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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...] int. 7 scala A,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Melissa NEGRO
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...], CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Tomas DELMONTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
a)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
b)affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre con residenza e Per_1 Per_2
collocamento presso la stessa;
c)disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità indicate dalla CTU dott.ssa a pagina 70 della relazione peritale depositata in atti Persona_3
con le seguenti deroghe:
-nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, il giorno infrasettimanale di competenza dello stesso sarà il martedì invece che il mercoledì;
-nel periodo 10 Giugno – 10 Settembre di ogni anno il padre riporterà i figli a casa della madre alle ore 21 invece che alle ore 20,30;
d)disporre il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di un anno da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali offriranno alle parti un sostegno alla genitorialità come suggerito dal CTU;
e)il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio)
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT e sosterrà al 50% le spese straordinarie relative ai minori come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
f)l'assegno unico sarà diviso tra i genitori al 50%;
g)i minori potranno espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori;
h)spese compensate (con rinuncia alla solidarietà) e spese di CTU al 50%.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.1.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Montecchio Maggiore il 5.10.2017; che Controparte_1
dall'unione erano nati due figli, entrambi ancora minorenni;
che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che con sentenza parziale n. 18/2023 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 12,4.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 10.5.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale .
Con ordinanza resa in udienza il Giudice Relatore confermava in via provvisoria i provvedimenti della separazione e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
Con ordinanza resa in data 17.10.2024 il Giudice non ammetteva le prove orali richieste dalla ricorrente e disponeva procedersi a CTU psicologica, affidata alla dott.ssa , al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ed individuare Persona_3
il regime di affidamento dei due figli minori maggiormente rispondente al loro interesse.
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti raggiungevano un accordo e precisavano conformi conclusioni sulle quali la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale nel cui ambito sono state pronunciate la sentenza parziale n. 18/2023 (irrevocabile il 4.7.2023) e la sentenza definitiva n. 1376/2023 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo dei figli e alla madre ed alla disciplina dei Per_1 Per_2
tempi di visita da parte del padre in quanto in linea (salvo che per alcuni dettagli relativi al diritto di visita) con le indicazioni della CTU e rispondenti all'interesse dei minori;
-come suggerito dalla dott.ssa , le parti hanno concordato il monitoraggio del Per_3
nucleo familiare per il periodo di un anno da parte dei Servizi Sociali che offriranno alle stesse un sostegno alla genitorialità;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
4 -le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti e le spese di CTU vanno divise al 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 [...]
in Montecchio Maggiore il 5.10.2017, alle condizioni riportate in epigrafe;
CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.22, parte I, anno 2017;
c)compensa le spese;
d)pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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