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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 04/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 201 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
C.F: , nata a VI TR il Parte_1 C.F._1
29.07.1959, ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata in Tortolì, nella
Via Cedrino n.28, presso lo studio e la persona dell'Avv. Maria Gabriella Cugudda che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, C.F: nato a VI TR il 11.09.1955, ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Cesare Battisti n.205, elettivamente domiciliato in VI TR, nella via Dante Alighieri
n.65, presso lo studio e la persona dell'avv. Marina Buttau, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 6.11.2024, tenutasi a trattazione scritta.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in VI TR il 30.12.1978, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.23, parte 2, s.A, anno 1978 (estratto di matrimonio prodotto), optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione nascevano (il 31.03.1982 e deceduto il 13.06.2013), (il 17.01.1987) e Per_1 Persona_2
Per_ (il 6.02.2001).
In seguito a ricorso per separazione giudiziale proposto dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 quest'ultimo si costituiva in giudizio il 5.10.2024 contestando in toto le richieste di controparte.
Aderiva alla sola domanda di separazione.
All'udienza del 6.11.2024, con note di trattazione scritta, le parti raggiungevano un accordo poi richiamato nelle note di udienza del 15.04.2025; accordo del seguente tenore:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. al sig. rimarrà assegnato in godimento ed onere l'appartamento al piano terra del maggior CP_1
fabbricato sito in VI TR (NU), Via C. Battisti n. 205, identificato nel Catasto
Fabbricati di detto Comune censuario al F. 42 mapp.le 229;
3. alla sig.ra sarà assegnato, in godimento ed onere, l'appartamento sito al piano mansarda Pt_1
del maggior fabbricato sito in VI TR (NU), Via C. Battisti n. 205, identificato nel
Catasto Fabbricati di detto Comune censuario al F. 42 mapp.le 229;
4. la sig.ra , all'atto del subentro nel possesso della porzione immobiliare alla stessa Pt_1
assegnata, provvederà a volturare, a propria cura e spese, le utenze - idrica ed elettrica - dell'appartamento del piano mansarda ed a renderlo autonomo dall'impianto centralizzato di riscaldamento e idrico-sanitario;
5. la sig.ra corrisponderà al sig. la somma di Euro 366,00 (diconsi Pt_1 CP_1 trecentosessantasei) a titolo di partecipazione alle spese da questo affrontate per l'allaccio di un autonomo contatore a servizio della mansarda;
6. la sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di mantenimento avanzata nei confronti del Pt_1
coniuge;
7. entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi atto di disposizione sulle porzioni immobiliari che costituiscono casa coniugale, allo scopo di garantire e tutelare il patrimonio
Per_ ereditario delle comuni figlie e;
Persona_2
pagina 2 di 3
8. spese integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà
professionale ex art. 13 Legge professionale forense.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative ai figli sono rispettose dei loro interessi morali e materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali contraevano matrimonio in VI TR il 30.12.1978, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.23, parte 2, s.A, anno 1978;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI TR le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 201 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
C.F: , nata a VI TR il Parte_1 C.F._1
29.07.1959, ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata in Tortolì, nella
Via Cedrino n.28, presso lo studio e la persona dell'Avv. Maria Gabriella Cugudda che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, C.F: nato a VI TR il 11.09.1955, ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Cesare Battisti n.205, elettivamente domiciliato in VI TR, nella via Dante Alighieri
n.65, presso lo studio e la persona dell'avv. Marina Buttau, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 6.11.2024, tenutasi a trattazione scritta.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in VI TR il 30.12.1978, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.23, parte 2, s.A, anno 1978 (estratto di matrimonio prodotto), optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione nascevano (il 31.03.1982 e deceduto il 13.06.2013), (il 17.01.1987) e Per_1 Persona_2
Per_ (il 6.02.2001).
In seguito a ricorso per separazione giudiziale proposto dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 quest'ultimo si costituiva in giudizio il 5.10.2024 contestando in toto le richieste di controparte.
Aderiva alla sola domanda di separazione.
All'udienza del 6.11.2024, con note di trattazione scritta, le parti raggiungevano un accordo poi richiamato nelle note di udienza del 15.04.2025; accordo del seguente tenore:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. al sig. rimarrà assegnato in godimento ed onere l'appartamento al piano terra del maggior CP_1
fabbricato sito in VI TR (NU), Via C. Battisti n. 205, identificato nel Catasto
Fabbricati di detto Comune censuario al F. 42 mapp.le 229;
3. alla sig.ra sarà assegnato, in godimento ed onere, l'appartamento sito al piano mansarda Pt_1
del maggior fabbricato sito in VI TR (NU), Via C. Battisti n. 205, identificato nel
Catasto Fabbricati di detto Comune censuario al F. 42 mapp.le 229;
4. la sig.ra , all'atto del subentro nel possesso della porzione immobiliare alla stessa Pt_1
assegnata, provvederà a volturare, a propria cura e spese, le utenze - idrica ed elettrica - dell'appartamento del piano mansarda ed a renderlo autonomo dall'impianto centralizzato di riscaldamento e idrico-sanitario;
5. la sig.ra corrisponderà al sig. la somma di Euro 366,00 (diconsi Pt_1 CP_1 trecentosessantasei) a titolo di partecipazione alle spese da questo affrontate per l'allaccio di un autonomo contatore a servizio della mansarda;
6. la sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di mantenimento avanzata nei confronti del Pt_1
coniuge;
7. entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi atto di disposizione sulle porzioni immobiliari che costituiscono casa coniugale, allo scopo di garantire e tutelare il patrimonio
Per_ ereditario delle comuni figlie e;
Persona_2
pagina 2 di 3
8. spese integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà
professionale ex art. 13 Legge professionale forense.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative ai figli sono rispettose dei loro interessi morali e materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali contraevano matrimonio in VI TR il 30.12.1978, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.23, parte 2, s.A, anno 1978;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI TR le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3