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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21765/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ELENA PELLEREY CLAPASSON Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. ELENA PELLEREY CLAPASSON Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“La casa coniugale, di esclusiva proprietà della signora resta assegnata alla stessa che vi Pt_1
abita con i figli minori;
il signor ha già ritirato i suoi effetti personali, alcuni mobili del Pt_2 Pt_2
vengono conservati nella taverna.
Affidamento dei figli minori: i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori che ne esercitano la responsabilità genitoriale in modo condiviso e sono collocati presso la madre.
Diritto di visita e frequentazione del padre: sarà confermata l'attuale accordo intercorso fra i genitori, ovvero che
-il padre tiene con sé entrambi i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle 17,30 alle 21,30;
1 - il padre tiene con sé entrambi i figli a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,30 alle 21,30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie ogni genitore tiene con sé i figli per 7 giorni consecutivi comprensivi del giorno di Natale o capodanno ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ogni genitore tiene con sé i figli per 3 giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o pasquetta, ad anni alterni;
- per quanto concerne le vacanze estive, il padre tiene con sé i figli per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso, i genitori concorderanno di volta in volta le modifiche alle visite e alle frequentazioni, in base alle esigenze dei figli e di quelle lavorative dei genitori stessi.
Assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli: il padre versa e continuerà a versare la somma di € 300 per ogni figlio, così per complessivi € 600. L'assegno di mantenimento per i minori è corrisposto dal padre alla madre, a mezzo bonifico bancario, entro il 25 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica dei figli.
Spese mediche e straordinarie: i coniugi compartecipano alle spese mediche e straordinarie per i figli minori nella misura del 50% ciascuno. Ai coniugi è noto il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Brescia in ordine a dette spese e si impegnano a rispettarlo.
L'assegno unico erogato dall'Inps è percepito dalla madre che ne versa la metà al padre.
Accordo patrimoniale: i coniugi concordano che, in virtù del contributo dato dal marito all'acquisto della casa coniugale, intestata alla signora la stessa versi, all'atto del deposito del presente Pt_1 ricorso, in favore del signor a mezzo bonifico bancario, la somma di € 10.000 e dal mese Pt_2 successivo la stessa verserà al signor la somma mensile di € 1.250, fino al raggiungimento Pt_2
della complessiva somma (compresa la somma di € 10.000) di € 25.000 che i coniugi ritengono satisfattiva del contributo dato dal signor nel corso del matrimonio. Pt_2
Al saldo, il signor si riterrà soddisfatto della somma ricevuta e nulla potrà più pretendere dalla Pt_2
signora per alcun titolo o ragione. Pt_1
Il signor si impegna a versare, entro tre giorni dal ricevimento della somma di € 10.000, € Pt_2
3.000 alla signora per i mancati assegni versati dallo stesso per il mantenimento dei figli dal Pt_1
mese di maggio a quello di settembre 2024. Le somme non sono compensabili in quanto quelle dovute dal signor a titolo di assegno di mantenimento per i figli sono di natura alimentare e se le Pt_2
stesse non verranno pagate, nei termini indicati, la signora si riterrà libera di agire sulla base Pt_1
del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione.
I genitori concordano altresì che la signora versi sul c/c intestato ai due figli minori Pt_1
l'ulteriore somma di € 2.000, entro il 31.12.2026.
2 Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambi nella misura della metà.
Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO, BS (atto n. 26, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21765/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ELENA PELLEREY CLAPASSON Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. ELENA PELLEREY CLAPASSON Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“La casa coniugale, di esclusiva proprietà della signora resta assegnata alla stessa che vi Pt_1
abita con i figli minori;
il signor ha già ritirato i suoi effetti personali, alcuni mobili del Pt_2 Pt_2
vengono conservati nella taverna.
Affidamento dei figli minori: i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori che ne esercitano la responsabilità genitoriale in modo condiviso e sono collocati presso la madre.
Diritto di visita e frequentazione del padre: sarà confermata l'attuale accordo intercorso fra i genitori, ovvero che
-il padre tiene con sé entrambi i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle 17,30 alle 21,30;
1 - il padre tiene con sé entrambi i figli a fine settimana alternati dal venerdì alle 17,30 alle 21,30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie ogni genitore tiene con sé i figli per 7 giorni consecutivi comprensivi del giorno di Natale o capodanno ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ogni genitore tiene con sé i figli per 3 giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o pasquetta, ad anni alterni;
- per quanto concerne le vacanze estive, il padre tiene con sé i figli per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso, i genitori concorderanno di volta in volta le modifiche alle visite e alle frequentazioni, in base alle esigenze dei figli e di quelle lavorative dei genitori stessi.
Assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli: il padre versa e continuerà a versare la somma di € 300 per ogni figlio, così per complessivi € 600. L'assegno di mantenimento per i minori è corrisposto dal padre alla madre, a mezzo bonifico bancario, entro il 25 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica dei figli.
Spese mediche e straordinarie: i coniugi compartecipano alle spese mediche e straordinarie per i figli minori nella misura del 50% ciascuno. Ai coniugi è noto il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Brescia in ordine a dette spese e si impegnano a rispettarlo.
L'assegno unico erogato dall'Inps è percepito dalla madre che ne versa la metà al padre.
Accordo patrimoniale: i coniugi concordano che, in virtù del contributo dato dal marito all'acquisto della casa coniugale, intestata alla signora la stessa versi, all'atto del deposito del presente Pt_1 ricorso, in favore del signor a mezzo bonifico bancario, la somma di € 10.000 e dal mese Pt_2 successivo la stessa verserà al signor la somma mensile di € 1.250, fino al raggiungimento Pt_2
della complessiva somma (compresa la somma di € 10.000) di € 25.000 che i coniugi ritengono satisfattiva del contributo dato dal signor nel corso del matrimonio. Pt_2
Al saldo, il signor si riterrà soddisfatto della somma ricevuta e nulla potrà più pretendere dalla Pt_2
signora per alcun titolo o ragione. Pt_1
Il signor si impegna a versare, entro tre giorni dal ricevimento della somma di € 10.000, € Pt_2
3.000 alla signora per i mancati assegni versati dallo stesso per il mantenimento dei figli dal Pt_1
mese di maggio a quello di settembre 2024. Le somme non sono compensabili in quanto quelle dovute dal signor a titolo di assegno di mantenimento per i figli sono di natura alimentare e se le Pt_2
stesse non verranno pagate, nei termini indicati, la signora si riterrà libera di agire sulla base Pt_1
del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione.
I genitori concordano altresì che la signora versi sul c/c intestato ai due figli minori Pt_1
l'ulteriore somma di € 2.000, entro il 31.12.2026.
2 Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambi nella misura della metà.
Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza. ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO, BS (atto n. 26, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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