Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 14/07/2025, n. 13827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13827 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data 1 settembre 2020 n. -OMISSIS- e notificato in data 31 ottobre 2020 con cui si decretava il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 26 agosto 2015.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 1° settembre 2020, ha respinto, previo contraddittorio con l’interessato, la domanda per la presenza dei seguenti pregiudizi di carattere penali:
− 27/09/2004: segnalazione all'A.G. dell'Arma di Bergamo per il reato di estorsione aggravata in concorso;
− 05/11/2004: segnalazione del Tribunale dei minori di Brescia per la sospensione dell'Ordinanza di permanenza in casa.
Il ricorrente insorge avverso il provvedimento negativo con il presente ricorso, affidato ad un unico complesso motivo di ricorso: violazione di legge sostanziale; eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione.
In vista dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione, costituita in giudizio in resistenza, ha depositato documenti e una relazione difensiva, in cui ha contestato le osservazioni ex adverso svolte e chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 20 giugno 2025, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione, in conseguenza dell’omissione delle opportune verifiche in ordine ai pregiudizi penali contestati con il provvedimento avversato.
Il diniego avversato è stato adottato sulla base delle seguenti vicende penali:
- in data 27/9/2004: segnalazione all’A.G. dell’Arma di Bergamo per il reato di estorsione aggravata in concorso;
- in data 5/11/2004: segnalazione del Tribunale dei minori di Brescia per la sospensione dell’Ordinanza di permanenza in casa.
A proposito di detti elementi, parte ricorrente osserva che la concessione dello status è stata negata a causa, da un lato, dell’esistenza di un procedimento penale conclusosi in data 29.06.2006 con l’emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 464- septies , primo comma, c.p.p., vale a dire una pronuncia di non doversi procedere essendo il reato estinto per esito positivo della messa alla prova, dall’altro, della presenza di un provvedimento di natura positiva (sospensione della Ordinanza di permanenza in casa), inquadrabile sempre nel medesimo procedimento penale risalente all’anno 2004.
Il Collegio, al riguardo, osserva che il tenore testuale del provvedimento non dia conto delle specifiche ragioni per cui gli elementi di controindicazione emersi sul conto dell’istante siano stati ritenuti determinanti ai fini della valutazione di meritevolezza dello status , anche se riguardanti un’unica vicenda processuale, priva significativi sviluppi (tenuto conto della sentenza di proscioglimento), per un comportamento tenuto dall’istante quando era minorenne e risalente, in particolare, a oltre dieci anni prima della presentazione della domanda (del 26 agosto 2015) e quindi collocabile al di fuori del c.d. “periodo di osservazione”, coincidente con il decennio antedomanda, frangente in cui viene valutato il contegno complessivo dell’aspirante cittadino.
Per pacifica giurisprudenza, quando il diniego sia basato esclusivamente su fatti risalenti nel tempo, rimasti senza esito sul piano processuale, occorre che l’eventuale provvedimento di diniego sia supportato da un maggiore approfondimento istruttorio e da un più ampio corredo motivazionale, da cui emerga un’attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti e della determinante incidenza del disvalore degli stessi sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità dell’aspirante cittadino (cfr., ex pluris , Cons. Stato, sez. III, n. 6791/2023 e precedenti ivi richiamati).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non si rifà ai suindicati canoni di legittimità. Non viene offerta, invero, alcuna specifica informazione circa le condotte tenute dall’istante, giudicate – malgrado la loro vetustà e i favorevoli sviluppi processuali - ostative al rilascio dello status : il Collegio segnatamente rileva la mancata allegazione di qualsivoglia elemento circa le concrete modalità dei fatti, necessario per valutare l’attuale disvalore degli stessi nel contesto del complessivo percorso di vita seguito dall’istante in Italia.
Orbene la situazione di indeterminatezza descritta, indicativa di un’istruttoria poco attenta ed insufficiente, ha conseguenze che si riverberano sul piano della motivazione del provvedimento, che finisce per risultare carente e non puntuale, non consentendo di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto.
Solo un quadro completo e preciso della situazione dell’aspirante cittadino può rappresentare il sostrato per esprimere un inattaccabile giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una solida valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
In tal modo, in mancanza della prova di una valutazione di ogni elemento rilevante nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, anche al cospetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, quale quello in materia di concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), che tuttavia, come è stato sovente affermato dalla giurisprudenza, non deve tradursi in arbitrio.
Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto. In ottemperanza alla presente sentenza, l’amministrazione dovrà provvedere a rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa e puntuale.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.