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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg13266 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13266 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. ANTINO PASQUALE RANIERO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico Cacciottoli, 58
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. ANTINO PASQUALE RANIERO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico Cacciottoli, 58,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/07/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 20/06/2008 e che dalla loro unione è nata la minore il Per_1
10.05.2013, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1 al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12.11.2013, era intervenuta separazione in forza di n. 10751/2013 resa nel Pt_3
procedimento RG n.3387/2013, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
residenza principale presso l'abitazione materna. Attese le esigenze lavorative del coniuge Sig. occupato nel settore dell'imprenditoria nella provincia Parte_2
di Napoli, la figlia trascorrerà due giorni consecutivi alla settimana per Per_1
quattro ore dalle 16,00 alle 20,00 esclusi i pernottamenti, nonché per un week end alternato esclusi pernottamento fino al compimento del terzo anno di età;
2) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1
complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di mantenimento e sostentamento per le spese ordinarie della figlia , soggetta annualmente nella Per_1
misura della variazione ISTAT in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato per le famiglie degli operai e degli impiegati, nonché il 50% delle spese straordinarie di studio, ricreative, culturali, mediche.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
2 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 20/06/2008 (atto n.87, parte
II, s. A, sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13266 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. ANTINO PASQUALE RANIERO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico Cacciottoli, 58
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. ANTINO PASQUALE RANIERO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico Cacciottoli, 58,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/07/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 20/06/2008 e che dalla loro unione è nata la minore il Per_1
10.05.2013, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1 al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12.11.2013, era intervenuta separazione in forza di n. 10751/2013 resa nel Pt_3
procedimento RG n.3387/2013, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
residenza principale presso l'abitazione materna. Attese le esigenze lavorative del coniuge Sig. occupato nel settore dell'imprenditoria nella provincia Parte_2
di Napoli, la figlia trascorrerà due giorni consecutivi alla settimana per Per_1
quattro ore dalle 16,00 alle 20,00 esclusi i pernottamenti, nonché per un week end alternato esclusi pernottamento fino al compimento del terzo anno di età;
2) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1
complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di mantenimento e sostentamento per le spese ordinarie della figlia , soggetta annualmente nella Per_1
misura della variazione ISTAT in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato per le famiglie degli operai e degli impiegati, nonché il 50% delle spese straordinarie di studio, ricreative, culturali, mediche.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
2 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 20/06/2008 (atto n.87, parte
II, s. A, sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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