Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo all'esito della scadenza del termine per note concesso alle parti sino all'8/5/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA sull'appello di cui al proc. n. 360/2024 r.g. proposto da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. M. Foti
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_1
Timpanaro.
APPELLATO
OGGETTO: ripetizione di indebito. Appello avverso la sentenza n. 249/2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti in data 23/2/2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice del lavoro del Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto da annullava il provvedimento Controparte_1
CP_ adottato dall' in data 08/9/2020 ed avente ad oggetto il recupero di un indebito di
Euro 1070,00 maturato dal gennaio 2015 al novembre 2016 in conseguenza di un ricalcolo della pensione sociale (cat AS n. 04016720) dovuto ai redditi personali e\o del coniuge percepiti.
CP_ che era rimasto inadempiuto l'onere dell' di provare la causa dell'indebito e che comunque trovava applicazione l'art 52 della Legge 88/89. CP_ Con atto depositato il 25/7/2024, l' proponeva appello, censurando la sentenza per i motivi di cui si dirà ed insistendo nel rigetto delle originarie pretese.
Si costituiva la contestando l'appello e chiedendone l'integrale rigetto, spese CP_1
vinte.
Disposta la trattazione scritta della causa, depositate note nell'assegnato termine, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Deduce l' che il giudice avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente motivata la nota dell'8/9/2020 nella quale, di contro, sarebbero state chiaramente esposte le ragioni della costituzione dell'indebito, il periodo di tempo cui lo stesso si riferisce e la misura della prestazione non dovuta. Sotto altro aspetto il tribunale avrebbe pure violato il
CP_ disposto di cui all'art 2697 cc, non spettando all' l'onere della prova, essendo in realtà la tenuta, per l'appunto, a provare il diritto alla ritenzione delle somme erogatele Pt_2
CP_ dall'
Trattandosi, poi, di indebito assistenziale, non troverebbe neanche applicazione l'art 52 della legge 88/89 richiamato dal giudice. Nel dedurre pure l'insussistenza di qualunque decadenza, avendo l'interessata prodotto le comunicazione RED relative al 2014 nel
2016, evidenzia la condotta inadempiente della e del di lei marito, risultati CP_1 proprietari di immobili e terreni il cui reddito avrebbe inciso sulla misura dell'assegno sociale della predetta.
Orbene va, innanzitutto, rilevato che la nota dell'8/9/2020, di contro a quanto sostenuto in sentenza, dà sufficiente contezza delle ragioni dell'indebito, ricollegandolo all'ammontare dei redditi personali e\o del coniuge che ha determinato la ricostituzione della pensione sociale e specificando la relativa entità degli importi pagati in più nel periodo dall'1/1/2015 al 30/11/2016. Con la stessa viene pure richiamata la precedente lettera del 22/3/2017, di analogo contenuto, che a sua volta richiama la nota del novembre
2016 in cui si dà atto che la rideterminazione è avvenuta sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2014, riportando analiticamente gli importi dell'assegno sociale antecedenti e successivi alla ricostituzione.
Va altresì considerato che l'assegno sociale è pacificamente un beneficio assistenziale sicchè non può farsi applicazione della disciplina di cui all'art 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale. La Corte di Cassazione invero si è, sul punto, espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI
- Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n.
13915) sottolineando, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, tale inapplicabilità. Ha errato pertanto il giudice di prime cure nel richiamare quei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di art 13 della Legge 412/1991, evidenziando l'insussistenza del dolo della ricorrente.
Quanto all'onere probatorio, effettivamente secondo giurisprudenza pressoché costante, in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, come assistenziale, incombe sul pensionato l'onere della prova del proprio diritto alla ritenzione delle somme chieste in restituzione (cfr.: per tutte Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
Nella specie, tuttavia, la già in primo grado ha allegato di avere presentato la CP_1
dichiarazione dei redditi e proceduto alla relativa comunicazione e dette circostanze non
CP_ sono state contestate dall' che ha, anzi, pure prodotto dette dichiarazioni RED per i redditi relativi all'anno 2014, 2015 e 2016 della predetta e del marito , Persona_1 integrandole con il “Riepilogo dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate”.
Eppur tuttavia non può non rilevarsi come da detta documentazione non emergono quei redditi personali e\o del coniuge che avrebbero determinato la modifica dell'assegno sociale: nel riepilogo delle dichiarazione dei redditi di entrambi non risultano dichiarati
“redditi percepiti nel 2014( e neanche negli anni successivi ) e dalle dichiarazioni RED relative ai redditi del 2014 della nella sezione “ Codice e Descrizione Redditi” CP_1
alla lettera B2- Altri Immobili ( terreni e fabbricati ) risulta un importo “7,00” , mentre in quella del marito alla stessa lettera l'importo “18,00”. CP_
Si tratta di importi verisimilmente riferiti alla rendita catastale in relazione ai quali l' avrebbe dovuto chiarire le ricadute sul reddito, comunque non risultante nelle relative dichiarazioni dei redditi, così da dare contezza della allegata loro incidenza sull'entità dell'assegno sociale.
Al riguardo, si osserva che sebbene sia giudizialmente onere dell'accipiens dimostrare il proprio diritto alla ritenzione di una somma, non può pretermettersi il fatto che, una volta acquisita la prova delle comunicazioni RED e delle dichiarazioni dei redditi, spetti pur
CP_ sempre all' dare la prova dell'ammontare dei redditi che hanno determinato la rideterminazione dell'assegno e la formazione dell'indebito. La sentenza di accoglimento va pertanto confermata, seppur con diversa motivazione.
CP_ Attesa la fondatezza dei rilievi dell' avverso la motivazione della sentenza ancorchè ininfluente sulla decisione finale ed avuto altresì riguardo alla particolarità delle questioni affrontate, le spese del presente grado vanno compensate in ragione della metà con la rifusione della restante parte a suo carico..
Devesi altresì dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' CP_ appello proposto dall' avverso la sentenza n. 249/2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti in data 23/2/2024, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione della metà e
CP_ condanna l' al pagamento in favore della della restante parte liquidata in CP_1
Euro 310,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 9/5/2025
Il Consigliere est. il Presidente
Dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini