta dal giudice di primo grado che aveva affermato come fosse nella discrezionalità di stipulare contratti i lavoro a termine CP_1 ovvero a tempo indeterminato essendo invece tenuta, come previsto CP_1 dal suddetto art. 10 dell'DO collettivo, tenuta ad assegnare i turni resisi vacanti a mezzo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5.4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI INTERNI DI
CUI AL D.PR. N. 271/2000 il cui complessivo tenore confermerebbe quanto già sopra sostenuto con il terzo motivo di appello e, quindi, la necessità di assegnazione del turno vacante a mezzo di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5.5. OMESSO ESAME DELLA DELIBERA DEL 4/8/2005 E DELLA CIRCOLARE N. CP_1
15/02. Rilevando parte appellante al riguardo come la lettura di tali atti avrebbe dovuto orientare l'interprete e, quindi, ad affermare che il bando per l'assegnazione dei turni vacanti era funzionale alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5.6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE (LEX SPECIALIS) E DELLA GRADUATORIA, APPROVATA DAL COMITATO ZONALE 21.7.2003, PER IL CONFERIMENTO A TEMPO INDETERMINATO DELL'INCARICO ALLA DR.SS . Pt_1
Rileva a tal proposito parte appellante/riassumente come i suddetti atti prevedessero espressamente l'assegnazione dei turni a mezzo contratti a tempo indeterminato e come, mediante la loro adozione, si fosse CP_1 impegnato – offerta al pubblico – alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.
5.7. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1336, 1453 E 2058 DEL C.C.. In tale contesto vengono svolte considerazioni similari a quelle svolte nell'ambito del sesto motivo di appello.
7 5.8. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DI BUONA FEDE, CANONIZZATI NEGLI ARTICOLI 1175 E 1375 DEL CC. E DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CORRETTO PROCEDIMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PERPLESSITÀ E GRAVE INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ MANIFESTA INGIUSTIZIA.
5.9. VIOLAZIONE DELL'ART. 2113 DEL C.C..
5.10. Con un decimo – apparentemente nuovo ma che tale non è – motivo di gravame, parte appellante descrive le conseguenze, a ragione delle finali conclusioni rassegnate, della illegittimità del comportamento dell' e, CP_1 quindi, motiva la richiesta di nullità dei contratti sottoscritti e di carattere risarcitorio (quest'ultima formulata in via del tutto generica).
6. Parte riassunta domanda, di contro, il rigetto del gravame nella sostanza riproponendo le difese già nei precedenti gradi e fasi di giudizio esplicitate.
7. La causa, iscritta a ruolo a seguito di atto di riassunzione del 3/8/2022, è stata trattata nel corso delle udienze del 15/11/2022, del 5/12/2024 e, una volta assegnata a nuovo giudice relatore, del 12/6/2025, venendo definitivamente decisa all'esito dell'udienza in data 11/9/2025.
*
8. L'appello, così come riproposto in codesta sede di riassunzione, è, nei limiti di cui in appresso, fondato e, come tale, deve trovare accoglimento per le dirimenti ragioni che seguono;
ragioni che pertanto assorbono ogni altra questione prospettata dalle parti.
9. Deve innanzitutto essere premesso come il presente giudizio abbia il medesimo oggetto di quello conclusosi con la pronuncia, annullata, n. 332/2015 resa da questa Corte. Ciò in ragione dell'assorbimento dei motivi di ricorso per Cassazione fuor che del settimo, sul quale la Corte si è pronunciata, e stante il fatto che i residuali motivi (quelli assorbiti) attengono, in buona sostanza, tutti a profili già in precedenza portati all'attenzione della Corte d'Appello ed oggi esplicitamente riproposti.
Quindi, in sintesi, il presente giudizio ha perimetro decisorio identico a quello che aveva il precedente giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 332/2015 resa dalla CdA di Venezia.
10. Ciò premesso, rileva il Collegio come in effetti il Bando di cui qui si discute presentasse una certa ambiguità, con lo stesso essendo stata disposta, senza alcuna ulteriore specificazione, la <PUBBLICAZIONE CONGIUNTA PER
8 SPECIALISTI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E IN SUBORDINE
PER SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI A TEMPO DETERMINATO (Protocollo Aggiuntivo)>> [il sottolineato è dello scrivente]; medesima ambiguità risultando peraltro presente nella graduatoria che risulta infatti <CONGIUNTA PER SPECIALISTI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E IN SUBORDINE
PER SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI A TEMPO DETERMINATO (Protocollo Aggiuntivo)>> [il sottolineato è sempre dello scrivente].
11. Posta la suddetta ambiguità derivante dall'affermazione della congiunta pubblicazione di incarichi tanto a tempo indeterminato quanto, in subordine, a tempo determinato, ritiene il Collegio come detta ambiguità ben possa (e potesse) essere risolta – ed è ciò che pare avere fatto la - alla Pt_1 luce del rimando effettuato dal Bando stesso al protocollo aggiuntivo di cui al DPR 271/2000 il quale, per l'appunto, ha proprio ad oggetto la Disciplina degli incarichi a tempo determinato.
Ora, un simile rimando, al pari della messa a disposizione di posti a tempo determinato solamente in via subordinata, ad avviso del Collegio, rende evidente come i posti messi primariamente a disposizione dall' fossero CP_1 proprio quelli – come inteso dalla – a tempo indeterminato, Pt_1 essendo quelli a tempo determinato, secondo quanto previsto dal protocollo aggiuntivo, assegnabili – ma non è certo questa la condizione nella quale la versava – solo in ipotesi di impossibilità di copertura, secondo la Pt_1 procedura ordinaria (che prevede, appunto, l'assegnazione di posti a tempo indeterminato), dei posti resisi vacanti.
Ed infatti, l'art. 1, co. 1 del Protocollo Aggiuntivo (intitolato, appunto,
<Protocollo Aggiuntivo – Disciplina degli incarichi a tempo determinato – (Norma finale n. 9)>>, stabilisce (nella versione accolta da con la Delibera CdA n. CP_1
335/2001) che <Esperite le procedure previste dall'DO CO Nazionale, artt. 9 e 10, per l'assegnazione dei turni resisi vacanti e attuate le modalità e le procedure previste dall'art. 4 dell'DO stesso, salvi casi particolari da verificare in sede di Comitato regionale di cui alla norma particolare n. 2, qualora sussistano ulteriori esigenze di attività specialistica, l applica le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" per la CP_1 instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi della norma finale n. 9>>.
Quindi, è evidente, , auto-dotandosi di una regola di carattere CP_1 procedurale sia con l'adozione della Delibera CdA n. 335/2001 sia con l'emissione del Bando con il quale erano stati messi a disposizione i turni vacanti di medicina specialistica ambulatoriale (Bando che, come sopra detto,
9 rimanda al Protocollo Aggiuntivo), si è obbligata ad assegnare i turni vacanti a mezzo di contratti a tempo indeterminato e, solo in via subordinata, ove non fosse riuscita ad assegnarli a tempo indeterminato ovvero ove si fossero manifestate ulteriori (quindi, non ordinarie) esigenze, a mezzo instaurazione di (più onerosi per l'Ente) rapporti di lavoro (autonomo) a tempo determinato.
Il che (la volontà di di conferire posti a tempo indeterminato), a dire il CP_1 vero, appare scelta più che logica se non altro in considerazione del fatto che
– come si è appena sopra anticipato - i posti a tempo indeterminato, null'affatto esclusa la possibilità di recesso da parte dell'Amministrazione dal rapporto (cfr. art. 6, DPR 271/2000) in presenza di circostanze soggettive ovvero oggettive secondo le regole generali del diritto, sono quelli che comportano, a dispetto di quelli a tempo determinato, un minor onere di spesa per l'Ente Pubblico. Apparendo pertanto più che ragionevole che, in presenza di una ordinaria necessità di copertura di un turno cui è seguita la predisposizione del Bando, l'Ente pubblico – qui – tenti di farvi fronte CP_1 mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato.
12. Deve pertanto dirsi assodato come la abbia partecipato, Pt_1 avendone i requisiti tutti (il fatto essendo oramai pacifico e nella sostanza incontestato), ad un bando per la copertura di posti a tempo indeterminato e come la stessa si sia utilmente piazzata, in quanto prima ed unica classificata (fatto altrettanto incontroverso), al fine della copertura del posto che, infatti, le è stato assegnato ancorchè in violazione dell'impegno assunto da CP_1 all'esito della pubblicazione del bando;
non avendo certo alcuna facoltà
, proprio per quanto sopra detto, di optare, a proprio piacimento, per CP_1
l'assegnazione del posto a tempo determinato.
13. Ed infatti, circa la vincolatività per l' dell'impegno assunto a CP_1 stipulare un contratto a tempo indeterminato, come correttamente sostiene la
, tenuto peraltro conto dell'invito a motivare sul punto da parte Pt_1 del Supremo Collegio, la formulazione di un bando è atto che, una volta predisposto e pubblicato, è qualificabile quale offerta al pubblico e, come tale, vincolante per l'Ente che lo ha predisposto. Sul punto, tra le molteplici, si veda quanto affermato dalla Corte di Cassazione, dal cui insegnamento questo Collegio non ha ragione di discostarsi, la quale ha avuto modo anche di recente di chiarire che <In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili,
10 qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni>> (cass. civ. 17047/2025).
14. , è quindi assodato, era pertanto tenuta al rispetto di quanto CP_1 promesso con il suddetto bando di modo che l'imposizione – la circostanza è in effetti incontroversa, tanto che ritiene del tutto legittimo il proprio CP_1 operato – alla della sottoscrizione di un contratto a tempo Pt_1 determinato e della susseguente proroga, integra un inadempimento foriero – come chiarito dalla sopra riportata pronuncia di legittimità - dell'obbligo di risarcire il danno arrecato;
danno che, nel caso di specie, evidentemente si sostanzia nei compensi perduti dalla per effetto della Pt_1 stipulazione (imposta da ) di un contratto (a termine di un anno con CP_1 proroga di un ulteriore anno e successiva mancata conferma) differente da quello (a tempo indeterminato) promesso.
Dovendosi oggi escludere, questa non essendo prevista da alcuna norma e, in ogni caso, tenuto conto della stipula da parte della di contratto Pt_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l nel corso dell'anno Pt_3
2018, la costituzione tra le parti, per ordine del giudice, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con affermazione – impossibile, non ravvisandosi alcuna invalidità bensì solo un inadempimento – della nullità del termine apposto ai contratti (a termine) sottoscritti negli anni 2004 e 2005 tra la e l'odierna parte appellata/riassunta. Pt_1
15. Pertanto, venendo rapidamente alla conclusione del ragionamento, assodato l'inadempimenti di rispetto ad una obbligazione dalla stessa CP_1 auto-assunta con l'emanazione del bando e, prim'ancora, con l'adozione della Delibera CdA n. 335/2001, da ciò discende l'obbligo in capo alla parte appellata/riassunta di ristoro del danno arrecato alla;
danno che Pt_1 in tutta evidenza, visto e considerato che non deduce fatti che CP_1 avrebbero, nel proseguo del rapporto, determinato la sua risoluzione, si sostanzia nei corrispettivi perduti dalla dalla data del suo Pt_1
11 allontanamento (31/8/2005) fino a quanto questa non ha reperito una nuova occupazione incompatibile, quantomeno in termini temporali, con la prosecuzione del rapporto illegittimamente interrotto e, quindi, fino, per quanto oggi consta, alla sua assunzione quale dipendente a tempo indeterminato presso l' Dovendosi qui necessariamente rilevare, come Pt_4 peraltro mette in luce la parte appellante/riassumente, con il rapporto di lavoro di cui al Bando di cui si discute non prevedesse alcun vincolo di esclusiva in favore dell' . CP_1
Dal complessivamente dovuto, evidentemente maggiorato dei dovuti accessori, dovranno essere detratte le somme che dovesse avere in CP_1 eventualità corrisposto alla negli anni successivi al 31/8/2005 in Pt_1 forza di rapporti di lavoro assimilabili a quello per cui è oggi processo.
16. Pertanto, nei suddetti termini, per come sintetizzati nel dispositivo letto all'esito dell'udienza svoltasi in data 11/9/2025, il ricorso in riassunzione – con riproposizione degli originari motivi di appello – deve essere accolto.
17. Venendo infine alle spese di giudizio le stesse, stante la sostanziale e preponderante vittoria della , non possono che essere liquidate, Pt_1 in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, in base al principio di soccombenza e così essere determinate secondo valori medi di scaglione (valoro indeterminato) in favore della parte riassumente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata accerta il dedotto inadempimento dell' e, per l'effetto, condanna parte CP_1 riassunta a risarcire, con i dovuti accessori, a il danno Parte_1 dalla stessa subito corrispondente a somma pari ai trattamenti economici non corrisposti a far data dall'1/9/2005 fino alla data di assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, in ogni caso detratto quanto dalla stessa eventualmente percepito da per effetto CP_1 dello svolgimento di attività lavorativa in favore del medesimo Ente;
- condanna la parte riassunta a rifondere alla parte riassumente le spese di lite a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 7.377,00, quanto al secondo grado di giudizio, la somma di € 6.946,00, con riferimento al giudizio in Cassazione, la somma di € 3.544,00 e, infine, quanto
12 al presente grado di giudizio, la somma di € 6.946,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 11 settembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello, a seguito di riassunzione da Cassazione, con ricorso depositato in data 3/08/2022 da
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Schio, Piazza A. Conte n. 7/A. Parte appellante/riassumente contro
, C.F. Controparte_1
P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.ti Michele Pontone e Francesco Cappelluti, con domicilio eletto presso il secondo in Venezia, S. Croce n. 712. Parte appellata/riassunta
*
Oggetto: giudizio di riassunzione in forza dell'ordinanza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione n. 3972 dell'8.2.2022.
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: A. Previa integrale riformarsi della sentenza del Tribunale Vicenza n. 32/2011 accertarsi e dichiararsi la nullità, invalidità, illegittimità, illiceità e/o inefficacia del termine apposto agli incarichi d'opera professionale di medico ambulatoriale specialista in medicina del lavoro presso il centro medico legale di Schio, conferiti in via continuativa alla dr.ssa fino al 31/08/2004 (doc. Pt_1
n. 5 in fs. di primo grado di parte ricorrente) e fino al 31.8.2005 (doc. n. 6 in fs. di primo grado di parte ricorrente) e/o del recesso dell' comunicato alla ricorrente con lettera datata 19.5.05, per i motivi CP_1 esposti nel presente ricorso e condannarsi, il convenuto , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla reintegra a tempo indeterminato della dr. nell'incarico conferito di medico Parte_1 ambulatoriale specialista in medicina del lavoro, nonché al pagamento del trattamento economico non
1 corrisposto alla ricorrente, a causa dell'illegittimo recesso dal rapporto a tempo determinato, e/o al risarcimento di tutti i danni arrecati alla medesima per mancato conferimento di incarico a tempo indeterminato dell'incarico, quantomeno a far data dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto) in poi (condanne generiche). B.IN VIA SUBORDINATA: Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del mancato rinnovo dell'incarico CP_ professionale comunicato dall' alla dr.ssa con lettera datata 19.5.05 (doc. n. 7 in fs. di primo Pt_1 grado di parte ricorrente), p otivi di cu o VIII della parte in diritto del presente ricorso e Condannarsi il convenuto , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempo onferimento alla dr.ssa a tempo determinato dell'incarico Pt_1 professionale di medico ambulatoriale specialista in medicina del lavoro, a far data quantomeno dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto), nonché al risarcimento di tutti i danni arrecati alla medesima per mancato rinnovo del contratto a termine e al pagamento del trattamento economico non corrisposto alla ricorrente a causa dell'illegittimo recesso dal rapporto a tempo determinato quantomeno dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto) (condanne generiche). C. IN OGNI CASO: Condannarsi il convenuto , in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, a corrispondere sulle somme che risulteranno e dovute alla ricorrente gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria calcolati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito e fino al saldo effettivo. D. Con vittoria di spese e compensi (già diritti e onorari) del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità (giusto dispositivo di cui all'ordinanza n. 3972/2022 resa nel giudizio di Cassazione n. 2525/2016 R.G.), nonché dei precedenti gradi di giudizio. E. Si fa espressamente salvo il maggior dovuto senza che ciò implichi alcuna rinuncia, nemmeno implicita, ai crediti derivanti dai rapporti per cui è causa;
in particolare, ci si riserva di agire in separata sede al fine di quantificare le somme oggi azionate in via generica a titolo somme non percepite e di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito del mancato conferimento di incarico a tempo indeterminato e di incarico a termine, nonché delle somme dovute a titolo di trattamento economico non corrisposto alla ricorrente a seguito del mancato conferimento degli incarichi di cui sopra (a tempo indeterminato/a termine) quantomeno a far data dal 01/09/2005 (o dalla diversa decorrenza ritenuta spettante di diritto) in poi.
Per parte appellata: che codesto Ecc.ma Corte di Appello, dichiarata l'inammissibilità del X motivo di appello e di tutte le nuove eccezioni e deduzioni introdotte ex novo con il ricorso in riassunzione, voglia rigettare l'appello dalla Dott.ssa in quanto inammissibile ed infondato, con ogni conseguente Parte_1 statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio.
* Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato nel gennaio 2008 innanzi al Tribunale di Vicenza,
, che già aveva pacificamente lavorato per dal Parte_1 CP_1 febbraio 1999 all'agosto 2003 come medico specialista ambulatoriale a tempo determinato, ha rappresentato di avere fatto domanda di partecipazione al bando per la copertura a tempo indeterminato (questa la tesi della cui si contrappone la tesi di che ritiene che la Pt_1 CP_1
potesse aspirare solamente ad un posto di lavoro a tempo Pt_1 determinato) dei turni resisi vacanti in medicina specialistica ambulatoriale relativi al 3° trimestre 2003.
2 La risultava quindi vincitrice per la copertura dei turni vacanti di Pt_1 medicina del lavoro presso il centro medico legale di Schio. In particolare, la risultava inserita nella graduatoria del 21/7/2003 per il Pt_1 conferimento a tempo indeterminato (ovvero determinato, alla luce della vaghezza del bando di cui meglio in appresso) dei turni vacanti.
Le parti del rapporto [ e ], anziché stipulare contratto di CP_1 Pt_1 lavoro a tempo indeterminato (secondo quanto invero previsto – come meglio in appresso - da apposito accordo collettivo reso esecutivo con DPR 271/2000 ed inoltre recepito dall' con delibera CDA 355/2001) CP_1 sottoscrivevano contratto di lavoro a tempo indeterminato (qui si discute di un posto di lavoro pacificamente non subordinato bensì, da assegnare ai sensi dell'art. 2230 cc, di lavoro autonomo).
Le parti, quindi, sottoscrivevano due contratti di lavoro a termine (ciascuno della durata di un anno) il primo fino al 31/8/2004 ed il secondo (invero una proroga del precedente contratto) con termine scadente il 31/8/2005.
Il contratto non veniva poi rinnovato.
1.1. Si doleva quindi la (ed ancora oggi si duole), proponendo Pt_1 ricorso innanzi al Tribunale di Vicenza, in quanto, benché ella avesse diritto (sempre secondo tesi della e che il Collegio ritiene di Pt_1 condividere per le ragioni che verranno qui esplicitate) ad un posto a tempo indeterminato, le comunicava il 19/5/2005 la cessazione del rapporto CP_1 alla data del 31/8/2005; ciò in coerenza con la sottoscrizione da parte delle parti di contratto di lavoro a tempo determinato.
1.2. La domanda della era quindi ed è ancora oggi diretta ad Pt_1 ottenere l'affermazione di nullità del termine apposto ai contratti dalla stessa sottoscritti ella avendo diritto, secondo la propria prospettazione, ad ottenere un posto di lavoro (autonomo) a tempo indeterminato.
Domandava e domanda, inoltre, la condanna generica al Pt_1 risarcimento del danno patito per effetto della mancata stipulazione del preteso contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In subordine la domandava, e sempre ancora oggi domanda, Pt_1
l'affermazione della illegittimità del mancato rinnovo del contratto in quanto la comunicazione di cessazione del rapporto non era munita di motivazione secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 10 DO CO del febbraio 2005.
3 1.3. La in particolare, con riferimento alla principale pretesa Pt_1 avanzata, lamentava:
A) violazione degli artt. 8, 9, 10 DO CO (accordo collettivo reso esecutivo con DPR 271/2000 e, in ogni caso, recepito dall' CP_1 con delibera del CdA n. 355/2001) ed inoltre violazione del bando di selezione e della graduatoria <nel quale si prevedeva espressamente il conferimento a tempo dell'incarico ai soggetti utilmente Parte_2 inseriti in graduatoria>>; B) violazione degli artt. 1336, 1453, 2058 cc. in quanto la condotta dell' integra inadempimento rispetto all'offerta al pubblico CP_1 rappresentata dal bando. C) eccesso potere in ragione del fatto che gli altri colleghi sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. D) violazione dell'art. 2113 cc …. E) violazione principii di correttezza e buona fede. 2. La sentenza resa dal Tribunale di Vicenza (n. 32/2011), nel rigettare la domanda della , ha affermato che: Pt_1
➢ l'art. 10 dell'accordo collettivo recepito dal DPR 271/2000 consente l'assegnazione di posti a tempo indeterminato solamente a specialisti già titolari di incarico a tempo determinato mentre l'art. 9 consente l'assegnazione di posti a tempo determinato solo in ipotesi di mancanza di domande da parte di medici già a tempo indeterminato,
➢ aveva pubblicato un doppio bando: uno a tempo indeterminato CP_1 per medici già a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato per gli altri medici,
➢ la non poteva dare la disponibilità per la prima tipologia ma Pt_1 solo per la seconda,
➢ la – che ha sottoscritto un contratto di lavoro autonomo e, Pt_1 quindi, in materia disponibile – ha consapevolmente sottoscritto un contratto di lavoro autonomo a termine a differenze delle altre colleghe che hanno sottoscritto un contratto di lavoro che prevedeva la prova di tre mesi e, in assenza di recesso, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
➢ che non alcun affidamento poteva in ogni caso sorgere dal fatto che l'amministrazione avesse elaborato una graduatoria congiunta (per
4 rapporti a termine ovvero a tempo indeterminato) posto che la lavoratrice aveva comunque sottoscritto un contratto a termine. 3. Averso la suddetta sentenza, a sé integralmente sfavorevole fuor che per la pronuncia sulle spese (compensate), la ha proposto appello Pt_1 all'esito del quale l'adita Corte di appello di Venezia, con la Sentenza n. 332/2015, ha rigettato il gravame sostanzialmente ripercorrendo le argomentazioni di cui alla pronuncia di primo grado.
4. la suddetta pronuncia, confermativa della sentenza di primo grado, è stata sottoposta dalla al vaglio della Corte di Cassazione. Pt_1
4.1. Dei 10 motivi di ricorso per la Cassazione della sentenza n. 332/2015 CdA Venezia, la Corte di legittimità ha accolto il settimo – assorbiti i residuali motivi di ricorso - affermando quindi la nullità della pronuncia gravata ed in particolare rilevando come la motivazione della stessa fosse apparente con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 1336 cc, dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 132, co. 2, n. 4 cpc, ed infine dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 3 cpc.
4.2. Il motivo di ricorso in cassazione è così sintetizzato dalla stessa : Pt_1
5 4.3. La Corte ha quindi accolto il suddetto motivo di gravame nei termini qui di seguito estensivamente riportati: <10. Ha priorità logico-giuridica l'esame del settimo motivo di ricorso, con cui viene denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 111. Cost. 10.1. La dedotta censura evidenzia un vizio di nullità della sentenza. La stessa è fondato nei sensi di seguito esposti. 10.2. È nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado (Cass., n. 27112 del 2018, 29721 del 2019), attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, va osservato quanto segue. 10.3. La motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia non consente di inquadrare (se non in modo generico) la vicenda quanto al giudizio di sussunzione e impedisce di avere compiuta contezza dei motivi di gravame e delle ragioni per cui la Corte d'Appello ha ritenuto che "la procedura seguita dall'istituto appellato è conforme alla regole stabilite dalle fonti richiamate", atteso che la motivazione si fonda sulle argomentazioni del Tribunale che vengono richiamate e condivise senza un previo, esplicito e palese raffronto con i motivi di appello sintetizzati nella premessa della motivazione "questione applicativa del dPR 271/2000 e della delibera 355/2001". 10.4. CP_1
La motivazione della sentenza impugnata non soddisfa, pertanto, il dovere del giudice di indicare i motivi della decisione adottata, come stabilito dall'art. 132, cod. proc. civ., comma 2, n 4, e dall'art. 111 Cost., e non fa corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati. 10.5. Il motivo, pertanto, è fondato e deve essere accolto nei sensi sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione>>.
5. Con ricorso depositato in data 3/8/2022 ha riassunto Parte_1 il giudizio riproponendo i nove motivi di appello già in precedenza formulati.
5.1. VIOLAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI INTERNI DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.PR. N. 271/2000, COSÌ COME INTEGRATO DALLA DELIBERA DELL' N. 355 DEL 21.6.2001, DI CP_1 RECEPIMENTO DELL'ACCORDO, DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, NONCHÈ
DELL'ART. 1218 E 1362 DEL C.C.. Rileva a tal riguardo l'appellante/riassumente come l'atto di recepimento da parte dell' (Delibera CdA n. 335/2001) CP_1 dell'accordo collettivo cui era già stata data esecuzione con DPR 271/2000 non potesse contenere, quantomeno con riferimento al contenuto dell'art. 10 dell'DO, alcuna modificazione e, pertanto, non potesse prevedere ulteriori ipotesi (rispetto a quelle previste nel Protocollo aggiuntivo all'DO) di assegnazione degli incarichi a tempo determinato.
6 5.2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE E DEGLI ARTT. 115 E 421 C.P.C.. Rileva parte riassumente come non avesse già in primo grado CP_1 messo in dubbio la circostanza che altra collega della , Pt_1 sottoscrittrice di contratto di lavoro a tempo indeterminato, si trovasse nelle medesime condizioni dell'appellante e, ciononostante, le era stato fatto sottoscrivere un differente contratto (a tempo indeterminato).
5.3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SS. DEL C.C., NONCHE' DELL'ART. 12 DELLE
“PRELEGGI” IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DELL'ACCORDO riaspetto al quale si contesta l'interpretazione offerta dal giudice di primo grado che aveva affermato come fosse nella discrezionalità di stipulare contratti i lavoro a termine CP_1 ovvero a tempo indeterminato essendo invece tenuta, come previsto CP_1 dal suddetto art. 10 dell'DO collettivo, tenuta ad assegnare i turni resisi vacanti a mezzo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5.4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI INTERNI DI
CUI AL D.PR. N. 271/2000 il cui complessivo tenore confermerebbe quanto già sopra sostenuto con il terzo motivo di appello e, quindi, la necessità di assegnazione del turno vacante a mezzo di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5.5. OMESSO ESAME DELLA DELIBERA DEL 4/8/2005 E DELLA CIRCOLARE N. CP_1
15/02. Rilevando parte appellante al riguardo come la lettura di tali atti avrebbe dovuto orientare l'interprete e, quindi, ad affermare che il bando per l'assegnazione dei turni vacanti era funzionale alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5.6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE (LEX SPECIALIS) E DELLA GRADUATORIA, APPROVATA DAL COMITATO ZONALE 21.7.2003, PER IL CONFERIMENTO A TEMPO INDETERMINATO DELL'INCARICO ALLA DR.SS . Pt_1
Rileva a tal proposito parte appellante/riassumente come i suddetti atti prevedessero espressamente l'assegnazione dei turni a mezzo contratti a tempo indeterminato e come, mediante la loro adozione, si fosse CP_1 impegnato – offerta al pubblico – alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.
5.7. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1336, 1453 E 2058 DEL C.C.. In tale contesto vengono svolte considerazioni similari a quelle svolte nell'ambito del sesto motivo di appello.
7 5.8. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DI BUONA FEDE, CANONIZZATI NEGLI ARTICOLI 1175 E 1375 DEL CC. E DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CORRETTO PROCEDIMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PERPLESSITÀ E GRAVE INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ MANIFESTA INGIUSTIZIA.
5.9. VIOLAZIONE DELL'ART. 2113 DEL C.C..
5.10. Con un decimo – apparentemente nuovo ma che tale non è – motivo di gravame, parte appellante descrive le conseguenze, a ragione delle finali conclusioni rassegnate, della illegittimità del comportamento dell' e, CP_1 quindi, motiva la richiesta di nullità dei contratti sottoscritti e di carattere risarcitorio (quest'ultima formulata in via del tutto generica).
6. Parte riassunta domanda, di contro, il rigetto del gravame nella sostanza riproponendo le difese già nei precedenti gradi e fasi di giudizio esplicitate.
7. La causa, iscritta a ruolo a seguito di atto di riassunzione del 3/8/2022, è stata trattata nel corso delle udienze del 15/11/2022, del 5/12/2024 e, una volta assegnata a nuovo giudice relatore, del 12/6/2025, venendo definitivamente decisa all'esito dell'udienza in data 11/9/2025.
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8. L'appello, così come riproposto in codesta sede di riassunzione, è, nei limiti di cui in appresso, fondato e, come tale, deve trovare accoglimento per le dirimenti ragioni che seguono;
ragioni che pertanto assorbono ogni altra questione prospettata dalle parti.
9. Deve innanzitutto essere premesso come il presente giudizio abbia il medesimo oggetto di quello conclusosi con la pronuncia, annullata, n. 332/2015 resa da questa Corte. Ciò in ragione dell'assorbimento dei motivi di ricorso per Cassazione fuor che del settimo, sul quale la Corte si è pronunciata, e stante il fatto che i residuali motivi (quelli assorbiti) attengono, in buona sostanza, tutti a profili già in precedenza portati all'attenzione della Corte d'Appello ed oggi esplicitamente riproposti.
Quindi, in sintesi, il presente giudizio ha perimetro decisorio identico a quello che aveva il precedente giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 332/2015 resa dalla CdA di Venezia.
10. Ciò premesso, rileva il Collegio come in effetti il Bando di cui qui si discute presentasse una certa ambiguità, con lo stesso essendo stata disposta, senza alcuna ulteriore specificazione, la <PUBBLICAZIONE CONGIUNTA PER
8 SPECIALISTI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E IN SUBORDINE
PER SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI A TEMPO DETERMINATO (Protocollo Aggiuntivo)>> [il sottolineato è dello scrivente]; medesima ambiguità risultando peraltro presente nella graduatoria che risulta infatti <CONGIUNTA PER SPECIALISTI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO E IN SUBORDINE
PER SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI A TEMPO DETERMINATO (Protocollo Aggiuntivo)>> [il sottolineato è sempre dello scrivente].
11. Posta la suddetta ambiguità derivante dall'affermazione della congiunta pubblicazione di incarichi tanto a tempo indeterminato quanto, in subordine, a tempo determinato, ritiene il Collegio come detta ambiguità ben possa (e potesse) essere risolta – ed è ciò che pare avere fatto la - alla Pt_1 luce del rimando effettuato dal Bando stesso al protocollo aggiuntivo di cui al DPR 271/2000 il quale, per l'appunto, ha proprio ad oggetto la Disciplina degli incarichi a tempo determinato.
Ora, un simile rimando, al pari della messa a disposizione di posti a tempo determinato solamente in via subordinata, ad avviso del Collegio, rende evidente come i posti messi primariamente a disposizione dall' fossero CP_1 proprio quelli – come inteso dalla – a tempo indeterminato, Pt_1 essendo quelli a tempo determinato, secondo quanto previsto dal protocollo aggiuntivo, assegnabili – ma non è certo questa la condizione nella quale la versava – solo in ipotesi di impossibilità di copertura, secondo la Pt_1 procedura ordinaria (che prevede, appunto, l'assegnazione di posti a tempo indeterminato), dei posti resisi vacanti.
Ed infatti, l'art. 1, co. 1 del Protocollo Aggiuntivo (intitolato, appunto,
<Protocollo Aggiuntivo – Disciplina degli incarichi a tempo determinato – (Norma finale n. 9)>>, stabilisce (nella versione accolta da con la Delibera CdA n. CP_1
335/2001) che <Esperite le procedure previste dall'DO CO Nazionale, artt. 9 e 10, per l'assegnazione dei turni resisi vacanti e attuate le modalità e le procedure previste dall'art. 4 dell'DO stesso, salvi casi particolari da verificare in sede di Comitato regionale di cui alla norma particolare n. 2, qualora sussistano ulteriori esigenze di attività specialistica, l applica le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" per la CP_1 instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi della norma finale n. 9>>.
Quindi, è evidente, , auto-dotandosi di una regola di carattere CP_1 procedurale sia con l'adozione della Delibera CdA n. 335/2001 sia con l'emissione del Bando con il quale erano stati messi a disposizione i turni vacanti di medicina specialistica ambulatoriale (Bando che, come sopra detto,
9 rimanda al Protocollo Aggiuntivo), si è obbligata ad assegnare i turni vacanti a mezzo di contratti a tempo indeterminato e, solo in via subordinata, ove non fosse riuscita ad assegnarli a tempo indeterminato ovvero ove si fossero manifestate ulteriori (quindi, non ordinarie) esigenze, a mezzo instaurazione di (più onerosi per l'Ente) rapporti di lavoro (autonomo) a tempo determinato.
Il che (la volontà di di conferire posti a tempo indeterminato), a dire il CP_1 vero, appare scelta più che logica se non altro in considerazione del fatto che
– come si è appena sopra anticipato - i posti a tempo indeterminato, null'affatto esclusa la possibilità di recesso da parte dell'Amministrazione dal rapporto (cfr. art. 6, DPR 271/2000) in presenza di circostanze soggettive ovvero oggettive secondo le regole generali del diritto, sono quelli che comportano, a dispetto di quelli a tempo determinato, un minor onere di spesa per l'Ente Pubblico. Apparendo pertanto più che ragionevole che, in presenza di una ordinaria necessità di copertura di un turno cui è seguita la predisposizione del Bando, l'Ente pubblico – qui – tenti di farvi fronte CP_1 mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato.
12. Deve pertanto dirsi assodato come la abbia partecipato, Pt_1 avendone i requisiti tutti (il fatto essendo oramai pacifico e nella sostanza incontestato), ad un bando per la copertura di posti a tempo indeterminato e come la stessa si sia utilmente piazzata, in quanto prima ed unica classificata (fatto altrettanto incontroverso), al fine della copertura del posto che, infatti, le è stato assegnato ancorchè in violazione dell'impegno assunto da CP_1 all'esito della pubblicazione del bando;
non avendo certo alcuna facoltà
, proprio per quanto sopra detto, di optare, a proprio piacimento, per CP_1
l'assegnazione del posto a tempo determinato.
13. Ed infatti, circa la vincolatività per l' dell'impegno assunto a CP_1 stipulare un contratto a tempo indeterminato, come correttamente sostiene la
, tenuto peraltro conto dell'invito a motivare sul punto da parte Pt_1 del Supremo Collegio, la formulazione di un bando è atto che, una volta predisposto e pubblicato, è qualificabile quale offerta al pubblico e, come tale, vincolante per l'Ente che lo ha predisposto. Sul punto, tra le molteplici, si veda quanto affermato dalla Corte di Cassazione, dal cui insegnamento questo Collegio non ha ragione di discostarsi, la quale ha avuto modo anche di recente di chiarire che <In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili,
10 qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni>> (cass. civ. 17047/2025).
14. , è quindi assodato, era pertanto tenuta al rispetto di quanto CP_1 promesso con il suddetto bando di modo che l'imposizione – la circostanza è in effetti incontroversa, tanto che ritiene del tutto legittimo il proprio CP_1 operato – alla della sottoscrizione di un contratto a tempo Pt_1 determinato e della susseguente proroga, integra un inadempimento foriero – come chiarito dalla sopra riportata pronuncia di legittimità - dell'obbligo di risarcire il danno arrecato;
danno che, nel caso di specie, evidentemente si sostanzia nei compensi perduti dalla per effetto della Pt_1 stipulazione (imposta da ) di un contratto (a termine di un anno con CP_1 proroga di un ulteriore anno e successiva mancata conferma) differente da quello (a tempo indeterminato) promesso.
Dovendosi oggi escludere, questa non essendo prevista da alcuna norma e, in ogni caso, tenuto conto della stipula da parte della di contratto Pt_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l nel corso dell'anno Pt_3
2018, la costituzione tra le parti, per ordine del giudice, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con affermazione – impossibile, non ravvisandosi alcuna invalidità bensì solo un inadempimento – della nullità del termine apposto ai contratti (a termine) sottoscritti negli anni 2004 e 2005 tra la e l'odierna parte appellata/riassunta. Pt_1
15. Pertanto, venendo rapidamente alla conclusione del ragionamento, assodato l'inadempimenti di rispetto ad una obbligazione dalla stessa CP_1 auto-assunta con l'emanazione del bando e, prim'ancora, con l'adozione della Delibera CdA n. 335/2001, da ciò discende l'obbligo in capo alla parte appellata/riassunta di ristoro del danno arrecato alla;
danno che Pt_1 in tutta evidenza, visto e considerato che non deduce fatti che CP_1 avrebbero, nel proseguo del rapporto, determinato la sua risoluzione, si sostanzia nei corrispettivi perduti dalla dalla data del suo Pt_1
11 allontanamento (31/8/2005) fino a quanto questa non ha reperito una nuova occupazione incompatibile, quantomeno in termini temporali, con la prosecuzione del rapporto illegittimamente interrotto e, quindi, fino, per quanto oggi consta, alla sua assunzione quale dipendente a tempo indeterminato presso l' Dovendosi qui necessariamente rilevare, come Pt_4 peraltro mette in luce la parte appellante/riassumente, con il rapporto di lavoro di cui al Bando di cui si discute non prevedesse alcun vincolo di esclusiva in favore dell' . CP_1
Dal complessivamente dovuto, evidentemente maggiorato dei dovuti accessori, dovranno essere detratte le somme che dovesse avere in CP_1 eventualità corrisposto alla negli anni successivi al 31/8/2005 in Pt_1 forza di rapporti di lavoro assimilabili a quello per cui è oggi processo.
16. Pertanto, nei suddetti termini, per come sintetizzati nel dispositivo letto all'esito dell'udienza svoltasi in data 11/9/2025, il ricorso in riassunzione – con riproposizione degli originari motivi di appello – deve essere accolto.
17. Venendo infine alle spese di giudizio le stesse, stante la sostanziale e preponderante vittoria della , non possono che essere liquidate, Pt_1 in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, in base al principio di soccombenza e così essere determinate secondo valori medi di scaglione (valoro indeterminato) in favore della parte riassumente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata accerta il dedotto inadempimento dell' e, per l'effetto, condanna parte CP_1 riassunta a risarcire, con i dovuti accessori, a il danno Parte_1 dalla stessa subito corrispondente a somma pari ai trattamenti economici non corrisposti a far data dall'1/9/2005 fino alla data di assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, in ogni caso detratto quanto dalla stessa eventualmente percepito da per effetto CP_1 dello svolgimento di attività lavorativa in favore del medesimo Ente;
- condanna la parte riassunta a rifondere alla parte riassumente le spese di lite a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 7.377,00, quanto al secondo grado di giudizio, la somma di € 6.946,00, con riferimento al giudizio in Cassazione, la somma di € 3.544,00 e, infine, quanto
12 al presente grado di giudizio, la somma di € 6.946,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 11 settembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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