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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2024, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Salvatore Legato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bonifacio VIII,
22;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Angelo Agliata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Francesco
Bartolozzi n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni
Ai sensi della Legge 54/2006 la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre sita in Cesano Maderno (MB) Via San
Paolo n°9;
2. il padre starà e vedrà con cadenza mensile, ogni mese e mezzo, previo preavviso alla madre di R_ almeno 10 giorni. In tali occasioni, provvederà a prelevare la minore presso l'abitazione di residenza il venerdì pomeriggio e la riaccompagnerà la domenica entro le ore 20;
3.nel corso delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre e detto R_ periodo verrà concordato entro il mese di aprile di ciascun anno;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla minore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
ponti e altre festività saranno regolati secondo il regime dell'alternanza e suddivise dai genitori secondo liberi accordi che gli stessi assumeranno di volta in volta in merito a modalità, periodi e luoghi;
3. a titolo di contributo al mantenimento indiretto di il padre si impegna a versare mensilmente a R_ favore della sig.ra un importo di €300,00 entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
4. i genitori corrisponderanno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia secondo il seguente schema, in osservanza al Protocollo, di cui si trascrivono le relative voci:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 8 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Le spese relative alla mensa scolastica di , saranno suddivise in parti uguali tra i genitori, ciascuno R_ nella misura del 50%.
6. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; Pt_1
7. La signora potrà portare la figlia per 60 giorni, non consecutivi, nell'arco dell'anno, in Pt_1 R_
Brasile; resta inteso che detti periodi dovranno coincidere con la sospensione dell'attività scolastica di R_
e non dovranno sovrapporsi al periodo di vacanza di spettanza paterna;
8. entrambi i coniugi acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia;
10.Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.7.2018 Parte_1 Parte_1 Parte_2 in Milano.
- Dall'unione è nata in data [...]. R_
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Milano il 12.10.2023, nelle modalità della trattazione scritta, nel procedimento di separazione n. 29230/2023, pronunciato dal predetto Tribunale con sentenza pubblicata in data 27.11.2023, alle seguenti condizioni congiunte: I coniugi sopra indicati, con istanza congiunta per la conversione del procedimento di separazione da giudiziale a consensuale, personalmente sottoscritta e depositata in data 12.10.2023 contenente l'indicazione delle condizioni patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Ai sensi della Legge 54/2006 la figlia minore R_ viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre sita
[...] in Vanzago (MI), via Gian Galeazzo Castelli n. 3 sino a quando la signora non reperirà nuova abitazione, atteso Pt_1 che il contratto di locazione della casa coniugale sita in Vanzago (MI), Via Gian Galeazzo Castelli n. 3 intestato al sig. non è più in essere in quanto formalmente disdettato e che il medesimo ha già provveduto al pagamento di tutti i R_ canoni di locazione dovuti sino alla scadenza del contratto, resta inteso che la sig.ra rimarrà responsabile di tutti gli Pt_1 importi dovuti a titolo di eventuali e ulteriori canoni locatizi, manlevando sin d'ora il sig. ove non liberasse il bene R_ immobile entro la naturale scadenza del periodo di preavviso;
la sig.ra si impegna altresì a comunicare il nuovo luogo di Pt_1 residenza ove la medesima si traferirà con la figlia minore:
2. il padre starà e vedrà a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con R_ riaccompagnamento a scuola, ed un giorno infrasettimanale senza pernotto da concordare previamente con la madre di settimana in settimana;
nel corso delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre e detto periodo R_ verrà concordato entro il mese di aprile di ciascun anno;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla minore ad anni alterni dal
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad eccezione delle vacanze natalizie 2023 che verranno trascorse da insieme alla madre in Brasile;
Pasqua, ponti e altre festività saranno regolati secondo il regime R_ dell'alternanza e suddivise dai genitori secondo liberi accordi che gli stessi assumeranno di volta in volta in merito a modalità, periodi e luoghi 3. a titolo di contributo al mantenimento indiretto di il padre si impegna a versare mensilmente a favore R_ della sig.ra un importo di €300,00 entro il 5 di ogni mese;
4. genitori corrisponderanno, nella misura del 50% Parte_1 ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia secondo il seguente schema, in osservanza al Protocollo del
Tribunale di Milano, di cui si trascrivono le relative voci:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o
pagina 4 di 8 lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. il signor sosterrà integralmente le spese della mensa scolastica di mentre saranno suddivise al 50% le spese relative R_ R_ al doposcuola della minore;
6. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra
ed il sig. a tal fine, si impegna ad attivare la procedura necessaria per il relativo ottenimento ed a versare Pt_1 R_ mensilmente l'importo del predetto assegno a favore della moglie contestualmente al contributo al mantenimento in favore di
7. La signora potrà portare la figlia per 60 giorni, non consecutivi, nell'arco dell'anno, in Brasile;
R_ Pt_1 R_ resta inteso che detti periodi dovranno coincidere con la sospensione dell'attività scolastica di e non dovranno sovrapporsi R_ al periodo di vacanza di spettanza paterna, 8. Entrambi i coniugi acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia;
9. Le parti dichiarano di avere risolto ogni pendenza economica e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra fatta
pagina 5 di 8 eccezione per il punto 1 che precede relativo ai canoni locatizi della casa coniugale. 10. Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.
- Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. depositato in data 12.11.2024 la ricorrente domandava lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo di , la conferma delle condizioni di separazione, la R_ condanna del resistente al pagamento degli arretrati del contributo ordinario al mantenimento e delle spese straordinarie non corrisposte;
a sostegno delle sue domande, la ricorrente esponeva che il resistente sistematicamente violava le condizioni stabilite in separazione;
che egli non aveva corrisposto alcune mensilità del contributo al mantenimento, non aveva versato il 50% delle spese straordinarie, non le aveva restituito le mensilità di Assegno Unico indebitamente percepito;
che egli era incostante nell'esercizio del diritto di visita;
che il resistente si disinteressava della figlia e delle sue condizioni psico-fisiche; che il resistente non forniva il consenso al rilascio del passaporto;
che manifestava disagio nel vedere il padre, R_ piangendo, e riferiva di dormire nel letto con il padre e l'attuale fidanzata;
- si costituiva il resistente in data 3.3.2025 domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso di con collocamento presso la madre, il contributo al mantenimento per la figlia di euro 200,00, R_ comprese le spese straordinarie, che l'Assegno Unico fosse percepito interamente dalla ricorrente;
di poter avere contatti con la figlia tramite videochiamate;
eccepiva che la ricorrente aveva in passato tenuto comportamenti gravissimi, fingendo una gravidanza per iniziare la convivenza con lui;
che ella dopo il matrimonio e la nascita di spesso usciva la sera e vi faceva rientro in stato di alterazione dovuto R_ all'abuso di alcool;
che ella nel 2023 intratteneva relazione extraconiugale con un personaggio di spicco della
'ndrangheta, in carcere, e attendeva da lui un figlio;
che la coppia si separava, e raggiungeva un accordo sulle condizioni;
di averle sempre rispettate;
che la ricorrente, di contro, non aveva pagato i canoni di locazione della ex casa coniugale lei assegnata, maturando un debito verso la proprietà del quale anche il resistente avrebbe dovuto rispondere;
che il locatore non gli aveva reso il deposito cauzionale;
che le spese straordinarie non erano state concordate, ad esempio con riferimento all'iscrizione a scuole private;
che la moglie non gli aveva comunicato la nuova residenza sua e di , rendendo difficile l'esercizio del diritto di visita;
che R_ ella ostacolava i rapporti di con il padre e la sua nuova compagna, e li aveva minacciati anche di R_ ricorrere a sue conoscenze in ambienti malavitosi;
che pendeva procedimento penale presso il Tribunale di
Rimini per tali accadimenti;
che la ricorrente lo aveva minacciato di allontanarsi dal Paese con e R_ dunque di non aver dato il consenso per il rilascio del passaporto;
di essere personal trainer e che le proprie condizioni economiche erano peggiorate;
di aver chiuso la palestra e di volersi ritrasferire in Campania dai di lui genitori;
che la ricorrente aveva una situazione economica opaca;
che ella aveva dichiarato al Tribunale di
Milano di essere stata assunta con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato (ditta Criscione
pagina 6 di 8 Costruzione), per il quale percepiva uno stipendio mensile di € 1.300,00, mentre precedentemente aveva dichiarato di svolgere lavori occasionali.
- Alla udienza del 3.4.2025 le parti dichiaravano:
DIAS POVOA: Vivo a Cesano Maderno, in Via Volta n. 57, in locazione, con canone mensile di Parte_1 euro 700; vivo con non ho altri figli, non ho avuto altri figli. Non ho un compagno. lavoro organizzando eventi, per R_ una società di Roma, Ligea s.r.l. con sede in Roma, in via Via E. Tazzoli n. 6, con reddito mensile di euro 1200, prendo 199 euro mensili di assegno unico. Attualmente lui avrebbe dovuto prendere a fine settimana alternati, ma da gennaio non R_ la prende perché dice che ha un corso, di cui nessuno sa nulla. E comunque spesso cambia le date. Dice che non lavora, anche se io credo lavori. Io le ho preso il cellulare per farle sentire il papà, ma lui non la sente. Adesso dice che vuole prenderla questo fine settimana, ma non è la sua settimana, ma la settimana prossima c'è la settimana del mobile e non la vuole prendere.
: vivo a Pero in Via Pisacane n. 7, in locazione con canone mensile di euro 850, vivo solo, la mia Parte_2 compagna vive a Rimini;
sono a partita IVA, libero professionista, come personal trainer, con reddito variabile di 1500 euro al mese, ma è molto variabile. Avevo uno studio, PRno Ordinary training, con sede in Via Pisacane 7 a Pero,. Sto facendo un corso della KMA per cercare di diversificare il lavoro, è un corso per diventare istruttore di difesa personale professionale. Devo diversificare perché la signora con i post sui social mi ha fatto cattiva pubblicità, le ho sempre comunicato in anticipo le date del corso. Non riesco più a sostenere le spese della locazione, sono indietro di tre mensilità di canone e voglio tornare in Campania, dove ci sono i miei genitori. se vado a vivere in Campania mi organizzerò per vedere mia figlia, cercherò di salire ogni tanto, da amici.
Le parti chiedevano rinvio per verificare ipotesi conciliative e nelle more dello stesso precisavano congiuntamente le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 27.11.2023 dal Tribunale di Milano.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (12.10.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti pagina 7 di 8 dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 28.7.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di R_ equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 12.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 3.7.2018 (Atto n. 901, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2024, assunto in decisione in data 14.4.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Salvatore Legato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bonifacio VIII,
22;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Angelo Agliata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Francesco
Bartolozzi n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti nelle more del procedimento hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni
Ai sensi della Legge 54/2006 la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre sita in Cesano Maderno (MB) Via San
Paolo n°9;
2. il padre starà e vedrà con cadenza mensile, ogni mese e mezzo, previo preavviso alla madre di R_ almeno 10 giorni. In tali occasioni, provvederà a prelevare la minore presso l'abitazione di residenza il venerdì pomeriggio e la riaccompagnerà la domenica entro le ore 20;
3.nel corso delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre e detto R_ periodo verrà concordato entro il mese di aprile di ciascun anno;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla minore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
ponti e altre festività saranno regolati secondo il regime dell'alternanza e suddivise dai genitori secondo liberi accordi che gli stessi assumeranno di volta in volta in merito a modalità, periodi e luoghi;
3. a titolo di contributo al mantenimento indiretto di il padre si impegna a versare mensilmente a R_ favore della sig.ra un importo di €300,00 entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
4. i genitori corrisponderanno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia secondo il seguente schema, in osservanza al Protocollo, di cui si trascrivono le relative voci:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 8 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Le spese relative alla mensa scolastica di , saranno suddivise in parti uguali tra i genitori, ciascuno R_ nella misura del 50%.
6. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; Pt_1
7. La signora potrà portare la figlia per 60 giorni, non consecutivi, nell'arco dell'anno, in Pt_1 R_
Brasile; resta inteso che detti periodi dovranno coincidere con la sospensione dell'attività scolastica di R_
e non dovranno sovrapporsi al periodo di vacanza di spettanza paterna;
8. entrambi i coniugi acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia;
10.Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.7.2018 Parte_1 Parte_1 Parte_2 in Milano.
- Dall'unione è nata in data [...]. R_
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Milano il 12.10.2023, nelle modalità della trattazione scritta, nel procedimento di separazione n. 29230/2023, pronunciato dal predetto Tribunale con sentenza pubblicata in data 27.11.2023, alle seguenti condizioni congiunte: I coniugi sopra indicati, con istanza congiunta per la conversione del procedimento di separazione da giudiziale a consensuale, personalmente sottoscritta e depositata in data 12.10.2023 contenente l'indicazione delle condizioni patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Ai sensi della Legge 54/2006 la figlia minore R_ viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre sita
[...] in Vanzago (MI), via Gian Galeazzo Castelli n. 3 sino a quando la signora non reperirà nuova abitazione, atteso Pt_1 che il contratto di locazione della casa coniugale sita in Vanzago (MI), Via Gian Galeazzo Castelli n. 3 intestato al sig. non è più in essere in quanto formalmente disdettato e che il medesimo ha già provveduto al pagamento di tutti i R_ canoni di locazione dovuti sino alla scadenza del contratto, resta inteso che la sig.ra rimarrà responsabile di tutti gli Pt_1 importi dovuti a titolo di eventuali e ulteriori canoni locatizi, manlevando sin d'ora il sig. ove non liberasse il bene R_ immobile entro la naturale scadenza del periodo di preavviso;
la sig.ra si impegna altresì a comunicare il nuovo luogo di Pt_1 residenza ove la medesima si traferirà con la figlia minore:
2. il padre starà e vedrà a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con R_ riaccompagnamento a scuola, ed un giorno infrasettimanale senza pernotto da concordare previamente con la madre di settimana in settimana;
nel corso delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre e detto periodo R_ verrà concordato entro il mese di aprile di ciascun anno;
le vacanze natalizie saranno trascorse dalla minore ad anni alterni dal
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad eccezione delle vacanze natalizie 2023 che verranno trascorse da insieme alla madre in Brasile;
Pasqua, ponti e altre festività saranno regolati secondo il regime R_ dell'alternanza e suddivise dai genitori secondo liberi accordi che gli stessi assumeranno di volta in volta in merito a modalità, periodi e luoghi 3. a titolo di contributo al mantenimento indiretto di il padre si impegna a versare mensilmente a favore R_ della sig.ra un importo di €300,00 entro il 5 di ogni mese;
4. genitori corrisponderanno, nella misura del 50% Parte_1 ciascuno, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia secondo il seguente schema, in osservanza al Protocollo del
Tribunale di Milano, di cui si trascrivono le relative voci:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o
pagina 4 di 8 lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. il signor sosterrà integralmente le spese della mensa scolastica di mentre saranno suddivise al 50% le spese relative R_ R_ al doposcuola della minore;
6. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra
ed il sig. a tal fine, si impegna ad attivare la procedura necessaria per il relativo ottenimento ed a versare Pt_1 R_ mensilmente l'importo del predetto assegno a favore della moglie contestualmente al contributo al mantenimento in favore di
7. La signora potrà portare la figlia per 60 giorni, non consecutivi, nell'arco dell'anno, in Brasile;
R_ Pt_1 R_ resta inteso che detti periodi dovranno coincidere con la sospensione dell'attività scolastica di e non dovranno sovrapporsi R_ al periodo di vacanza di spettanza paterna, 8. Entrambi i coniugi acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia;
9. Le parti dichiarano di avere risolto ogni pendenza economica e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra fatta
pagina 5 di 8 eccezione per il punto 1 che precede relativo ai canoni locatizi della casa coniugale. 10. Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.
- Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. depositato in data 12.11.2024 la ricorrente domandava lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo di , la conferma delle condizioni di separazione, la R_ condanna del resistente al pagamento degli arretrati del contributo ordinario al mantenimento e delle spese straordinarie non corrisposte;
a sostegno delle sue domande, la ricorrente esponeva che il resistente sistematicamente violava le condizioni stabilite in separazione;
che egli non aveva corrisposto alcune mensilità del contributo al mantenimento, non aveva versato il 50% delle spese straordinarie, non le aveva restituito le mensilità di Assegno Unico indebitamente percepito;
che egli era incostante nell'esercizio del diritto di visita;
che il resistente si disinteressava della figlia e delle sue condizioni psico-fisiche; che il resistente non forniva il consenso al rilascio del passaporto;
che manifestava disagio nel vedere il padre, R_ piangendo, e riferiva di dormire nel letto con il padre e l'attuale fidanzata;
- si costituiva il resistente in data 3.3.2025 domandando lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso di con collocamento presso la madre, il contributo al mantenimento per la figlia di euro 200,00, R_ comprese le spese straordinarie, che l'Assegno Unico fosse percepito interamente dalla ricorrente;
di poter avere contatti con la figlia tramite videochiamate;
eccepiva che la ricorrente aveva in passato tenuto comportamenti gravissimi, fingendo una gravidanza per iniziare la convivenza con lui;
che ella dopo il matrimonio e la nascita di spesso usciva la sera e vi faceva rientro in stato di alterazione dovuto R_ all'abuso di alcool;
che ella nel 2023 intratteneva relazione extraconiugale con un personaggio di spicco della
'ndrangheta, in carcere, e attendeva da lui un figlio;
che la coppia si separava, e raggiungeva un accordo sulle condizioni;
di averle sempre rispettate;
che la ricorrente, di contro, non aveva pagato i canoni di locazione della ex casa coniugale lei assegnata, maturando un debito verso la proprietà del quale anche il resistente avrebbe dovuto rispondere;
che il locatore non gli aveva reso il deposito cauzionale;
che le spese straordinarie non erano state concordate, ad esempio con riferimento all'iscrizione a scuole private;
che la moglie non gli aveva comunicato la nuova residenza sua e di , rendendo difficile l'esercizio del diritto di visita;
che R_ ella ostacolava i rapporti di con il padre e la sua nuova compagna, e li aveva minacciati anche di R_ ricorrere a sue conoscenze in ambienti malavitosi;
che pendeva procedimento penale presso il Tribunale di
Rimini per tali accadimenti;
che la ricorrente lo aveva minacciato di allontanarsi dal Paese con e R_ dunque di non aver dato il consenso per il rilascio del passaporto;
di essere personal trainer e che le proprie condizioni economiche erano peggiorate;
di aver chiuso la palestra e di volersi ritrasferire in Campania dai di lui genitori;
che la ricorrente aveva una situazione economica opaca;
che ella aveva dichiarato al Tribunale di
Milano di essere stata assunta con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato (ditta Criscione
pagina 6 di 8 Costruzione), per il quale percepiva uno stipendio mensile di € 1.300,00, mentre precedentemente aveva dichiarato di svolgere lavori occasionali.
- Alla udienza del 3.4.2025 le parti dichiaravano:
DIAS POVOA: Vivo a Cesano Maderno, in Via Volta n. 57, in locazione, con canone mensile di Parte_1 euro 700; vivo con non ho altri figli, non ho avuto altri figli. Non ho un compagno. lavoro organizzando eventi, per R_ una società di Roma, Ligea s.r.l. con sede in Roma, in via Via E. Tazzoli n. 6, con reddito mensile di euro 1200, prendo 199 euro mensili di assegno unico. Attualmente lui avrebbe dovuto prendere a fine settimana alternati, ma da gennaio non R_ la prende perché dice che ha un corso, di cui nessuno sa nulla. E comunque spesso cambia le date. Dice che non lavora, anche se io credo lavori. Io le ho preso il cellulare per farle sentire il papà, ma lui non la sente. Adesso dice che vuole prenderla questo fine settimana, ma non è la sua settimana, ma la settimana prossima c'è la settimana del mobile e non la vuole prendere.
: vivo a Pero in Via Pisacane n. 7, in locazione con canone mensile di euro 850, vivo solo, la mia Parte_2 compagna vive a Rimini;
sono a partita IVA, libero professionista, come personal trainer, con reddito variabile di 1500 euro al mese, ma è molto variabile. Avevo uno studio, PRno Ordinary training, con sede in Via Pisacane 7 a Pero,. Sto facendo un corso della KMA per cercare di diversificare il lavoro, è un corso per diventare istruttore di difesa personale professionale. Devo diversificare perché la signora con i post sui social mi ha fatto cattiva pubblicità, le ho sempre comunicato in anticipo le date del corso. Non riesco più a sostenere le spese della locazione, sono indietro di tre mensilità di canone e voglio tornare in Campania, dove ci sono i miei genitori. se vado a vivere in Campania mi organizzerò per vedere mia figlia, cercherò di salire ogni tanto, da amici.
Le parti chiedevano rinvio per verificare ipotesi conciliative e nelle more dello stesso precisavano congiuntamente le epigrafate conclusioni.
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Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 27.11.2023 dal Tribunale di Milano.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (12.10.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti pagina 7 di 8 dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 28.7.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di R_ equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 12.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 3.7.2018 (Atto n. 901, Parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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