Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'udienza del 11/02/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6335/2024 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
avv. DELNERO FRANCO, avv. LEUZZI ANGELA;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.08.2024, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
1
Acquisita la documentazione, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Invero la stessa parte ricorrente riconosce di aver introdotto il giudizio per un mero errore derivante dalla bozza negativa della perizia resa in fase di ATP, ma poi divenuta positiva nella stesura definitiva.
Non vi è, dunque, alcuna materia del contendere fin dall'introduzione del presente giudizio che risulta inammissibile per difetto della condizione dell'azione relativa all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; invero l'omologa positiva della perizia resa nel procedimento ex art. 445bis c.p.c. avrebbe soddisfatto integralmente la pretesa della parte ricorrente.
3) In conseguenza dell'inammissibilità del giudizio di merito occorre, dunque, accertare il requisito sanitario in capo alla parte ricorrente secondo la perizia del CTU nominato in fase di ATP nella persona del dott. Persona_1
[...]
A tal proposito si consideri che l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
2 Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATP ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dalla domanda amministrativa del
24.05.2023.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Nessuna contestazione veniva mossa a tale accertamento dall' e la parte CP_1 ricorrente ha rinunciato al presente giudizio di merito chiedendo la conferma di quanto accertato positivamente dal CTU.
Pertanto, la domanda della fase di ATP deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 24.05.2023.
4) Le spese seguono la soccombenza dell' nella sola fase di ATP e sono CP_1 liquidate in dispositivo in relazione allo scaglione di riferimento, con distrazione.
In merito, invece, al presente giudizio non occorre provvedere alle relative spese alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU sono da porre a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile il giudizio di merito e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo alla indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal
24.05.2023;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 per la fase di ATP che liquida in € 1.170,00 a titolo di compenso oltre
3 accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%), da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. nulla per le spese del giudizio di merito;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 11/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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