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Articolo 3 della Legge 25 marzo 1958, n. 317
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Legge 25 marzo 1958, n. 317
Articolo 3 della Legge 25 marzo 1958, n. 317
Versione
16 aprile 1958
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
Vedi fonte istituzionale
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