Articolo 5 della Legge 27 luglio 1967, n. 622
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 agosto 1967
Art. 5.
L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l' articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267 .
Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.
Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa.
Entrata in vigore il 5 agosto 1967
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