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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2024, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 999/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'1 luglio 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28-10-2024 con l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una sintetica nota conclusionale.
Con decreto del 15-09-2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
28-10-2024 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter comma 1 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in atti.
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice,
fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella
stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1
c.p.c.).
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 999/2021 del R.G. avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 142/2021 emesso e depositato dal Tribunale di
Patti il 15-04-2021, nell'ambito del procedimento R.G. 479/2021”, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., E_
con sede in Capo d'Orlando (ME), via Tripoli n. 19 (C.F. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Brolo (ME), via Vittorio Emanuele n. 148,
presso lo studio dell'avv. Rosario Condipodaro Marchetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Attore opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale in Capo d'Orlando (ME), via Mancini n. 1 (P.I.
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
pagina 2 di 12 Maria Ventura, elettivamente domiciliata in Messina, via Pietro Castelli n.
18, presso lo studio legale Amata;
Convenuta opposta –
Conclusioni delle parti
All'udienza del 28-10-2024, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. e ex art. 127 ter c.p.c.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 2-07-2021,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo E_
n. 142/21, emesso e depositato dal Tribunale di Patti il 15-04-2021, nel procedimento R.G. n. 479/21, e notificato il 25-05-2021, con il quale, su ricorso di era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 10.070,88, oltre interessi, decorrenti dalla data di scadenza dei singoli pagamenti dovuti e fino all'effettivo soddisfo, e rimborso delle spese della fase monitoria.
Sulla scorta dei motivi esposti nell'atto introduttivo, la società opponente chiedeva all'intestato Tribunale di “ritenere e dichiarare l'inesistenza del credito
azionato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare la ditta
opposta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e
cpa come per legge”.
pagina 3 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7-12-2021, si costituiva in giudizio la quale chiedeva “che Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito voglia preliminarmente, previa concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […], respingere l'opposizione
proposta dal avverso il decreto ingiuntivo perché infondata in E_
fatto ed inammissibile in diritto, e confermarlo dichiarandolo definitivamente
esecutivo; Condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute portate dal
decreto ingiuntivo;
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni, ex art. 96
c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed oltre al pagamento delle spese e
compensi del presente grado di giudizio;
[…]”.
All'udienza di prima comparizione del 10-01-2022, nessuno compariva e,
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 14-02-2022.
Quindi, con ordinanza del 22-03-2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché “[…] l'opposizione spiegata
non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, poiché, prima facie e
impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito, non si apprezzano,
limitatamente ai fini che ci occupano, le eccezioni sollevate nell'atto di opposizione
al decreto ingiuntivo n. 142/2021 del Tribunale di Patti, mentre, per altro verso,
sembra sussistere il fumus del credito azionato da alla Controparte_1
luce della documentazione versata in atti.” e assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 20-12-2022.
Successivamente, con ordinanza del 23-12-2022, sciogliendo la riserva assunta il 20-12-2022, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta opponente, sulle circostanze articolate da pagina 4 di 12 nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Controparte_1
c.p.c.
Svoltosi l'interpello come sopra disposto, all'udienza dell' 1 luglio 2024,
la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata all'udienza del
28-10-2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281
sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per note conclusionali che venivano depositata in data 18-10-2024 dalla sola società convenuta.
Come accennato, all'udienza del 28-10-2024, le parti hanno precisayo le conclusioni come da note scritte in atti.
2. Ciò premesso, nel merito, si osserva che, con riferimento alla dedotta inesistenza del credito azionato dalla controparte, dalla documentazione in atti, invero, risulta che sia il contratto di somministrazione per la fornitura di gas del 22 gennaio 2004 sia i tre verbali di accordo, concernenti la definizione dei piani di rientro per il pagamento in modalità rateale delle fatture rimaste insolute, vennero sottoscritti dai rappresentanti legali del
E_
Né pare trascurabile l'ulteriore circostanza che emerge dall'affermazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui “…per circa 3 anni, la ditta
opposta avrebbe continuato a somministrare il gas alla ditta opponente, pur senza
che quest'ultima provvedesse a pagarne il consumo …”; atteso che da ciò si deduce la volontà della società opponente di fruire del servizio di fornitura,
in ordine al quale non risulta sia mai stata sollevata alcuna formale contestazione, se non in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 5 di 12 A ben vedere, infatti, il versamento di acconti sugli importi delle fatture intestate alla ditta opponente, come documentati in atti, nonché l'avvenuta e ripetuta sottoscrizione di accordi finalizzati all'ottenimento del beneficio della rateizzazione integrano la fattispecie della ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c., la quale, come noto, non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma “ha effetto confermativo di un preesistente rapporto
fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la
conseguente relevatio ab onere probandi - nel senso che il destinatario è dispensato
dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume
esistente, fino a prova contraria” (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.
34733).
Peraltro, rilevano sia lo stesso contegno processuale tenuto dall'
opponente, sia le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal suo legale rappresentante p.t., che assumono valore confessorio in merito all'esistenza del rapporto contrattuale, in specie laddove Persona_1
ha affermato che “Per quanto posso riferire, preciso che all'indirizzo del
[...]
non arrivavano bollette delle utenze, in quanto le stesse erano E_
canalizzate sul c/c della Società, ed anche con riferimento agli anni dal
2016 al 2019.”.
Tali dichiarazioni, invero, non appaiono compatibili con l'eccezione dell'opponente relativa all'insussistenza del credito e con l'avvenuto disconoscimento dei documenti (fatture, attestazione del presunto consumo e del prezzo praticato, contratto di somministrazione) posti a base della richiesta di ingiunzione, anzi denotano tanto la consapevolezza pagina 6 di 12 dell'esistenza del rapporto fondante la posizione debitoria dell'ingiunta quanto la circostanza dell'avvenuta fruizione del servizio di fornitura del gas.
Conclusivamente, tale motivo di opposizione è infondato.
3. Passando all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente, in particolare quella secondo cui “… il credito azionato per la
somministrazione del gas oggetto di ricorso monitorio, è inesistente, in quanto tale
somministrazione non è avvenuta ed in ogni caso il credito risulta essere
prescritto”, si ravvisa, anzitutto, che tale affermazione appare di per sé
contraddittoria poiché è perplesso affermare che un credito non esiste e, al contempo, che lo stesso esiste ma si è estinto per prescrizione.
La stessa eccezione non è, inoltre, supportata da alcuna specifica allegazione considerato che “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta
quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare”
(Cassazione civile, Sez. I, 27/07/2016 n. 15631).
Oltretutto, non può tacersi di un certo contrasto di tale deduzione con il contenuto della produzione documentale in atti da cui risulta che la società
opposta ha, in più occasioni, sollecitato il pagamento delle fatture rimaste insolute, tramite l'invio di diverse note, a partire dall'anno 2013 e fino all'anno 2019 (vedi allegati alla comparsa di costituzione).
E proprio a fronte del perdurare dell'inadempimento del E_
, risulta in atti l'intimazione di pagamento, comunicata via pec in
[...]
data 2 maggio 2019 (successiva alla costituzione in mora del 21 gennaio
2019), quale atto di costituzione in mora, contenente l'esplicita indicazione pagina 7 di 12 della volontà di dare corso all'azione giudiziaria per il recupero del credito,
in caso di perdurante inadempimento, come quivi si trascrive: “La
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., mi ha incaricata di Controparte_1
avviare nei Sui confronti la procedura giudiziaria per il recupero della somma da
Lei ancora dovuta di complessivi €. 10.070,88, corrispondente alle fatture indicate
in oggetto emesse a Suo carico per fornitura di gas, già scadute e, a tutt'oggi,
insoddisfatte.
Considerato che
le amichevoli sollecitazioni di pagamento a Lei
rivolte dalla mia assistita con lettera racc. a/r del 21 gennaio 2019, non hanno
sortito alcun effetto, la invito ad adempiere l'obbligazione di cui all'oggetto,
significandole che in caso di inottemperanza, decorsi infruttuosamente cinque
giorni dalla data di ricezione della presente, senza che sia disposto il pagamento del
superiore importo, maggiorato degli interessi moratori e spese legali della presente,
darò corso senza ulteriore avviso al mandato ricevuto”.
3.1. Per quel che attiene all'eccezione secondo cui “il credito azionato si
riferisce alle fatture […] intestate al mentre il E_
contratto di fornitura è stato sottoscritto da tale titolare del Parte_2
“ ” che nulla ha a che fare con la società Parte_3
ingiunta […]”,ove, quindi, viene eccepito il difetto, in capo alla ditta opponente, della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, a prescindere dalla valutazione della tempestività o meno del rilievo – come controdedotto da la stessa risulta, Controparte_1
comunque, smentita, nel merito, dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante di parte opponente ossia
“Vero è che in Capo d'Orlando, Via Tripoli 19, vi era il Parte_4
pagina 8 di 12 ; “Vero è che dopo che mio padre, fece la donazione Pt_2 Parte_2
dell'azienda, la stessa proseguì negli stessi locali ossia presso l'indirizzo di cui
sopra.” (vedi verbale del 10-2-2023).
4. In sede di precisazione delle conclusioni come da note depositate il 27-
10-2024, parte opponente ha precisato che “il sottoscritto Avv. Rosario Tindaro
Condipodaro Marchetta, quale procuratore della ditta E_ Parte_5
si riporta a quando dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Evidenzia come, a seguito del disconoscimento sia delle fatture che del contratto di
somministrazione, sia nella sua sottoscrizione sia nel suo contenuto, controparte
non abbia chiesto nessuna verificazione, con la conseguenza inesistenza del
contratto stesso. Controparte, inoltre, non ha neanche dato prova dell'effettiva
fornitura, per il periodo 2016-2019. Ne consegue che, in mancanza di prova sia
sull'esistenza del contratto di somministrazione sia sulla reale fornitura del gas in
favore dell'opponente, la domanda avanzata dalla ditta opposta non potrà che essere
rigettata. Si chiede, quindi, la declaratoria di inesistenza del credito azionato con
conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della ditta opposta al
pagamento di spese e compensi del giudizio”.
Ora, premesso quanto sopra accennato in merito all' incompatibilità fra il detto disconoscimento e le dichiarazioni rese in sede di interpello da
, in ogni caso, il disconoscimento in questione è apparso Persona_1
tardivo, atteso che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se
intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la
propria sottoscrizione” (art. 214 c.p.c.) e che “la scrittura privata prodotta in
giudizio si ha per riconosciuta … se la parte comparsa non la disconosce o non
pagina 9 di 12 dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva
alla produzione” (art. 215 c.p.c.),
Invero, parte opponente avrebbe dovuto disconoscere le sottoscrizioni nella prima risposta successiva alla produzione documentale della convenuta del 7-12-2021.
Sennonché all'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2022
nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309
c.p.c., atteso che l'udienza si svolgeva mediante trattazione orale.
Di talché, il c.d. “preverbale” del 4-1-2022 dell'opponente è privo di effetti giuridici in difetto di comparizione della parte che lo ha depositato in vista dell'udienza, non essendo stato “richiamato” nel verbale di udienza proprio per la mancata comparizione.
Giova, infatti, segnalare che “Il convenuto contro il quale l'attore, in sede di
costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di
disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla
stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che
il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta
successiva alla produzione” (Cassazione civile sez. III, 10/10/2017, n.23669).
E ancora “Una scrittura privata prodotta in giudizio deve essere considerata
riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non
conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione,
detto termine è perentorio e non prorogabile” (Tribunale Cassino, 26/04/2024,
n.638).
pagina 10 di 12 5. Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di definitiva esecutività dello stesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per la fase di studio e per quella introduttiva e ai parametri minimi per quella istruttoria e per quella decisionale, secondo il prospetto che si riporta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
6.2. Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c., posto che “La responsabilità ex art. 96,comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o
colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una
pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si rilevi infondata,
dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del
correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o
addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a
pagina 11 di 12 contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, 12
luglio 2023 n. 19948).
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 999/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, E_
conferma il decreto ingiuntivo n. 142/2021, emesso e depositato dal
Tribunale di Patti il 15-04-2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante E_
pro tempore, al pagamento, in favore di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore della procuratrice, avv. Maria Ventura, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Sentenza ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Così deciso in Patti, il 28-10-2024.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'1 luglio 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28-10-2024 con l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di una sintetica nota conclusionale.
Con decreto del 15-09-2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
28-10-2024 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter comma 1 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in atti.
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice,
fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella
stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1
c.p.c.).
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 999/2021 del R.G. avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 142/2021 emesso e depositato dal Tribunale di
Patti il 15-04-2021, nell'ambito del procedimento R.G. 479/2021”, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., E_
con sede in Capo d'Orlando (ME), via Tripoli n. 19 (C.F. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Brolo (ME), via Vittorio Emanuele n. 148,
presso lo studio dell'avv. Rosario Condipodaro Marchetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Attore opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale in Capo d'Orlando (ME), via Mancini n. 1 (P.I.
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
pagina 2 di 12 Maria Ventura, elettivamente domiciliata in Messina, via Pietro Castelli n.
18, presso lo studio legale Amata;
Convenuta opposta –
Conclusioni delle parti
All'udienza del 28-10-2024, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. e ex art. 127 ter c.p.c.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 2-07-2021,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo E_
n. 142/21, emesso e depositato dal Tribunale di Patti il 15-04-2021, nel procedimento R.G. n. 479/21, e notificato il 25-05-2021, con il quale, su ricorso di era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 10.070,88, oltre interessi, decorrenti dalla data di scadenza dei singoli pagamenti dovuti e fino all'effettivo soddisfo, e rimborso delle spese della fase monitoria.
Sulla scorta dei motivi esposti nell'atto introduttivo, la società opponente chiedeva all'intestato Tribunale di “ritenere e dichiarare l'inesistenza del credito
azionato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare la ditta
opposta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e
cpa come per legge”.
pagina 3 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7-12-2021, si costituiva in giudizio la quale chiedeva “che Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito voglia preliminarmente, previa concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […], respingere l'opposizione
proposta dal avverso il decreto ingiuntivo perché infondata in E_
fatto ed inammissibile in diritto, e confermarlo dichiarandolo definitivamente
esecutivo; Condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute portate dal
decreto ingiuntivo;
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni, ex art. 96
c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed oltre al pagamento delle spese e
compensi del presente grado di giudizio;
[…]”.
All'udienza di prima comparizione del 10-01-2022, nessuno compariva e,
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 14-02-2022.
Quindi, con ordinanza del 22-03-2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché “[…] l'opposizione spiegata
non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, poiché, prima facie e
impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito, non si apprezzano,
limitatamente ai fini che ci occupano, le eccezioni sollevate nell'atto di opposizione
al decreto ingiuntivo n. 142/2021 del Tribunale di Patti, mentre, per altro verso,
sembra sussistere il fumus del credito azionato da alla Controparte_1
luce della documentazione versata in atti.” e assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 20-12-2022.
Successivamente, con ordinanza del 23-12-2022, sciogliendo la riserva assunta il 20-12-2022, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta opponente, sulle circostanze articolate da pagina 4 di 12 nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Controparte_1
c.p.c.
Svoltosi l'interpello come sopra disposto, all'udienza dell' 1 luglio 2024,
la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata all'udienza del
28-10-2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281
sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per note conclusionali che venivano depositata in data 18-10-2024 dalla sola società convenuta.
Come accennato, all'udienza del 28-10-2024, le parti hanno precisayo le conclusioni come da note scritte in atti.
2. Ciò premesso, nel merito, si osserva che, con riferimento alla dedotta inesistenza del credito azionato dalla controparte, dalla documentazione in atti, invero, risulta che sia il contratto di somministrazione per la fornitura di gas del 22 gennaio 2004 sia i tre verbali di accordo, concernenti la definizione dei piani di rientro per il pagamento in modalità rateale delle fatture rimaste insolute, vennero sottoscritti dai rappresentanti legali del
E_
Né pare trascurabile l'ulteriore circostanza che emerge dall'affermazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui “…per circa 3 anni, la ditta
opposta avrebbe continuato a somministrare il gas alla ditta opponente, pur senza
che quest'ultima provvedesse a pagarne il consumo …”; atteso che da ciò si deduce la volontà della società opponente di fruire del servizio di fornitura,
in ordine al quale non risulta sia mai stata sollevata alcuna formale contestazione, se non in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 5 di 12 A ben vedere, infatti, il versamento di acconti sugli importi delle fatture intestate alla ditta opponente, come documentati in atti, nonché l'avvenuta e ripetuta sottoscrizione di accordi finalizzati all'ottenimento del beneficio della rateizzazione integrano la fattispecie della ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c., la quale, come noto, non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma “ha effetto confermativo di un preesistente rapporto
fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la
conseguente relevatio ab onere probandi - nel senso che il destinatario è dispensato
dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume
esistente, fino a prova contraria” (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.
34733).
Peraltro, rilevano sia lo stesso contegno processuale tenuto dall'
opponente, sia le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal suo legale rappresentante p.t., che assumono valore confessorio in merito all'esistenza del rapporto contrattuale, in specie laddove Persona_1
ha affermato che “Per quanto posso riferire, preciso che all'indirizzo del
[...]
non arrivavano bollette delle utenze, in quanto le stesse erano E_
canalizzate sul c/c della Società, ed anche con riferimento agli anni dal
2016 al 2019.”.
Tali dichiarazioni, invero, non appaiono compatibili con l'eccezione dell'opponente relativa all'insussistenza del credito e con l'avvenuto disconoscimento dei documenti (fatture, attestazione del presunto consumo e del prezzo praticato, contratto di somministrazione) posti a base della richiesta di ingiunzione, anzi denotano tanto la consapevolezza pagina 6 di 12 dell'esistenza del rapporto fondante la posizione debitoria dell'ingiunta quanto la circostanza dell'avvenuta fruizione del servizio di fornitura del gas.
Conclusivamente, tale motivo di opposizione è infondato.
3. Passando all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente, in particolare quella secondo cui “… il credito azionato per la
somministrazione del gas oggetto di ricorso monitorio, è inesistente, in quanto tale
somministrazione non è avvenuta ed in ogni caso il credito risulta essere
prescritto”, si ravvisa, anzitutto, che tale affermazione appare di per sé
contraddittoria poiché è perplesso affermare che un credito non esiste e, al contempo, che lo stesso esiste ma si è estinto per prescrizione.
La stessa eccezione non è, inoltre, supportata da alcuna specifica allegazione considerato che “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta
quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare”
(Cassazione civile, Sez. I, 27/07/2016 n. 15631).
Oltretutto, non può tacersi di un certo contrasto di tale deduzione con il contenuto della produzione documentale in atti da cui risulta che la società
opposta ha, in più occasioni, sollecitato il pagamento delle fatture rimaste insolute, tramite l'invio di diverse note, a partire dall'anno 2013 e fino all'anno 2019 (vedi allegati alla comparsa di costituzione).
E proprio a fronte del perdurare dell'inadempimento del E_
, risulta in atti l'intimazione di pagamento, comunicata via pec in
[...]
data 2 maggio 2019 (successiva alla costituzione in mora del 21 gennaio
2019), quale atto di costituzione in mora, contenente l'esplicita indicazione pagina 7 di 12 della volontà di dare corso all'azione giudiziaria per il recupero del credito,
in caso di perdurante inadempimento, come quivi si trascrive: “La
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., mi ha incaricata di Controparte_1
avviare nei Sui confronti la procedura giudiziaria per il recupero della somma da
Lei ancora dovuta di complessivi €. 10.070,88, corrispondente alle fatture indicate
in oggetto emesse a Suo carico per fornitura di gas, già scadute e, a tutt'oggi,
insoddisfatte.
Considerato che
le amichevoli sollecitazioni di pagamento a Lei
rivolte dalla mia assistita con lettera racc. a/r del 21 gennaio 2019, non hanno
sortito alcun effetto, la invito ad adempiere l'obbligazione di cui all'oggetto,
significandole che in caso di inottemperanza, decorsi infruttuosamente cinque
giorni dalla data di ricezione della presente, senza che sia disposto il pagamento del
superiore importo, maggiorato degli interessi moratori e spese legali della presente,
darò corso senza ulteriore avviso al mandato ricevuto”.
3.1. Per quel che attiene all'eccezione secondo cui “il credito azionato si
riferisce alle fatture […] intestate al mentre il E_
contratto di fornitura è stato sottoscritto da tale titolare del Parte_2
“ ” che nulla ha a che fare con la società Parte_3
ingiunta […]”,ove, quindi, viene eccepito il difetto, in capo alla ditta opponente, della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, a prescindere dalla valutazione della tempestività o meno del rilievo – come controdedotto da la stessa risulta, Controparte_1
comunque, smentita, nel merito, dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante di parte opponente ossia
“Vero è che in Capo d'Orlando, Via Tripoli 19, vi era il Parte_4
pagina 8 di 12 ; “Vero è che dopo che mio padre, fece la donazione Pt_2 Parte_2
dell'azienda, la stessa proseguì negli stessi locali ossia presso l'indirizzo di cui
sopra.” (vedi verbale del 10-2-2023).
4. In sede di precisazione delle conclusioni come da note depositate il 27-
10-2024, parte opponente ha precisato che “il sottoscritto Avv. Rosario Tindaro
Condipodaro Marchetta, quale procuratore della ditta E_ Parte_5
si riporta a quando dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Evidenzia come, a seguito del disconoscimento sia delle fatture che del contratto di
somministrazione, sia nella sua sottoscrizione sia nel suo contenuto, controparte
non abbia chiesto nessuna verificazione, con la conseguenza inesistenza del
contratto stesso. Controparte, inoltre, non ha neanche dato prova dell'effettiva
fornitura, per il periodo 2016-2019. Ne consegue che, in mancanza di prova sia
sull'esistenza del contratto di somministrazione sia sulla reale fornitura del gas in
favore dell'opponente, la domanda avanzata dalla ditta opposta non potrà che essere
rigettata. Si chiede, quindi, la declaratoria di inesistenza del credito azionato con
conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della ditta opposta al
pagamento di spese e compensi del giudizio”.
Ora, premesso quanto sopra accennato in merito all' incompatibilità fra il detto disconoscimento e le dichiarazioni rese in sede di interpello da
, in ogni caso, il disconoscimento in questione è apparso Persona_1
tardivo, atteso che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se
intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la
propria sottoscrizione” (art. 214 c.p.c.) e che “la scrittura privata prodotta in
giudizio si ha per riconosciuta … se la parte comparsa non la disconosce o non
pagina 9 di 12 dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva
alla produzione” (art. 215 c.p.c.),
Invero, parte opponente avrebbe dovuto disconoscere le sottoscrizioni nella prima risposta successiva alla produzione documentale della convenuta del 7-12-2021.
Sennonché all'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2022
nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309
c.p.c., atteso che l'udienza si svolgeva mediante trattazione orale.
Di talché, il c.d. “preverbale” del 4-1-2022 dell'opponente è privo di effetti giuridici in difetto di comparizione della parte che lo ha depositato in vista dell'udienza, non essendo stato “richiamato” nel verbale di udienza proprio per la mancata comparizione.
Giova, infatti, segnalare che “Il convenuto contro il quale l'attore, in sede di
costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di
disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla
stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che
il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta
successiva alla produzione” (Cassazione civile sez. III, 10/10/2017, n.23669).
E ancora “Una scrittura privata prodotta in giudizio deve essere considerata
riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non
conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione,
detto termine è perentorio e non prorogabile” (Tribunale Cassino, 26/04/2024,
n.638).
pagina 10 di 12 5. Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di definitiva esecutività dello stesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per la fase di studio e per quella introduttiva e ai parametri minimi per quella istruttoria e per quella decisionale, secondo il prospetto che si riporta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
6.2. Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c., posto che “La responsabilità ex art. 96,comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o
colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una
pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si rilevi infondata,
dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del
correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o
addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a
pagina 11 di 12 contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, 12
luglio 2023 n. 19948).
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 999/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, E_
conferma il decreto ingiuntivo n. 142/2021, emesso e depositato dal
Tribunale di Patti il 15-04-2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante E_
pro tempore, al pagamento, in favore di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore della procuratrice, avv. Maria Ventura, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Sentenza ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Così deciso in Patti, il 28-10-2024.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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